§ 1.5.M56 – Regolamento 25 luglio 2005, n. 1193.
Regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:25/07/2005
Numero:1193


Sommario
Art. 1.      L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.5.M56 – Regolamento 25 luglio 2005, n. 1193.

Regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 26 luglio 2005, n. L 194).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, in particolare gli articoli 10 e 21,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un elenco di paesi terzi e territori in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità, purché vengano rispettate determinate condizioni.

     (2) Il regolamento (CE) n. 998/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione, ha stabilito un elenco provvisorio di paesi terzi. Tale elenco comprende i paesi e territori esenti dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

     (3) Da informazioni fornite dall’Argentina, sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza dall’Argentina non sia superiore al rischio associato ai movimenti fra gli Stati membri o in provenienza da paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere l’Argentina nell’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

     (4) A fini di chiarezza, occorre sostituire tale elenco dei paesi e territori nella sua totalità.

     (5) Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

     (6) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

 

     PARTE A

 

     IE — Irlanda

     MT — Malta

     SE — Svezia

     UK — Regno Unito

 

     PARTE B

 

     Sezione 1

 

     a) DK — Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer;

     b) ES — Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla;

     c) FR — Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione;

     d) GI — Gibilterra;

     e) PT — Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera;

     f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

 

     Sezione 2

 

     AD — Andorra

     CH — Svizzera

     IS — Islanda

     LI — Liechtenstein

     MC — Monaco

     NO — Norvegia

     SM — San Marino

     VA — Stato della Città del Vaticano

 

     PARTE C

 

     AC — Isola dell’Ascensione

     AE — Emirati arabi uniti

     AG — Antigua e Barbuda

     AN — Antille olandesi

     AR — Argentina

     AU — Australia

     AW — Aruba

     BB — Barbados

     BH — Bahrein

     BM — Bermuda

     CA — Canada

     CL — Cile

     FJ — Figi

     FK — Isole Falkland

     HK — Hong Kong

     HR — Croazia

     JM — Giamaica

     JP — Giappone

     KN — Saint Kitts e Nevis

     KY — Isole Cayman

     MS — Montserrat

     MU — Maurizio

     NC — Nuova Caledonia

     NZ — Nuova Zelanda

     PF — Polinesia francese

     PM — Saint-Pierre e Miquelon

     RU — Federazione russa

     SG — Singapore

     SH — Sant’Elena

     TW — Taiwan

     US — Stati Uniti d’America

     VC — Saint Vincent e Grenadine

     VU — Vanuatu

     WF — Wallis e Futuna

     YT — Mayotte»