§ 39.4.44 - D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533.
Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.4 elezioni politiche
Data:20/12/1993
Numero:533


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  (Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1).
Art. 3.  (Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1).
Art. 4.  (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 4; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera i).
Art. 5.  (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 5).
Art. 6.  (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 6).
Art. 7.  (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 7; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera a).
Art. 8.  [12]
Art. 9. 
Art. 10.  (Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera d).
Art. 11.  (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 13, terzo e quarto comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2; lettera f); legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 13, comma 2; legge 13 marzo 1980, n. 70, art. 7, [...]
Art. 12.  (Art. 2, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136).
Art. 13.  (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 15, primo e secondo comma; legge 11 agosto 1991, n. 271, articoli 7, comma 1, ed 8, comma 1; legge 23 gennaio 1992, n. 33, art. 3, commi 1 e 2).
Art. 14.  [31]
Art. 15.  (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 17; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 3).
Art. 16. 
Art. 16 bis.  [36]
Art. 17. 
Art. 17 bis.  [40]
Art. 18.  (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 20).
Art. 19. 
Art. 20.  [45]
Art. 20 bis. 
Art. 21. 
Art. 21 bis. 
Art. 21 ter. 
Art. 22.  (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, primo, secondo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettere m), n) ed o), e art. 6).
Art. 23.  (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 27; legge 30 giugno 1989, n. 244, art. 2, comma 3).
Art. 24.  (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 29).
Art. 25.  (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 30).
Art. 26.  (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 31).
Art. 27.  (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 25, primo comma; legge 27 febbraio 1958, n. 64, art. 2, primo comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 3, lettera a); legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma [...]
Art. 28.  (Entrata in vigore).


§ 39.4.44 - D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533.

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

(G.U. 27 dicembre 1993, n. 302 - S.O.).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. [1]

     1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

     2. Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi [2].

     2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17 [3].

     2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali [4].

     3. Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite in unico collegio uninominale [5].

     4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale [6].

 

          Art. 2. (Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1).

     1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali [7].

 

          Art. 3. (Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1). [8]

     [1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno.]

 

     Art. 4. (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 4; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera i).

     1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

 

     Art. 5. (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 5).

     1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

 

TITOLO II

DEGLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI [9]

 

     Art. 6. (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 6). [10]

     [1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

     2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

     3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.]

 

     Art. 7. (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 7; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera a).

     1. La Corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

 

TITOLO III

DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE [11]

 

     Art. 8. [12]

     1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

 

     Art. 9. [13]

     1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

     2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 [14].

     3. [Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica] [15].

     4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due nè superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere [16].

     4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 [17].

     5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

 

          Art. 10. (Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera d).

     1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

     2. I delegati delle liste di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate. [18]

     [3. La stessa facoltà è concessa al singolo candidato o al suo delegato.] [19]

     4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

     5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione delle liste di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati. [20]

     6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'art. 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. [21]

     7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'art. 23 del predetto testo unico.

 

     Art. 11. (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 13, terzo e quarto comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2; lettera f); legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 13, comma 2; legge 13 marzo 1980, n. 70, art. 7, secondo comma; legge 4 febbraio 1992, n. 790, art. 2).

     1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

     a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonchè, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio [22];

     b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

     c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:

     1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

     2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione [23].

     2. [24].

     3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico [25].

     4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

     4 bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale del collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese [26].

 

     Art. 12. (Art. 2, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136).

     1. La designazione dei rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'art. 25 del testo unico delle leggi recanti nome per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. [27]

     2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione. [28]

 

TITOLO IV

DELLA VOTAZIONE

 

     Art. 13. (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 15, primo e secondo comma; legge 11 agosto 1991, n. 271, articoli 7, comma 1, ed 8, comma 1; legge 23 gennaio 1992, n. 33, art. 3, commi 1 e 2).

     1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

     2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

     3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della circoscrizione regionale. [29]

     4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione regionale. [30]

 

     Art. 14. [31]

     1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

     2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

     3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

 

TITOLO V [32]

DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

 

     Art. 15. (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 17; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 3). [33]

     [1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

     a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

     b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

     2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

     3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

     4. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale, a mezzo del verbale.]

 

TITOLO VI

DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

E DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE [34]

 

          Art. 16. [35]

     1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

     a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi uninominali; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale in conformità ai risultati accertati;

     b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

     c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

     d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

     e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

     f) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

     g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

     h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

     i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

     l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonchè il totale dei voti validi della regione.

 

     Art. 16 bis. [36]

     1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

     a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

     b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

     c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore;

     d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);

     e) individua quindi:

     1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore;

     2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonchè le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore;

     f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2).

 

     Art. 17. [37]

     1. L'Ufficio elettorale regionale procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f). A tale fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:

     a) divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore, per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio [38];

     b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonchè fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonchè fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio [39];

     c) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero dei seggi da attribuire nel collegio plurinominale, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a) e b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

 

          Art. 17 bis. [40]

     1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

     2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7.

     3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

 

     Art. 18. (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 20).

     01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonchè alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali del Governo della regione, perchè a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori. [41]

     1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

 

     Art. 19. [42]

     1. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive per cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 21-ter.

     2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

 

TITOLO VII [43]

Disposizioni speciali per le regioni che eleggono un solo senatore e per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol [44]

 

     Art. 20. [45]

     1. L'elezione uninominale nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti [46]:

     a) nelle regioni che eleggono un solo senatore la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di regione [47];

     b) [nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento] [48];

     c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle regioni di cui al presente articolo sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni [49];

     d) il tribunale del capoluogo di regione, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati [50].

