Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 16/12/2005 |
Numero: | 282 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica |
Art. 2. Ordine di esecuzione |
Art. 3. Copertura finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 94.1.d20 - L. 16 dicembre 2005, n. 282.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.
(G.U. 7 gennaio 2006, n. 5 - S.O. n. 3)
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 40 della Convenzione stessa.
Art. 3. Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 28.911 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CONVENZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI SICUREZZA DELLO SMALTIMENTO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
Preambolo
Le Parti contraenti,
i) Riconoscendo che l'esercizio dei reattori nucleari produce combustibile esaurito e rifiuti radioattivi e che altre applicazioni di tecnologie nucleari generano anch'esse rifiuti radioattivi;
ii) Riconoscendo che i medesimi obiettivi di sicurezza valgono sia per la gestione del combustibile esaurito che per quella dei rifiuti radioattivi;
iii) Ribadendo l'importanza per la comunità internazionale di fare in modo che siano previste e messe in opera prassi razionali ai fini della sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
iv) Riconoscendo l'importanza d'informare il pubblico sulle questioni attinenti alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
v) Auspicando promuovere una vera e propria cultura di sicurezza nucleare nel mondo intero;
vi) Ribadendo che spetta allo Stato, in ultima analisi, di provvedere alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
vii) Riconoscendo che spetta allo Stato definire una politica relativa al ciclo del combustibile, dal momento che alcuni Stati considerano che il combustibile esaurito è una risorsa di valore che può essere oggetto di un nuovo trattamento, mentre altri scelgono di stoccarlo definitivamente;
viii) Riconoscendo che il combustibile esaurito ed i rifiuti radioattivi non previsti dalla presente Convenzione in quanto parte di programmi militari o di difesa, dovrebbero essere gestiti in conformità agli obiettivi enunciati nella presente Convenzione;
ix) Dichiarando l'importanza della cooperazione internazionale per il rafforzamento della sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, per mezzo di meccanismi bilaterali e multilaterali, nonché della presente Convenzione incentivante;
x) Tenendo a mente i bisogni dei paesi in via di sviluppo, in modo particolare dei paesi meno avanzati e degli Stati ad economia di transizione, nonché l'opportunità di facilitare il funzionamento dei meccanismi esistenti al fine di agevolarli nell'esercizio dei loro diritti e nel rispetto dei loro obblighi, quali enunciati nella presente Convenzione incentivante;
xi) Convinte che i rifiuti radioattivi, nella misura in cui ciò é compatibile con la sicurezza dello smaltimento di tali materie, dovrebbero essere immagazzinati definitivamente nello Stato in cui sono prodotti, pur riconoscendo che in determinate circostanze uno smaltimento sicuro ed efficace del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi potrebbe essere favorito da accordi fra le Parti contraenti prevedendo di utilizzare impianti situati in una di queste a beneficio delle altre Parti, in particolare quando i rifiuti risultano da progetti comuni;
xii) Riconoscendo che ogni Stato ha il diritto di vietare l'importazione sul proprio territorio di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi di origine straniera;
xiii) Tenendo a mente la Convenzione sulla sicurezza nucleare (1994), la Convenzione sulla notifica tempestiva di incidenti nucleari (1986), la Convenzione sull'assistenza in caso d'incidenti nucleari o di emergenza radiologica (1986), la Convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari (1980), la Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino causato dall'immersione di rifiuti e di altri materiali, come emendata (1994) ed altri strumenti internazionali pertinenti;
xiv) Tenendo a mente i principi enunciati nelle Norme fondamentali internazionali sulla protezione contro le irradiazioni ionizzanti ed alla sicurezza delle fonti d'irradiazioni (1996), stabilite sotto l'egida di varie organizzazioni nel documento dell'AIEA (Fondamenti della sicurezza) intitolato «Principi per la gestione dei rifiuti radioattivi» (1996), come pure nelle esistenti norme internazionali che regolamentano la sicurezza del trasporto di materie radioattive;
xv) Rammentando il capitolo 22 del programma Agenda 21 adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo a Rio de Janeiro nel 1992, che ribadisce l'importanza fondamentale di una gestione sicura ed ecologicamente razionale dei rifiuti radioattivi;
xvi) Riconoscendo l'opportunità di rafforzare il sistema di controllo internazionale che si applica specificamente alle materie radioattive di cui all'articolo 1.3) della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione (1989);
Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo Primo - Obiettivi definizioni e portata di applicazione
Articolo primo Obiettivi.
Gli obiettivi della presente Convenzione sono i seguenti:
i) Raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza nel mondo intero in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, grazie al rafforzamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, compresa se del caso la cooperazione tecnica in materia di sicurezza;
ii) Fare in modo che a tutti gli stadi dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, vi siano difese efficaci contro i potenziali pericoli affinché gli individui, la società e l'ambiente siano protetti, oggigiorno ed in futuro, dagli effetti nocivi delle irradiazioni ionizzanti in modo da soddisfare i bisogni e le aspirazioni dell'attuale generazione senza peraltro pregiudicare la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro;
iii) Prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche ed attenuare tali conseguenze nel caso in cui tali incidenti si produrrebbero ad uno stadio qualsiasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Articolo 2 Definizioni.
