§ 1.5.O99 - Decisione 31 marzo 2006, n. 265.
Decisione n. 2006/265/CE della Commissione recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Svizzera [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:31/03/2006
Numero:265


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3. 
Art. 4.     


§ 1.5.O99 - Decisione 31 marzo 2006, n. 265.

Decisione n. 2006/265/CE della Commissione recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Svizzera (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 4 aprile 2006, n. L 95).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 18, paragrafi 1, 3 e 6,

     vista la direttiva n. 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6,

     visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva n. 92/65/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 18,

     considerando quanto segue:

      (1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni, capaci di assumere rapidamente un carattere epizootico, e che è tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l'agente patogeno possa venir introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

      (2) La Svizzera ha notificato alla Commissione l'isolamento di un virus H5 dell'influenza aviaria in un caso clinico in una specie selvatica. Il quadro clinico fa sospettare che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità, in attesa della determinazione del tipo di neuraminidasi (N) e dell'indice di patogenicità.

      (3) In considerazione del rischio per la salute degli animali rappresentato dall'introduzione della malattia nella Comunità, è quindi opportuno come misura immediata sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, volatili vivi diversi dal pollame e uova da cova di tali specie provenienti dalla Svizzera.

      (4) Inoltre, dovrebbero essere sospese le importazioni dalla Svizzera nella Comunità di carne fresca di selvaggina da penna selvatica nonché le importazioni di carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie.

      (5) Alcuni prodotti ottenuti dal pollame abbattuto prima del 1° febbraio 2006 dovrebbero continuare ad essere autorizzati, tenuto conto del periodo di incubazione della malattia.

      (6) La decisione n. 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE, contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne e definisce i trattamenti considerati efficaci ai fini dell'inattivazione dei rispettivi agenti patogeni. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo in funzione della situazione sanitaria del paese di origine e della specie da cui il prodotto è ottenuto. Risulta pertanto opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di selvaggina da penna selvatica originari della Svizzera che abbiano subito un trattamento termico ad almeno 70 °C in tutte le loro parti.

      (7) Occorre tener conto dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (l'«accordo»).

      (8) A seguito della notifica dell'isolamento di un virus H5 dell'influenza aviaria in un caso clinico in una specie selvatica, si sono svolte consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e le autorità svizzere secondo quanto previsto dall'allegato 11, articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo. Al fine di trovare soluzioni adeguate conformi alla suddetta disposizione, la Svizzera ha notificato l'applicazione di misure equivalenti a quelle adottate dalla Comunità in base alla decisione 2006/115/CE della Commissione, del 17 febbraio 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nella Comunità e abroga le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE, nonché in base alla decisione 2006/135/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame della Comunità.

      (9) La Svizzera ha comunicato la volontà di notificare immediatamente alla Commissione eventuali future modifiche dell'attuale situazione zoosanitaria in Svizzera, compresi in particolare eventuali ulteriori focolai di influenza aviaria che dovessero manifestarsi e le aree interessate. La Commissione dovrebbe dare immediata notifica relativa a tali aree agli Stati membri.

      (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Gli Stati membri sospendono le importazioni o l'introduzione nella Comunità dalla parte del territorio della Svizzera di cui all'allegato per quanto riguarda:

     — pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, volatili vivi diversi dal pollame di cui all'articolo 1, terzo trattino, della decisione n. 2000/666/CE, compresi gli uccelli al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia) e le uova da cova di tali specie,

     — carni fresche di selvaggina da penna selvatica,

     — carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica,

     — alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica,

     — trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatili.

     2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1, dal secondo al quarto trattino, ottenuti da volatili abbattuti prima del 1° febbraio 2006.

     3. I certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi:

     «Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente o prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di selvaggina da penna selvatica/alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica (*) ottenute/ o/i da volatili abbattuti prima del 1° febbraio 2006 e in conformità all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2006/265/CE della Commissione.

(*) Cancellare la voce non pertinente.»

     4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all'allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione n. 2005/432/CE.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 3. [1]

     La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2006.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Parte del territorio della Svizzera di cui all'articolo 1, paragrafo 1

 

Codice ISO del paese

Nome del paese

Parte del territorio

CH

Svizzera

In Svizzera: tutte le zone del territorio della Svizzera per le quali le autorità svizzere hanno ufficialmente applicato restrizioni equivalenti a quelle previste dalla decisione n. 2006/115/CE della Commissione e dalla decisione n. 2006/135/CE della Commissione.

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 7 della decisione n. 2006/405/CE.