§ 40.5.6 - L. 22 dicembre 1981, n. 775.
Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.5 risparmio energetico
Data:22/12/1981
Numero:775


Sommario
Art. unico.      L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7, nonché nell'art. 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178, è [...]


§ 40.5.6 - L. 22 dicembre 1981, n. 775.

Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento.

(G.U. 30 dicembre 1981, n. 356).

 

Art. unico.

     L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7, nonché nell'art. 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178, è prorogata fino al 15 aprile 1982.

     Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.