§ 13.2.56 - Direttiva 7 marzo 2002, n. 21.
Direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:07/03/2002
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Campo d’applicazione e finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Autorità nazionali di regolamentazione.
Art. 4.  Diritto di ricorso.
Art. 5.  Comunicazione di informazioni.
Art. 6.  Meccanismo di consultazione e di trasparenza.
Art. 7.  Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche.
Art. 8.  Obiettivi generali e principi dell’attività di regolamentazione.
Art. 9.  Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica.
Art. 10.  Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.
Art. 11.  Diritti di passaggio.
Art. 12.  Coubicazione e condivisione di strutture.
Art. 13.  Separazione contabile e rendiconti finanziari.
Art. 14.  Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato.
Art. 15.  Procedura per la definizione dei mercati.
Art. 16.  Procedura per l’analisi del mercato.
Art. 17.  Normalizzazione.
Art. 18.  Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale.
Art. 19.  Procedure di armonizzazione.
Art. 20.  Risoluzione delle controversie tra imprese.
Art. 21.  Risoluzione delle controversie transnazionali.
Art. 22.  Comitato.
Art. 23.  Scambio di informazioni.
Art. 24.  Pubblicazione di informazioni.
Art. 25.  Procedure di revisione.
Art. 26.  Abrogazione.
Art. 27.  Disposizioni transitorie.
Art. 28.  Recepimento.
Art. 29.  Entrata in vigore.
Art. 30.  Destinatari.


§ 13.2.56 - Direttiva 7 marzo 2002, n. 21. [1]

Direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro).

(G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) L’attuale quadro normativo delle telecomunicazioni ha raggiunto l’obiettivo di creare le condizioni per una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni nella fase di transizione dal monopolio alla piena concorrenza.

     (2) Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni una comunicazione dal titolo “Verso un nuovo quadro per l’infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati - Esame del 1999 nel quadro normativo delle comunicazioni”. In questa comunicazione la Commissione passa in rassegna il vigente quadro normativo delle telecomunicazioni secondo quanto dispone l’articolo 8 della direttiva 90/387/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 sull’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione e la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision), e presenta una serie di proposte per un nuovo quadro normativo per l’infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati, da sottoporre a pubblica consultazione.

     (3) Il 26 aprile 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione dal titolo “Risultati della consultazione pubblica sull’esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni e orientamenti per il nuovo quadro normativo” la quale, da un lato, riassume i risultati della consultazione pubblica e, dall’altro, individua alcuni indirizzi fondamentali per l’elaborazione del nuovo quadro normativo per la infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati.

     (4) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha posto in evidenza il potenziale di crescita, competitività e creazione di posti di lavoro inerente al passaggio a un’economia digitale basata sulla conoscenza. Ha sottolineato, in particolare, l’importanza che riveste, sia per le imprese che per i cittadini europei, l’accesso ad una infrastruttura delle comunicazioni a livello mondiale poco costosa e a un’ampia gamma di servizi.

     (5) La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione implica l’esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo. Tale quadro normativo è costituito dalla presente direttiva e da quattro direttive particolari: la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate nonché all’interconnessione delle stessa (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (in prosieguo “le direttive particolari”). E’ necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti. Di conseguenza, il presente quadro normativo non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni servizi della società dell’informazione e lascia quindi impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale riguardo a tali servizi in ottemperanza alla normativa comunitaria, per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione. Il contenuto dei programmi televisivi è disciplinato dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive. La separazione della disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti non incide sul riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti, in particolare al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori.

     (6) La politica audiovisiva e la regolamentazione dei contenuti perseguono obiettivi di interesse generale, quali la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, l’imparzialità, la diversità culturale e linguistica, l’inclusione sociale, la protezione dei consumatori e la tutela dei minori. La comunicazione della Commissione dal titolo “Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell’era digitale” e le conclusioni del Consiglio del 6 giugno 2000, che ha accolto con favore tale comunicazione, definiscono le azioni chiave che la Comunità dovrà adottare per attuare la sua politica audiovisiva.

     (7) Le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari lasciano impregiudicata per ciascuno Stato membro la possibilità di adottare le misure necessarie per assicurare la tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, salvaguardare l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza e consentire la ricerca, l’individuazione e il perseguimento dei reati, anche mediante la definizione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, di obblighi specifici e proporzionati applicabili ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica.

     (8) La presente direttiva non si applica alle apparecchiature contemplate dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento delle loro conformità. Essa si applica alle apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale. E’ importante che le autorità di regolamentazione incoraggino gli operatori di rete e i produttori di apparecchiature terminali a cooperare per rendere più agevole agli utenti disabili l’accesso ai servizi di comunicazione elettronica.

     (9) I servizi della società dell’informazione sono disciplinati dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”).

     (10) La definizione di “servizio della società dell’informazione” di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, abbraccia una vasta gamma di attività economiche che si svolgono on line. La maggior parte di tali attività non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva in quanto non consistono interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica. La telefonia vocale e i servizi di posta elettronica sono disciplinati dalla presente direttiva. La stessa impresa, ad esempio un fornitore di servizi Internet, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale l’accesso ad Internet, sia servizi non contemplati dalla presente direttiva, quali la fornitura di materiale in rete.

