§ 1.6.1422 - Regolamento 16 agosto 2006, n. 1234.
Regolamento (CE) n. 1234/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2973/79 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:16/08/2006
Numero:1234


Sommario
Art. 1.      Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2973/79, è soppresso.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.6.1422 - Regolamento 16 agosto 2006, n. 1234.

Regolamento (CE) n. 1234/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2973/79 recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo

(G.U.U.E. 17 agosto 2006, n. L 225).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine, come modificato dal regolamento (CE) n. 360/2004, non prevede più la possibilità di riporto dei quantitativi non utilizzati se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori alla quantità totale disponibile per l'esportazione.

     (2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo prevede un contingente annuo di 5 000 tonnellate di carni bovine fresche, refrigerate o congelate da esportare negli Stati Uniti d'America. Esso prevede inoltre la suddivisione del suddetto contingente in quattro quantitativi di 1 250 tonnellate disponibili per trimestre, nonché la possibilità di riportare al trimestre successivo i quantitativi disponibili per trimestre non utilizzati.

     (3) In seguito alla modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 360/2004, la disposizione relativa al riporto trimestrale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2973/79 è diventata obsoleta e deve essere soppressa.

     (4) Inoltre, tenuto conto del livello di utilizzazione del contingente suddetto e della soppressione della possibilità di riporto trimestrale, non ha più senso mantenere l'obbligo di suddividere il suddetto contingente in quattro quantitativi trimestrali identici. La ripartizione trimestrale dei quantitativi disponibili deve essere quindi abrogata.

     (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2973/79.

     (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2973/79, è soppresso.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.