Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 30/12/1979 |
Numero: | 660 |
Sommario |
Art. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue |
Art. 1 bis. [3] |
Art. 2. [4] |
Art. 3. Le vaseline gregge ed i residui paraffinosi greggi provenienti, le une e gli altri, dalla distillazione di oli greggi di petrolio paraffinosi ed aventi colore naturale [...] |
Art. 4. [5] |
Art. 5. Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento ed al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti [...] |
Art. 6. [6] |
Art. 7. La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti [...] |
Art. 8. La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con [...] |
Art. 9. Le modificazioni apportate con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 [...] |
Art. 10. I commi secondo e terzo dell'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 11. All'art. 44 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 12. Nel primo comma dell'art. 5 della legge 31 maggio 1977, n. 247, le parole "da cui gli ordinativi sono estinguibili" sono sostituite con le parole "di emissione degli [...] |
Art. 13. Le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11 e 12 si applicano alle procedure dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche [...] |
Art. 14. I versamenti dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti dalle persone fisiche per l'anno 1979 che avrebbero [...] |
Art. 15. [10] |
Art. 16. [11] |
Art. 17. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 95.15.29 - D.L. 30 dicembre 1979, n. 660 [1] .
Misure urgenti in materia tributaria
(G.U. 31 dicembre 1979, n. 355)
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:
benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina e petrolio diverso da quello lampante, da L. 41.212 a L. 47.320 per quintale;
oli da gas, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;
oli lubrificanti bianchi, da L. 15.700 a L. 20.000 per quintale;
oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;
estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale.
L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B, allegata alla
L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 2), della tabella B, allegata alla
Per gli usi indicati nella predetta lettera F), punto 2), si applica l'aliquota prevista dal precedente punto 1) della stessa lettera F) ed il relativo trattamento fiscale.
L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera G), punto 1), della tabella B, allegata alla
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B, allegata alla
(Omissis) [2].
Alla tabella A annessa al
"5) destinati al funzionamento degli aeromobili allorchè adibiti a lavori agricoli, nell'interesse di imprese agricole singole o comunque associate, nei quantitativi e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione finanziaria".
Le vaseline gregge ed i residui paraffinosi greggi provenienti, le une e gli altri, dalla distillazione di oli greggi di petrolio paraffinosi ed aventi colore naturale superiore a 8, secondo il metodo ASTM D 1500, agli effetti della imposta di fabbricazione, sono assoggettati allo stesso trattamento fiscale previsto per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, quando sono destinati all'uso di combustione.
E' soppressa la lettera N) della tabella B allegata alla
Per l'etere metilterbutilico assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine con l'art. 10 del
Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento ed al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 78 del
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni e alle importazioni di uova di pollame in guscio, fresche o conservate, intere, sgusciate o congelate contenute in lattine.
Il termine del 31 dicembre 1979, previsto dal secondo comma dell'art. 2 del
Sono soggette all'aliquota IVA del 3%:
1) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della
2) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 4 della
3) le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati e delle opere di cui ai numeri 1 e 2;
4) le cessioni delle opere di cui al numero 2, effettuate dalle imprese costruttrici.
Le disposizioni del comma precedente, limitatamente alle operazioni indicate al numero 1, hanno effetto dal 1° gennaio 1980.
La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla
La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 12 del
Le modificazioni apportate con l'art. 1 del
L'opzione prevista nel secondo comma dell'art. 36 del
I commi secondo e terzo dell'art. 42-bis del
"Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono, per ciascun comune del distretto e per ciascun periodo d'imposta, mediante la formazione di liste, sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Le liste di rimborso contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.
Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso inviate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonchè l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono i nomi degli aventi diritto nello stesso ordine in cui sono riportati nelle liste inviate dagli uffici e, per ciascuno di essi, le generalità ed il domicilio fiscale, nonchè l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi; il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.
Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elencati stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.
Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), del
All'art. 44 bis del
Nel primo comma le parole "includendo nel" sono sostituite con le parole "escludendo dal".
Nel quarto comma la parola "terzo" è sostituita con la parola "quarto".
Il quinto comma è abrogato.
Nel primo comma dell'art. 5 della
Le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11 e 12 si applicano alle procedure dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata per le dichiarazioni presentate a decorrere dall'anno 1979.
Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 si applicano anche alle procedure dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta relativa alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate negli anni anteriori al 1979 allorquando gli ordinativi diretti collettivi di pagamento sono emessi dopo l'inizio del primo semestre solare successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni dei precedentiarticoli 10, 11 e 12 si applicano altresì per l'esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta relativa alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate anteriormente all'anno 1979 non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto per mancanza di dati occorrenti per l'applicazione delle procedure automatizzate.
I versamenti dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti dalle persone fisiche per l'anno 1979 che avrebbero dovuto essere eseguiti mediante delega alle aziende di credito entro il 30 novembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 21 dicembre 1979. Sono altresì considerati tempestivi i versamenti effettuati entro quest'ultima data relativi all'acconto della imposta locale sui redditi dovuta dai soggetti indicati nell'art. 2 del
I versamenti relativi alla imposta sul reddito delle persone giuridiche e alla imposta locale sui redditi dovuti dai soggetti indicati nell'art. 2 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[3] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[5] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[6] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[7] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 2 del
[8] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[9] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[10] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[11] Articolo modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 1 della