 

     Art. 20 bis. [51]

     1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

 

     Art. 21. [52]

     1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

     a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

     b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

     2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

 

     Art. 21 bis. [53]

     [1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 21.

     2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

     3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

     4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21.]

 

     Art. 21 ter. [54]

     1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato [55].

     2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

     3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

     3-bis. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni [56].

     4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

     5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

     6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

     7. [Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale] [57].

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 22. (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, primo, secondo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettere m), n) ed o), e art. 6).

     1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.

     2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.

     3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede relative alle due votazioni, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.

     4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare [58].

     5. Le operazioni di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

     6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del lunedì successivo alla votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 [59].

     7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

     8. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'art. 64 del testo unico sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

 

     Art. 23. (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 27; legge 30 giugno 1989, n. 244, art. 2, comma 3).

     1. Nell'ipotesi prevista dall'art. 22, comma 1, la commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla commissione elettorale circondariale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione.

 

     Art. 24. (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 29).

     1. Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.

 

     Art. 25. (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 30).

     1. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

     Art. 26. (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 31).

     1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa.

 

     Art. 27. (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 25, primo comma; legge 27 febbraio 1958, n. 64, art. 2, primo comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 3, lettera a); legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 2).

     1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni.

 

     Art. 28. (Entrata in vigore).

     1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Tabella A - Modello della scheda di votazione per la elezione del Senato della Repubblica - Parte interna della scheda [60]

      (Omissis)

 

     Tabella B - Modello della scheda di votazione per la elezione del Senato della Repubblica - Parte esterna della scheda. [61]

      (Omissis)

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[2] Comma sostituito dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165 e così modificato dall'art. 2 della L. 27 maggio 2019, n. 51.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 maggio 2019, n. 51.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 maggio 2019, n. 51.

[7] Comma già modificato dall'art. 8 della L. 21 dicembre 2005, n. 270 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 16 aprile 2002, n. 62.

[9] Rubrica così modificata dall'art. 8 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[10] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[11] Rubrica così sostituita dall'art. 8 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[13] Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 21 dicembre 2005, n. 270. Vedi la disposizione transitoria di cui all'art. 6 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[14] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[15] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[16] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[17] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[18] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[19] Comma abrogato dall'art. 8 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[20] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[21] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[23] Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 1 per effetto dell'art. 4 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[24] Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 1 per effetto dell'art. 4 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[25] Comma già sostituito dall'art. 4 della L. 21 dicembre 2005, n. 270, modificato dall'art. 2 del D.L. 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla L. 20 marzo 2006, n. 121 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[26] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 10 maggio 1996, n. 257.

[27] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[28] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[29] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[30] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[31] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[32] Titolo abrogato dall'art. 8 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[33] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[34] Rubrica così modificata dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[35] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[36] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165 e così modificato dall'art. 2 della L. 27 maggio 2019, n. 51.

[37] Articolo già sostituito dall'art. 4 della L. 21 dicembre 2005, n. 270 e ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[38] Lettera così modificata dall'art. 2 della L. 27 maggio 2019, n. 51.

[39] Lettera così modificata dall'art. 2 della L. 27 maggio 2019, n. 51.

[40] Articolo inserito dall'art. 4 della L. 21 dicembre 2005, n. 270 e così sostituito dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[41] Comma inserito dall'art. 8 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[42] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[43] L'originario Titolo VII, artt. 20 - 21, è stato sostituito dall'attuale Titolo VII, artt. 20 - 21 ter, per effetto dell'art. 5 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[44] Rubrica sostituita dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165 e così modificata dall'art. 2 della L. 27 maggio 2019, n. 51.

[45] L'originario Titolo VII, artt. 20 - 21, è stato sostituito dall'attuale Titolo VII, artt. 20 - 21 ter, per effetto dell'art. 5 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[46] Alinea così modificato dall'art. 2 della L. 27 maggio 2019, n. 51.

[47] Lettera così modificata dall'art. 2 della L. 27 maggio 2019, n. 51.

[48] Lettera abrogata dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[49] Lettera così modificata dall'art. 2 della L. 27 maggio 2019, n. 51.

[50] Lettera così modificata dall'art. 2 della L. 27 maggio 2019, n. 51.

[51] L'originario Titolo VII, artt. 20 - 21, è stato così sostituito dall'attuale Titolo VII, artt. 20 - 21 ter, per effetto dell'art. 5 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[52] L'originario Titolo VII, artt. 20 - 21, è stato così sostituito dall'attuale Titolo VII, artt. 20 - 21 ter, per effetto dell'art. 5 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[53] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165. L'originario Titolo VII, artt. 20 - 21, è stato sostituito dall'attuale Titolo VII, artt. 20 - 21 ter, per effetto dell'art. 5 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[54] L'originario Titolo VII, artt. 20 - 21, è stato sostituito dall'attuale Titolo VII, artt. 20 - 21 ter, per effetto dell'art. 5 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

[55] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 maggio 2019, n. 51.

[56] Comma inserito dall'art. 1, comma 968, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[57] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[58] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 16 aprile 2002, n. 62.

[59] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 16 aprile 2002, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 399, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[60] Tabella già sostituita dall'art. 4 della L. 21 dicembre 2005, n. 270, dall'allegato 2 al D.L. 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla L. 20 marzo 2006, n. 121 e ulteriormente sostituita dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.

[61] Tabella già sostituita dall'art. 3 del D.L. 10 maggio 1996, n. 257, dall'art. 4 della L. 21 dicembre 2005, n. 270 e ulteriormente sostituita dall'art. 2 della L. 3 novembre 2017, n. 165.