§ 40.5.8 - D.L. 21 ottobre 1982, n. 770.
Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.5 risparmio energetico
Data:21/10/1982
Numero:770


Sommario
Art. 1.      E' prorogata al 15 aprile 1983 l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7 nonché nell'art. 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 40.5.8 - D.L. 21 ottobre 1982, n. 770. [1]

Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento.

(G.U. 23 ottobre 1982, n. 293).

 

Art. 1.

     E' prorogata al 15 aprile 1983 l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7 nonché nell'art. 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

     Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

 

     Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 20 dicembre 1982, n. 924.