Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
Data: | 18/02/2003 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Oneri generali del sistema elettrico |
Art. 2. Esclusione delle compensazioni |
Art. 3. Criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 40.2.81 - D.L. 18 febbraio 2003, n. 25. [1]
Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici [2]
(G.U. 19 febbraio 2003, n. 41)
Art. 1. Oneri generali del sistema elettrico
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del
a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare, alle attività derivanti dagli obblighi di cui all'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia atomica stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009 ed alle attività connesse e conseguenti [3];
b) i costi relativi all'attività di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della
Art. 2. Esclusione delle compensazioni
1. Dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000.
2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, con uno o più decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonché le partite economiche relative al comma 1, ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalità di calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto. [4]
3. Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai soli fini della liquidazione delle partite economiche, eventuali oneri negativi maturati complessivamente da ciascuna società sono annullati, fatti salvi gli eventuali oneri positivi maturati complessivamente da ciascuna altra società. Alle società di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, sono attribuiti, anche per il periodo precedente la cessione, gli eventuali oneri positivi maturati dalle stesse, fermo restando l'annullamento degli oneri negativi.
4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, sono esclusi gli acquisti dell'energia di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del
5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico. [5]
Art. 3. Criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti
1. Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi del
2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del
2-bis. Nelle more della realizzazione dei progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro delle attività produttive, in relazione alla necessità di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, può disporre l'utilizzazione di potenza elettrica per un ammontare non superiore a 4.000 MW netti, derivante dall'esercizio di impianti termoelettrici, per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990. [7]
2-ter. L'utilizzazione degli impianti termoelettrici prevista dal comma 2-bis avviene sulla base di piani transitori approvati con decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti ad assicurare l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici interessati e a ridurre le quantità di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti indicano in particolare le previsioni temporali di utilizzo degli impianti situati in aree di particolare pregio ambientale o sottoposte ad alto rischio ambientale. [8]
2-quater. Fatti salvi i termini più restrittivi già definiti in sede di autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono attuati, secondo i progetti predisposti dai produttori ai sensi del
3. Ai fini della valutazione delle priorità di cui al comma 1, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle attività produttive analisi previsionali relative ai dati su domanda e offerta, flussi di energia elettrica e assetto della rete elettrica, nonchè sulla evoluzione della potenza installata prevista. [10]
4. Con decreto dei Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il comitato paritetico di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del citato
5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA di cui all'articolo 6 della
5-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla legge di conversione.
[3] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 541, della
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Comma inserito dalla legge di conversione.
[8] Comma inserito dalla legge di conversione.
[9] Comma inserito dalla legge di conversione.
[10] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[12] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla legge di conversione.