§ 1.5.P73 - Decisione 19 luglio 2006, n. 506.
Decisione n. 2006/506/CE della Commissione che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:19/07/2006
Numero:506


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.P73 - Decisione 19 luglio 2006, n. 506.

Decisione n. 2006/506/CE della Commissione che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 21 luglio 2006, n. L 199).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     vista la direttiva n. 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva n. 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

     vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva n. 92/40/CEE, in particolare l’articolo 66, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) L’Ungheria, a seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in un allevamento avicolo sul suo territorio, ha adottato le misure appropriate previste dalla decisione n. 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione n. 2006/135/CE.

     (2) Tenuto conto degli ulteriori sviluppi della situazione epidemiologica in Ungheria, è necessario prorogare le misure istituite per le aree A e B in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii), della decisione n. 2006/415/CE.

     (3) La Danimarca ha comunicato alla Commissione la cessazione, alla data del 30 giugno 2006, di tutte le misure di lotta per far fronte a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 insorto in un allevamento avicolo rurale e di conseguenza le misure istituite per le aree A e B a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della citata decisione non sono più necessarie.

     (4) Occorre quindi modificare le parti A e B dell’allegato della decisione n. 2006/415/CE.

     (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato della decisione n. 2006/415/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato della decisione n. 2006/415/CE è sostituito dal seguente:

 

«ALLEGATO

 

PARTE A

 

     Area A istituita a norma dell’articolo 4, paragrafo 2:

 

Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione articolo 4, paragrafo 4, lettera b)

 

 

Codice (ove disponibile)

Denominazione

 

HU

UNGHERIA

 

Nella provincia di Bács-Kiskun i comuni di:

KISKŐRÖS

KECEL

IMREHEGY

ORGOVÁNY

KASKANTYÚ

BÓCSA

SOLTVADKERT

TÁZLÁR

PIRTÓ

KISKUNHALAS

JAKABSZÁLLÁS

BUGACPUSZTAHÁZA

BUGAC

SZANK

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

HARKAKÖTÖNY

FÜLÖPJAKAB

MÓRICGÁT

PETŐFISZÁLLÁS

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

KISKUNMAJSA

KISKUNFÉLEGYHÁZA

GÁTÉR

PÁLMONOSTORA

KÖMPÖC

CSÓLYOSPÁLOS

31.8.2006

 

 

 

Nella provincia di Csongrád i comuni di:

ÜLLÉS

BORDÁNY

ZSOMBÓ

SZATYMAZ

SÁNDORFALVA

FELGYŐ

FORRÁSKÚT

BALÁSTYA

DÓC

KISTELEK

ÓPUSZTASZER

CSONGRÁD

BAKS

CSENGELE

PUSZTASZER

CSANYTELEK

TÖMÖRKÉNY

31.8.2006

 

PARTE B

 

     Area B istituita a norma dell’articolo 4, paragrafo 2:

 

Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione articolo 4, paragrafo 4, lettera b)

 

 

Codice (ove disponibile)

Denominazione

 

HU

UNGHERIA

ADNS

Le province di:

31.8.2006

 

 

00003

BÁCS-KISKUN

 

 

 

00006

CSONGRÁD»