§ 1.6.336 - Regolamento 21 dicembre 1979, n. 2973.
Regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:21/12/1979
Numero:2973


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, la domanda di titolo di esportazione può essere presentata soltanto in uno Stato membro che soddisfi alle condizioni sanitarie richieste del paese terzo [...]
Art. 3.      Al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, il certificato d'identificazione definito all'articolo 4 viene rilasciato a richiesta dell'interessato, su presentazione [...]
Art. 4.      1. Il certificato d'identificazione è redatto in un originale e almeno una copia su un formulario il cui modello figura nell'allegato. Questo certificato è stampato in inglese, su carta bianca [...]
Art. 5.      1. Il certificato d'identificazione e le relative copie sono rilasciati dall'ufficio doganale nel quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione
Art. 6.      Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per il controllo dell'origine e della natura dei prodotti per i quali viene rilasciato un certificato d'identificazione
Art. 7.      1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 571/78, la cauzione relativa ai titoli di esportazione di cui all'articolo 2 è fissata a 10 ECU per 100 kg peso netto
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1980. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri


§ 1.6.336 - Regolamento 21 dicembre 1979, n. 2973. [1]

Regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo.

(G.U.C.E. 29 dicembre 1979, n. L 336).

 

Art. 1.

     [1. Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione relative all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America di 5000 t annue di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di origine comunitaria, che beneficiano di un trattamento speciale.

     Il quantitativo disponibile per trimestre ammonta a 1250 t, maggiorate per gli ultimi tre trimestri del quantitativo residuo del trimestre precedente previsto dall'articolo 15, paragrafo 6, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2377/80.] [2]

     2. Le carni di cui al paragrafo 1 devono soddisfare alle condizioni sanitarie prescritte dal paese terzo importatore e provenire da animali macellati meno di due mesi prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione [3].

 

     Art. 2.

     1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, la domanda di titolo di esportazione può essere presentata soltanto in uno Stato membro che soddisfi alle condizioni sanitarie richieste del paese terzo importatore.

     2. La domanda di titolo d'esportazione e il titolo stesso recano, nella casella 13, l'indicazione «Stati Uniti d'America». Il titolo obbliga ad esportare dallo Stato membro che lo ha rilasciato verso la destinazione indicata.

     3. Il terzo giorno lavorativo di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, l'elenco dei richiedenti e i quantitativi di prodotti che formano oggetto delle domande di cui al paragrafo 2, presentate nel corso del mese precedente.

     4. La Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

     5. Il rilascio dei titoli ha luogo il quindicesimo giorno di ogni mese.

     6. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 571/78, il titolo di esportazione ha una validità di novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo. La validità del titolo scade il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

     7. Le autorità competenti dello Stato membro interessato rilasciano il titolo entro i limiti dei quantitativi fissati dalla Commissione. La cauzione viene svincolata immediatamente per il quantitativo per il quale la domanda non è stata accolta.

     8. In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75, i quantitativi esportati non possono eccedere quelli indicati nel titolo.

     9. Il titolo reca, nella casella 18, una delle diciture seguenti: vedi G.U.

 

     Art. 3.

     Al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, il certificato d'identificazione definito all'articolo 4 viene rilasciato a richiesta dell'interessato, su presentazione del titolo di esportazione di cui all'articolo 2 e di un certificato veterinario che indica la data di macellazione degli animali da cui provengono le carni di cui all'articolo 2.

 

     Art. 4.

     1. Il certificato d'identificazione è redatto in un originale e almeno una copia su un formulario il cui modello figura nell'allegato. Questo certificato è stampato in inglese, su carta bianca di formato 210 x 297 mm.

Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine assegnato dall'ufficio doganale di cui all'articolo 5.

Oltre al testo in lingua inglese, gli Stati esportatori possono esigere che il certificato utilizzato nel loro territorio venga stampato anche nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

     2. Le copie recano lo stesso numero d'ordine dell'originale. L'originale e le copie sono compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati in inchiostro, a stampatello.

 

     Art. 5.

     1. Il certificato d'identificazione e le relative copie sono rilasciati dall'ufficio doganale nel quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione.

     2. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone il proprio visto sul certificato originale, nella casella all'uopo riservata e consegna l'originale all'interessato. Una Copia viene conservata dall'ufficio doganale.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per il controllo dell'origine e della natura dei prodotti per i quali viene rilasciato un certificato d'identificazione.

 

     Art. 7.

     1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 571/78, la cauzione relativa ai titoli di esportazione di cui all'articolo 2 è fissata a 10 ECU per 100 kg peso netto.

     2. Fatte salve le condizioni previste dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 193/75, la cauzione viene svincolata soltanto su presentazione della prova di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 192/75.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1980. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1643/2006.

[2] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3582/82 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3434/87 ed abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1234/2006.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2077/80.