Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.2 disposizioni dei trattati |
Data: | 22/10/2008 |
Numero: | 1137 |
Sommario |
Art. 1. Gli atti elencati nell’allegato sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alla decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE |
Art. 2. I riferimenti alle disposizioni degli atti elencati nell’allegato si intendono fatti alle disposizioni adeguate ai sensi del presente regolamento |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 19.2.268 - Regolamento 22 ottobre 2008, n. 1137.
Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Prima parte
(G.U.U.E. 21 novembre 2008, n. L 311)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 40, l’articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, l’articolo 55, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 95, l’articolo 100, l’articolo 137, paragrafo 2, l’articolo 156, l’articolo 175, paragrafo 1, e l’articolo 285,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
visto il parere della Banca centrale europea [2],
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [3],
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [6] relativa alla
(3) Dato che le modifiche apportate agli atti a tal fine riguardano soltanto la procedura di comitato, nel caso delle direttive non è necessario che siano recepite dagli Stati membri,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli atti elencati nell’allegato sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alla
I riferimenti alle disposizioni degli atti elencati nell’allegato si intendono fatti alle disposizioni adeguate ai sensi del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU C 224 del 30.8.2008, pag. 35.
[2] GU C 117 del 14.5.2008, pag. 1.
[3] Parere del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.
[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[5] GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
[6] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.
ALLEGATO
1. AGRICOLTURA
1.1.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
" Art. 4
Gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali in materia di prodotti alimentari sono stabiliti con decisione dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 2.";
2) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
" Art. 5
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
1.2.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le seguenti misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva e intese a modificarne elementi non essenziali, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 2:
- misure che allineano la presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali applicabili in materia di prodotti alimentari,
- misure che adeguano al progresso tecnico le disposizioni di cui all’allegato I, punto B, paragrafo 2, e punti C e D.";
2) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
" Art. 6
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
2. OCCUPAZIONE
2.1.
Per quanto riguarda la
Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della
Pertanto, l’articolo 17 della
" Art. 17
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato ai fini degli adeguamenti di natura strettamente tecnica delle direttive particolari di cui all’articolo 16, paragrafo 1, in funzione:
a) dell’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione;
b) del progresso tecnico, dell’evoluzione dei regolamenti o delle specifiche internazionali e delle nuove conoscenze.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali delle direttive particolari sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui al paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui al paragrafo 3.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della
2.2.
Per quanto riguarda la direttiva 92/29/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di procedere ad adeguamenti meramente tecnici dei suoi allegati, in funzione del progresso tecnico o dell’evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle nuove conoscenze. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 92/29/CEE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della
Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della
Pertanto, l’articolo 8 della direttiva 92/29/CEE è sostituito dal seguente:
" Art. 8
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato per gli adeguamenti meramente tecnici degli allegati della presente direttiva al progresso tecnico ovvero all’evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e alle nuove conoscenze.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui al paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui al paragrafo 3.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della
2.3.
Per quanto riguarda la
Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della
Pertanto, gli articoli 11 e 12, della
" Art. 11
Modifiche tecniche
La Commissione adotta le modifiche di carattere meramente tecnico dell’allegato della presente direttiva, in seguito:
a) all’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o di luoghi di lavoro;
b) al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più appropriate e alle nuove scoperte relative alle vibrazioni meccaniche.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
Art. 12
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della
2.4.
Per quanto riguarda la
Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della
Pertanto, gli articoli 12 e 13, della
" Art. 12
Modifiche tecniche
La Commissione adotta modifiche di carattere meramente tecnico in funzione:
a) dell’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;
b) del progresso tecnico, dell’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più appropriate e delle nuove conoscenze relative al rumore.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 13, paragrafo 3.
Art. 13
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della
2.5.
Per quanto riguarda la
Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della
Pertanto, la
1) l’articolo 10, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione adotta modifiche dell’allegato di carattere meramente tecnico e conformi:
a) all’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;
b) al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più pertinenti e alle nuove conoscenze scientifiche relative ai campi elettromagnetici.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 11, paragrafo 3.";
2) l’articolo 11 è modificato come segue:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della
2.6.
Per quanto riguarda la
Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della
Pertanto, la
1) l’articolo 10, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione adotta modifiche degli allegati di carattere meramente tecnico e conformi:
a) all’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;
b) al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o specifiche europee o internazionali armonizzate più pertinenti e alle nuove conoscenze scientifiche relative all’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 11, paragrafo 3.";
2) l’articolo 11 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della
3. IMPRESE
3.1.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal seguente:
"a) lo Stato membro trasmette i documenti che contengono la descrizione dell’apparecchio e la documentazione a sostegno della domanda di deroga, in particolare i risultati delle eventuali verifiche, agli altri Stati membri, i quali dispongono di un periodo di quattro mesi per esprimere il loro accordo o il loro disaccordo, per trasmettere osservazioni, per rivolgere domande, per presentare ulteriori esigenze o chiedere verifiche supplementari e, qualora lo desiderino, per chiedere di adire il comitato di cui all’articolo 20, paragrafo 1, per la formulazione di un parere. Copia di dette comunicazioni è inviata anche alla Commissione. Tale corrispondenza è riservata;"
2) l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
" Art. 18
La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della presente direttiva e le disposizioni delle direttive particolari specificate in ciascuna di tali direttive. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e delle direttive particolari sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 2.";
3) l’articolo 20 è modificato come segue:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
b) il paragrafo 3 è soppresso.
3.2.
Per quanto riguarda la
Ove, per imperativi motivi d’urgenza, quali ad esempio l’impellente necessità di inasprire le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di sostanze pericolose, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della
Pertanto, la
1) l’articolo 2 bis è sostituito dal seguente:
" Art. 2 bis
La Commissione può adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico, per quanto riguarda le sostanze e i preparati pericolosi inclusi nella presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 2 ter, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 2 ter, paragrafo 3.";
2) è inserito l’articolo seguente:
" Art. 2 ter
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della
3.3. Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto [14]
Per quanto riguarda la direttiva 94/25/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di apportare modifiche necessarie, alla luce dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/25/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della
Pertanto, la direttiva 94/25/CE è modificata come segue:
1) l’articolo 6 bis è sostituito dal seguente:
" Art. 6 bis
La Commissione può apportare modifiche necessarie, alla luce dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici, ai requisiti dell’allegato I.B.2 e dell’allegato I.C.1, escluse modifiche dirette o indirette dei valori limite delle emissioni di gas di scarico o acustiche nonché del numero di Froude e del rapporto potenza/dislocamento. Tali modifiche possono comprendere i carburanti di riferimento e le norme in materia di prove per le emissioni di gas di scarico e acustiche.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6 ter, paragrafo 2.";
2) è inserito l’articolo seguente:
" Art. 6 ter
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 3.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
3.4. Direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili [15]
Per quanto riguarda la direttiva 96/73/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie per adeguare al progresso tecnico i metodi di analisi quantitativa di cui all’allegato II della direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tale direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della
Pertanto, gli articoli 5 e 6 della direttiva 96/73/CE sono sostituiti dai seguenti:
" Art. 5
La Commissione adegua al progresso tecnico i metodi di analisi quantitativa di cui all’allegato II. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
Art. 6
1. La Commissione è assistita da un comitato per le direttive relative alle denominazioni e all’etichettatura dei prodotti tessili.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
3.5.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) all’articolo 10, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"Per taluni preparati classificati pericolosi ai sensi dell’articolo 7, in deroga al paragrafo 2, punti 2.4, 2.5 e 2.6 del presente articolo, la Commissione può prevedere esenzioni a talune disposizioni di etichettatura ambientale o a disposizioni particolari di etichettatura ambientale, allorché può essere dimostrata una riduzione dell’impatto ambientale. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20 bis, paragrafo 3.";
2) all’articolo 12, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
"Se del caso, la Commissione può adottare misure nel quadro dell’allegato V. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20 bis, paragrafo 3.";
3) l’articolo 19, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione adotta una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 20 bis, paragrafo 2.";
4) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
" Art. 20
La Commissione adegua gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20 bis, paragrafo 3.";
5) è inserito l’articolo seguente:
" Art. 20 bis
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
3.6.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
" Art. 17
La Commissione può adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva o le disposizioni delle direttive particolari di cui all’allegato I della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o delle direttive particolari sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 2.";
2) l’articolo 18 è modificato come segue:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
b) il paragrafo 3 è soppresso.
3.7.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 19 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, l’alinea è sostituita dalla seguente:
"1. Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e necessarie per l’attuazione della stessa e che si riferiscono alla materia in appresso, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3:"
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione adegua gli allegati della presente direttiva se, in applicazione della
2) l’articolo 20, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
3.8.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 15 è modificato come segue:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
b) il paragrafo 4 è soppresso;
2) l’articolo 16, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione può modificare gli allegati specifici degli strumenti (da MI-001 a MI-010) per quanto riguarda:
a) gli errori massimi tollerati e le classi di accuratezza;
b) le condizioni di funzionamento nominali;
c) i valori critici di variazione;
d) i disturbi.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 3."
4. AMBIENTE
4.1.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
" Art. 9
La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i valori parametrici G e I e i metodi di analisi riportati nell’allegato della presente direttiva.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.";
2) l’articolo 11 è modificato come segue:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
b) il paragrafo 3 è soppresso.
4.2.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.";
2) l’articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.";
3) l’articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.";
4) l’articolo 8 è modificato come segue:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione esamina la richiesta e adotta le misure appropriate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.";
b) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"In tali circostanze, gli Stati membri presentano anticipatamente la documentazione pertinente alla Commissione. La Commissione esamina il caso e adotta le misure appropriate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.";
5) l’articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato I, sezione C. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.";
6) l’articolo 12, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche preventive relative agli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane, emanate conformemente al paragrafo 2 relativamente ad agglomerati di 2000-10000 a.e. nel caso di scarichi in acque dolci e in estuari, e relativamente ad agglomerati di 10000 o più a.e. per tutti gli scarichi, precisano le condizioni atte a soddisfare i requisiti previsti nell’allegato I, sezione B. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.";
7) l’articolo 15, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:
"5. La Commissione può formulare orientamenti per l’effettuazione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.";
8) l’articolo 17, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione definisce i metodi e le specifiche redazionali da adottare per riferire sui programmi nazionali secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2. Eventuali modifiche di detti metodi e specifiche sono adottate secondo tale procedura.";
9) all’articolo 18, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
4.3.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
" Art. 7
La Commissione può stabilire orientamenti per il controllo previsto agli articoli 5 e 6 secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
Art. 8
La Commissione può adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3.";
2) l’articolo 9, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
3) nell’allegato III, punto 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Se uno Stato membro accorda un quantitativo diverso ai sensi del secondo comma, lettera b), esso ne informa la Commissione che esaminerà la giustificazione addotta secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2."
4.4. Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio [24]
Per quanto riguarda la direttiva 94/63/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di rivedere le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo previste all’allegato IV e di adeguare al progresso tecnico gli allegati, ad eccezione dei valori limite previsti all’allegato II, punto 2. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/63/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della
Pertanto, la direttiva 94/63/CE è modificata come segue:
1) all’articolo 4, paragrafo 1, il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Tutti i terminali con impianti di carico per autocisterne sono dotati di almeno una torre di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo previste dall’allegato IV. Dette specifiche sono riesaminate periodicamente ed eventualmente rivedute dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 2.";
2) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
" Art. 7
Adeguamento al progresso tecnico
Salvi i valori limite di cui all’allegato II, punto 2, la Commissione può adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 2.";
3) l’articolo 8 è modificato come segue:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
b) il paragrafo 3 è soppresso.
