Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.1 disciplina generale |
Data: | 08/03/2006 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. (Schede ed espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati |
Art. 2. (Schede ed espressione del voto per l'elezione del Senato della Repubblica |
Art. 3. Spese per l'organizzazione delle consultazioni elettorali |
Art. 3 bis. (Somme da conservare in conto residui). |
Art. 3 ter. (Copertura di oneri in conto capitale). |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 39.1.50 - D.L. 8 marzo 2006, n. 75. [1]
Modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalità di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché disposizioni finanziarie [2].
(G.U. 9 marzo 2006, n. 57)
Art. 1. (Schede ed espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati [3]).
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
«Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».
1-bis. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del citato testo unico, di cui al
1-ter. All'articolo 69 del citato testo unico, di cui al
2. La tabella A-bis del citato testo unico di cui al
Art. 2. (Schede ed espressione del voto per l'elezione del Senato della Repubblica [6])
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al
«Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».
1-bis. All'articolo 14, comma 1, del citato testo unico, di cui al
2. La tabella A del citato testo unico di cui al
Art. 3. Spese per l'organizzazione delle consultazioni elettorali
1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2006, per le sole spese comunque connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, possono essere assunti impegni in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 7, della
Art. 3 bis. (Somme da conservare in conto residui). [8]
1. La somma iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del
Art. 3 ter. (Copertura di oneri in conto capitale). [9]
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3441 del 10 giugno 2005, si provvede, per l'anno 2006, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
Tabella A-bis
Allegato 2
Tabella A
Modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Art. 1. Schede per l'elezione della Camera dei deputati
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
«Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».
2. La tabella A-bis del citato testo unico di cui al
Art. 2. Schede per l'elezione del Senato della Repubblica
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al
«Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».
2. La tabella A del citato testo unico di cui al
Art. 3. Spese per l'organizzazione delle consultazioni elettorali
1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2006, per le sole spese comunque connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, possono essere assunti impegni in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 7, della
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegati
(vedi decreto convertito)
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così sostituito dalla L. di conversione.
[3] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma inserito dalla L. di conversione.
[6] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[7] Comma inserito dalla L. di conversione.
[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.