Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 10/10/2002 |
Numero: | 789 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato I della decisione 2001/751/CE è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione |
Art. 2. La presente decisione è applicabile a partire dal 18 ottobre 2002 |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.C74 - Decisione 10 ottobre 2002, n. 789.
Decisione n. 2002/789/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/751/CE per quanto riguarda le importazioni di ratiti vivi e relative uova da cova dal Botswana.
(Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 11 ottobre 2002, n. L 274).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Da un'ispezione effettuata dalla Commissione in Botswana nel maggio 2001 è risultato che il paese dispone di servizi veterinari sufficientemente ben strutturati e organizzati con riguardo alla situazione sanitaria dei ratiti. La legislazione non contemplava tuttavia nella sua integrità l'obbligo della notifica ufficiale dell'influenza aviaria.
(3) Lo Stato del Botswana ha nel frattempo modificato la propria legislazione al fine di garantire che l'influenza aviaria debba essere notificata all'autorità competente.
(4) E’ pertanto opportuno autorizzare l'importazione di ratiti vivi e relative uova da cova dal Botswana.
(5) La
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'allegato I della
La presente decisione è applicabile a partire dal 18 ottobre 2002.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
(Omissis).