4.5.
Per quanto riguarda la direttiva 96/82/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati da II a VI al progresso tecnico e di definire criteri armonizzati per le decisioni delle autorità competenti degli Stati membri in cui si afferma che uno stabilimento non comporta rischi di incidente rilevante. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/82/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della
Pertanto, la direttiva 96/82/CE è modificata come segue:
1) all’articolo 9, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) La Commissione definisce criteri armonizzati per le decisioni dell’autorità competente in cui si afferma che uno stabilimento non comporta rischi di incidente rilevante ai sensi della lettera a). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.";
2) all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Raccolte le informazioni di cui all’articolo 14, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni per mezzo di un modulo definito e aggiornato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono rinviare la comunicazione di tali informazioni soltanto per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione stessa.";
3) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:
" Art. 21
Mandato del comitato
1. La Commissione adegua i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 6, lettera b), e gli allegati da II a VI al progresso tecnico.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.
2. Le misure necessarie per stilare il modulo di cui all’articolo 15, paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2.";
4) l’articolo 22 è sostituito dal seguente:
" Art. 22
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
4.6.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
" Art. 16
Procedura di comitato
Le misure necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico e per modificare la normalizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi in relazione allo smaltimento dei rifiuti nelle discariche sono adottate dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all’articolo 18 della
La Commissione adotta, e all’occorrenza modifica, disposizioni in materia di armonizzazione e invio regolare dei dati statistici di cui agli articoli 5, 7 e 11, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2.";
2) l’articolo 17, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
4.7.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
" Art. 9
1. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva e intese a modificare elementi non essenziali della stessa sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti interessate.
A supporto di tale processo, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull’efficacia delle disposizioni della presente direttiva, che copre il periodo dal 18 gennaio 2001 al 31 dicembre 2002. Il formato di tale relazione è stabilito secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, entro il 18 gennaio 2001.
2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure atte a:
a) precisare ulteriormente il formato dell’etichetta di cui all’articolo 3 adeguando l’allegato I;
b) precisare maggiormente i requisiti relativi alla guida di cui all’articolo 4, al fine di classificare i modelli delle autovetture nuove e consentire quindi di redigere un elenco dei modelli in funzione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante in categorie determinate, compresa una categoria in cui rientrino i modelli di autovetture nuove caratterizzate da un minor consumo di carburante;
c) formulare raccomandazioni per consentire l’applicazione ad altri mezzi e materiali di comunicazione dei principi contenuti nelle disposizioni relative al materiale promozionale di cui all’articolo 6, primo comma.
Le misure di cui al primo comma, lettera a), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.
Le misure di cui primo comma, lettere b) e c), sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.";
2) l’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
4.8.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 11 è modificato come segue:
a) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
"7. Nell’autorizzazione l’autorità competente può consentire la riduzione della frequenza delle misurazioni periodiche da due all’anno a una ogni due anni per i metalli pesanti e da due all’anno a una all’anno per le diossine e i furani, purché le emissioni derivanti dal coincenerimento o dall’incenerimento siano inferiori al 50 % dei valori limite di emissione determinati, rispettivamente, in base all’allegato II o all’allegato V e purché siano disponibili criteri relativi ai requisiti da soddisfare. La Commissione adotta misure che stabiliscono detti criteri, basate almeno sulle disposizioni di cui al secondo comma, lettere a) e d). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.";
b) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
"13. La Commissione, non appena siano disponibili nella Comunità tecniche di misurazione opportune, stabilisce la data a decorrere dalla quale le misurazioni continue relative ai valori limite di emissione nell’atmosfera per le diossine, i metalli pesanti e i furani devono essere effettuate in conformità dell’allegato III. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.";
2) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
" Art. 16
Adeguamento al progresso tecnico o alle nuove conoscenze
La Commissione adotta misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva che adeguano gli articoli 10, 11 e 13 e gli allegati I e III al progresso tecnico o alle nuove conoscenze relative ai benefici per la salute derivanti da una riduzione delle emissioni secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.";
3) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
" Art. 17
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
4) nell’allegato II, punto II.2.1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora, per i grandi impianti di combustione, valori limite di emissione più severi siano previsti dalla
4.9.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione definisce, mediante revisione dell’allegato II, i metodi comuni per la determinazione dei valori di Lden e Lnight. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3. Finché tali metodi non saranno adottati, gli Stati membri possono usare metodi di determinazione adeguati ai sensi dell’allegato II e basati sui metodi autorizzati dalle loro rispettive legislazioni. In tal caso gli Stati membri devono dimostrare che tali metodi forniscono risultati equivalenti a quelli ottenuti con i metodi di cui al punto 2.2 dell’allegato II.";
2) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
" Art. 12
Adeguamento al progresso tecnico e scientifico
La Commissione adegua al progresso tecnico e scientifico l’allegato I, punto 3, l’allegato II e l’allegato III della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.";
3) l’articolo 13, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
4) nell’allegato III, l’alinea, seconda frase, è sostituito dal seguente:
"Le relazioni dose-effetto introdotte dalle prossime revisioni del presente allegato, effettuate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3, riguarderanno in particolar modo:".
4.10.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
" Art. 8
Identificatori unici
La Commissione:
a) prima di procedere all’applicazione degli articoli da 1 a 7 predispone un sistema di determinazione e di assegnazione di identificatori unici per gli OGM;
b) procede, se del caso, ad adeguamenti del sistema di cui alla lettera a).
Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2. In tale contesto si tiene conto degli sviluppi sopravvenuti nelle sedi internazionali.";
2) l’articolo 10 è modificato come segue:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
b) il paragrafo 4 è soppresso.
4.11.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
" Art. 11
Adeguamento al progresso tecnico
La Commissione adegua l’allegato III al progresso tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.";
2) all’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
4.12.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l’articolo 3, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:
"7. La Commissione stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per ciascuna delle applicazioni di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.";
2) l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
"1. Sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e consultandosi con i settori interessati, la Commissione stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per le società sia per il personale interessato che intervengono nell’installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, nonché per il personale che interviene nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.";
3) l’articolo 7, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. La forma dell’etichetta da utilizzarsi è stabilita secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
Possono essere adottati, all’occorrenza, ulteriori requisiti di etichettatura rispetto a quelli di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
Prima di presentare una proposta al comitato di cui all’articolo 12, paragrafo 1, la Commissione valuta l’opportunità di includere nelle etichette ulteriori informazioni rilevanti per la tutela dell’ambiente, incluso il potenziale di riscaldamento globale, tenendo conto dei regimi di etichettatura esistenti già applicabili ai prodotti e alle apparecchiature di cui al paragrafo 2.";
4) l’articolo 12, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
4.13.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
" Art. 12
La Commissione adotta le misure necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi indicati nell’allegato I della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.";
2) l’articolo 13 è modificato come segue:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
b) il paragrafo 3 è soppresso.
4.14.
Per quanto riguarda la
Pertanto, l’articolo 12 della
" Art. 12
La Commissione, assistita dal comitato istituito dall’articolo 13, paragrafo 1, della
5. EUROSTAT
5.1.
Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 696/93, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare l’allegato al progresso economico e tecnico. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CEE) n. 696/93, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della
Pertanto, il regolamento (CEE) n. 696/93 è modificato come segue:
1) gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
" Art. 5
Terminato il periodo transitorio di cui all’articolo 4, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a servirsi di altre unità statistiche del sistema produttivo, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 7, paragrafo 2.
Art. 6
Le misure di applicazione del presente regolamento, comprese le misure intese ad adeguarlo al progresso economico e tecnico, con riferimento in particolare alle unità statistiche del sistema produttivo, ai criteri utilizzati e alle definizioni specificate nell’allegato, sono adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3.";
2) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
" Art. 7
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
5.2.
Per quanto riguarda la direttiva 95/57/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di precisare le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati e gli eventuali adeguamenti dell’elenco delle caratteristiche, adottare i requisiti minimi di esattezza che devono soddisfare i risultati della raccolta dei dati, nonché le procedure atte a garantire il trattamento armonizzato delle distorsioni sistematiche, e adottare norme particolareggiate per l’elaborazione dei dati raccolti da parte degli Stati membri. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 95/57/CE, completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della
Pertanto, la direttiva 95/57/CE è modificata come segue:
1) l’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. Le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati e gli eventuali adeguamenti dell’elenco delle caratteristiche sono precisati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2.";
2) l’articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
"1. La raccolta dei dati statistici avviene in modo da garantire, nella misura del possibile, la rispondenza dei risultati ai requisiti minimi di esattezza necessari. Detti requisiti e le procedure atte a garantire il trattamento armonizzato delle distorsioni sistematiche sono stabiliti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2. I requisiti minimi di esattezza sono determinati con particolare riferimento ai pernottamenti annuali a livello nazionale.";
3) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
" Art. 6
Elaborazione dei dati
Gli Stati membri elaborano i dati raccolti secondo le modalità di cui all’articolo 3 conformemente ai requisiti di esattezza di cui all’articolo 4 e alle norme particolareggiate adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2. Il livello regionale è conforme alla nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) dell’istituto statistico delle Comunità europee.";
4) all’articolo 7, paragrafo 3, i termini "all’articolo 12" sono sostituiti dai termini "all’articolo 12, paragrafo 1";
5) all’articolo 9, i termini "all’articolo 12" sono sostituiti dai termini "all’articolo 12, paragrafo 1";
6) all’articolo 11 sono aggiunti i commi seguenti:
"Le misure di cui agli articoli 3, 4 e 6, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
Le misure di cui agli articoli 7 e 9 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 1.";
7) l’articolo 12, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
5.3.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l’articolo 3 è modificato come segue:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le unità amministrative esistenti utilizzate per la classificazione NUTS sono elencate nell’allegato II. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che adeguano l’allegato II sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.";
b) al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Singole unità non amministrative possono tuttavia derogare dai suddetti limiti in determinate circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali o ambientali, specialmente nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.";
2) all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che adeguano l’allegato III sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.";
3) l’articolo 5 è modificato come segue:
a) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"4. Gli emendamenti della classificazione NUTS sono adottati nel secondo semestre dall’anno civile, rispettando un intervallo minimo di tre anni, sulla base dei criteri di cui all’articolo 3. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.";
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Allorché è apportato un emendamento alla classificazione NUTS, lo Stato membro in questione comunica alla Commissione le serie per la nuova suddivisione regionale, in sostituzione dei dati già trasmessi. L’elenco delle serie e la loro durata sono specificati dalla Commissione tenendo conto della possibilità concreta di fornirle. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2. Le serie devono essere fornite entro due anni dall’adozione dell’emendamento della classificazione NUTS.";
4) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
" Art. 7
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
5.4.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. Le tematiche target secondarie sono incluse ogni anno a iniziare dal 2005 soltanto nella componente trasversale. Un’unica tematica secondaria è presa in considerazione ogni anno. Le misure relative alla definizione di dette tematiche, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.";
2) l’articolo 8, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. Per la componente longitudinale, i singoli individui inclusi nel campione iniziale, ossia le persone del campione, sono seguiti per tutta la durata del panel. Ogni persona inclusa nel campione che trasferisce la propria residenza all’interno delle frontiere nazionali viene seguita nella nuova località di residenza secondo norme e procedure di monitoraggio che la Commissione provvederà a definire. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.";
3) l’articolo 14, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
4) l’articolo 15 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, i termini "secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2" sono soppressi;
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
"5. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, almeno dodici mesi prima dell’inizio dell’anno dell’indagine."
