Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 25/09/2009 |
Numero: | 898 |
Sommario |
Art. 1. Nella parte C dell'allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003 la voce seguente è inserita fra la voce per le Isole Cayman e quella per Montserrat |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
§ 1.5.t26 - Regolamento 25 settembre 2009, n. 898.
Regolamento (CE) n. 898/2009 della Commissione che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori
(G.U.U.E. 29 settembre 2009, n. L 256)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L'allegato II, parte C, del
(3) Per entrare a far parte della lista un paese terzo deve dimostrare la sua situazione per quanto riguarda la rabbia e il possesso di alcuni requisiti legati a notifica del sospetto di rabbia, sistema di monitoraggio, struttura e organizzazione dei servizi veterinari, attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione e il controllo della rabbia e normativa sulla messa in commercio di vaccini anti-rabbia.
(4) Le autorità competenti di Santa Lucia hanno fornito informazioni relative alla situazione di questo paese terzo per quanto riguarda la rabbia nonché informazioni riguardanti il possesso dei requisiti definiti nel
(5) È necessario dunque modificare di conseguenza la parte C dell'allegato II al
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nella parte C dell'allegato II al
"LC Santa Lucia".
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.