Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 27/03/2006 |
Numero: | 247 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 1.5.O90 - Decisione 27 marzo 2006, n. 247.
Decisione n. 2006/247/CE della Commissione recante alcune misure di protezione concernenti le importazioni dalla Bulgaria in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese terzo (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 28 marzo 2006, n. L 89).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e degli altri volatili che provoca mortalità e perturbazioni, capaci di assumere rapidamente un carattere epizootico, e che è tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l’agente patogeno venga introdotto nella Comunità attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.
(2) La Bulgaria ha notificato alla Commissione l’isolamento di un virus A dell’influenza del sottotipo H5N1 del ceppo asiatico in un caso clinico in una specie selvatica.
(3) La Bulgaria è inserita nell’elenco di cui alla parte I dell’allegato I della
(4) La Bulgaria è inserita nell’elenco di cui agli allegati I e II della
(5) Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica in Bulgaria, è opportuno sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie provenienti dall’intero territorio della Bulgaria.
(6) Oltre a tale sospensione, è anche opportuno sospendere le importazioni di carne fresca di selvaggina da penna selvatica e le importazioni di carne macinata e di preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie, nonché alcuni altri prodotti ottenuti da volatili provenienti dalla Bulgaria.
(7) La
(8) Tenuto conto della situazione epidemiologica attuale in Bulgaria e del fatto che tale paese ha applicato alcune misure di controllo della malattia e ha inviato alla Commissione ulteriori informazioni sul suo andamento, è opportuno limitare la sospensione delle importazioni di determinati prodotti di volatili alle parti del territorio bulgaro colpite dall’influenza aviaria o esposte al rischio relativo.
(9) Alcuni prodotti ottenuti dalla selvaggina da penna selvatica cacciata prima del 1° agosto 2005 dovrebbero continuare a essere autorizzati per quelle parti della Bulgaria, tenuto conto dell’epidemiologia della malattia in tali parti del paese.
(10) La
(11) Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia mediante i prodotti di cui alla
(12) Per autorizzare le importazioni di prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento termico sufficiente per inattivare ogni virus eventualmente presente nella carne è necessario specificare il trattamento previsto per le carni di selvaggina da penna selvatica nei certificati sanitari redatti in conformità degli allegati III e IV della
(13) Le misure di cui alla presente decisione lasciano impregiudicati i provvedimenti riguardanti i focolai della malattia di Newcastle in Bulgaria, di cui alla
(14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Gli Stati membri sospendono le importazioni:
a) di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie, provenienti dalla parte di territorio della Bulgaria di cui alla parte B dell’allegato; [1]
b) dei seguenti prodotti provenienti dalla parte di territorio della Bulgaria di cui alla parte B dell’allegato:
i) carni fresche di selvaggina da penna selvatica;
ii) carne macinata, preparati a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica;
iii) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica;
iv) uova per il consumo umano provenienti da selvaggina da penna selvatica;
v) trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatili;
vi) piume e parti di piume non trattate;
vii) concime non trasformato di pollame o altri volatili.
1. In deroga all’articolo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii) di tale articolo, ottenuti da volatili cacciati prima del 1° agosto 2005.
2. I certificati veterinari e i documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui all’articolo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), recano la dicitura seguente, adeguata a seconda della specie di cui trattasi:
«Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di selvaggina da penna selvatica/preparazione a base di carne costituita da o contenente carne di selvaggina da penna selvatica /alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica (A) ottenute/o/a/i da volatili cacciati prima del 1° agosto 2005.
(A) Cancellare la voce non pertinente.»
3. In deroga all’articolo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica, purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, punti B, C o D, della
4. Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è specificato al punto 9.1, colonna B, del certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato III della
«Prodotti a base di carne trattati in conformità della
5. Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è certificato aggiungendo la seguente formulazione al certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato IV della
«Prodotti a base di carne trattati in conformità della
Gli Stati membri garantiscono che, per le importazioni di piume o parti di piume trattate, le partite siano accompagnate da un documento commerciale indicante che le piume o loro parti sono state trattate con un getto di vapore o un altro metodo atto a garantire che non rimangano agenti patogeni.
Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali.
Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2006.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Parti del territorio della Bulgaria di cui all’articolo 1, lettere a) e b)
PARTE A
Codice ISO del paese |
Nome del paese |
Descrizione della parte di territorio |
BG |
Bulgaria |
L’intero territorio della Bulgaria |
PARTE B
Codice ISO del paese |
Nome del paese |
Descrizione della parte di territorio |
BG |
Bulgaria |
I distretti bulgari di: |
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— Vidin, |
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— Montana, |
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— Vraca |
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— Pleven, |
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— Veliko Tărnovo (area a nord dell’autostrada E 771), |
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— Ruse, |
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— Razgrad, |
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— Silistra, |
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— Dobrič, |
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— Varna, |
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— Burgas. |
[1] Lettera così sostituita dall'art. 6 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 6 della