Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 07/11/2006 |
Numero: | 1643 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione relative all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America di 5000 t annue di carni bovine fresche, refrigerate o [...] |
Art. 2. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, il certificato d'identificazione definito all'articolo 3 viene rilasciato a richiesta dell'interessato, su presentazione del [...] |
Art. 3. 1. Il certificato d'identificazione è redatto in un originale e almeno una copia su un formulario conforme al modello contenuto nell'allegato I |
Art. 4. 1. Il certificato d'identificazione e le relative copie sono rilasciati dall'ufficio doganale nel quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione |
Art. 5. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per il controllo dell'origine e della natura dei prodotti per i quali viene rilasciato un certificato d'identificazione |
Art. 6. Il regolamento (CEE) n. 2973/79 è abrogato |
Art. 7. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.6.1486 - Regolamento 7 novembre 2006, n. 1643.
Regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione, recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo (Versione codificata)
(G.U.U.E. 8 novembre 2006, n. L 308)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Gli Stati Uniti d'America applicano un trattamento speciale all'importazione, per un quantitativo annuo di 5000 t di carni bovine originarie della Comunità, rispondenti a determinati requisiti. In particolare, tali carni devono essere accompagnate da un certificato d'identificazione rilasciato dallo Stato membro esportatore.
(3) I certificati d'identificazione devono essere rilasciati soltanto per il quantitativo di 5000 t che beneficia del trattamento in causa. Occorre pertanto che il rilascio del titolo di esportazione per le carni di cui trattasi sia subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione. Inoltre, per il quantitativo eccedente quello per il quale è stato rilasciato il titolo, è opportuno non applicare il margine di tolleranza previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, del
(4) Occorre definire il modello del certificato d'identificazione e stabilirne le modalità d'impiego.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione relative all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America di 5000 t annue di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di origine comunitaria, che beneficiano di un trattamento speciale.
2. Le carni di cui al paragrafo 1 devono soddisfare alle condizioni sanitarie prescritte dal paese terzo importatore e provenire da animali macellati meno di due mesi prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, il certificato d'identificazione definito all'articolo 3 viene rilasciato a richiesta dell'interessato, su presentazione del titolo di esportazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione [6] e di un certificato veterinario che indica la data di macellazione degli animali da cui provengono le carni di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento.
1. Il certificato d'identificazione è redatto in un originale e almeno una copia su un formulario conforme al modello contenuto nell'allegato I.
Questo certificato è stampato in inglese, su carta bianca di formato 210 × 297 mm. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine assegnato dall'ufficio doganale di cui all'articolo 4.
Oltre al testo in lingua inglese, gli Stati esportatori possono esigere che il certificato utilizzato nel loro territorio venga stampato anche nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.
2. Le copie recano lo stesso numero d'ordine dell'originale. L'originale e le copie sono compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati in inchiostro, a stampatello.
1. Il certificato d'identificazione e le relative copie sono rilasciati dall'ufficio doganale nel quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione.
2. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone il proprio visto sul certificato originale, nella casella all'uopo riservata e consegna l'originale all'interessato. Una copia viene conservata dall'ufficio doganale.
Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per il controllo dell'origine e della natura dei prodotti per i quali viene rilasciato un certificato d'identificazione.
Il regolamento (CEE) n. 2973/79 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal
[2] GU L 334 del 28.12.1979, pag. 8.
[3] GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal
[4] Cfr. allegato II.
[5] GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
[6] GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.
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ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
Regolamento abrogato e sue modificazioni successive
Regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione [1] (GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44) |
Regolamento (CEE) n. 2077/80 della Commissione (GU L 202 del 2.8.1980, pag. 22) |
Regolamento (CEE) n. 3582/81 della Commissione (GU L 359 del 15.12.1981, pag. 14) |
Regolamento (CEE) n. 3434/87 della Commissione (GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7) unicamente per quanto riguarda l’articolo 1 |
[1] Tale regolamento è stato, inoltre, modificato dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2377/80 (GU L 241 del 13.9.1980, pag. 5), che è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1445/95.
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 2973/79 |
Presente regolamento | |
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Art. 1 |
Art. 1 | |
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Art. 3 |
Art. 2 | |
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Art. 4 |
Art. 3 | |
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Art. 5 |
Art. 4 | |
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Art. 6 |
Art. 5 | |
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Art. 6 | |
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Art. 8 |
Art. 7 | |
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Allegato |
Allegato I | |
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Allegato II | |
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Allegato III | |