§ 95.15.29 - D.L. 30 dicembre 1979, n. 660 .
Misure urgenti in materia tributaria


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:30/12/1979
Numero:660


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue
Art. 1 bis.  [3]
Art. 2.  [4]
Art. 3.      Le vaseline gregge ed i residui paraffinosi greggi provenienti, le une e gli altri, dalla distillazione di oli greggi di petrolio paraffinosi ed aventi colore naturale [...]
Art. 4.  [5]
Art. 5.      Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento ed al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti [...]
Art. 6.  [6]
Art. 7.      La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti [...]
Art. 8.      La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con [...]
Art. 9.      Le modificazioni apportate con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 [...]
Art. 10.      I commi secondo e terzo dell'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti
Art. 11.      All'art. 44 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 12.      Nel primo comma dell'art. 5 della legge 31 maggio 1977, n. 247, le parole "da cui gli ordinativi sono estinguibili" sono sostituite con le parole "di emissione degli [...]
Art. 13.      Le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11 e 12 si applicano alle procedure dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche [...]
Art. 14.      I versamenti dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti dalle persone fisiche per l'anno 1979 che avrebbero [...]
Art. 15.  [10]
Art. 16.  [11]
Art. 17.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 95.15.29 - D.L. 30 dicembre 1979, n. 660 [1] .

Misure urgenti in materia tributaria

(G.U. 31 dicembre 1979, n. 355)

 

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

     benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina e petrolio diverso da quello lampante, da L. 41.212 a L. 47.320 per quintale;

     oli da gas, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;

     oli lubrificanti bianchi, da L. 15.700 a L. 20.000 per quintale;

     oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;

     estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale.

     L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti, è sospesa con effetto dal 1° gennaio 1980. Dalla data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto non possono essere più venduti buoni benzina per turisti.

     L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 2), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, convertito nella legge 1° agosto 1977, n. 492, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi previsti, è soppressa.

     Per gli usi indicati nella predetta lettera F), punto 2), si applica l'aliquota prevista dal precedente punto 1) della stessa lettera F) ed il relativo trattamento fiscale.

     L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera G), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo di motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione, è soppressa.

     L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, per il prodotto denominato jet fuel JP/4 destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 4.121,20 a L. 4.732 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 1 bis. [3]

     Alla tabella A annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera G) "Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti diversi da quelli bianchi", dopo il numero 4 è aggiunto il seguente:

     "5) destinati al funzionamento degli aeromobili allorchè adibiti a lavori agricoli, nell'interesse di imprese agricole singole o comunque associate, nei quantitativi e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione finanziaria".

 

          Art. 2. [4]

 

          Art. 3.

     Le vaseline gregge ed i residui paraffinosi greggi provenienti, le une e gli altri, dalla distillazione di oli greggi di petrolio paraffinosi ed aventi colore naturale superiore a 8, secondo il metodo ASTM D 1500, agli effetti della imposta di fabbricazione, sono assoggettati allo stesso trattamento fiscale previsto per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, quando sono destinati all'uso di combustione.

     E' soppressa la lettera N) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

     Per l'etere metilterbutilico assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine con l'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, si applica il regime dei cali previsto per i gas di petrolio liquefatti.

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5.

     Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento ed al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1980.

     La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni e alle importazioni di uova di pollame in guscio, fresche o conservate, intere, sgusciate o congelate contenute in lattine.

 

          Art. 6. [6]

     Il termine del 31 dicembre 1979, previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1980 [7] , relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie.

     Sono soggette all'aliquota IVA del 3%:

     1) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate dalle imprese costruttrici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nonchè le prestazioni di servizi rese in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;

     2) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè quelle relative agli impianti di produzione ed alle reti di distribuzione calore-energia;

     3) le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati e delle opere di cui ai numeri 1 e 2;

     4) le cessioni delle opere di cui al numero 2, effettuate dalle imprese costruttrici.

     Le disposizioni del comma precedente, limitatamente alle operazioni indicate al numero 1, hanno effetto dal 1° gennaio 1980.

 

          Art. 7.

     La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne, si applica fino al 31 dicembre 1980.

 

          Art. 8.

     La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti, si applica fino al 31 dicembre 1980.

 

          Art. 9.

     Le modificazioni apportate con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno effetto dal 1° gennaio 1981.

     L'opzione prevista nel secondo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente fino al 31 gennaio 1979, può essere esercitata, con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980, mediante comunicazione scritta all'ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 1979.

 

          Art. 10.

     I commi secondo e terzo dell'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     "Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono, per ciascun comune del distretto e per ciascun periodo d'imposta, mediante la formazione di liste, sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Le liste di rimborso contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.

     Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso inviate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonchè l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono i nomi degli aventi diritto nello stesso ordine in cui sono riportati nelle liste inviate dagli uffici e, per ciascuno di essi, le generalità ed il domicilio fiscale, nonchè l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi; il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.

     Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elencati stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.

     Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento".

 

          Art. 11.

     All'art. 44 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.

     Nel primo comma le parole "includendo nel" sono sostituite con le parole "escludendo dal".

     Nel quarto comma la parola "terzo" è sostituita con la parola "quarto".

     Il quinto comma è abrogato.

 

          Art. 12.

     Nel primo comma dell'art. 5 della legge 31 maggio 1977, n. 247, le parole "da cui gli ordinativi sono estinguibili" sono sostituite con le parole "di emissione degli ordinativi".

 

          Art. 13.

     Le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11 e 12 si applicano alle procedure dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata per le dichiarazioni presentate a decorrere dall'anno 1979.

     Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 si applicano anche alle procedure dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta relativa alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate negli anni anteriori al 1979 allorquando gli ordinativi diretti collettivi di pagamento sono emessi dopo l'inizio del primo semestre solare successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Le disposizioni dei precedentiarticoli 10, 11 e 12 si applicano altresì per l'esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta relativa alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate anteriormente all'anno 1979 non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto per mancanza di dati occorrenti per l'applicazione delle procedure automatizzate.

 

          Art. 14.

     I versamenti dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti dalle persone fisiche per l'anno 1979 che avrebbero dovuto essere eseguiti mediante delega alle aziende di credito entro il 30 novembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 21 dicembre 1979. Sono altresì considerati tempestivi i versamenti effettuati entro quest'ultima data relativi all'acconto della imposta locale sui redditi dovuta dai soggetti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599 [8] .

     I versamenti relativi alla imposta sul reddito delle persone giuridiche e alla imposta locale sui redditi dovuti dai soggetti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nonchè quelli delle ritenute alla fonte che dovevano essere eseguiti in esattoria tra il 1° ottobre ed il 15 dicembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 21 dicembre 1979, anche mediante conto corrente postale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [9] .

 

          Art. 15. [10]

 

          Art. 16. [11]

 

          Art. 17.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 29 febbraio 1980, n. 31.

[2]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[3]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[5]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[6]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[7]  Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 2 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 36.

[8]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[11]  Articolo modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 1 della L. 14 marzo 1985, n. 102.