§ 5.4.208 - Direttiva 6 febbraio 2003, n. 10.
Direttiva n. 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:06/02/2003
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Valori limite di esposizione e valori di esposizione che fanno scattare l'azione
Art. 4.  Identificazione e valutazione dei rischi
Art. 5.  Disposizioni miranti ad escludere o a ridurre l'esposizione
Art. 6.  Protezione individuale
Art. 7.  Limitazione dell'esposizione
Art. 8.  Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 9.  Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 10.  Controllo sanitario
Art. 11.  Deroghe
Art. 12.  Modifiche tecniche
Art. 13.  Procedura di comitato
Art. 14.  Codice di condotta
Art. 15.  Abrogazione
Art. 16.  Relazione
Art. 17.  Recepimento
Art. 18.  Entrata in vigore
Art. 19.  Destinatari


§ 5.4.208 - Direttiva 6 febbraio 2003, n. 10.

Direttiva n. 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva n. 89/391/CEE).

(G.U.U.E. 15 febbraio 2003, n. L 42).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunitàeuropea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'8 novembre 2002,

     considerando quanto segue:

     (1) In base al trattato il Consiglio può adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. È necessario che tali direttive evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

     (2) Se da un lato la presente direttiva, conformemente al trattato, non impedisce agli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose, la sua attuazione non può giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

     (3) La direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro contiene disposizioni che ne prevedono il riesame da parte del Consiglio in base ad una proposta della Commissione e al fine di ridurre i rischi in questione, tenuto conto in particolare dei progressi compiuti nelle conoscenze scientifiche e nella tecnologia.

     (4) La comunicazione della Commissione circa il proprio programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro prevede l'adozione di misure volte a promuovere la sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare al fine di ampliare il campo d'applicazione della direttiva 86/188/CEE e il riesame dei valori di soglia. Il Consiglio ne ha preso atto nella sua risoluzione, del 21 dicembre 1987, concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro.

     (5) La comunicazione della Commissione sul suo programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede la definizione di prescrizioni minime di salute e di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. Nel settembre 1990 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su questo programma d'azione che invita in particolare la Commissione a elaborare una direttiva specifica nel campo dei rischi legati al rumore e alle vibrazioni nonché a qualsiasi altro agente fisico sul luogo di lavoro.

     (6) Come primo passo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, in data 25 giugno 2002, la direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

     (7) Come secondo passo, si ritiene opportuno introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dal rumore a causa dei suoi effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda i danni all'udito. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunitàuna piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza.

     (8) Le conoscenze scientifiche attuali relative agli effetti che l'esposizione al rumore può avere sulla salute e sulla sicurezza non consentono di definire livelli precisi di esposizione che riguardino tutti i rischi per la salute e la sicurezza, segnatamente per quanto riguarda gli effetti non uditivi del rumore.

     (9) È necessario che un sistema di protezione contro il rumore si limiti a definire, senza entrare inutilmente nel dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da rispettare e le grandezze fondamentali da utilizzare onde permettere agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo equivalente.

     (10) La riduzione dell'esposizione al rumore può essere realizzata in maniera più efficace attraverso l'applicazione di provvedimenti di prevenzione fin dalla progettazione dei posti e dei luoghi di lavoro, nonché attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni relative alle attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso. In conformitàdei principi generali di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, le misure di protezione collettiva hanno prioritàrispetto alle misure di protezione individuale.

     (11) Il codice dei livelli sonori a bordo delle navi della risoluzione dell'Organizzazione marittima internazionale A 468 (12) contiene orientamenti per conseguire una riduzione dei rumori alla fonte a bordo delle navi. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere un periodo transitorio in riferimento agli equipaggi delle navi marittime.

     (12) Al fine di valutare correttamente l'esposizione dei lavoratori al rumore, è utile applicare un metodo di misurazione oggettivo e, pertanto, viene fatto riferimento allo standard generalmente riconosciuto ISO 1999:1990. I valori riscontrati o oggettivamente misurati dovrebbero essere decisive per avviare le azioni previste per i valori superiori e inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione. Valori limite di esposizione sono necessari per evitare danni irreversibili all'udito dei lavoratori; il livello di rumore che raggiunge l'orecchio dovrebbe restare al di sotto dei valori limite di esposizione.

