§ 13.2.86 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 808.
Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:21/04/2004
Numero:808


Sommario
Art.  1. Obiettivo.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Campo di applicazione.
Art.  4. Moduli.
Art.  5. Manuale metodologico.
Art.  6. Trasmissione dei dati.
Art.  7. Criteri qualitativi e relazioni.
Art.  8. Misure di esecuzione.
Art.  9. Comitato.
Art.  10. Finanziamento.
Art.  11. Entrata in vigore.


§ 13.2.86 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 808.

Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 143).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha stabilito l'obiettivo di fare dell'Europa, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.

     (2) Il piano d'azione eEurope 2002, adottato dal Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000, ha istituito un processo di fissazione degli obiettivi e di analisi comparativa al fine di mettere l'Europa online il più rapidamente possibile.

     (3) Il Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002 ha adottato gli obiettivi del piano d'azione eEurope 2005, che richiede una base giuridica per garantire la fornitura regolare di dati comparabili da parte degli Stati membri e per consentire un maggiore impiego di statistiche ufficiali sulla società dell'informazione.

     (4) Gli indicatori strutturali utilizzati nella relazione annuale di primavera al Consiglio europeo richiedono indicatori fondati su informazioni statistiche coerenti provenienti dall'area della società dell'informazione.

     (5) Il processo di analisi comparativa di eEurope, che fa parte dell'attuazione dei piani d'azione eEurope, richiede indicatori basati su informazioni statistiche coerenti provenienti dall'area della società dell'informazione.

     (6) Ai servizi della Commissione occorrono statistiche armonizzate su base annuale relative all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle imprese.

     (7) Ai servizi della Commissione occorrono statistiche armonizzate su base annuale relative all'utilizzo delle TIC da parte degli individui e delle famiglie.

     (8) La rapida evoluzione del settore della società dell'informazione richiede statistiche adeguate ai nuovi sviluppi. Tale esigenza può essere soddisfatta mediante l'impiego di moduli a durata limitata e l'introduzione di modifiche mediante misure d'esecuzione che tengano conto delle risorse degli Stati membri, degli oneri sui rispondenti, della fattibilità tecnica e metodologica e dell'affidabilità dei risultati.

     (9) La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie.

     (10) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire l'istituzione di un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla società dell'informazione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (11) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (12) Il Comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio è stato consultato conformemente all'articolo 3 della suddetta decisione,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Obiettivo.

     L'obiettivo del presente regolamento è quello di istituire un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla società dell'informazione.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento:

     a) il termine «statistiche comunitarie» ha il significato corrispondente a quanto definito nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97;

     b) il termine «produzione di statistiche» ha il significato corrispondente a quanto definito nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97;

     c) con «periodo di riferimento» si intende il periodo a cui si riferiscono i dati;

     d) con «anno di riferimento» si intende l'anno solare a cui si riferiscono i dati raccolti;

     e) con «periodo di raccolta» si intende un periodo specificato nelle misure d'esecuzione durante il quale viene eseguita la raccolta dei dati.

 

     Art. 3. Campo di applicazione.

     1. Le statistiche da produrre includono informazioni necessarie per il processo di analisi comparativa di eEurope e utili per gli indicatori strutturali nonché altre informazioni necessarie a fornire una base uniforme per l'analisi della società dell'informazione.

     2. Le statistiche vanno raggruppate in moduli, come definito negli allegati I e II.

 

     Art. 4. Moduli.

     I moduli di cui al presente regolamento coprono le seguenti unità statistiche:

     — imprese e società dell'informazione, come definito nell'allegato I,

     — individui, famiglie e società dell'informazione, come definito nell'allegato II.

 

     Art. 5. Manuale metodologico.

     La Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri elabora e aggiorna, in funzione delle necessità create da nuove misure d'esecuzione, un manuale metodologico che contiene le linee guida raccomandate per le statistiche comunitarie prodotte a norma del presente regolamento.

 

     Art. 6. Trasmissione dei dati.

     1. Gli Stati membri trasmettono i dati aggregati e i metadati richiesti dal presente regolamento e dalle relative misure d'esecuzione, inclusi i dati aggregati riservati, alla Commissione (Eurostat) conformemente alle disposizioni comunitarie esistenti sulla trasmissione di dati soggetti al segreto statistico. Tali disposizioni comunitarie si applicano al trattamento dei risultati, nel caso in cui comprendano dati riservati.

     2. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento in forma elettronica, conformemente a uno standard di scambio concordato tra la Commissione e gli Stati membri.

 

     Art. 7. Criteri qualitativi e relazioni.

     1. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.

     2. La Commissione (Eurostat), in stretta cooperazione con gli Stati membri, sviluppa regole comuni raccomandate al fine di garantire la qualità (conformemente ai criteri qualitativi standard di Eurostat) dei dati forniti. Tali regole sono pubblicate nel manuale metodologico.

     3. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire la qualità dei dati trasmessi.

     4. Entro un periodo fisso dopo la scadenza per la trasmissione dei risultati finali gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi sulla base delle regole di cui al paragrafo 2. Tali relazioni indicano i casi in cui tali regole non sono state osservate. Tale periodo è concordato durante l'elaborazione delle misure di esecuzione.

 

     Art. 8. Misure di esecuzione.

     1. Le misure di esecuzione per i moduli del presente regolamento riguardano la selezione, la specificazione, l'adeguamento e la modifica delle tematiche e delle loro caratteristiche, il campo di osservazione, i periodi di riferimento e le suddivisioni delle caratteristiche, la periodicità e il calendario per la presentazione dei dati e le scadenze per la trasmissione dei risultati.

     2. Le misure di esecuzione, incluso l'adeguamento e l'aggiornamento delle misure per tenere conto dell'evoluzione economica e tecnologica, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, tenendo conto delle risorse degli Stati membri e degli oneri sui rispondenti, della fattibilità tecnica e metodologica e dell'affidabilità dei risultati.

     3. Le misure di esecuzione sono elaborate almeno nove mesi prima dell'inizio del periodo di raccolta dei dati.

 

     Art. 9. Comitato.

     1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, in prosieguo «il comitato».

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

     Art. 10. Finanziamento.

     1. Per almeno il primo anno di produzione da parte degli Stati membri delle statistiche comunitarie previste dalle misure di esecuzione adottate conformemente al presente regolamento la Commissione attribuisce un sostegno finanziario agli Stati membri al fine di contribuire a coprire i costi sostenuti per la produzione, elaborazione e trasmissione di tali statistiche. L'entità del sostegno finanziario non supera il 90 % di detti costi.

     2. Le condizioni e le procedure per l'attribuzione del sostegno finanziario, nonché per il versamento e il controllo del medesimo sono conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     3. Qualora le condizioni di bilancio lo consentano, la Commissione continua a fornire il sostegno finanziario agli Stati membri per contribuire a coprire i costi connessi alla fornitura delle statistiche negli anni successivi.

     4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili per tale sostegno finanziario nel quadro delle procedure di bilancio annuali delle Comunità europee.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

     Modulo 1: imprese e società dell'informazione

     a) Obiettivi

     Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche sulle imprese e la società dell'informazione. Esso fornisce un quadro per i requisiti riguardanti il campo di osservazione, la durata e la periodicità, le tematiche trattate, le suddivisioni della fornitura dei dati e gli eventuali progetti pilota necessari.

     b) Campo di osservazione

     Il presente modulo copre le attività imprenditoriali di cui alle sezioni da D a K e alla divisione 92 della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE REV. 1.1). La sezione J sarà inclusa a seconda del successo dei progetti pilota preliminari.

