Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 12/04/2006 |
Numero: | 590 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.P09 - Regolamento 12 aprile 2006, n. 590.
Regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 13 aprile 2006, n. L 104).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) Tale elenco provvisorio, già oggetto di numerose modifiche, comprende i paesi terzi e i territori esenti dalla rabbia e i paesi terzi e i territori per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza da tali paesi terzi e territori non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.
(4) Da informazioni fornite dalla Bosnia-Erzegovina e dalla Bulgaria sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza da tali paesi non sia superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri o in provenienza dai paesi terzi già elencati nel
(5) A fini di chiarezza è opportuno sostituire nella sua totalità l’elenco dei paesi e territori di cui al
(6) Occorre pertanto modificare il
(7) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato II al
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
ELENCO DEI PAESI E TERRITORI
PARTE A
IE Irlanda
MT Malta
SE Svezia
UK Regno Unito
PARTE B
Sezione 1
a) DK Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer;
b) ES Spagna, comprese le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla;
c) FR Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione;
d) GI Gibilterra;
e) PT Portogallo, comprese le isole Azzorre e Madeira;
f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.
Sezione 2
AD Andorra
CH Svizzera
IS Islanda
LI Liechtenstein
MC Monaco
NO Norvegia
SM San Marino
VA Città del Vaticano
PARTE C
AC Isola Ascension
AE Emirati arabi uniti
AG Antigua e Barbuda
AN Antille olandesi
AR Argentina
AU Australia
AW Aruba
BA Bosnia-Erzegovina
BB Barbados
BG Bulgaria
BH Bahrein
BM Bermuda
BY Bielorussia
CA Canada
CL Cile
FJ Figi
FK Isole Falkland
HK Hong Kong
HR Croazia
JM Giamaica
JP Giappone
KN Saint Kitts e Nevis
KY Isole Cayman
MS Montserrat
MU Mauritius
MX Messico
NC Nuova Caledonia
NZ Nuova Zelanda
PF Polinesia francese
PM Saint-Pierre e Miquelon
RO Romania
RU Federazione russa
SG Singapore
SH Sant’Elena
TT Trinidad e Tobago
TW Taiwan
US Stati Uniti d’America (compresa GU — Guam)
VC Saint Vincent e Grenadine
VU Vanuatu
WF Wallis e Futuna
YT Mayotte»