     (11) In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione in modo da assicurare l’imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell’indipendenza lascia impregiudicata l’autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito nell’articolo 295 del trattato. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l’assolvimento dei compiti loro assegnati.

     (12) Chiunque dovrebbe avere il diritto di ricorrere contro una decisione delle autorità nazionali di regolamentazione che lo riguardi dinanzi ad un organo che sia indipendente dalle parti in causa. Tale organo può essere un tribunale. Inoltre, una impresa che ritenga che le sue domande per la concessione del diritto di installare strutture non siano state esaminate in linea con i principi di cui alla presente direttiva dovrebbe avere il diritto di proporre ricorso contro tali decisioni. Questa procedura di ricorso si applica fatti salvi la ripartizione delle competenze all’interno dei sistemi giudiziari nazionali o i diritti riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche nel rispettivo ordinamento nazionale.

     (13) Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter raccogliere informazioni presso gli operatori in modo da adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati. Può essere opportuno che tali informazioni vengano raccolte anche per conto della Commissione, onde consentirle di adempiere agli obblighi che ad essa incombono in virtù del diritto comunitario. Le richieste di informazioni dovrebbero essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per le imprese. Le informazioni raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico, ad esclusione di quelle di natura riservata, in conformità delle normative nazionali sull’accesso del pubblico all’informazione e fatti salvi il diritto comunitario e le legislazioni nazionali in materia di riservatezza degli affari.

     (14) Le informazioni considerate riservate da un’autorità nazionale di regolamentazione, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza degli affari, possono essere scambiate con la Commissione e con altre autorità nazionali di regolamentazione solo qualora tale scambio sia strettamente necessario ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari. Le informazioni scambiate si limitano alle informazioni pertinenti e proporzionate allo scopo dello scambio stesso.

     (15) E’ importante che le autorità nazionali di regolamentazione acquisiscano il parere di tutte le parti interessate quando elaborano proposte di decisione e ne tengano conto prima di adottare una decisione definitiva. Per garantire che le decisioni prese a livello nazionale non incidano negativamente sul mercato unico o su altri obiettivi del trattato, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a notificare taluni progetti di decisione alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione per dar loro la possibilità di esprimere le proprie valutazioni. E’ opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione consultino le parti interessate su tutti i progetti di misure che hanno un’influenza sul commercio fra Stati membri. I casi nei quali si applicano le procedure di cui agli articoli 6 e 7 sono definiti nella presente direttiva e nelle direttive particolari. La Commissione dovrebbe essere in grado, previa consultazione del Comitato per le comunicazioni, di richiedere a un’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura ove questa concerna l’individuazione di mercati rilevanti o la designazione o meno di imprese che detengono un significativo potere di mercato e ove tali decisioni potrebbero creare una barriera al mercato unico o essere incompatibili con il diritto comunitario, e in particolare con gli obiettivi politici che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero perseguire. Detta procedura si applica fatta salva la procedura di notificazione di cui alla direttiva 98/34/CE, nonché le prerogative che il trattato conferisce alla Commissione in relazione alle violazioni del diritto comunitario.

     (16) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero ispirarsi ad una serie armonizzata di principi e obiettivi e nell’assolvere i compiti ad esse assegnati dal presente quadro normativo dovrebbero, se necessario, coordinare la loro azione con quella delle autorità di regolamentazione di altri Stati membri.

     (17) Le attività delle autorità nazionali di regolamentazione stabilite dalla presente direttiva e dalle direttive particolari contribuiscono all’attuazione di politiche più ampie nei settori culturale, occupazionale, ambientale, della coesione sociale, urbanistico e dell’assetto del territorio.

     (18) L’obbligo per gli Stati membri di garantire che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nel massimo conto l’opportunità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, ossia che non imponga l’uso di un particolare tipo di tecnologia né che operi discriminazioni tra particolari tecnologie, non preclude l’adozione di provvedimenti ragionevoli volti a promuovere taluni servizi specifici, ove opportuno, per esempio la televisione digitale come mezzo per aumentare l’efficienza dello spettro.

     (19) Le radiofrequenze sono una risorsa essenziale per i servizi di comunicazione elettronica via radio e, nella misura in cui sono utilizzate per tali servizi, esse dovrebbero essere ripartite ed assegnate dalle autorità nazionali di regolamentazione in funzione di una serie di obiettivi e principi armonizzati che ne disciplinino l’azione, nonché secondo criteri trasparenti, non discriminatori ed obiettivi che tengano conto degli interessi democratici, sociali, linguistici e culturali connessi con l’uso della frequenza. E’ importante che la ripartizione e l’assegnazione delle radiofrequenze siano gestite nel modo più efficiente possibile. Il trasferimento delle radiofrequenze può costituire un mezzo efficace per conseguire un’utilizzazione più efficiente dello spettro radio, sempreché siano previste adeguate garanzie a tutela del pubblico interesse, e particolarmente la trasparenza di tali trasferimenti e la vigilanza da parte dell’autorità di regolamentazione. La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) istituisce un quadro di riferimento per l’armonizzazione delle radiofrequenze e le iniziative a norma della presente direttiva devono cercare di agevolare l’applicazione di detta decisione.