     (13) Le particolari caratteristiche dei settori della musica e dell'intrattenimento richiedono orientamenti pratici per consentire un'applicazione efficace delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad usufruire di un periodo transitorio per la definizione di un codice di condotta recante orientamenti pratici volti ad aiutare i lavoratori e i datori di lavoro che operano in tali settori a raggiungere i livelli di protezione stabiliti dalla presente direttiva.

     (14) È necessario che i datori di lavoro si adeguino ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, in vista del miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

     (15) Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/ CEE, quest'ultima si applica al settore dell'esposizione dei lavoratori al rumore, fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

     (16) La presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.

     (17) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in conformitàdella decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalitàper l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

     1. La presente direttiva, che è la diciassettesima direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito.

     2. Le prescrizioni della presente direttiva si applicano alle attivitàin cui i lavoratori sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti dal rumore durante il lavoro.

     3. La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente all'insieme del settore definito nel paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

 

          Art. 2. Definizioni

     A fini della presente direttiva, i parametri fisici utilizzati quali indicatori del rischio sono definiti nel modo seguente:

     a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata con frequenza «C»;

     b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) re. 20 µPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3, paragrafo 6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

     c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3, paragrafo 6 (nota 2).

 

          Art. 3. Valori limite di esposizione e valori di esposizione che fanno scattare l'azione

     1. Ai fini della presente direttiva i valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l'azione in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco sono fissati a:

     a) Valori limite di esposizione: LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (1) rispettivamente;

     b) Valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione: LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (2) rispettivamente;

     c) Valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione: LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (3) rispettivamente.

     2. Nell'applicare i valori limite di esposizione, la determinazione dell'effettiva esposizione del lavoratore tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi individuali di protezione dell'udito indossati dal lavoratore. I valori di esposizione che fanno scattare l'azione non tengono conto dell'effetto dei suddetti dispositivi.

     3. In circostanze debitamente giustificate, per le attivitàin cui l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, gli Stati membri possono permettere che, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di esposizione che fanno scattare l'azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore sia sostituito dal livello di esposizione settimanale al rumore per valutare i livelli di rumore cui sono esposti i lavoratori, a condizione che:

     a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); e

     b) siano adottate adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

 

(1) 140 dB(A) 20 µPa.

(2) 137 dB(A) 20 µPa.

(3) 135 dB(A) 20 µPa.

 

SEZIONE II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

 

          Art. 4. Identificazione e valutazione dei rischi

     1. Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta e, se del caso, misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti.

     2. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. Tali metodi ed apparecchiature consentono di determinare i parametri di cui all'articolo 2 e di decidere se, nel caso specifico, siano stati superati i valori fissati all'articolo 3.

     3. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, che saràrappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

     4. La valutazione e la misurazione di cui al paragrafo 1 devono essere programmate ed effettuate dai servizi competenti a intervalli idonei tenendo conto, segnatamente, delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) di cui all'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione e/o misurazione del livello di esposizione al rumore sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione.

     5. Nell'applicare il presente articolo la valutazione dei risultati delle misurazioni tiene conto delle imprecisioni delle misurazione stesse determinate secondo la prassi metrologica.

     6. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

     a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

     b) i valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l'azione e di cui all'articolo 3 della presente direttiva;

     c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti;

     d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivitàsvolta e fra rumore e vibrazioni;

     e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

     f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformitàdelle direttive comunitarie in materia;

     g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

     h) l'estensione del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, sotto la responsabilitàdel datore di lavoro;

     i) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte dal controllo sanitario, comprese le informazioni pubblicate;

     j) la disponibilitàdi dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

     7. Il datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e precisare quali misure devono essere adottate a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente direttiva. La valutazione dei rischi è riportata su un supporto appropriato, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali. La valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati del controllo sanitario lo rendano necessario.

 

          Art. 5. Disposizioni miranti ad escludere o a ridurre l'esposizione

     1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilitàdi misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

     La riduzione di tali rischi si basa sui principi generali di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE e tiene conto in particolare:

     a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

     b) della scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualitàdi rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro soggette alle disposizioni comunitarie il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;

     c) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

     d) dell'opportuna informazione e formazione, al fine di istruire i lavoratori, sull'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro per ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

     e) delle misure tecniche per il contenimento del rumore:

     i) contenimento dei rumori aerei, ad esempio mediante schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

     ii) del contenimento del rumore strutturale, ad esempio mediante sistemi di smorzamento o di isolamento;

     f) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del posto di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;

     g) della riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro:

     i) limitazione della durata e dell'intensitàdell'esposizione ;

     ii) orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

     2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, se i valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione sono superati, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e/o organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al paragrafo 1.

