Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.4 elezioni politiche |
Data: | 23/01/1992 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Il primo periodo del terzo comma dell'art. 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente: (Omissis) |
Art. 3. 1. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purchè siano elettori del [...] |
§ 39.4.37 - Legge 23 gennaio 1992, n. 33. [1]
Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica.
(G.U. 29 gennaio 1992, n. 23)
1. Il secondo comma dell'art. 17 della
(Omissis).
1. Il primo periodo del terzo comma dell'art. 19 della
1. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purchè siano elettori del collegio.
2. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori del collegio senatoriale.
[1] Abrogata dall'art. 62 del