§ 98.1.27597 - D.L. 11 gennaio 1980, n. 5 .
Disposizioni sui consumi energetici.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/01/1980
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Al fine di realizzare una politica di risparmio mediante un uso più razionale dell'energia, l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di [...]
Art. 2.      Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate
Art. 3.      L'esercizio degli impianti di cui all'art. 1 e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime
Art. 4.      Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possano restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. [...]
Art. 5.      In deroga a quanto previsto dall'art 3, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte [...]
Art. 6.      Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il sindaco rende nota la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli [...]
Art. 7.      Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare le somme necessarie a compensare il maggior onere derivante dalla necessità di [...]
Art. 8.      Resta confermata l'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, di cui al decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero [...]
Art. 9.      L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, [...]
Art. 10.      Spetta ai comuni assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al capo I del presente decreto
Art. 11.      L'indennità spettante ai membri del comitato tecnico permanente dell'energia e l'indennità spettante ai membri della commissione per la sicurezza nucleare, nominati dal [...]
Art. 12.      La copertura dell'onere di complessive lire 157 miliardi, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 7 e 8 negli anni finanziari 1979 e 1980, è assicurata [...]
Art. 13.      Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438 e del [...]
Art. 14.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27597 - D.L. 11 gennaio 1980, n. 5 [1].

Disposizioni sui consumi energetici.

(G.U. 14 gennaio 1980, n. 12)

 

Capo I

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

 

     Art. 1.

     Al fine di realizzare una politica di risparmio mediante un uso più razionale dell'energia, l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, categorie da E1 a E7, è disciplinato dal presente decreto.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

     a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani;

     b) agli edifici classificati nella categoria E3 e, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera dell'attività, a quelli classificati nelle categorie E2 ed E5 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;

     c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.

     Su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro degli affari esteri promuove le opportune intese con le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali allo scopo di limitare i consumi energetici.

 

          Art. 2.

     Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate:

     zona A: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

     zona B: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

     zona C: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

     zona D: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

     zona E: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

     zona F: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

     Il valore dei gradi-giorno che individua la zona climatica di appartenenza di ogni comune è riportato nella tabella allegata.

     Per i comuni non indicati nella tabella si adotta, con la procedura di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1978, il valore del comune riportato sulla tabella che sia più vicino in linea d'aria e sullo stesso versante, rettificato in aumento o in diminuzione di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno. Qualora la differenza di livello non superi i 100 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore del comune di riferimento.

 

          Art. 3.

     L'esercizio degli impianti di cui all'art. 1 e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime:

     zona A: dal 1° dicembre al 15 marzo, ore 6 giornaliere;

     zona B: dal 1° dicembre al 31 marzo, ore 8 giornaliere;

     zona C dal 15 novembre al 31 marzo, ore 10 giornaliere;

     zona D: dal 1° novembre al 15 aprile, ore 12 giornaliere;

     zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 14 giornaliere;

     zona F: nessuna limitazione.

     E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

     La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

 

          Art. 4.

     Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possano restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. Tali impianti non possono essere messi in funzione se non provvisti di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

     Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai precedenti articoli va riferita esclusivamente alla sezione di impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti.

     Le centrali termiche di riscaldamento di quartiere o urbano senza produzione combinata, asservite a più edifici a mezzo di circuito primario, possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 al solo scopo di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dal secondo comma dell'art. 1 per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, nonché per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.

     Negli impianti riscaldati con calore proveniente da produzione combinata di elettricità e calore in forma di acqua calda, surriscaldata od a vapore, l'interruzione oraria non è mai richiesta nemmeno per la sezione di impianto che riguarda il riscaldamento ambientale, sempre che le centrali di scambio termico dei singoli edifici (sottocentrali) siano provviste di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373. Tali apparecchiature devono essere dotate di dispositivo sigillabile di attenuazione a vapore in funzione delle esigenze degli edifici. Il dispositivo di attenuazione deve consentire il funzionamento a regime normale nel periodo di attivazione fissato dall'art. 3 con le eventuali modifiche di cui all'art. 6, mentre nei periodi restanti deve consentire un funzionamento a carico attenuato. I periodi giornalieri di attenuazione sono stabiliti secondo il disposto dell'art. 6 e per essi può essere tenuto conto delle esigenze della produzione elettrica. Durante i periodi di attenuazione non possono essere tenute in servizio, nelle centrali termiche di riscaldamento di più edifici a mezzo di circuito primario, caldaie semplici per eventuali integrazioni se non agli scopi previsti dal terzo comma.

     Gli impianti alimentati con gas combustibile distribuito da reti possono rimanere in servizio ininterrottamente, senza interruzione giornaliera, purché corredati da apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, con il dispositivo di attenuazione se di potenzialità superiore a centomila kcal/h, con le stesse modalità di cui al precedente comma. In caso di potenzialità inferiore, l'utente deve provvedere, in alternativa alle apparecchiature di termoregolazione, allo spegnimento od attenuazione manuale per periodi di funzionamento non consentito dall'art. 3.

