§ 1.5.O90 - Decisione 27 marzo 2006, n. 247.
Decisione n. 2006/247/CE della Commissione recante alcune misure di protezione concernenti le importazioni dalla Bulgaria in relazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:27/03/2006
Numero:247


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5. 
Art. 6.     


§ 1.5.O90 - Decisione 27 marzo 2006, n. 247.

Decisione n. 2006/247/CE della Commissione recante alcune misure di protezione concernenti le importazioni dalla Bulgaria in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese terzo (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 28 marzo 2006, n. L 89).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l’articolo 18,

     vista la direttiva n. 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 22,

     considerando quanto segue:

      (1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e degli altri volatili che provoca mortalità e perturbazioni, capaci di assumere rapidamente un carattere epizootico, e che è tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l’agente patogeno venga introdotto nella Comunità attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

      (2) La Bulgaria ha notificato alla Commissione l’isolamento di un virus A dell’influenza del sottotipo H5N1 del ceppo asiatico in un caso clinico in una specie selvatica.

      (3) La Bulgaria è inserita nell’elenco di cui alla parte I dell’allegato I della decisione 96/482/CE della Commissione, del 12 luglio 1996, relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l’importazione da paesi terzi di pollame e di uova da cova, esclusi i ratiti e le relative uova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l’importazione. Tale elenco stabilisce i paesi terzi o le parti di paesi terzi autorizzate a utilizzare i modelli dei certificati da A a D di cui all’allegato della decisione. Sono autorizzate le importazioni nella Comunità di pollame vivo, uova da cova e pulcini di un giorno in provenienza dai paesi terzi, o loro parti, figuranti nell’elenco di cui alla parte I dell’allegato I di tale decisione.

      (4) La Bulgaria è inserita nell’elenco di cui agli allegati I e II della decisione n. 2000/585/CE della Commissione, del 7 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio. Pertanto, le importazioni nella Comunità di carne di selvaggina da penna selvatica dalla Bulgaria sono consentite.

      (5) Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica in Bulgaria, è opportuno sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie provenienti dall’intero territorio della Bulgaria.

      (6) Oltre a tale sospensione, è anche opportuno sospendere le importazioni di carne fresca di selvaggina da penna selvatica e le importazioni di carne macinata e di preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie, nonché alcuni altri prodotti ottenuti da volatili provenienti dalla Bulgaria.

      (7) La decisione n. 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva n. 92/118/CEE del Consiglio, stabilisce che l’elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di uova destinate al consumo umano sia quello di cui all’allegato della decisione n. 94/85/CE della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni di pollame fresche. Tenuto conto della prossima stagione di deposizione delle uova dei volatili selvatici, si dovrebbe proibire l’importazione di uova per il consumo umano raccolte da volatili selvatici in Bulgaria.

      (8) Tenuto conto della situazione epidemiologica attuale in Bulgaria e del fatto che tale paese ha applicato alcune misure di controllo della malattia e ha inviato alla Commissione ulteriori informazioni sul suo andamento, è opportuno limitare la sospensione delle importazioni di determinati prodotti di volatili alle parti del territorio bulgaro colpite dall’influenza aviaria o esposte al rischio relativo.

      (9) Alcuni prodotti ottenuti dalla selvaggina da penna selvatica cacciata prima del 1° agosto 2005 dovrebbero continuare a essere autorizzati per quelle parti della Bulgaria, tenuto conto dell’epidemiologia della malattia in tali parti del paese.

      (10) La decisione n. 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE, stabilisce l’elenco dei paesi terzi o loro parti da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carne e definisce le modalità di trattamento per i prodotti a base di carne che sono considerate efficaci per l’inattivazione di determinati agenti patogeni.

      (11) Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia mediante i prodotti di cui alla decisione n. 2005/432/CE, occorre applicare un trattamento appropriato a seconda della situazione sanitaria del paese d’origine e delle specie da cui è ottenuto il prodotto. È pertanto appropriato che continuino a essere autorizzate le importazioni nella Comunità di prodotti ottenuti da carne di selvaggina da penna selvatica originaria della Bulgaria e trattati a una temperatura di almeno 70 °C in tutte le loro parti.

      (12) Per autorizzare le importazioni di prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento termico sufficiente per inattivare ogni virus eventualmente presente nella carne è necessario specificare il trattamento previsto per le carni di selvaggina da penna selvatica nei certificati sanitari redatti in conformità degli allegati III e IV della decisione n. 2005/432/CE.

      (13) Le misure di cui alla presente decisione lasciano impregiudicati i provvedimenti riguardanti i focolai della malattia di Newcastle in Bulgaria, di cui alla decisione n. 2005/648/CE della Commissione, dell’8 settembre 2005, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria.

      (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli Stati membri sospendono le importazioni:

     a) di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie, provenienti dalla parte di territorio della Bulgaria di cui alla parte B dell’allegato; [1]

     b) dei seguenti prodotti provenienti dalla parte di territorio della Bulgaria di cui alla parte B dell’allegato:

     i) carni fresche di selvaggina da penna selvatica;

     ii) carne macinata, preparati a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica;

     iii) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica;

     iv) uova per il consumo umano provenienti da selvaggina da penna selvatica;

     v) trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatili;

     vi) piume e parti di piume non trattate;

     vii) concime non trasformato di pollame o altri volatili.

 

          Art. 2.

     1. In deroga all’articolo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii) di tale articolo, ottenuti da volatili cacciati prima del 1° agosto 2005.

     2. I certificati veterinari e i documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui all’articolo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), recano la dicitura seguente, adeguata a seconda della specie di cui trattasi:

     «Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di selvaggina da penna selvatica/preparazione a base di carne costituita da o contenente carne di selvaggina da penna selvatica /alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica (A) ottenute/o/a/i da volatili cacciati prima del 1° agosto 2005.

(A) Cancellare la voce non pertinente.»

     3. In deroga all’articolo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica, purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione n. 2005/432/CE.

     4. Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è specificato al punto 9.1, colonna B, del certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato III della decisione n. 2005/432/CE, e a tale certificato è aggiunta la seguente dicitura:

     «Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2006/247/CE della Commissione».

     5. Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è certificato aggiungendo la seguente formulazione al certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato IV della decisione n. 2005/432/CE:

     «Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2006/247/CE della Commissione».

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri garantiscono che, per le importazioni di piume o parti di piume trattate, le partite siano accompagnate da un documento commerciale indicante che le piume o loro parti sono state trattate con un getto di vapore o un altro metodo atto a garantire che non rimangano agenti patogeni.

     Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 5. [2]

     La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2006.

 

          Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

Parti del territorio della Bulgaria di cui all’articolo 1, lettere a) e b)

 

PARTE A

 

Codice ISO del paese

Nome del paese

Descrizione della parte di territorio

BG

Bulgaria

L’intero territorio della Bulgaria

 

PARTE B

 

Codice ISO del paese

Nome del paese

Descrizione della parte di territorio

BG

Bulgaria

I distretti bulgari di:

 

 

— Vidin,

 

 

— Montana,

 

 

— Vraca

 

 

— Pleven,

 

 

— Veliko Tărnovo (area a nord dell’autostrada E 771),

 

 

— Ruse,

 

 

— Razgrad,

 

 

— Silistra,

 

 

— Dobrič,

 

 

— Varna,

 

 

— Burgas.

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 6 della decisione n. 2006/405/CE.

[2] Articolo così modificato dall'art. 6 della decisione n. 2006/405/CE.