§ 1.5.P09 - Regolamento 12 aprile 2006, n. 590.
Regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/04/2006
Numero:590


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.P09 - Regolamento 12 aprile 2006, n. 590.

Regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 13 aprile 2006, n. L 104).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva n. 92/65/CEE del Consiglio, in particolare gli articoli 10 e 21,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un elenco di paesi terzi e territori in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità purché vengano rispettate determinate condizioni.

      (2) Il regolamento (CE) n. 998/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione, ha stabilito un elenco provvisorio di paesi terzi.

      (3) Tale elenco provvisorio, già oggetto di numerose modifiche, comprende i paesi terzi e i territori esenti dalla rabbia e i paesi terzi e i territori per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza da tali paesi terzi e territori non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

      (4) Da informazioni fornite dalla Bosnia-Erzegovina e dalla Bulgaria sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza da tali paesi non sia superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri o in provenienza dai paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere tali paesi terzi nell’elenco provvisorio dei paesi terzi e dei territori di cui alla parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.

      (5) A fini di chiarezza è opportuno sostituire nella sua totalità l’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

      (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 998/2003.

      (7) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

 

PARTE A

 

     IE Irlanda

     MT Malta

     SE Svezia

     UK Regno Unito

 

PARTE B

 

     Sezione 1

     a) DK Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer;

     b) ES Spagna, comprese le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla;

     c) FR Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione;

     d) GI Gibilterra;

     e) PT Portogallo, comprese le isole Azzorre e Madeira;

     f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

 

     Sezione 2

     AD Andorra

     CH Svizzera

     IS Islanda

     LI Liechtenstein

     MC Monaco

     NO Norvegia

     SM San Marino

     VA Città del Vaticano

     PARTE C

     AC Isola Ascension

     AE Emirati arabi uniti

     AG Antigua e Barbuda

     AN Antille olandesi

     AR Argentina

     AU Australia

     AW Aruba

     BA Bosnia-Erzegovina

     BB Barbados

     BG Bulgaria

     BH Bahrein

     BM Bermuda

     BY Bielorussia

     CA Canada

     CL Cile

     FJ Figi

     FK Isole Falkland

     HK Hong Kong

     HR Croazia

     JM Giamaica

     JP Giappone

     KN Saint Kitts e Nevis

     KY Isole Cayman

     MS Montserrat

     MU Mauritius

     MX Messico

     NC Nuova Caledonia

     NZ Nuova Zelanda

     PF Polinesia francese

     PM Saint-Pierre e Miquelon

     RO Romania

     RU Federazione russa

     SG Singapore

     SH Sant’Elena

     TT Trinidad e Tobago

     TW Taiwan

     US Stati Uniti d’America (compresa GU — Guam)

     VC Saint Vincent e Grenadine

     VU Vanuatu

     WF Wallis e Futuna

     YT Mayotte»