§ 1.5.C74 - Decisione 10 ottobre 2002, n. 789.
Decisione n. 2002/789/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/751/CE per quanto riguarda le importazioni di ratiti vivi e relative [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:10/10/2002
Numero:789


Sommario
Art. 1.      L'allegato I della decisione 2001/751/CE è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione
Art. 2.      La presente decisione è applicabile a partire dal 18 ottobre 2002
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.C74 - Decisione 10 ottobre 2002, n. 789.

Decisione n. 2002/789/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/751/CE per quanto riguarda le importazioni di ratiti vivi e relative uova da cova dal Botswana.

(Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 11 ottobre 2002, n. L 274).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, modificata da ultimo dalla decisione 2001/867/CE della Commissione, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, e l'articolo 23, paragrafo 1, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2001/751/CE della Commissione stabilisce le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di ratiti vivi e relative uova da cova, comprese le misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione e gli elenchi di paesi terzi da cui tali importazioni possono essere autorizzate.

     (2) Da un'ispezione effettuata dalla Commissione in Botswana nel maggio 2001 è risultato che il paese dispone di servizi veterinari sufficientemente ben strutturati e organizzati con riguardo alla situazione sanitaria dei ratiti. La legislazione non contemplava tuttavia nella sua integrità l'obbligo della notifica ufficiale dell'influenza aviaria.

     (3) Lo Stato del Botswana ha nel frattempo modificato la propria legislazione al fine di garantire che l'influenza aviaria debba essere notificata all'autorità competente.

     (4) E’ pertanto opportuno autorizzare l'importazione di ratiti vivi e relative uova da cova dal Botswana.

     (5) La decisione 2001/751/CE deve di conseguenza essere modificata.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della decisione 2001/751/CE è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione.

 

     Art. 2.

     La presente decisione è applicabile a partire dal 18 ottobre 2002.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis).