Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 02/07/2004 |
Numero: | 557 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.I17 – Decisione 2 luglio 2004, n. 557.
Decisione n. 2004/557/CE della Commissione recante deroga al regime transitorio istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per il transito di animali da compagnia attraverso il territorio della Svezia tra l’isola di Bornholm e le altre parti del territorio della Danimarca. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 23 luglio 2004, n. L 249).
(I testi in lingua danese e svedese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 6 del
(2) Tali condizioni corrispondono in gran parte alle condizioni nazionali che si applicavano all’entrata in Svezia prima dell’applicazione del
(3) Tra la Svezia e la Danimarca esisteva un accordo bilaterale che prevedeva condizioni meno rigorose di quelle applicate all’entrata in Svezia degli animali da compagnia in transito attraverso il territorio svedese tra l’isola di Bornholm (DK) nel Mar Baltico e le altri parti del territorio danese.
(4) È opportuno mantenere questa deroga limitata al regime transitorio istituito a norma dell’articolo 6 del
(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
In deroga all’articolo 6 del
La presente decisione si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.
La Danimarca e la Svezia sono destinatarie della presente decisione.