§ 39.1.88 - L. 27 maggio 2019, n. 51.
Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:27/05/2019
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione della Camera dei deputati indipendentemente dal numero dei parlamentari
Art. 2.  Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica indipendentemente dal numero dei parlamentari
Art. 3.  Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali


§ 39.1.88 - L. 27 maggio 2019, n. 51.

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

(G.U. 11 giugno 2019, n. 135)

 

Art. 1. Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione della Camera dei deputati indipendentemente dal numero dei parlamentari

     1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) al comma 2, le parole: «231 collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unità inferiore,» e le parole da: «le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale»;

     2) al comma 4, le parole: «231 seggi» sono sostituite dalle seguenti: «i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2»;

     b) all'articolo 83:

     1) le parole: «due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore»;

     2) al comma 1, lettera f), le parole: «di 617 seggi» sono sostituite dalle seguenti: «dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta» e la parola: «231» è soppressa;

     c) la tabella A.1 è abrogata.

 

     Art. 2. Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica indipendentemente dal numero dei parlamentari

     1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) al comma 2, le parole: «Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I» sono sostituite dalle seguenti: «Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i»;

     2) al comma 3, le parole: «La regione Valle d'Aosta è costituita» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite»;

     3) al comma 4, dopo le parole: «legge 30 dicembre 1991, n. 422» sono inserite le seguenti: «, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione»;

     b) all'articolo 16-bis, le parole: «due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16» e «due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore»;

     c) all'articolo 17, le parole: «due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore»;

     d) alla rubrica del titolo VII, le parole: «Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e» sono sostituite dalle seguenti: «che eleggono un solo senatore e per la regione»;

     e) all'articolo 20, comma 1:

     1) all'alinea, le parole: «nel collegio della Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore»;

     2) alla lettera a), le parole: «nella regione Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «nelle regioni che eleggono un solo senatore» e le parole: «di Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di regione»;

     3) alla lettera c), le parole: «due regioni» sono sostituite dalle seguenti: «regioni di cui al presente articolo»;

     4) alla lettera d), le parole: «di Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di regione»;

     f) all'articolo 21-ter, comma 1, le parole: «della Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «di una regione che elegge un solo senatore».

 

     Art. 3. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali

     1. Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

     2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) ai fini dell'elezione della Camera dei deputati:

     1) nelle circoscrizioni del territorio nazionale è costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

     2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165;

     b) ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica:

     1) il territorio nazionale è suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

     2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165.

     3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165. È fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165.