Ai fini della presente Convenzione:
a) Per «autorizzazione» s'intende ogni autorizzazione, permesso o attestato rilasciato da un organismo di regolamentazione che consente d'intraprendere qualsiasi attività inerente alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
b) Per «combustibile esaurito» s'intende il combustibile nucleare irradiato nel nucleo di un reattore e che ne è stato definitivamente ritirato;
c) Per «rifiuti radioattivi» s'intendono le materie radioattive sotto forma gassosa, liquida o solida per le quali nessun utilizzo ulteriore è previsto dalla Parte contraente o da una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata dalla Parte contraente, e che sono controllati, in quanto rifiuti radioattivi, da un organismo di regolamentazione in conformità al quadro legislativo e regolamentare della Parte contraente;
d) Per «declassamento» s'intendono tutte le tappe che portano alla cessazione del controllo regolamentare su un impianto nucleare diverso da un impianto di stoccaggio definitivo. Queste tappe comprendono le operazioni di decontaminazione e di smantellamento.
e) Per «durata di vita utile» s'intende il periodo durante il quale un impianto per lo smaltimento del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi è utilizzato ai fini previsti. Nel caso di un impianto di stoccaggio definitivo, questo periodo ha inizio nel momento in cui il combustibile esaurito o i rifiuti radioattivi sono per la prima volta immessi nell'impianto e termina con la chiusura dello stesso.
f) Per « deposito » s'intende la custodia di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto che ne opera il confinamento allo scopo di ricuperarli;
g) Per «Stato di destinazione» s'intende lo Stato verso il quale è previsto o ha luogo un movimento transfrontaliero;
h) Per « Stato di origine» s'intende lo Stato in cui un movimento transfrontaliero è previsto o da cui ha luogo l'avvio di tale movimento;
i) Per «Stato di transito» s'intende ogni altro Stato diverso dallo Stato di origine o dallo Stato di destinazione, attraverso il cui territorio é previsto o ha luogo un movimento transfrontaliero;
j) Per «chiusura» s'intende il completamento di tutte le operazioni per un certo periodo di tempo dopo l'immissione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto di stoccaggio definitivo. Queste operazioni comprendono le ultime opere o gli altri lavori necessari per garantire a lungo termine la sicurezza dell'impianto;
k) Per «smaltimento dei rifiuti radioattivi» s'intendono tutte le attività, comprese quelle di declassamento, inerenti alla manipolazione, al trattamento preliminare, al trattamento, al condizionamento, al deposito od allo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi, salvo il trasporto all'esterno del sito. Possono essere compresi anche scarichi di effluenti;
l) Per «smaltimento del combustibile esaurito» s'intendono tutte le attività inerenti alla manipolazione o al deposito del combustibile esaurito, ad esclusione del trasporto all'esterno di un sito. Possono essere compresi anche scarichi di effluenti.
m) Per «impianto di smaltimento di combustibile esaurito» s'intende ogni impianto o stabilimento avente come oggetto principalmente lo smaltimento del combustibile esaurito;
n) Per « impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi » s'intende ogni impianto o stabilimento avente principalmente come oggetto lo smaltimento di rifiuti radioattivi, compresi quelli di un impianto nucleare in corso di declassamento, a condizione di essere definito dalla Parte contraente come impianto di gestione di rifiuti radioattivi;
o) Per « impianto nucleare» s'intende un impianto civile con terreni, fabbricati ed attrezzature in cui le materie radioattive sono prodotte, trattate, utilizzate, manipolate, depositate o definitivamente immagazzinate ad un livello tale da richiedere norme di sicurezza;
p) Per «movimento transfrontaliero» s'intende ogni spedizione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi da uno Stato d'origine verso uno Stato di destinazione;
q) Per «organismo di regolamentazione» s'intendono uno o più organismi cui la Parte contraente ha conferito il potere giuridico di regolamentare ogni aspetto di sicurezza della gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi, ed in particolare di rilasciare autorizzazioni;
r) Per «scarichi di effluenti» s'intendono le emissioni nell'ambiente di materie radioattive liquide o gassose in quanto legittima metodologia nel corso del normale esercizio degli impianti nucleari regolamentati. Tali emissioni sono programmate e controllate entro i limiti autorizzati dall'organismo di regolamentazione;
s) Per «nuovo trattamento» s'intende ogni processo od operazione consistente nell'estrarre isotopi radioattivi dal combustibile esaurito ai fini di un uso ulteriore;
t) Per «fonte sigillata» s'intendono le materie radioattive racchiuse in modo permanente in una capsula o fissate in forma solida, ad esclusione degli elementi combustibili per i reattori;
u) Per «stoccaggio definitivo» s'intende il collocamento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto appropriato, senza l'intento di ricuperarli.
Articolo 3 Portata di applicazione.
1. La presente Convenzione si applica alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito quando quest'ultimo deriva dal funzionamento di reattori nucleari civili. Il combustibile esaurito contenuto negli impianti di nuovo trattamento, e sottoposto a nuovo trattamento, non rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, a meno che la Parte contraente non dichiari che il nuovo trattamento é parte dello smaltimento del combustibile esaurito.
2. La presente Convenzione si applica altresì alla sicurezza dello smaltimento dei rifiuti radioattivi quando questi ultimi risultano da applicazioni civili. Tuttavia essa non si applica ai rifiuti che contengono unicamente materie radioattive naturali e non provengono dal ciclo di combustione nucleare, a meno che non costituiscano una fonte sigillata ritirata dal servizio o siano dichiarati rifiuti radioattivi ai fini della presente Convenzione dalla Parte contraente.
3. La presente Convenzione non si applica alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi che fanno parte di programmi militari o di difesa, a meno che siano stati dichiarati come combustibile esaurito o rifiuti radioattivi ai fini della presente Convenzione dalla Parte contraente. Tuttavia, la presente Convenzione si applica alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi provenienti dai programmi militari o di difesa, se e quando queste materie sono definitivamente trasferite in programmi esclusivamente civili e gestite nell'ambito di questi programmi.
4. La presente Convenzione si applica altresì agli scarichi di effluenti in conformità alle norme degli articoli 4, 7, 11, 14, 24 e 26.
Capitolo 2 - Sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito
Articolo 4 Prescrizioni generali di sicurezza.
Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinché, a tutti gli stadi di smaltimento del combustibile esaurito, gli individui, la società e l'ambiente siano adeguatamente protetti contro i rischi radiologici.
