Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 29/11/2004 |
Numero: | 2054 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.I92 – Regolamento 29 novembre 2004, n. 2054.
Regolamento (CE) n. 2054/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di paesi e territori. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 1 dicembre 2004, n. L 355).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Conformemente al
(3) Al fine di evitare qualunque perturbazione inutile dei movimenti di animali da compagnia e dare il tempo ai paesi terzi di fornire eventualmente garanzie supplementari, è opportuno redigere un elenco provvisorio di paesi terzi. Questo elenco deve essere basato sui dati messi a disposizione dall’Ufficio internazionale dell’epizootia (UIE — organizzazione mondiale per la salute animale), sui risultati delle ispezioni effettuati dall’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nei paesi terzi interessati e sulle informazioni raccolte dagli Stati membri.
(4) Questo elenco deve inoltre essere basato sui dati forniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dal Centro OMS per la sorveglianza e la ricerca della rabbia di Wusterhausen e dal Rabies Bulletin.
(5) L’elenco provvisorio di paesi terzi deve comprendere paesi indenni dalla rabbia e paesi per i quali è stato stimato che il rischio di un’introduzione della rabbia nella Comunità in seguito a movimenti provenienti dal loro territorio non era più elevato del rischio associato ai movimenti tra Stati membri.
(6) In seguito alla richiesta delle autorità competenti della Federazione russa di figurare sull’elenco della parte C dell’allegato II del
(7) A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno sostituire l’allegato II del
(8) Il
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
L’allegato II del
Art. 2.
Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2004.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI
PARTE A
IE — Irlanda
MT — Malta
SE — Svezia
UK — Regno Unito
PARTE B
Sezione 1
a) DK — Danimarca, compresa GL — Groenlandia e FO — Isole Faerøer;
b) ES — Spagna, compreso il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla;
c) FR — Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Réunion;
d) GI — Gibilterra;
e) PT — Portogallo, compreso il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera;
f) Stati membri diversi da quelli che figurano nella parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.
Sezione 2
AD — Andorra
CH — Svizzera
IS — Islanda
LI — Liechtenstein
MC — Monaco
NO — Norvegia
SM — San Marino
VA — Stato della città del Vaticano
PARTE C
AC — Isole dell’Ascensione
AE — Emirati arabi uniti
AG — Antigua e Barbuda
AN — – Antille olandesi
AU — Australia
AW — Aruba
BB — Barbados
BH — Bahrein
BM — Bermuda
CA — Canada
CL — Cile
FJ — Figi
FK — Isole Falkland
HK — Hong Kong
HR — Croazia
JM — Giamaica
JP — Giappone
KN — Saint Kitts e Nevis
KY — Isole Cayman
MS — Montserrat
MU — Maurizio
NC — Nuova Caledonia
NZ — Nuova Zelanda
PF — Polinesia francese
PM — Saint Pierre e Miquelon
RU — Federazione russa
SG — Singapore
SH — Sant’Elena
US — Stati Uniti d’America
VC — Saint Vincent e Grenadine
VU — Vanuatu
WF — Wallis e Futuna
YT — Mayotte»