Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 09/03/2006 |
Numero: | 410 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.1.667 - Regolamento 9 marzo 2006, n. 410.
Regolamento (CE) n. 410/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli
(G.U.U.E. 10 marzo 2006, n. L 71).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del
(2) Tuttavia, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del
(3) Ai sensi dell’articolo 5 del
(4) Nei casi in cui le esportazioni senza restituzione di latte scremato in polvere di cui all’allegato I, categoria II, del
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato III del
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell’allegato III del
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Titolo di esportazione senza restituzione [Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del |
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«0402 10 |
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150 kg» |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.