     3. In base alla valutazione del rischio di cui all'articolo 4, i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a un rumore superiore ai valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse saràlimitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

     4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di strutture di riposo sotto la responsabilità del datore di lavoro, il rumore in queste strutture è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le condizioni di utilizzo.

     5. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo ai requisiti fissati per i lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente sensibili.

 

          Art. 6. Protezione individuale

     1. Qualora i rischi derivanti dall'esposizione al rumore non possano essere evitati con altri mezzi, dispositivi individuali di protezione dell'udito, appropriati e correttamente adottati, sono resi disponibili ai lavoratori e usati dagli stessi in base alle disposizioni della direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), e dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE e alle condizioni di seguito riportate:

     a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione, il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi individuali di protezione dell'udito;

     b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o superiore ai valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione, vengono utilizzati dispositivi individuali di protezione dell'udito;

     c) sono scelti i dispositivi individuali di protezione dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo.

     2. Il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione dell'udito ed è tenuto a verificare l'efficacia delle misure adottate in applicazione del presente articolo.

 

          Art. 7. Limitazione dell'esposizione

     1. In nessun caso l'esposizione del lavoratore stabilita in conformitàdell'articolo 3, paragrafo 2, può superare i valori limite di esposizione.

     2. Se, nonostante le misure prese in applicazione della presente direttiva, si individuano esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, il datore di lavoro:

     a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;

     b) individua le cause dell'esposizione eccessiva; e

     c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

 

          Art. 8. Informazione e formazione dei lavoratori

     Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti sul luogo di lavoro a rumore pari o superiore ai valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione ricevano informazioni e formazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riguardo:

     a) alla natura di detti rischi;

     b) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;

     c) ai valori limite di esposizione e ai valori di esposizione che fanno scattare l'azione di cui all'articolo 3 della presente direttiva;

     d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 4 della presente direttiva insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;

     e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione dell'udito;

     f) all'utilitàe ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;

     g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a un controllo sanitario e all'obiettivo del controllo sanitario, ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva;

     h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

 

          Art. 9. Consultazione e partecipazione dei lavoratori

     La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo in conformitàdell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie oggetto della presente direttiva, in particolare:

     - la valutazione dei rischi e la definizione delle misure da adottare, previste all'articolo 4,

     - le disposizioni volte a eliminare o a ridurre i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, previste all'articolo 5,

     - la scelta di dispositivi individuali di protezione dell'udito, previsti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

 

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 10. Controllo sanitario

     1. Fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'adeguato controllo sanitario dei lavoratori allorché dall'esito della valutazione e misurazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva risulti un rischio per la loro salute. Dette misure, compresi i requisiti specificati per la documentazione medica e la relativa disponibilità, sono introdotte in base alle legislazioni e/o prassi nazionali.

     2. Il lavoratore la cui esposizione al rumore supera i valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione ha diritto a sottoporsi ad un controllo del proprio udito effettuato da un medico o da una persona debitamente qualificata sotto la responsabilitàdi un medico, in base alle legislazioni e/o prassi nazionali. Test audiometrici preventivi sono disponibili anche per i lavoratori la cui esposizione supera i valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione nel caso in cui la valutazione e la misurazione previste all'articolo 4, paragrafo 1, rivelino un rischio per la salute.

     Detti controlli hanno quali obiettivi la diagnosi precoce di ogni diminuzione dell'udito dovuta al rumore e la conservazione della funzione uditiva.

     3. Gli Stati membri prendono le misure atte a garantire che, per ciascun lavoratore sottoposto a controllo a norma dei paragrafi 1 e 2, sia tenuta e aggiornata una documentazione medica individuale. La documentazione medica contiene un sommario dei risultati del controllo sanitario effettuato. Essa è conservata in una forma idonea, che ne consenta la successiva consultazione, nel rispetto del segreto medico.

     Su richiesta è fornita alle autoritàcompetenti copia della documentazione appropriata. Il singolo lavoratore ha accesso, su richiesta, alla documentazione medica che lo riguarda personalmente.

