Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 18/11/2008 |
Numero: | 1144 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è modificato come segue |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.5.r59 - Regolamento 18 novembre 2008, n. 1144.
Regolamento (CE) n. 1144/2008 della Commissione, recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la Croazia
(G.U.U.E. 19 novembre 2008, n. L 308)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Tali condizioni differiscono a seconda che i movimenti degli animali da compagnia avvengano tra Stati membri o tra paesi terzi e Stati membri. Inoltre le condizioni applicabili ai movimenti da paesi terzi sono ulteriormente differenziate tra i paesi elencati nella parte B, sezione 2, dell’allegato II del suddetto regolamento e i paesi terzi elencati nella parte C del suddetto allegato.
(3) I paesi terzi che applicano norme relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia almeno equivalenti alle norme comunitarie di cui al capitolo III del
(4) I movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia da detti paesi terzi nella Comunità sono sottoposti alle stesse norme applicabili ai movimenti di tali animali tra Stati membri, conformemente al capitolo II del
(5) L’elenco di cui all’allegato II, parte C, del
(6) Allo scopo di semplificare i movimenti degli animali da compagnia tra la Croazia e l’UE, la Croazia ha chiesto recentemente di essere inserita nella parte B, sezione 2, dell’allegato II del
(7) Considerando le informazioni fornite dalla Croazia sulla sua legislazione nazionale, risulta che la Croazia applica norme relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia almeno equivalenti alle norme comunitarie di cui al capitolo III del
(8) Occorre quindi eliminare la Croazia dall’elenco di cui alla parte C dell’allegato II del
(9) Occorre pertanto modificare il
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato II del
1) nella parte B, sezione 2, la seguente voce è inserita tra quella della Svizzera e quella dell’Islanda:
"HR Croazia";
2) nella parte C è soppressa la seguente voce:
"HR Croazia".
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.
[2] GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.