5.5.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l’articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione aggiorna la metodologia dei CEA. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 4, paragrafo 2.";
2) l’articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione aggiorna l’elenco di variabili e i termini per la trasmissione dei dati di cui all’allegato II. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 4, paragrafo 2.";
3) l’articolo 4 è modificato come segue:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
b) il paragrafo 3 è soppresso.
5.6.
Per quanto riguarda il
Pertanto, gli articoli 8 e 9 del
" Art. 8
Misure di esecuzione
1. Le misure di esecuzione per i moduli del presente regolamento riguardano la selezione, la specificazione, l’adeguamento e la modifica delle tematiche e delle loro caratteristiche, il campo di osservazione, i periodi di riferimento e le suddivisioni delle caratteristiche, la periodicità e il calendario per la presentazione dei dati e le scadenze per la trasmissione dei risultati.
2. La Commissione adotta le misure di esecuzione, incluso l’adeguamento e l’aggiornamento delle misure per tenere conto dell’evoluzione economica e tecnologica. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, tenendo conto delle risorse degli Stati membri e degli oneri sui rispondenti, della fattibilità tecnica e metodologica e dell’affidabilità dei risultati.
3. Le misure di esecuzione sono adottate almeno nove mesi prima dell’inizio del periodo di raccolta dei dati.
Art. 9
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
5.7.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l’articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. Gli standard di qualità comuni nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono specificati dalla Commissione, tenuto conto delle implicazioni per quanto concerne i costi di rilevazione e di elaborazione dei dati e cambiamenti importanti riguardanti la rilevazione dei dati.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.
La qualità dei dati trasmessi è valutata, sulla base delle relazioni sulla qualità, dalla Commissione assistita dal comitato della bilancia dei pagamenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1.
Tale valutazione della Commissione è trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.";
2) gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
" Art. 10
Adeguamento ai cambiamenti economici e tecnici
Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e necessarie per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3:
a) misure che aggiornano i requisiti relativi ai dati, inclusi i termini per la trasmissione nonché le revisioni, gli ampliamenti e le cancellazioni di flussi di dati indicati nell’allegato I;
b) misure che aggiornano le definizioni indicate nell’allegato II.
Art. 11
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato della bilancia dei pagamenti (il "comitato").
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
4. La BCE può partecipare alle riunioni del comitato in veste di osservatore."
5.8.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l’articolo 2 è modificato come segue:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione adotta un calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G e qualsiasi decisione di richiedere, per le operazioni elencate nell’allegato, un’articolazione per settore di contropartita. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3. Ogni decisione in tal senso è adottata solo dopo che la Commissione ha riferito al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del presente regolamento a norma dell’articolo 9.";
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione può modificare il termine di trasmissione specificato al paragrafo 3 di un massimo di cinque giorni. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3.";
2) l’articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione può modificare la percentuale (1 %) del totale comunitario di cui al paragrafo 1. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3.";
3) l’articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee a garantire il miglioramento nel tempo della qualità dei dati trasmessi onde soddisfare standard di qualità comuni che la Commissione deve definire. Le misure che stabiliscono tali standard di qualità comuni, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3.";
4) l’articolo 7 è soppresso;
5) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
" Art. 8
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
6. SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
6.1.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) all’articolo 3, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
"La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti di cui all’allegato III è determinata dai pertinenti organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri. La Commissione fissa i criteri in base ai quali gli Stati membri stabiliscono se un organismo può essere designato. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3";
2) all’articolo 3, paragrafo 5, i termini "all’articolo 9" sono sostituiti dai termini "all’articolo 9, paragrafo 2";
3) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
" Art. 9
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la firma elettronica.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
6.2.
Per quanto riguarda il
Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della
Pertanto, il
1) all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) definisce i criteri e la procedura per la designazione del registro. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 6, paragrafo 4;"
2) l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione, previa consultazione del registro, adotta regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello .eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 3.
