§ 1.5.I92 – Regolamento 29 novembre 2004, n. 2054.
Regolamento (CE) n. 2054/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/11/2004
Numero:2054


Sommario
Art.  1.
Art.  2.


§ 1.5.I92 – Regolamento 29 novembre 2004, n. 2054.

Regolamento (CE) n. 2054/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di paesi e territori. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 1 dicembre 2004, n. L 355).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio in particolare gli articoli 10 e 21,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le regole relative ai controlli di tali movimenti. La parte C dell’allegato II di questo regolamento contiene un elenco di paesi terzi per i quali si è stimato che il rischio d’introduzione della rabbia nella Comunità, in seguito a movimenti di animali da compagnia provenienti dal loro territorio, non era più elevato del rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

     (2) Conformemente al regolamento (CE) n. 998/2003, un elenco di paesi terzi doveva essere stabilito entro il 3 luglio 2004. Per figurare su questo elenco, un paese terzo deve dimostrare il suo status rispetto alla rabbia e il fatto che esso rispetta talune condizioni in materia di notifica, sorveglianza, servizi sanitari, prevenzione e lotta contro la rabbia e per quanto riguarda le disposizioni regolamentari concernenti i vaccini.

     (3) Al fine di evitare qualunque perturbazione inutile dei movimenti di animali da compagnia e dare il tempo ai paesi terzi di fornire eventualmente garanzie supplementari, è opportuno redigere un elenco provvisorio di paesi terzi. Questo elenco deve essere basato sui dati messi a disposizione dall’Ufficio internazionale dell’epizootia (UIE — organizzazione mondiale per la salute animale), sui risultati delle ispezioni effettuati dall’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nei paesi terzi interessati e sulle informazioni raccolte dagli Stati membri.

     (4) Questo elenco deve inoltre essere basato sui dati forniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dal Centro OMS per la sorveglianza e la ricerca della rabbia di Wusterhausen e dal Rabies Bulletin.

     (5) L’elenco provvisorio di paesi terzi deve comprendere paesi indenni dalla rabbia e paesi per i quali è stato stimato che il rischio di un’introduzione della rabbia nella Comunità in seguito a movimenti provenienti dal loro territorio non era più elevato del rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

     (6) In seguito alla richiesta delle autorità competenti della Federazione russa di figurare sull’elenco della parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, è opportuno modificare l’elenco provvisorio stabilito conformemente all’articolo 10.

     (7) A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno sostituire l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 nella sua totalità.

     (8) Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato in modo conforme.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2004.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO II

 

ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI

 

PARTE A

 

     IE — Irlanda

     MT — Malta

     SE — Svezia

     UK — Regno Unito

 

PARTE B

 

Sezione 1

 

     a) DK — Danimarca, compresa GL — Groenlandia e FO — Isole Faerøer;

     b) ES — Spagna, compreso il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla;

     c) FR — Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Réunion;

     d) GI — Gibilterra;

     e) PT — Portogallo, compreso il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera;

     f) Stati membri diversi da quelli che figurano nella parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

 

Sezione 2

 

     AD — Andorra

     CH — Svizzera

     IS — Islanda

     LI — Liechtenstein

     MC — Monaco

     NO — Norvegia

     SM — San Marino

     VA — Stato della città del Vaticano

 

PARTE C

 

     AC — Isole dell’Ascensione

     AE — Emirati arabi uniti

     AG — Antigua e Barbuda

     AN — – Antille olandesi

     AU — Australia

     AW — Aruba

     BB — Barbados

     BH — Bahrein

     BM — Bermuda

     CA — Canada

     CL — Cile

     FJ — Figi

     FK — Isole Falkland

     HK — Hong Kong

     HR — Croazia

     JM — Giamaica

     JP — Giappone

     KN — Saint Kitts e Nevis

     KY — Isole Cayman

     MS — Montserrat

     MU — Maurizio

     NC — Nuova Caledonia

     NZ — Nuova Zelanda

     PF — Polinesia francese

     PM — Saint Pierre e Miquelon

     RU — Federazione russa

     SG — Singapore

     SH — Sant’Elena

     US — Stati Uniti d’America

     VC — Saint Vincent e Grenadine

     VU — Vanuatu

     WF — Wallis e Futuna

     YT — Mayotte»