Ciò facendo, ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinché:
i) si tenga adeguatamente conto degli effetti critici e dell'evacuazione del calore residuale prodotto durante lo smaltimento del combustibile esaurito;
ii) la produzione di rifiuti radioattivi derivanti dallo smaltimento del combustibile esaurito sia mantenuta al livello più basso che è possibile ottenere, in considerazione del tipo di politica adottata per il ciclo del combustibile;
iii) si tenga conto dei legami d'interdipendenza fra le varie tappe dello smaltimento del combustibile esaurito;
iv) sia garantita l'efficace protezione degli individui, della società e dell'ambiente mediante l'applicazione a livello nazionale di adeguati metodi di protezione dell'ambiente, approvati dall'organismo di regolamentazione nel quadro della sua legislazione nazionale, che recepisce debitamente i criteri e le norme internazionalmente approvate;
v) si tenga conto dei rischi biologici, chimici e di altra natura eventualmente connessi con lo smaltimento del combustibile esaurito;
vi) siano evitate le azioni i cui effetti, ragionevolmente prevedibili per le generazioni future, siano superiori a quelli ammessi per l'attuale generazione;
vii) si eviti d'imporre eccessive costrizioni alle generazioni future.
Articolo 5 Impianti esistenti.
Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure per verificare la sicurezza di ogni impianto di smaltimento del combustibile esaurito, esistente nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e fa in modo che, ove necessario, tutte le migliorie che possono ragionevolmente esservi apportate, lo siano in vista di rafforzarne la sicurezza.
Articolo 6 Scelta del sito degli impianti in progetto.
i) Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure per la messa in opera e l'applicazione ad un impianto di smaltimento di combustibile esaurito in progetto, di procedure volte a:
i) valutare tutti i fattori pertinenti connessi al sito che sono suscettibili di influire sulla sicurezza dell'impianto nel corso di tutta la durata della sua vita utile;
ii) valutare l'impatto che tale impianto é suscettibile di avere, dal punto di vista della sicurezza, sugli individui, la società e l'ambiente;
iii) mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla sicurezza dell'impianto;
iv) consultare le Parti contraenti limitrofe all'impianto, qualora vi sia il rischio che ne derivino conseguenze per esse e comunicare loro, se lo richiedono, i dati generali relativi all'impianto affinché possano valutarne il probabile impatto in termini di sicurezza sul loro territorio.
2. Ciò facendo, ciascuna Parte contraente prende adeguati provvedimenti affinché gli impianti non abbiano effetti inaccettabili su altre Parti contraenti, e ne sceglie il sito in conformità alle prescrizioni generali di sicurezza enunciate all'articolo 4.
Articolo 7 Progettazione e costruzione degli impianti.
Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinché:
i) Al momento della progettazione e della costruzione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito, siano prese misure appropriate per limitare le eventuali incidenze radiologiche sugli individui, la società e l'ambiente comprese quelle dovute agli scarichi di effluenti od alle emissioni incontrollate;
ii) A livello della progettazione, si tenga conto dei piani teorici e, secondo i bisogni, delle disposizioni tecniche per il declassamento di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito;
iii) Le tecnologie utilizzate per la concezione e la costruzione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito siano basate sull'esperienza, su collaudi od analisi.
Articolo 8 Valutazione della sicurezza degli impianti.
Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché:
i) prima della costruzione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito, si proceda ad una valutazione sistematica della sicurezza e ad una valutazione ambientale che devono essere adeguate al rischio presentato dall'impianto e coprire la sua durata di vita utile;
ii) prima dell'utilizzazione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito, siano compilate versioni aggiornate e particolareggiate delle valutazioni di sicurezza e ambientali, se ritenuto necessario, per completare le valutazioni di cui al capoverso i).
Articolo 9 Uso degli impianti.
Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché:
i) l'autorizzazione per l'uso di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito sia basata sulle adeguate valutazioni di cui all'articolo 8, e subordinata all'esecuzione di un programma di entrata in servizio comprovante che l'impianto, nella sua costruzione, è conforme ai requisiti di progettazione e di sicurezza;
ii) limiti e condizioni d'uso stabiliti in base a prove, ad esperienza di utilizzazione, ed alle valutazioni di cui all'articolo 8, saranno definiti e riveduti ove necessario;
iii) l'utilizzazione, la manutenzione, la sorveglianza, l'ispezione ed i collaudi di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito siano effettuate in conformità alle procedure stabilite;
iv) un supporto in materia d'ingegneria e di tecnologia in tutti i settori collegati alla sicurezza sia disponibile per tutta la durata di vita utile di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito;
v) gli incidenti significativi per la sicurezza siano tempestivamente notificati dal titolare dell'autorizzazione all'organismo di regolamentazione;
vi) siano messi in opera programmi di raccolta e d'analisi dei dati rilevanti dell'esperienza di utilizzazione ed i risultati ottenuti siano applicati, se del caso;
vii) piani di declassamento per gli impianti di smaltimento del combustibile esaurito, siano elaborati ed aggiornati come necessario, tramite le informazioni ottenute nel corso della durata di vita utile dell'impianto, ed esaminati dall'organismo di regolamentazione.
Articolo 10 Stoccaggio definitivo del combustibile esaurito.
Se, in conformità al suo quadro legislativo e regolamentare, una Parte contraente destina del combustibile esaurito allo stoccaggio definitivo, quest'operazione sarà effettuata in conformità agli obblighi enunciati al capitolo 3 nella parte relativa allo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi.
Capitolo 3 - Sicurezza dello smaltimento dei rifiuti radioattivi
Articolo 11 Prescrizioni generali di sicurezza.
Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché, a tutti gli stadi dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, gli individui, la società e l'ambiente siano adeguatamente protetti dai rischi radiologici ed altri.
