§ 39.4.37 - Legge 23 gennaio 1992, n. 33.
Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.4 elezioni politiche
Data:23/01/1992
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. Il secondo comma dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il primo periodo del terzo comma dell'art. 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 3.      1. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purchè siano elettori del [...]


§ 39.4.37 - Legge 23 gennaio 1992, n. 33. [1]

Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica.

(G.U. 29 gennaio 1992, n. 23)

 

 

     Art. 1.

     1. Il secondo comma dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     1. Il primo periodo del terzo comma dell'art. 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

          Art. 3.

     1. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purchè siano elettori del collegio.

     2. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori del collegio senatoriale.


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.