Tale politica pubblica include segnatamente:
a) una politica per la risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale;
b) una politica pubblica in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio, compresa la possibilità di procedere per fasi alla registrazione di nomi di dominio per assicurare ai titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e agli organismi pubblici un adeguato lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi;
c) una politica relativa all’eventuale revoca di nomi di dominio, comprendente la questione "bona vacantia";
d) questioni di lingua e di concetti geografici;
e) trattamento dei diritti di proprietà intellettuale e altri diritti.";
3) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
" Art. 6
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 22, paragrafo 1, della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della
7. MERCATO INTERNO
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 11 è modificato come segue:
a) alla lettera c), punto ii), la seconda frase è soppressa;
b) è aggiunto il seguente comma:
"La Commissione può adeguare l’elenco di cui all’allegato II per tener conto della formazione che soddisfi i requisiti previsti al primo comma, lettera c), punto ii). Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.";
2) all’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, la terza frase è sostituita dalla seguente:
"La Commissione può adeguare l’elenco di cui all’allegato III per tener conto di formazioni regolamentate che conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.";
3) l’articolo 15 è modificato come segue:
a) al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
"Qualora la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, ritenga che un progetto di piattaforma comune faciliti il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, può presentare un progetto di provvedimenti in vista della loro adozione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.";
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Se uno Stato membro ritiene che i criteri stabiliti in una misura adottata a norma del paragrafo 2 non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa di conseguenza la Commissione. La Commissione, se del caso, presenta un progetto di misura in vista della sua adozione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.";
4) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
" Art. 20
Adeguamento delle liste di attività di cui all’allegato IV
La Commissione può adeguare le liste delle attività di cui all’allegato IV, oggetto del riconoscimento dell’esperienza professionale ai sensi dell’articolo 16, ai fini dell’aggiornamento o della chiarificazione della nomenclatura, senza che questo comporti una variazione delle attività collegate alle singole categorie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.";
5) all’articolo 21, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione può adeguare le conoscenze e le competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 3, e all’articolo 44, paragrafo 3, al progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.";
6) l’articolo 25, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:
"5. La Commissione può adeguare le durate minime di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.3, al progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.";
7) all’articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione può introdurre nell’allegato V, punto 5.1.3, nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno due quinti degli Stati membri per aggiornare la presente direttiva alla luce dell’evoluzione delle legislazioni nazionali. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.";
8) all’articolo 31, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione può adeguare gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.2.1, al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.";
9) all’articolo 34, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione può adeguare gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.3.1, al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.";
10) all’articolo 35, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione può adeguare il periodo minimo di formazione di cui al secondo comma al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.";
11) all’articolo 38, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione può adeguare gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.4.1, al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.";
12) all’articolo 40, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione può adeguare gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.5.1, al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.";
13) all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
"La Commissione può adeguare gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.6.1, al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.";
14) all’articolo 46, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione può adeguare le conoscenze e le competenze di cui al paragrafo 1 al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.";
15) l’articolo 58 è sostituito dal seguente:
" Art. 58
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
8. SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI
8.1.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) all’articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione adotta, se del caso, i criteri di purezza cui tali mezzi criogeni devono rispondere. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2.";
2) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
" Art. 11
La Commissione adotta le modalità relative al prelievo di campioni degli alimenti surgelati, al controllo delle loro temperature e al controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e delle attrezzature di immagazzinamento e di conservazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2.";
3) l’articolo 12 è modificato come segue:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
b) il paragrafo 3 è soppresso.
8.2.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) all’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e che modificano l’elenco delle vitamine, dei sali minerali e delle relative razioni giornaliere raccomandate sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.";
2) all’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), terzo comma, i termini "all’articolo 10" sono sostituiti dai termini "all’articolo 10, paragrafo 2";
3) all’articolo 1, paragrafo 4, la lettera j) è sostituita dalla seguente:
"j) fibra alimentare: una sostanza definita dalla Commissione e misurata con un metodo di analisi determinato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.";
4) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
" Art. 3
Sono ammesse soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore energetico e ai nutrienti elencati nell’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto ii), e alle sostanze che appartengono a una delle categorie di tali nutrienti o la compongono. La Commissione può adottare disposizioni riguardanti la restrizione o il divieto eventuali di talune informazioni nutrizionali ai sensi del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.";
5) l’articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione adotta le modifiche dei coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1 e l’aggiunta, nell’elenco di tale paragrafo, di sostanze che appartengono a o compongono una delle categorie di nutrienti di cui allo stesso paragrafo e dei loro coefficienti di conversione, al fine di calcolare in modo più preciso il valore energetico dei prodotti alimentari. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.";
6) all’articolo 6, paragrafo 3, i termini "all’articolo 10" sono sostituiti dai termini "all’articolo 10, paragrafo 2";
7) all’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), i termini "all’articolo 10" sono sostituiti dai termini "all’articolo 10, paragrafo 2";
8) all’articolo 6, paragrafo 8, secondo comma, i termini "all’articolo 10" sono sostituiti dai termini "all’articolo 10, paragrafo 2";
9) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
" Art. 8
Per quanto riguarda i prodotti alimentari presentati alla vendita al consumatore finale e alle collettività senza essere confezionati e i prodotti alimentari confezionati nel luogo di vendita a richiesta dell’acquirente o confezionati per essere venduti immediatamente, la portata delle informazioni di cui all’articolo 4 e le modalità secondo cui dette informazioni sono fornite possono essere stabilite mediante disposizioni nazionali, fino all’eventuale adozione di misure da parte della Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.";
10) l’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
8.3.
Per quanto riguarda la
Per ragioni di efficienza, è opportuno abbreviare i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene all’adozione di determinate deroghe a norme riguardanti le dosi massime di radiazione per i prodotti alimentari e il ricorso combinato ad un processo chimico nel trattamento di irradiazione, nonché all’adozione di prescrizioni supplementari per l’autorizzazione degli impianti di irradiazione.
Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della
Pertanto, la
1) l’articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione può adottare deroghe al paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 4.";
2) l’articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. Le autorizzazioni sono concesse soltanto se:
- l’impianto soddisfa le norme internazionali di buona tecnica per l’impiego delle apparecchiature di irradiazione utilizzate nel trattamento degli alimenti raccomandate dal comitato congiunto FAO/OMS del Codex Alimentarius (rif. FAO/WHO CAC/vol. XV ed. 1) e qualsiasi disposizione supplementare eventualmente adottata dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 4,
- per l’impianto è stata designata una persona responsabile dell’osservanza di tutte le condizioni necessarie per l’applicazione del processo.";
3) all’articolo 8, paragrafo 3, i termini "all’articolo 12" sono sostituiti dai termini "all’articolo 12, paragrafo 2";
4) all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), primo comma, i termini "all’articolo 12" sono sostituiti dai termini "all’articolo 12, paragrafo 2";
5) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
" Art. 12
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7, della
I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della
6) all’articolo 14, paragrafo 2, i termini "all’articolo 12" sono sostituiti dai termini "all’articolo 12, paragrafo 2";
7) l’articolo 14, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione può apportare adeguamenti alla presente direttiva ovvero alla direttiva di applicazione solo nella misura necessaria a garantire la protezione della salute umana e tali modifiche saranno in ogni caso limitate a divieti o restrizioni rispetto alla precedente situazione giuridica. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 12, paragrafo 5."