     Le statistiche saranno prodotte con riferimento alle unità statistiche imprese.

     c) Durata e periodicità della fornitura dei dati

     I dati saranno prodotti annualmente per un massimo di cinque anni di riferimento successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell'ambito delle misure di esecuzione di cui all'articolo 8.

     d) Tematiche trattate

     Le caratteristiche da fornire saranno scelte dal seguente elenco di tematiche:

     — sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese,

     — impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese,

     — processi di e-Commerce ed e-Business,

     — competenza in materia di TIC nell'unità di impresa e domanda di personale qualificato in TIC,

     — ostacoli all'utilizzo di TIC, Internet e altre reti elettroniche, ai processi di e-Commerce ed e-Business,

     — spese e investimenti in TIC,

     — sicurezza delle TIC,

     — effetti dell'impiego di TIC percepiti nelle imprese.

     Non tutte le tematiche saranno necessariamente trattate ogni anno.

     e) Suddivisioni dei dati da fornire

     Non tutte le suddivisioni dei dati saranno necessariamente fornite ogni anno; quelle necessarie saranno scelte dal seguente elenco e concordate nell'ambito delle misure d'esecuzione:

     — per classe dimensionale di impresa,

     — per sezione NACE,

     — per regione; le suddivisioni regionali saranno limitate a non più di tre gruppi.

     f) Progetti pilota

     Qualora siano individuate richieste significative di nuovi dati o si preveda che la qualità dei dati sia insufficiente, la Commissione istituirà progetti pilota che vanno eseguiti su base volontaria dagli Stati membri prima di qualsiasi raccolta dati. Tali progetti pilota saranno realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dati pertinente, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati in relazione ai costi della raccolta e agli oneri sui rispondenti.

 

 

ALLEGATO II

 

     Modulo 2: individui, famiglie e società dell'informazione

     a) Obiettivi

     Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche su individui, famiglie e società dell'informazione. Esso fornisce un quadro per i requisiti riguardanti il campo di applicazione, la durata e la periodicità, le tematiche trattate, le suddivisioni della fornitura dei dati e gli eventuali progetti pilota necessari.

     b) Campo di applicazione

     Il presente modulo riguarda le statistiche relative agli individui e alle famiglie.

     c) Durata e periodicità della fornitura dei dati

     I dati saranno prodotti annualmente per un massimo di cinque anni di riferimento successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell'ambito delle misure di esecuzione di cui all'articolo 8.

     d) Tematiche trattate

     Le caratteristiche da fornire saranno scelte dal seguente elenco di tematiche:

     — accesso a ed utilizzo di sistemi TIC da parte di individui e/o famiglie,

     — utilizzo di Internet a vari scopi da parte di individui e/o famiglie,

     — sicurezza TIC,

     — competenza in materia di TIC,

     — ostacoli all'impiego di TIC e di Internet,

     — effetti dell'impiego di TIC percepiti dagli individui e/o le famiglie.

     Non tutte le tematiche saranno necessariamente trattate ogni anno.

     e) Suddivisioni dei dati da fornire

     Non tutte le suddivisioni dei dati saranno necessariamente fornite ogni anno; quelle necessarie saranno scelte dal seguente elenco e concordate nell'ambito delle misure d'esecuzione:

     A. Per le statistiche fornite concernenti le famiglie:

     — per tipo di famiglia

     B. Per le statistiche fornite concernenti gli individui:

     — per gruppo d'età,

     — per sesso,

     — per livello d'istruzione,

     — per situazione occupazionale,

     — per regione.

     f) Progetti pilota

     Qualora siano individuate richieste significative di nuovi dati o si preveda che la qualità dei dati sia insufficiente, la Commissione istituirà progetti pilota che vanno eseguiti su base volontaria dagli Stati membri prima di qualsiasi raccolta dati. Tali progetti pilota saranno realizzati per valutare la fattibilità della raccolta dati pertinente, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati in relazione ai costi della raccolta e agli oneri sui rispondenti.