 

          Art. 5.

     In deroga a quanto previsto dall'art 3, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, su proposta del sindaco, sentito il prefetto competente per territorio, possono aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili. Il provvedimento ha validità stagionale.

     Il sindaco, su conforme delibera, immediatamente esecutiva, della giunta comunale, può altresì autorizzare, per un periodo non superiore a quindici giorni, la modificazione della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di cui al primo comma dell'art. 1, per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche.

 

          Art. 6.

     Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il sindaco rende nota la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e le ore giornaliere di attivazione dei medesimi.

     In tutti gli edifici di cui al primo comma dell'art. 1, l'amministratore e, dove questi manchi, gli utenti, sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:

     a) l'indicazione del periodo di cui al primo comma del presente articolo e dell'orario scelto ai sensi del terzo comma dell'art. 3;

     b) le generalità e il domicilio del gestore dell'impianto, o la denominazione della ditta incaricata della gestione del medesimo, ovvero, dove questi manchino, le generalità degli utenti.

     Il gestore, ovvero, dove questo manchi, tutti gli utenti sono tenuti al rispetto dell'orario e del periodo prescelto, nonché alla conservazione per almeno tre anni dei documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1° ottobre 1979.

     Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire centomila a lire un milione, commisurata alla potenza dell'impianto. Alla stessa sanzione sono soggetti i fornitori che omettono o rifiutano di rilasciare la documentazione relativa agli acquisti di cui al terzo comma.

     La sanzione amministrativa è applicata dal prefetto a seguito di rapporto degli organi di polizia amministrativa del comune. I relativi proventi sono devoluti al comune anche al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dal servizio di vigilanza.

     Si applicano agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

 

Capo II

INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE ENERGETICO

 

          Art. 7.

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare le somme necessarie a compensare il maggior onere derivante dalla necessità di assicurare, fino al limite di 50 miliardi, la completa copertura del fabbisogno di gasolio e, fino al limite di 7 miliardi, la completa copertura del fabbisogno di gas petrolio liquefatti mediante acquisti sul mercato internazionale.

     Le somme sono erogate relativamente alle maggiori importazioni di gasolio e alle importazioni di gas petrolio liquefatti effettuate dopo il 15 settembre ed entro il 31 dicembre 1979 e sulla base dei criteri e secondo le modalità fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi. Limitatamente al gasolio, le somme stesse sono erogate alle sole imprese importatrici a ciò autorizzate che abbiano adempiuto all'impegno di aumentare del 15 per cento i quantitativi programmati per l'immissione in consumo di gasolio, assunto in occasione della deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 27 luglio 1979.

     Per le finalità di cui ai commi precedenti resta confermata l'autorizzazione di spesa di complessivi 57 miliardi, di cui al decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, da ripartirsi negli anni 1979 e 1980 e da iscriversi in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato: "Interventi diretti a compensare i maggiori oneri derivanti da importazioni straordinarie di prodotti petroliferi".

 

          Art. 8.

     Resta confermata l'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, di cui al decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979, quale conferimento dello Stato al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive modificazioni.

 

          Art. 9.

     L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonché negli ospedali e nelle case di cura, non è soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643, e successive modificazioni, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 200 kW.

     Il limite di 15 milioni di kWh per anno, di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, è elevato a 30 milioni di kWh per anno.

     Nel medesimo limite non è computabile l'energia elettrica prodotta da fonte idraulica o alternativa.

 

Capo III

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

 

          Art. 10.

     Spetta ai comuni assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al capo I del presente decreto.

     Per accertare il rispetto degli orari e dei periodi di riscaldamento, nonché dell'avvenuta manutenzione degli impianti ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, il comune ha facoltà di procedere in ogni momento a verifica mediante controllo. L'accesso ai locali dove è situato l'impianto di produzione del calore deve essere permesso agli organi di controllo, a loro richiesta.

 

          Art. 11.

     L'indennità spettante ai membri del comitato tecnico permanente dell'energia e l'indennità spettante ai membri della commissione per la sicurezza nucleare, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreti ministeriali del 10 e del 13 agosto 1979 e con decreto ministeriale del 17 settembre 1979, sono determinate dallo stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

     La relativa spesa è imputata al capitolo 3534 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1979.

 

          Art. 12.

     La copertura dell'onere di complessive lire 157 miliardi, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 7 e 8 negli anni finanziari 1979 e 1980, è assicurata mediante utilizzazione di una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660.

 

          Art. 13.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438 e del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574.

 

          Art. 14.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Allegato

     (Omissis)


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 15 della L. 17 marzo 1980, n. 68, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del presente decreto.