Ciò facendo, ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie affinché:
i) si tenga adeguatamente conto degli effetti critici e dell'evacuazione del calore residuale prodotto durante lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
ii) la produzione di rifiuti radioattivi sia mantenuta al livello più basso che è possibile ottenere;
iii) si tenga conto dei legami d'interdipendenza fra le varie tappe dello smaltimento del rifiuti radioattivi;
iv) sia garantita un'efficace protezione degli individui, della società e dell'ambiente applicando a livello nazionale adeguati metodi di protezione, approvati dall'organismo di regolamentazione nel quadro della sua legislazione nazionale, la quale recepisce debitamente i criteri e le norme internazionalmente approvate;
v) si tenga conto dei rischi biologici, chimici e di altra natura eventualmente connessi con lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
vi) siano evitate le azioni i cui effetti ragionevolmente prevedibili per le generazioni future, sono più gravi di quelli ammessi per l'attuale generazione;
vii) si eviti d'imporre eccessive costrizioni alle generazioni future.
Articolo 12 Impianti esistenti e prassi precedenti.
Ciascuna Parte contraente adotta tempestivamente le misure necessarie per esaminare:
i) la sicurezza di ogni impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi esistente nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e fare in modo che, ove necessario, tutte le migliorie che possono ragionevolmente esservi apportate, lo siano in vista di rafforzarne la sicurezza;
ii) le conseguenze di prassi precedenti in vista di determinare se un intervento sia richiesto per motivi di radioprotezione; tuttavia la riduzione del danno dovuta alla diminuzione della dose dovrebbe bastare a giustificare gli effetti negativi ed i costi connessi all'intervento, compresi i costi-sociali.
Articolo 13 Scelta del sito degli impianti in progetto.
1. Ciascuna Parte contraente adotta le misure appropriate affinché siano messe in opera ed applicate procedure per un impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi in progetto, in vista di:
i) valutare tutti i fattori pertinenti connessi al sito che sono suscettibili di influire sulla sicurezza di questo impianto per tutta la durata della sua vita utile e su quella di un impianto di stoccaggio definitivo dopo la chiusura dello stesso;
ii) valutare l'impatto che tale impianto è suscettibile di avere, dal punto di vista della sicurezza, sugli individui, la società e l'ambiente, tenendo conto della eventuale evoluzione delle condizioni del sito degli impianti di stoccaggio definitivo dopo la loro chiusura;
iii) mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla sicurezza dell'impianto;
iv) consultare le Parti contraenti limitrofe a tale impianto, qualora vi sia il rischio che ne derivino conseguenze per esse e comunicare loro, su richiesta, i dati generali relativi all'impianto affinché possano valutarne il probabile impatto in termini di sicurezza sul loro territorio.
2. Ciò facendo, ciascuna Parte contraente prende adeguati provvedimenti affinché gli impianti non abbiano effetti inaccettabili su altre Parti contraenti, e ne sceglie il sito in conformità alle prescrizioni generali di sicurezza enunciate all'articolo 11.
Articolo 14 Progettazione e costruzione degli impianti.
Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinché:
i) al momento della progettazione e della costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, siano prese misure appropriate per limitare le eventuali incidenze radiologiche sugli individui, la società e l'ambiente, comprese quelle dovute agli scarichi di effluenti o ad emissioni incontrollate;
ii) nella fase di progettazione si tenga conto dei piani teorici e, a seconda dei bisogni, delle disposizioni tecniche per il declassamento di un impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi diverso da un impianto di stoccaggio definitivo;
iii) nella fase di progettazione siano elaborate norme tecniche per la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo;
iv) le tecnologie utilizzate per la concezione e la costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi siano basate sull'esperienza, su collaudi o analisi.
Articolo 15 Valutazione della sicurezza degli impianti.
Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché:
i) prima della costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, si proceda ad una valutazione sistematica della sicurezza e ad una valutazione ambientale, che devono essere adeguate al rischio presentato dall'impianto e coprire la sua durata di vita utile;
ii) inoltre, prima della costruzione di un impianto di stoccaggio definitivo, si proceda ad una valutazione sistematica della sicurezza e ad una valutazione ambientale per il periodo successivo alla chiusura, i cui risultati saranno valutati in base ai criteri stabiliti dall'organo di regolamentazione;
iii) prima dell'uso di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, siano compilate versioni aggiornate e particolareggiate delle valutazioni di sicurezza e ambientali, se ritenuto necessario, al fine di completare le valutazioni di cui al capoverso i).
Articolo 16 Uso degli impianti.
Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché:
i) l'autorizzazione ad utilizzare un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi sia basata sulle valutazioni appropriate di cui all'articolo 15, e subordinata all'esecuzione di un programma di entrata in servizio comprovante che l'impianto, nella sua costruzione, è conforme ai requisiti di progettazione e di sicurezza;
ii) limiti e condizioni di esercizio derivanti da prove, dall'esperienza scaturita dall'utilizzazione, e dalle valutazioni di cui all'articolo 8, saranno definiti e riveduti ove necessario;
iii) l'esercizio, la manutenzione, la sorveglianza, l'ispezione e le prove di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi siano effettuate in conformità alle procedure stabilite. Nel caso di un impianto di stoccaggio definitivo, i risultati in tal modo ottenuti sono utilizzati per verificare ed esaminare la validità delle ipotesi avanzate e per aggiornare le valutazioni di cui all'articolo 15 per il periodo successivo alla chiusura;
iv) sia disponibile un supporto in materia d'ingegneria e di tecnologia in tutti i settori collegati alla sicurezza per tutta la durata di vita utile di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito;
v) siano applicate procedure di caratterizzazione e di separazione dei rifiuti radioattivi;
vi) gli incidenti significativi per la sicurezza siano tempestivamente notificati dal titolare dell'autorizzazione all'organismo di regolamentazione;
vii) siano stabiliti programmi di raccolta e d'analisi dei dati rilevanti dell'esperienza di utilizzazione, ed i risultati ottenuti siano applicati, se del caso;
viii) piani di declassamento di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, diverso da un impianto di stoccaggio definitivo, siano elaborati ed aggiornati come necessario, tramite le informazioni ottenute nel corso della durata di vita utile dell'impianto, ed esaminati dall'organismo di regolamentazione;
ix) piani per la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo siano elaborati ed aggiornati come necessario, tramite le informazioni ottenute nel corso della durata di vita utile dell'impianto, ed esaminati dall'organismo di regolamentazione.