8.4.
Per quanto riguarda la
Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della
Pertanto, la
1) l’articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. I requisiti di purezza per le sostanze elencate nell’allegato II della presente direttiva sono adottati dalla Commissione, tranne quando si applicano ai sensi del paragrafo 3. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.";
2) l’articolo 4, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:
"5. Le modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo cui all’articolo 13, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 13, paragrafo 4, per togliere una vitamina o un minerale dall’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo.";
3) l’articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
"4. I livelli quantitativi massimi e minimi di vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono fissati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.";
4) l’articolo 12, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione adotta adeguamenti della presente direttiva o delle misure di esecuzione per porre rimedio alla situazione di cui al paragrafo 1 e garantire la protezione della salute umana. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 13, paragrafo 4, ai fini dell’adozione di tali adeguamenti. In tal caso lo Stato membro che abbia adottato misure di salvaguardia può mantenerle in vigore fino all’adozione degli adeguamenti.";
5) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
" Art. 13
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della
9. ENERGIA E TRASPORTI
9.1.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
" Art. 4
Ove occorra, la Commissione adegua l’elenco dei certificati di cui all’allegato I della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.";
2) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
" Art. 7
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
9.2.
Per quanto riguarda la direttiva 92/75/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiungere altri tipi di apparecchi domestici all’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e di adottare misure relative ai tipi di apparecchi domestici elencati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 92/75/CEE completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della
Pertanto, la direttiva 92/75/CEE è modificata come segue:
1) l’articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. Nell’elenco di cui al presente articolo possono essere aggiunti altri tipi di apparecchi domestici. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2.";
2) l’articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. Le modalità relative all’etichetta e alla scheda sono specificate da direttive relative a ciascun tipo di apparecchio adottate a norma della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2.";
3) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
" Art. 9
La Commissione adotta, e adegua al progresso tecnico, le misure riguardanti l’istituzione e il funzionamento del sistema mediante direttive d’applicazione e l’aggiunta di altri apparecchi domestici nell’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 1, qualora si ritenga di poter così conseguire significativi risparmi di energia.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2.";
4) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
" Art. 10
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
9.3.
Per quanto riguarda la direttiva 96/50/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare il modello di certificato di conduzione all’evoluzione delle conoscenze professionali richieste per il conseguimento del certificato. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/50/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della
Pertanto, la direttiva 96/50/CE è modificata come segue:
1) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
" Art. 11
La Commissione può adeguare il modello di certificato di conduzione di cui all’allegato I all’evoluzione delle conoscenze professionali richieste per il conseguimento del certificato ed elencate all’allegato II. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2.";
2) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
" Art. 12
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 7 della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
9.4.
Per quanto riguarda la direttiva 98/41/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare alcune disposizioni senza ampliare l’ambito di applicazione di tale direttiva, per tener conto delle modifiche della convenzione SOLAS relative ai sistemi di registrazione entrate in vigore successivamente. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 98/41/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della
Pertanto, la direttiva 98/41/CE è modificata come segue:
1) l’articolo 9 è modificato come segue:
a) al paragrafo 3, lettera b), i termini "all’articolo 13" sono sostituiti dai termini "all’articolo 13, paragrafo 2";
b) al paragrafo 4, terzo comma, i termini "dall’articolo 13" sono sostituiti dai termini "dall’articolo 13, paragrafo 2";
2) all’articolo 12, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Fatte salve le procedure di emendamento della convenzione SOLAS, la presente direttiva può essere modificata per garantire l’applicazione, ai fini della presente direttiva e senza ampliarne l’ambito di applicazione, degli emendamenti della convenzione SOLAS relativi ai sistemi di registrazione entrati in vigore in data successiva all’adozione della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.";
3) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
" Art. 13
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell’articolo 3 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
9.5.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
" Art. 14
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell’articolo 3 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
2) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
" Art. 15
Procedura di modifica
Gli allegati della presente direttiva, la definizione di cui all’articolo 2, lettera b), i riferimenti agli strumenti della Comunità e dell’IMO possono essere adeguati dalla Commissione, al fine di allinearli alle misure della Comunità o dell’IMO che siano entrate in vigore, purché tali modifiche non amplino l’ambito di applicazione della presente direttiva.
Gli allegati della presente direttiva possono inoltre essere modificati dalla Commissione ove necessario per migliorare il regime istituito dalla presente direttiva senza in alcun caso ampliarne l’ambito di applicazione.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.
Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all’articolo 2 possono essere escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva a norma dell’articolo 5 del
9.6.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
" Art. 14
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell’articolo 3 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
2) all’articolo 15, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le definizioni di cui ai punti da 1 a 6 e da 15 a 18, dell’articolo 3, i riferimenti alle convenzioni ed ai codici internazionali, nonché alle risoluzioni ed alle circolari dell’IMO, alle norme ISO ed agli atti comunitari e loro allegati possono essere modificati al fine di renderli conformi agli strumenti internazionali e comunitari adottati, modificati o entrati in vigore dopo l’adozione della presente direttiva, lasciandone immutato l’ambito di applicazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.
2. La Commissione può modificare l’articolo 8 e gli allegati per dare attuazione alle procedure stabilite dalla presente direttiva e può modificare o abrogare l’obbligo di presentare relazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e all’articolo 12, purché tali disposizioni non amplino l’ambito di applicazione della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2."
