Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 31/03/2006 |
Numero: | 265 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.O99 - Decisione 31 marzo 2006, n. 265.
Decisione n. 2006/265/CE della Commissione recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Svizzera (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 4 aprile 2006, n. L 95).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni, capaci di assumere rapidamente un carattere epizootico, e che è tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l'agente patogeno possa venir introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.
(2) La Svizzera ha notificato alla Commissione l'isolamento di un virus H5 dell'influenza aviaria in un caso clinico in una specie selvatica. Il quadro clinico fa sospettare che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità, in attesa della determinazione del tipo di neuraminidasi (N) e dell'indice di patogenicità.
(3) In considerazione del rischio per la salute degli animali rappresentato dall'introduzione della malattia nella Comunità, è quindi opportuno come misura immediata sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, volatili vivi diversi dal pollame e uova da cova di tali specie provenienti dalla Svizzera.
(4) Inoltre, dovrebbero essere sospese le importazioni dalla Svizzera nella Comunità di carne fresca di selvaggina da penna selvatica nonché le importazioni di carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie.
(5) Alcuni prodotti ottenuti dal pollame abbattuto prima del 1° febbraio 2006 dovrebbero continuare ad essere autorizzati, tenuto conto del periodo di incubazione della malattia.
(6) La
(7) Occorre tener conto dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (l'«accordo»).
(8) A seguito della notifica dell'isolamento di un virus H5 dell'influenza aviaria in un caso clinico in una specie selvatica, si sono svolte consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e le autorità svizzere secondo quanto previsto dall'allegato 11, articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo. Al fine di trovare soluzioni adeguate conformi alla suddetta disposizione, la Svizzera ha notificato l'applicazione di misure equivalenti a quelle adottate dalla Comunità in base alla
(9) La Svizzera ha comunicato la volontà di notificare immediatamente alla Commissione eventuali future modifiche dell'attuale situazione zoosanitaria in Svizzera, compresi in particolare eventuali ulteriori focolai di influenza aviaria che dovessero manifestarsi e le aree interessate. La Commissione dovrebbe dare immediata notifica relativa a tali aree agli Stati membri.
(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. Gli Stati membri sospendono le importazioni o l'introduzione nella Comunità dalla parte del territorio della Svizzera di cui all'allegato per quanto riguarda:
— pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, volatili vivi diversi dal pollame di cui all'articolo 1, terzo trattino, della
— carni fresche di selvaggina da penna selvatica,
— carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica,
— alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica,
— trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatili.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1, dal secondo al quarto trattino, ottenuti da volatili abbattuti prima del 1° febbraio 2006.
3. I certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi:
«Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente o prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di selvaggina da penna selvatica/alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica (*) ottenute/ o/i da volatili abbattuti prima del 1° febbraio 2006 e in conformità all'articolo 1, paragrafo 2, della
(*) Cancellare la voce non pertinente.»
4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all'allegato II, parte 4, punti B, C o D, della
Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2006.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Parte del territorio della Svizzera di cui all'articolo 1, paragrafo 1
Codice ISO del paese |
Nome del paese |
Parte del territorio |
CH |
Svizzera |
In Svizzera: tutte le zone del territorio della Svizzera per le quali le autorità svizzere hanno ufficialmente applicato restrizioni equivalenti a quelle previste dalla |
[1] Articolo così modificato dall'art. 7 della