Articolo 17 Misure istituzionali dopo la chiusura.
Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché, dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo:
i) siano conservate le pratiche richieste dall'organismo di regolamentazione riguardo alla localizzazione, alla progettazione ed al contenuto di tale impianto;
ii) si provveda, ove necessario, a controlli istituzionali attivi o passivi come la sorveglianza o le limitazioni d'accesso;
iii) Qualora in ogni periodo di controllo istituzionale attivo, si denoti un'emissione non programmata di materie radioattive nell'ambiente, vengano messe in opera misure d'intervento in caso di necessità.
Capitolo 4 - Disposizioni generali di sicurezza
Articolo 18 Misure applicative.
Ciascuna Parte contraente adotta nel suo diritto interno, le misure legislative regolamentari amministrative e le altre norme necessarie per adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.
Articolo 19 Quadro legislativo e regolamentare.
1. Ciascuna Parte contraente stabilisce e mantiene in vigore un quadro legislativo e regolamentare per disciplinare la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
2. Questo quadro legislativo e regolamentare prevede:
i) la determinazione di prescrizioni e regolamenti nazionali rilevanti in materia di sicurezza radiologica;
ii) un sistema di rilascio di autorizzazioni per le attività di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
iii) un sistema che vieta l'esercizio senza autorizzazione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi;
iv) un sistema di controlli istituzionali appropriati, di ispezioni regolamentari, di documentazione e di rapporti;
v) misure destinate a far rispettare i regolamenti applicabili ed i requisiti delle autorizzazioni;
vi) una netta ripartizione delle responsabilità degli organismi competenti per le varie tappe dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
3. Nel valutare se le talune materie radioattive debbano essere sottoposte alla regolamentazione applicabile ai rifiuti radioattivi, le Parti contraenti tengono debitamente conto degli obiettivi della presente Convenzione.
Articolo 20 Organismo di regolamentazione.
1. Ciascuna Parte contraente istituisce o designa un organismo di regolamentazione incaricato di attuare il quadro legislativo e regolamentare di cui all'articolo 19, dotato in misura adeguata di poteri, di competenza e di risorse umane e finanziarie per assumere le responsabilità assegnategli.
2. Ciascuna Parte contraente adotta, in conformità al suo quadro legislativo e regolamentare, misure appropriate per garantire l'indipendenza effettiva delle funzioni di regolamentazione rispetto alle altre funzioni negli organismi che trattano sia lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sia la regolamentazione in materia.
Articolo 21 Responsabilità del titolare di un'autorizzazione.
1. Ciascuna Parte contraente fa il necessario affinché la responsabilità primaria della sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi incomba al titolare dell'autorizzazione corrispondente e prende i provvedimenti necessari affinché ogni titolare di tale autorizzazione assuma la propria responsabilità.
2. In mancanza di titolare di un'autorizzazione o di altra parte responsabile, la responsabilità spetta alla Parte contraente che ha giurisdizione sullo smaltimento del combustibile esaurito o sui rifiuti radioattivi.
Articolo 22 Risorse umane e finanziarie.
Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché:
i) il personale qualificato necessario sia disponibile per le attività connesse alla sicurezza, per tutta la durata di vita utile di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
ii) risorse finanziarie sufficienti siano disponibili per garantire la sicurezza degli impianti di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, per tutta la durata di vita utile e per il declassamento;
iii) siano prese disposizioni finanziarie per garantire la continuità dei controlli istituzionali e di misure di sorveglianza appropriate per tutto il tempo in cui saranno ritenuti necessari dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo.
Articolo 23 Garanzia di qualità.
Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie affinché siano stabiliti ed eseguiti adeguati programmi di garanzia di qualità relativamente alla sicurezza dell'impianto di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
Articolo 24 Radio-protezione durante l'uso.
1. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché per tutta la durata di vita utile di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi:
i) l'esposizione dei lavoratori e del pubblico alle irradiazioni dovute all'impianto sia mantenuta al livello più basso che è ragionevolmente possibile ottenere, in considerazione dei fattori economici e sociali;
ii) nessun individuo sia esposto, in situazioni normali, a dosi d'irradiazione che oltrepassano i limiti di dose stabiliti a livello nazionale, limiti che tengono debitamente conto di norme internazionalmente approvate in materia di radio-protezione;
iii) siano prese misure per impedire le emissioni non programmate ed incontrollate di materie radioattive nell'ambiente.
2. Ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie affinché gli scarichi di effluenti siano limitati:
i) al fine di mantenere l'esposizione alle irradiazioni ionizzanti al livello più basso che è ragionevolmente possibile ottenere, in considerazione dei fattori economici e sociali;
ii) in modo tale che nessun individuo sia esposto, in situazioni normali, a dosi d'irradiazione che oltrepassano i limiti di dose stabilite a livello nazionale, limiti che tengono debitamente conto di norme internazionalmente approvate in materia di radio protezione.
3. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché per tutta la durata di vita utile di un impianto nucleare regolamentato, qualora un'emissione non programmata o incontrollata di materie radioattive si produca nell'ambiente, siano messe in opera adeguate misure correttive al fine di controllare l'emissione e mitigarne gli effetti.
Articolo 25 Organizzazione per i casi di emergenza.
1. Ciascuna Parte contraente si accerta che, prima e dopo l'utilizzazione di un impianto per lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, esistano adeguati piani d'emergenza relativi al sito e, in caso di necessità al di fuori del sito. Tali piani d'emergenza devono essere verificati a intervalli regolari.
2. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate per elaborare e verificare i piani d'emergenza per il suo territorio, nella misura in cui sia suscettibile di essere colpita in caso di situazione d'emergenza radiologica insorta in un impianto di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi limitrofo al suo territorio.
Articolo 26 Declassamento.
Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate per vigilare che il declassamento di un impianto nucleare avvenga in condizioni di sicurezza. Tali misure devono garantire che:
i) siano disponibili personale qualificato ed adeguate risorse finanziarie;
ii) siano applicate le disposizioni dell'articolo 24 relative alla radio-protezione durante l'utilizzazione, agli scarichi di effluenti e alle emissioni non programmate ed incontrollate;
iii) siano applicate le disposizioni dell'articolo 25 sull'organizzazione per i casi di emergenza;
iv) siano conservate le pratiche contenenti informazioni importanti per il declassamento.
Capitolo 5 - Disposizioni varie
Articolo 27 Movimenti transfrontalieri.
1. Ciascuna Parte contraente interessata da un movimento transfrontaliero prende le misure necessarie affinché tale movimento sia effettuato in conformità alle disposizioni della presente Convenzione e degli strumenti internazionali rilevanti aventi carattere obbligatorio.
Ciò facendo:
i) una Parte contraente che è Stato d'origine prende le misure necessarie affinché il movimento transfrontaliero sia autorizzato ed abbia luogo solo previa notifica allo Stato di destinazione ed averne ricevuto il consenso;
ii) il movimento transfrontaliero attraverso gli Stati di transito è sottoposto agli obblighi internazionali rilevanti per quanto riguarda le particolari modalità di trasporto utilizzate;
iii) una Parte contraente che è Stato di destinazione acconsente ad un movimento transfrontaliero solo se dispone dei mezzi amministrativi e tecnici e della struttura regolamentare necessaria per gestire lo smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi in modo conforme alla presente Convenzione;
iv) una Parte contraente che è Stato d'origine autorizza un movimento transfrontaliero solo se è in grado di accertarsi, in conformità al consenso dello Stato di destinazione, del preliminare adempimento dei requisiti di cui al capoverso iii), stabiliti per il movimento transfrontaliero;
v) una Parte contraente che è Stato d'origine prende le misure necessarie per autorizzare il rientro sul suo territorio nel caso in cui il movimento transfrontaliero non sia o non possa essere effettuato conformemente al presente articolo, fatta salva la possibilità di concludere ogni altro accordo sicuro.
2. Una Parte contraente non rilascia autorizzazioni per la spedizione del suo combustibile esaurito o dei suoi rifiuti radioattivi, in vista, del loro deposito o del loro stoccaggio definitivo, verso una destinazione situata a Sud di 60 gradi di latitudine Sud.
3. Nessuna disposizione della presente Convenzione influisce o pregiudica:
i) l'esercizio, da parte di navi ed aeronavi di tutti gli Stati, dei diritti e delle libertà di navigazione marittima, fluviale ed aerea, come previsti dal diritto internazionale;
ii) il diritto di una Parte contraente verso la quale sono esportati rifiuti radioattivi per esservi trattati, di rispedire i rifiuti radioattivi ed altri prodotti successivamente al trattamento, allo Stato d'origine o di prendere disposizioni a tal fine;
iii) il diritto di una Parte contraente di esportare il suo combustibile esaurito ai fini di un nuovo trattamento;
iv) il diritto di una Parte contraente, verso la quale il combustibile esaurito è esportato per esservi oggetto di un nuovo trattamento, di rispedire i rifiuti radioattivi ed altri prodotti risultanti dalle operazioni di nuovo trattamento allo Stato d'origine o di prendere disposizioni a tal fine.
Articolo 28 Fonti sigillate ritirate dal servizio.
1. Ciascuna Parte contraente adotta, nel suo diritto interno, le misure necessarie affinché la custodia, il ricondizionamento o lo stoccaggio definitivo delle fonti sigillate non più in servizio siano effettuati in modo sicuro.
2. Una Parte contraente autorizza il rientro sul suo territorio di fonti sigillate ritirate dal servizio quando abbia accettato, in base alla propria legislazione, che tali fonti siano rispedite ad un fabbricante abilitato a ricevere ed a detenere le fonti sigillate non più in servizio.
Capitolo 6 - Riunioni delle parti contraenti
Articolo 29 Riunione preparatoria.
1. Una riunione preparatoria delle Parti contraenti avrà luogo nei sei mesi successivi alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Al momento di detta riunione, le Parti contraenti:
i) stabiliscono la data della prima riunione di verifica di cui all'art. 30. Quest'ultima ha luogo il prima possibile entro un termine di trenta mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione;
ii) elaborano ed adottano per consenso Regole di procedura e Regole finanziarie;
iii) stabiliscono in particolare ed in conformità alle Regole di procedura:
a) i principi direttivi concernenti la forma e la struttura dei rapporti nazionali da presentare in applicazione dell'articolo 32;
b) la data di presentazione dei rapporti in questione;
c) la procedura di esame di tali rapporti.
2. Ogni Stato o ogni organizzazione regionale a carattere d'integrazione o di altra natura che ratifica la presente Convenzione, l'accetta, l'approva, la conferma o vi aderisce e per il quale o per la quale la presente Convenzione non è ancora in vigore, può assistere alla riunione preparatoria come se fosse Parte alla presente Convenzione.
Articolo 30 Riunioni di esame.
1. Le Parti contraenti tengono riunioni per esaminare i rapporti presentati in applicazione dell'articolo 32.
2. In ogni riunione di verifica, le Parti contraenti:
i) stabiliscono la data della successiva riunione di esame, l'intervallo fra le riunioni di esame non dovendo oltrepassare tre anni;
ii) possono riesaminare gli arrangiamenti adottati ai sensi del paragrafo 12 dell'articolo 29 ed adottare revisioni mediante consenso, salvo diversa disposizione delle Regole di procedura. Esse possono inoltre emendare per consenso le Regole di procedura e le Regole finanziarie.
3. In ogni riunione di esame, ciascuna Parte contraente ha una ragionevole possibilità di discutere i rapporti presentati dalle altre Parti contraenti e di chiedere chiarimenti al riguardo.
Articolo 31 Riunioni straordinarie.
