§ 1.6.1255 - Regolamento 23 novembre 2005, n. 1913.
Regolamento (CE) n. 1913/2005 del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:23/11/2005
Numero:1913


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     


§ 1.6.1255 - Regolamento 23 novembre 2005, n. 1913.

Regolamento (CE) n. 1913/2005 del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1255/1999 e (CE) n. 2529/2001 per quanto riguarda le misure eccezionali di sostegno al mercato

(G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 307).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) Alcune organizzazioni comuni di mercato prevedono misure eccezionali di sostegno al mercato, allo scopo di tenere conto dei limiti alla libera circolazione risultanti dall’applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione delle malattie degli animali. Le misure in questione figurano:

     — all’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine,

     — all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova,

     — all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame,

     — all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine,

     — all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e

     — all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

      (2) Queste misure eccezionali di sostegno al mercato sono adottate dalla Commissione e direttamente legate alle misure veterinarie e sanitarie adottate per lottare contro la propagazione delle malattie o conseguenti a tali misure. Sono adottate su richiesta degli Stati membri al fine di evitare gravi perturbazioni dei mercati interessati.

      (3) In questo contesto, gli Stati membri si fanno carico delle principali responsabilità nella lotta contro la comparsa e la diffusione delle epizoozie. Tenuto conto di questa situazione, della portata delle epizoozie in questione, della loro durata e, di conseguenza, della rilevanza degli sforzi necessari per il sostegno del mercato, risulta opportuno ripartire le spese relative agli aiuti erogati ai produttori tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

      (4) L’adozione delle misure di sostegno dovrebbe dipendere dall’adozione, da parte degli Stati membri, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente eventuali epizoozie.

      (5) Gli Stati membri dovrebbero garantire che non vi è distorsione della concorrenza quando gli Stati membri coinvolgono i produttori nel fornire parte del finanziamento.

      (6) Le norme in materia di aiuti di Stato non dovrebbero applicarsi al contributo finanziario erogato dagli Stati membri a favore delle misure eccezionali di sostegno al mercato,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 20

     1. Al fine di tener conto delle limitazioni agli scambi intracomunitari e agli scambi con i paesi terzi che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 24, misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Dette misure sono adottate su richiesta dello Stato membro interessato o degli Stati membri interessati e possono essere adottate unicamente qualora lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati abbiano adottato misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.

     2. La Comunità contribuisce al finanziamento delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1, la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri, e, in caso di lotta contro l’afta epizootica, fino al 60 % di dette spese.

     3. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determina una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

     4. Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1.»

 

          Art. 2.

     L’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 14

     1. Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 17, misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Dette misure sono adottate su richiesta dello Stato membro interessato o degli Stati membri interessati e possono essere adottate unicamente qualora lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati abbiano adottato misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.

     2. La Comunità contribuisce al finanziamento delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1, la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

     3. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determina una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

     4. Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1.»

 

          Art. 3.

     L’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 14

     1. Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 17, misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Dette misure sono adottate su richiesta dello Stato membro interessato o degli Stati membri interessati e possono essere adottate unicamente qualora lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati abbiano adottato misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.

     2. La Comunità contribuisce al finanziamento delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1, la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

     3. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determina una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

     4. Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1.»

 

          Art. 4.

     L’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1254/1999 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 39

     1. Al fine di tenere conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 43, misure eccezionali di sostegno del mercato oggetto di tali limitazioni. Dette misure sono adottate su richiesta dello Stato membro interessato o degli Stati membri interessati e possono essere adottate unicamente qualora lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati abbiano adottato misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.

     2. La Comunità contribuisce al finanziamento dei provvedimenti delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1, la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri, e, in caso di lotta contro l’afta epizootica, fino al 60 % di dette spese.

     3. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determina una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

     4. Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1.»

 

          Art. 5.

     L’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1255/1999 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 36

     1. Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 42, misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Dette misure sono adottate su richiesta dello Stato membro interessato o degli Stati membri interessati e possono essere adottate unicamente qualora lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati abbiano adottato misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.

     2. La Comunità contribuisce al finanziamento delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1, la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri, e, in caso di lotta contro l’afta epizootica, fino al 60 % di dette spese.

     3. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determina una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

     4. Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1.»

 

          Art. 6.

     L’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2529/2001 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 22

     1. Al fine di tenere conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a impedire la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, misure eccezionali di sostegno del mercato oggetto di tali limitazioni. Dette misure sono adottate su richiesta dello Stato membro interessato o degli Stati membri interessati e possono essere adottate unicamente qualora lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati abbiano adottato misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.

     2. La Comunità contribuisce al finanziamento delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1, la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri, e, in caso di lotta contro l’afta epizootica, fino al 60 % di dette spese.

     3. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determina una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

     4. Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1.»

 

          Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.