Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.1 disciplina generale |
Data: | 16/04/2002 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. (Prolungamento dell'orario di votazione). |
Art. 2. (Cabine elettorali). |
Art. 3. (Adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione). |
Art. 4. (Disposizioni relative alle elezioni regionali). |
Art. 5. (Copertura degli oneri finanziari). |
Art. 6. (Entrata in vigore). |
§ 39.1.3a - L. 16 aprile 2002, n. 62.
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale
(G.U. 16 aprile 2002, n. 89)
Art. 1. (Prolungamento dell'orario di votazione).
1. All'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
2. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al
"1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali".
3. L'articolo 64 del citato testo unico di cui al
"Art. 64. - 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
5. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa".
4. Dopo l'articolo 64 del citato testo unico di cui al
"Art. 64-bis. - 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto".
5. All'articolo 67, primo comma, alinea, del citato testo unico di cui al
6. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al
a) al primo comma, le parole: "entro le ore 22" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 14";
b) al secondo comma, le parole: "alle ore 22 del lunedì" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del martedì".
7. L'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al
8. All'articolo 22 del citato testo unico di cui al
a) al comma 4, le parole: "fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali;" sono sostituite dalle seguenti: "fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
b) al comma 6, le parole: "entro le ore ventiquattro del giorno successivo a quello della votazione;" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 14 del martedì successivo alla votazione;".
9. All'articolo 2, primo comma, lettera c), del
10. All'articolo 47, decimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al
11. All'articolo 48, primo comma, del citato testo unico di cui al
12. All'articolo 52, secondo comma, del citato testo unico di cui al
13. L'articolo 11 della
"Art. 11. - (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). - 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al
2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al
Art. 2. (Cabine elettorali).
1. All'articolo 42 del citato testo unico di cui al
"Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto".
2. All'articolo 37 del citato testo unico di cui al
"Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto".
Art. 3. (Adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione).
1. L'articolo 1 della
"Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49".
2. Le misure degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione previste dal presente articolo sono aggiornate con le modalità indicate dall'articolo 1 della
3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
Art. 4. (Disposizioni relative alle elezioni regionali).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia.
Art. 5. (Copertura degli oneri finanziari). [2]
[1. In deroga all'articolo 17 della
Art. 6. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di dodici mesi dall'art. 13-septies del
[2] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 400, della