Una riunione straordinaria delle Parti contraenti ha luogo:
i) se così è deciso dalla maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti in occasione di una riunione;
ii) su richiesta scritta di una Parte contraente, entro un termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui tale domanda è stata comunicata alle Parti contraenti ed in cui il segretariato di cui all'articolo 37 è stato notificato del fatto che la domanda ha ricevuto l'appoggio della maggioranza delle Parti.
Articolo 32 Rapporti.
1. In conformità alle disposizioni dell'articolo 30, ciascuna Parte contraente presenta un rapporto nazionale in ogni riunione di esame delle Parti contraenti. Tale rapporto verte sulle misure adottate per adempiere a ciascuno degli obblighi enunciati nella Convenzione. Per ciascuna Parte contraente il rapporto verte inoltre su:
i) la sua politica in materia di smaltimento del combustibile esaurito;
ii) le sue prassi in materia di smaltimento del combustibile esaurito;
iii) la sua politica in materia di smaltimento dei rifiuti radioattivi;
iv) le sue prassi in materia di smaltimento dei rifiuti radioattivi;
v) i criteri che applica per definire e classificare i rifiuti radioattivi.
2. Tale rapporto comporta inoltre:
i) un elenco degli impianti di smaltimento del combustibile esaurito ai quali la presente Convenzione si applica, con l'indicazione della loro localizzazione, del loro oggetto principale e delle loro caratteristiche essenziali;
ii) un inventario del combustibile esaurito cui la presente Convenzione si applica, e che è in deposito o in stoccaggio definitivo. Quest'inventario comprende una descrizione delle materie e, se sono disponibili, informazioni sulla massa e l'attività totale di queste materie;
iii) un elenco degli impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi cui la presente Convenzione si applica, con l'indicazione della loro localizzazione, del loro oggetto principale e delle loro caratteristiche essenziali;
iv) un inventano dei rifiuti radioattivi cui la presente Convenzione si applica e che:
a) sono immagazzinati in impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi ed in impianti del ciclo del combustibile nucleare;
b) sono in stoccaggio definitivo; oppure
c) risultano da prassi precedenti.
Questo inventario comporta una descrizione delle materie ed altre informazioni rilevanti disponibili come informazioni sul volume o la massa, sull'attività e su alcuni radionucleididi;
v) un elenco degli impianti nucleari in corso di declassamento, con l'indicazione dello stato di avanzamento delle attività di declassamento in questi impianti.
Articolo 33 Partecipazione.
1 Ciascuna Parte contraente partecipa alle riunioni delle Parti contraenti; essa vi è rappresentata da un delegato e, qualora lo ritenga necessario, da sostituti, esperti e consiglieri.
2. Le Parti contraenti possono invitare, su base di consenso, ogni organizzazione intergovernativa avente competenza per questioni disciplinate dalla presente Convenzione ad assistere in qualità di osservatore a qualsiasi riunione o ad alcune sedute di una riunione. Gli osservatori sono tenuti ad accettare per iscritto ed in anticipo le disposizioni dell'articolo 36.
Articolo 34 Rapporti di sintesi.
Le Parti contraenti adottano per consenso e mettono a disposizione del pubblico un documento dedicato alle questioni che sono state esaminate ed alle conclusioni che ne sono state tratte nel corso delle riunioni delle Parti contraenti.
Articolo 35 Lingue.
1. Le lingue delle riunioni delle Parti contraenti sono l'arabo, il cinese, il francese, l'inglese, il russo e lo spagnolo, salvo diversa disposizione delle Regole di procedura.
2. Qualsiasi rapporto presentato in applicazione dell'articolo 32, deve essere stilato nella lingua nazionale della Parte contraente che lo presenta o in una lingua unica che sarà designata di comune accordo nelle Regole di procedura. Nel caso in cui il rapporto sia presentato in una lingua nazionale diversa dalla lingua designata, una traduzione del rapporto in quest'ultima lingua è fornita dalla Parte contraente.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 il segretariato provvede dietro compenso, alla traduzione nella lingua designata dei rapporti sottoposti in qualsiasi altra lingua della riunione.
Articolo 36 Confidenzialità.
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti, in conformità alla loro legislazione, d'impedire la divulgazione d'informazioni. Ai fini del presente articolo, il termine « informazioni» incorpora in particolare le informazioni relative alla sicurezza nazionale o alla protezione fisica delle materie nucleari. Le informazioni protette da diritti di proprietà intellettuale o dal segreto industriale o commerciale ed i dati a carattere personale.
2. Quando, nell'ambito della presente Convenzione, una Parte contraente fornisce informazioni precisando che sono protette come indicato al paragrafo 1, queste informazioni sono utilizzate solo ai fini per i quali sono state fornite ed il loro carattere confidenziale va rispettato.
3. Per quanto concerne le informazioni relative al combustibile esaurito o ai rifiuti radioattivi che rientrano nella portata di applicazione della presente Convenzione ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 3, le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il potere sovrano della Parte contraente interessata di decidere:
i) se classificare o meno queste informazioni, o sottoporle ad un'altra forma di controllo per impedirne la diffusione;
ii) se sia il caso di fornire le informazioni di cui al capoverso i) di cui sopra nel quadro della Convenzione;
iii) i requisiti di confidenzialità che accompagnano queste informazioni se sono comunicate nell'ambito della presente Convenzione.
4. Il tenore dei dibattiti che si svolgono durante l'esame dei rapporti nazionali in ciascuna riunione di esame tenuta in conformità all'articolo 30, è confidenziale.
Articolo 37 Segretariato.
1. L'Agenzia Internazionale dell'Energia atomica (di seguito denominata «l'Agenzia») provvede al segretariato delle riunioni delle Parti contraenti.
2. Il segretariato:
i) convoca le riunioni delle Parti contraenti di cui agli articoli 29, 30 e 31, le prepara e ne garantisce il buon funzionamento;
ii) trasmette alle Parti contraenti le stesse informazioni ricevute o predisposte in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.
Le spese incorse dall'Agenzia per adempiere ai compiti previsti ai capoversi i) e ii) di cui sopra sono coperte a titolo del suo bilancio preventivo ordinario.
