Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.4 elezioni politiche |
Data: | 27/02/1958 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. Ai fini delle elezioni senatoriali, il territorio delle singole Regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti con i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, e [...] |
Art. 2. Per la elezione del Senato della Repubblica si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della presente legge, integrate, in quanto applicabili, dalle disposizioni del testo unico [...] |
§ 39.4.12 - L. 27 febbraio 1958, n. 64. [1]
Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica".
(G.U. 28 febbraio 1958, n. 51).
Ai fini delle elezioni senatoriali, il territorio delle singole Regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti con i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, e 28 febbraio 1948, n. 84.
L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi [2].
E' soppresso il secondo comma dell'art. 21 della
Per la elezione del Senato della Repubblica si applicano le norme della
(Omissis) [4].
(Omissis) [5].
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma così sostituito dall'articolo unico della
[3] Comma così modificato dall'art. 3 della
[4] Comma abrogato dall'art. 3 della
[5] Comma abrogato dall'art. 3 della