9.7.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
" Art. 5
Procedura di modifica
La Commissione adotta misure che modificano gli allegati I e II della presente direttiva e i riferimenti agli strumenti dell’IMO al fine di allinearli alle disposizioni della Comunità o dell’IMO successivamente entrate in vigore, purché tali modifiche non amplino l’ambito di applicazione della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 2.";
2) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
" Art. 6
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell’articolo 3 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
9.8.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 2 è modificato come segue:
a) alla lettera b) è soppressa l’ultima frase;
b) è aggiunto il seguente secondo comma:
"La Commissione può adeguare l’allegato I. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.";
2) l’articolo 13, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
9.9.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) all’articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri applicano a livello nazionale e regionale una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici sulla base del quadro generale di cui all’allegato della presente direttiva. La Commissione adegua i punti 1 e 2 dell’allegato al progresso tecnico, tenendo conto dei valori o delle norme applicati ai sensi della normativa nazionale. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.";
2) all’articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Gli adeguamenti al progresso tecnico dei punti 1 e 2 dell’allegato della presente direttiva, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.";
3) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
" Art. 14
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
9.10.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
" Art. 10
Adeguamenti
La Commissione può modificare gli allegati della presente direttiva per tenere conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare nell’ambito dell’organizzazione marittima internazionale (IMO), e per migliorare l’efficacia della presente direttiva alla luce delle esperienze acquisite e del progresso tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.";
2) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
" Art. 11
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell’articolo 3 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
9.11.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
" Art. 11
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
Gli adeguamenti degli allegati I e II al progresso scientifico e tecnico, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2.";
2) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
" Art. 12
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
9.12.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l’articolo 6, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:
"5. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere adeguati nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali lo rendano necessario. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3.";
2) l’articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere adeguati nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali lo rendano necessario. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3.";
3) l’articolo 9, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
9.13.
Per quanto riguarda il
Pertanto, il
1) l’articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"2. Gli adeguamenti dell’allegato II, intesi a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.";
2) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
" Art. 12
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell’articolo 3 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
9.14.
Per quanto riguarda la
Pertanto, la
1) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
" Art. 15
Revisione e adeguamento al progresso tecnico
1. I valori e i metodi di calcolo di cui agli allegati da II a V della presente direttiva sono adeguati al progresso tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3.
2. Anteriormente al 1 gennaio 2010, la Commissione perfeziona e completa ulteriormente, come richiesto, i punti da 2 a 6 dell’allegato IV, rispettando il quadro generale che figura in tale allegato. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3.
3. Anteriormente al 1 gennaio 2012 la Commissione aumenta la percentuale di calcoli "bottom-up" armonizzati utilizzati nel modello di calcolo armonizzato di cui all’allegato IV, punto 1, fatti salvi i sistemi nazionali che usano già una percentuale più elevata. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3. Il nuovo modello di calcolo armonizzato con una percentuale notevolmente più elevata di calcoli "bottom-up" è utilizzato a partire dal 1 gennaio 2012.
Ogniqualvolta sia praticabile e possibile, la misurazione dei risparmi totali sull’intero periodo di applicazione della presente direttiva è effettuata avvalendosi del nuovo modello di calcolo armonizzato di cui al primo comma, fatti salvi i sistemi nazionali che usano una percentuale più elevata di calcoli "bottom-up".
4. Anteriormente al 1 gennaio 2010 la Commissione elabora un insieme di indicatori armonizzati di efficienza energetica e parametri di riferimento basati sui medesimi, tenendo conto dei dati disponibili o dei dati che possono essere raccolti in maniera economicamente vantaggiosa per ciascuno Stato membro. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3. Ai fini dell’elaborazione dei suddetti indicatori e parametri di riferimento armonizzati di efficienza energetica, la Commissione si avvale, come guida di riferimento, dell’elenco indicativo di cui all’allegato V. Gli Stati membri integrano gradualmente i suddetti indicatori e parametri di riferimento nelle statistiche incluse nei loro PAEE, come previsto all’articolo 14, e se ne servono come uno degli strumenti a loro disposizione per definire i settori prioritari futuri nell’ambito dei PAEE.
Entro il 17 maggio 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi realizzati nel definire gli indicatori e i parametri di riferimento.";
2) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
" Art. 16
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della
[1] GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.
[**] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1."
[3] GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.
[****] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1."
[5] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
[6] GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19.
[7] GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13.
[8] GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38.
[9] GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1.
[10] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38.
[11] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 153.
[12] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.
[] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1."
[14] GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.
[15] GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1.
[16] GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
[] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1."
[18] GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.
[19] GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.
[20] GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.
[21] GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1.
[22] GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
[23] GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
[24] GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24.
[25] GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.
[26] GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
[27] GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.
[28] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
[29] GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.
[30] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
[31] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.
[32] GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.
[33] GU L 264 del 25.9.2006, pag. 20.
[34] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 14.
[35] GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.
[36] GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32.
[37] GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.
[38] GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.
[39] GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1.
[40] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49.
[41] GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23.
[42] GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22.
[43] GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
[44] GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.
[] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33."
[46] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
[47] GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 34.
[48] GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.
[49] GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.
[] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.";
[51] GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.
[] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1."
[53] GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.
[54] GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.
[55] GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31.
[56] GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.
[] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23."
[58] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.
[] GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.";
[60] GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9.
[] GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.";
[62] GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31.
[] GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1."
[64] GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40.
[65] GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.
[66] GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.
[] GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1."
[68] GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.
[69] GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1.
[70] GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1.
[] GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1."
[72] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.
Indice cronologico
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13) Direttiva n. 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto
14) Direttiva n. 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio
15)
16)
17)
18) Direttiva n. 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)