     4. Nel caso in cui dal controllo sanitario della funzione uditiva risulti che un lavoratore soffre di un danno all'udito identificabile, un medico o uno specialista, se il medico lo ritiene necessario, valuta se tale danno deriva dall'esposizione al rumore sul luogo di lavoro. Se l'esito è positivo:

     a) il lavoratore è informato dal medico o da altra persona debitamente qualificata dei risultati che lo riguardano personalmente;

     b) il datore di lavoro:

     i) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 4;

     ii) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 5 e 6;

     iii) tiene conto del parere dello specialista di medicina del lavoro o di una persona debitamente qualificata, ovvero dell'autoritàcompetente, nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio a norma degli articoli 5 e 6, compresa la possibilitàdi assegnare il lavoratore ad attivitàalternative che non comportano rischio di ulteriore esposizione;

     iv) pone in atto un controllo sanitario sistematico e prende misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

 

          Art. 11. Deroghe

     1. In situazioni eccezionali in cui, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di dispositivi individuali di protezione dell'udito potrebbe comportare rischi per la salute o la sicurezza maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza l'utilizzazione di detti dispositivi, gli Stati membri possono concedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 7.

     2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono concesse dagli Stati membri in seguito alla consultazione delle parti sociali e, ove opportuno, delle autoritàmediche competenti, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali. Tali deroghe devono essere affiancate da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti sono ridotti al minimo e che i lavoratori interessati sono sottoposti a un maggiore controllo sanitario. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.

     3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni quattro anni un elenco delle deroghe di cui al paragrafo 1, indicando le ragioni e le circostanze precise che li hanno indotti a decidere la concessione di tali deroghe.

 

     Art. 12. Modifiche tecniche [1]

     La Commissione adotta modifiche di carattere meramente tecnico in funzione:

a) dell’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;

b) del progresso tecnico, dell’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più appropriate e delle nuove conoscenze relative al rumore.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 13, paragrafo 3.

 

     Art. 13. Procedura di comitato [2]

     1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

          Art. 14. Codice di condotta

     Nel quadro dell'applicazione della presente direttiva gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, redigono, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, un codice di condotta recante orientamenti pratici volti ad aiutare i lavoratori e i datori di lavoro dei settori della musica e delle attività ricreative ad adempiere i loro obblighi giuridici stabiliti dalla presente direttiva.

 

          Art. 15. Abrogazione

     La direttiva 86/188/CEE è abrogata a decorrere dalla data prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, primo comma.

 

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 16. Relazione [3]

     Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione pratica della presente direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali. Essa contiene una descrizione delle migliori prassi volte a prevenire il rumore avente effetti dannosi sulla salute e di altre forme di organizzazione del lavoro, nonché dell'azione intrapresa dagli Stati membri per diffondere la conoscenza di dette migliori prassi.

     Sulla base di tali relazioni la Commissione effettua una valutazione complessiva dell'attuazione della presente direttiva, anche sulla scorta della ricerca e delle informazioni scientifiche, tenendo conto fra l'altro delle implicazioni della presente direttiva per il settore della musica e dell'intrattenimento. La Commissione informa in merito il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro e, se necessario, propone modifiche.

 

          Art. 17. Recepimento

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 15 febbraio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalitàdel riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono disporre se necessario di cinque anni supplementari, a partire dal 15 febbraio 2006, ovvero complessivamente di otto anni al massimo, per attuare le disposizioni dell'articolo 7 relative al personale marittimo imbarcato.

     Al fine di consentire l'elaborazione di un codice di condotta recante orientamenti pratici volti all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri sono autorizzati ad usufruire di un periodo transitorio massimo di due anni, a partire dal 15 febbraio 2006, ovvero complessivamente di cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, per conformarsi alla presente direttiva per quanto riguarda i settori della musica e dell'intrattenimento, a condizione che durante tale periodo siano mantenuti i livelli di protezione giàraggiunti nei singoli Stati membri per il personale che lavora in tali settori.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno giàadottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 18. Entrata in vigore

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 19. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 


[1] Articolo così sostituito dal Regolamento (CE) n. 1137/2008.

[2] Articolo così sostituito dal Regolamento (CE) n. 1137/2008.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 della Direttiva n. 2007/30/CE.