Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 25/07/2005 |
Numero: | 1193 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.5.M56 – Regolamento 25 luglio 2005, n. 1193.
Regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 26 luglio 2005, n. L 194).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) Da informazioni fornite dall’Argentina, sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza dall’Argentina non sia superiore al rischio associato ai movimenti fra gli Stati membri o in provenienza da paesi terzi già elencati nel
(4) A fini di chiarezza, occorre sostituire tale elenco dei paesi e territori nella sua totalità.
(5) Il
(6) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato II del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
ELENCO DEI PAESI E TERRITORI
PARTE A
IE — Irlanda
MT — Malta
SE — Svezia
UK — Regno Unito
PARTE B
Sezione 1
a) DK — Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer;
b) ES — Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla;
c) FR — Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione;
d) GI — Gibilterra;
e) PT — Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera;
f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.
Sezione 2
AD — Andorra
CH — Svizzera
IS — Islanda
LI — Liechtenstein
MC — Monaco
NO — Norvegia
SM — San Marino
VA — Stato della Città del Vaticano
PARTE C
AC — Isola dell’Ascensione
AE — Emirati arabi uniti
AG — Antigua e Barbuda
AN — Antille olandesi
AR — Argentina
AU — Australia
AW — Aruba
BB — Barbados
BH — Bahrein
BM — Bermuda
CA — Canada
CL — Cile
FJ — Figi
FK — Isole Falkland
HK — Hong Kong
HR — Croazia
JM — Giamaica
JP — Giappone
KN — Saint Kitts e Nevis
KY — Isole Cayman
MS — Montserrat
MU — Maurizio
NC — Nuova Caledonia
NZ — Nuova Zelanda
PF — Polinesia francese
PM — Saint-Pierre e Miquelon
RU — Federazione russa
SG — Singapore
SH — Sant’Elena
TW — Taiwan
US — Stati Uniti d’America
VC — Saint Vincent e Grenadine
VU — Vanuatu
WF — Wallis e Futuna
YT — Mayotte»