3. Le Parti contraenti possono per consenso chiedere all'Agenzia di fornire altri servizi per le riunioni delle Parti contraenti. L'Agenzia può fornire questi servizi se ha la possibilità di farlo nell'ambito del suo programma e del suo bilancio preventivo ordinario. Qualora ciò non sia possibile, l'Agenzia può fornire questi servizi se sono finanziati volontariamente da un'altra fonte.
Capitolo 7 - Clausole finali ed altre disposizioni
Articolo 38 Soluzione delle controversie
In caso di disaccordo fra due o più Parti contraenti concernenti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti tengono consultazioni nel quadro di una riunione delle Parti contraenti in vista di risolvere la controversia. Qualora tali consultazioni risultassero improduttive, si potrà ricorrere ai meccanismi di mediazione, di conciliazione e d'arbitrato previsti dal diritto internazionale, comprese le regole e prassi in vigore in seno all'Agenzia.
Articolo 39 Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione.
1. La presente Convenzione é aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell'Agenzia, a Vienna, a partire dal 29 settembre 1997 e fino alla sua entrata in vigore.
2. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari.
3. Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati.
4. i) La presente Convenzione è aperta alla firma con riserva di conferma o all'adesione di organizzazioni regionali a carattere d'integrazione o di altra natura, a condizione che nessuna di queste organizzazioni sia costituita da Stati sovrani, e che abbia competenza a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali vertenti su settori coperti dalla presente Convenzione.
ii) Nei settori di loro competenza, queste organizzazioni esercitano a proprio nome i diritti e si assumono le responsabilità che la presente Convenzione attribuisce agli Stati parte.
iii) Nel divenire Parte alla presente Convenzione, l'organizzazione fa pervenire al depositario di cui all'articolo 43 una dichiarazione indicando quali sono i suoi Stati membri, quali articoli della Convenzione le sono applicabili e qual è l'estensione della sua competenza nel settore coperto da tali articoli.
iv) tale organizzazione non dispone di un voto proprio oltre a quelli dei suoi Stati membri.
5. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di conferma sono depositati presso il Depositario.
Articolo 40 Entrata in vigore.
1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito presso il depositario, del venticinquesimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, a condizione che tale strumento sia stato depositato da quindici Stati possedenti ognuno una centrale elettro-nucleare in servizio.
2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale a carattere d'integrazione o di altra natura che ratifica la presente Convenzione, l'accetta, l'approva, la conferma o vi aderisce dopo la data di deposito dell'ultimo strumento necessario per l'adempimento delle condizioni enunciate al paragrafo 1, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito presso il depositario, da parte di tale Stato o organizzazione, dello strumento appropriato.
Articolo 41 Emendamenti alla Convenzione.
1. Ogni Parte contraente può presentare una proposta di emendamento alla presente Convenzione. Le proposte di emendamento sono esaminate nel corso di una riunione di esame o di una riunione straordinaria.
2. Il testo di ogni proposta di emendamento ed i motivi di tale emendamento sono comunicati al depositario il quale trasmette la proposta alle Parti contraenti almeno novanta giorni prima della riunione nella quale l'emendamento è sottoposto alfine di essere esaminato. Tutte le osservazioni ricevute riguardo a tale proposta sono comunicate alle Parti contraenti dal depositario.
3. Le Parti contraenti decidono, dopo aver esaminato la proposta di emendamento se sia opportuno adottarla per consenso, oppure, in mancanza di consenso di sottoporla ad una Conferenza diplomatica. Ogni decisione di sottoporre una proposta di emendamento ad una Conferenza diplomatica deve essere adottata a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione, a condizione che almeno la metà delle Parti contraenti sia presente al momento del voto.
4. La Conferenza diplomatica, incaricata di esaminare e di adottare emendamenti alla presente Convenzione, è convocata dal depositario ed ha luogo entro un anno da quando la decisione in tal senso é stata presa in conformità al paragrafo 3 del presente articolo. La Conferenza diplomatica si adopera in tutti i modi affinché gli emendamenti siano adottati per consenso. Se ciò non è possibile, gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi dell'insieme delle Parti contraenti.
5. Gli emendamenti alla presente Convenzione che sono stati adottati in conformità ai paragrafi 3 e 4 di cui sopra sono sottoposti a ratifica, accettazione, approvazione o conferma dalle Parti contraenti ed entrano in vigore nei confronti delle Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati approvati o confermati il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del depositario, dei corrispondenti strumenti di almeno due terzi di tali Parti contraenti. Per una Parte contraente che ratifica, accetta, approva o conferma ulteriormente tali emendamenti, questi entrano in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento corrispondente effettuato da tale Parte contraente.
Articolo 42 Denuncia.
1. Ogni Parte contraente può denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al depositario.
2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il depositario ha ricevuto tale notifica, oppure ad ogni altra ulteriore data specificata nella notifica.
Articolo 43 Depositario.
1. Il Direttore generale dell'Agenzia è il depositano della presente Convenzione.
2. Il depositario informa le Parti contraenti:
i) della firma della presente Convenzione e del deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di conferma, in conformità all'articolo 39;
ii) della data in cui la Convenzione entra in vigore, in conformità all'articolo 40;
iii) delle notifiche di denuncia della Convenzione effettuate in conformità all'articolo 42 e della data di queste notifiche;
iv) dei progetti di emendamento alla presente Convenzione sottoposti da Parti contraenti, degli emendamenti adottati dalla relativa Conferenza diplomatica o dalla riunione delle Parti contraenti e della data di entrata in vigore di tali emendamenti, in conformità all'articolo 41.
Articolo 44 Testi autentici.
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono ugualmente autentici, è depositato presso il Depositano che ne invia copie certificate conformi alle Parti contraenti.
IN FEDE DI CHE, I SOTTOSCRITTI A TAL FINE DEBITAMENTE AUTORIZZATI, HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE.
Fatto a Vienna, il cinque settembre millenovecentonovantasette.