§ 1.5.N50 - Decisione 27 ottobre 2005, n. 759.
Decisione n. 2005/759/CE della Commissione recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:27/10/2005
Numero:759


Sommario
Art. 1.  Movimenti da paesi terzi
Art. 2.  Controlli veterinari
Art. 3. 
Art. 4.     
Art. 5. 
Art. 6.     


§ 1.5.N50 - Decisione 27 ottobre 2005, n. 759. [1]

Decisione n. 2005/759/CE della Commissione recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 28 ottobre 2005, n. L 285).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 18,

     considerando quanto segue:

      (1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è il rischio che l’agente della malattia sia introdotto mediante il commercio internazionale di volatili vivi diversi dal pollame, compresi i volatili al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).

      (2) La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di volatili diversi dal pollame prevede che gli Stati membri autorizzino l’importazione di volatili dai paesi terzi membri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). I paesi elencati all’allegato della presente decisione sono membri dell’UIE e pertanto, in conformità della decisione 2000/666/CE, gli Stati membri hanno l’obbligo di accettare le importazioni di volatili diversi dal pollame provenienti da tali paesi.

      (3) Ove necessario occorre fare riferimento alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche.

      (4) Il Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, prevede diversi regimi di controlli veterinari a seconda del numero di animali interessati. Ai fini della presente decisione è opportuno riprendere tali differenziazioni a seconda del numero.

      (5) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE prevede che gli animali importati siano sottoposti a controlli in conformità della direttiva 91/496/CEE del Consiglio.

      (6) In conformità dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 998/2003, si applicano le misure di salvaguardia adottate in base alla direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l’articolo 18, paragrafo 1.

      (7) L’influenza aviaria ad alta patogenicità è stata rilevata in volatili importati in quarantena in uno Stato membro, per cui appare appropriato sospendere i movimenti di uccelli da compagnia da alcune aree a rischio e utilizzare per la definizione delle aree un riferimento alle commissioni regionali competenti dell’UIE.

      (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Movimenti da paesi terzi [2]

     1. Gli Stati membri autorizzano i movimenti da paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite inferiori a 5 uccelli e se i suddetti animali:

     a) provengono da un paese membro dell’UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte A dell’allegato I; o

     b) provengono da un paese membro dell’UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte B dell’allegato I, purché essi:

     i) prima dell’esportazione, siano stati isolati per 30 giorni nel luogo di partenza in un paese terzo elencato alla decisione 79/542/CEE, o

     ii) dopo l’importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2000/666/CE, o

     iii) negli ultimi sei mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell’invio dal paese terzo, siano stati vaccinati, e rivaccinati almeno una volta, contro l’influenza aviaria utilizzando un vaccino H5 approvato per le specie interessate conformemente alle istruzioni del produttore, o

     iv) prima dell’esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a un test per individuare l’antigene o il genoma H5N1 ai sensi del capitolo 2.7.12 del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d’isolamento.

     2. Nel caso delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 va certificata da un veterinario ufficiale, in base alla dichiarazione dei proprietari, nel paese terzo d’invio secondo il modello di certificato di cui all’allegato II.

     3. Il certificato veterinario sarà completato da

     a) una dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario conforme all’allegato III;

     b) una conferma del seguente tenore:

     “Uccelli da compagnia ai sensi dell’articolo 1 della decisione 2005/759/CE

 

          Art. 2. Controlli veterinari

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uccelli da compagnia introdotti sul territorio comunitario in provenienza da un paese terzo siano sottoposti a controlli dei documenti e dell’identità da parte delle autorità competenti ai punti d’ingresso del viaggiatore sul territorio comunitario.

     2. Gli Stati membri designano le autorità responsabili dei controlli di cui al paragrafo 1 e ne informano immediatamente la Commissione.

     3. Ogni Stato membro redige un elenco dei punti d’ingresso di cui al paragrafo 1 e lo invia agli altri Stati membri e alla Commissione.

     4. Qualora da tali controlli risulti che gli animali non soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione, si applica il terzo comma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 998/2003.

 

          Art. 3. [3]

     La presente decisione non si applica all'introduzione nel territorio comunitario di volatili da compagnia vivi al seguito dei rispettivi proprietari provenienti da Andorra, Croazia, isole Færøer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della città del Vaticano.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 5. [4]

     La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2006.

 

          Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [5]

 

PARTE A

 

     Paesi membri dell’UIE che rientrano nel campo di competenza delle commissioni regionali dell’UIE di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

     —

 

PARTE B

 

     Paesi membri dell’UIE che rientrano nel campo di competenza delle commissioni regionali dell’UIE di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), per:

     — l’Africa,

     — le Americhe,

     — l’Asia, l’Estremo Oriente e l’Oceania,

     — l’Europa, esclusi i paesi di cui all’articolo 3, e

     — il Medio Oriente.

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

Dichiarazione del proprietario degli uccelli da compagnia o del suo rappresentante

 

     Il sottoscritto, proprietario (a)/rappresentante del proprietario (a) dichiara che:

     1. I volatili saranno accompagnati durante il viaggio da una persona appositamente responsabile.

     2. Gli animali non sono destinati a fini commerciali.

     3. Durante il periodo tra l’ispezione veterinaria precedente il viaggio e l’effettiva partenza gli uccelli rimarranno isolati da ogni possibile contatto con altri volatili.

     4. Gli animali sono stati sottoposti a isolamento di 30 giorni precedente il viaggio senza entrare in contatto con altri volatili non coperti dal presente certificato (a).

     5. Il sottoscritto ha predisposto una quarantena di 30 giorni successiva all’introduzione presso la stazione di quarantena di ...................... , come indicato al punto I.12. del certificato (a).

....................................................................................

Data e luogo

....................................................................................

Firma

 

(a) Depennare la menzione non pertinente.

 


[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 5 novembre 2005, n. L 291.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/862/CE.

[3] Articolo già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/862/CE e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2006/522/CE.

[4] Articolo già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2005/862/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2006/79/CE e dall’art. 4 della decisione n. 2006/405/CE e così ulteriormente modificato dall’art. 4 della decisione n. 2006/522/CE.

[5] Allegato così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/862/CE.