     (20) L’accesso alle risorse di numerazione in base a criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori è di importanza capitale per le imprese che desiderano competere nel settore delle comunicazioni elettroniche. E’ opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione gestiscano tutti gli elementi dei piani nazionali di numerazione, compresi i codici di punto d’origine per l’indirizzamento di rete. Laddove vi sia la necessità di armonizzare le risorse di numerazione nella Comunità per favorire lo sviluppo di servizi paneuropei, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione avvalendosi delle sue competenze di esecuzione. Ove ciò sia opportuno per assicurare la piena interoperabilità dei servizi, gli Stati membri dovrebbero coordinare le rispettive posizioni nazionali in conformità del trattato in seno alle istanze ed alle organizzazioni internazionali in cui vengono assunte decisioni in materia di numerazione. Le disposizioni della presente direttiva non definiscono nuovi settori di competenza per le autorità nazionali di regolamentazione nel settore dell’assegnazione dei nomi di dominio e dell’indirizzamento in Internet.

     (21) Gli Stati membri possono utilizzare, tra l’altro, sistemi di offerte concorrenti oppure di selezione comparativa per l’assegnazione delle radiofrequenze nonché di numeri aventi eccezionale valore economico. Nel gestire tali sistemi, le autorità nazionali di regolamentazione devono tener conto delle disposizioni dell’articolo 8.

     (22) Va garantito che le procedure previste per la concessione del diritto di installare strutture siano tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che vigano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici né il principio di neutralità in relazione al regime di proprietà esistente negli Stati membri.

     (23) La condivisione delle strutture può presentare vantaggi sotto il profilo urbanistico, della salute pubblica o per motivi ambientali e dovrebbe essere incentivata dalle autorità nazionali di regolamentazione sulla base di accordi con le imprese su base volontaria. Nei casi in cui le imprese non dispongano di alternative economicamente valide può essere opportuna la condivisione obbligatoria delle strutture o della proprietà. Essa comprende, tra l’altro: la coubicazione fisica e la condivisione di condotti, piloni, antenne e sistemi di antenne. La condivisione obbligatoria delle strutture o delle proprietà può essere imposta alle imprese soltanto previa esauriente consultazione pubblica.

     (24) Se si impone ad operatori mobili di condividere torri o piloni per ragioni ambientali, dette condivisioni obbligatorie possono comportare una riduzione dei livelli massimi di potenza trasmessa consentiti a ciascun operatore per ragioni di sanità pubblica, con la conseguente necessità per gli operatori di installare un maggior numero di siti di trasmissione al fine di garantire la copertura nazionale.

     (25) In alcuni casi sussiste l’esigenza di dettare obblighi ex ante allo scopo di garantire lo sviluppo di un mercato concorrenziale. La definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) si è dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tener conto di realtà di mercato più complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva è equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

     (26) Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante non soltanto allorché esistono interconnessioni strutturali o di altro tipo tra di loro ma anche allorché la struttura del pertinente mercato è tale da comportare effetti coordinati, vale a dire tale da incoraggiare comportamenti anticoncorrenziali di parallelismo o allineamento sul mercato.

     (27) E’ essenziale che gli obblighi ex ante vengano imposti esclusivamente quando non esista una concorrenza effettiva, vale a dire sui mercati in cui una o più imprese detengono un significativo potere di mercato e quando i mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e comunitario della concorrenza non siano sufficienti a risolvere il problema. E’ pertanto necessario che la Commissione definisca a livello comunitario, in ottemperanza ai principi del diritto della concorrenza, gli orientamenti che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno seguire nel valutare se in un determinato mercato esista una concorrenza effettiva e nel valutare se certe imprese esercitano un’influenza significativa. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero analizzare se un determinato mercato di prodotti o servizi sia effettivamente concorrenziale in una determinata area geografica, che può essere costituita dalla totalità o da una parte del territorio dello Stato membro interessato ovvero da parti limitrofe dei territori di Stati membri considerate nel loro complesso. Nel determinare se esista un’effettiva concorrenza si dovrebbe valutare se il mercato sia concorrenziale in prospettiva e quindi se l’assenza di concorrenza effettiva sia duratura. Questi orientamenti affronteranno anche la questione dei nuovi mercati emergenti nei quali l’impresa leader verosimilmente detiene un significativo potere di mercato ma non per questo dovrà essere assoggettata ad obblighi ingiustificati. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente gli orientamenti in modo da assicurare che continuino ad essere appropriati in un mercato in rapida evoluzione. Le autorità nazionali di regolamentazione dovranno cooperare tra di loro qualora sia accertato che il mercato in questione è paneuropeo.

     (28) Nel valutare se un’impresa esercita un’influenza significativa in un determinato mercato le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agire conformemente alla normativa comunitaria e tenere nella massima considerazione gli orientamenti della Commissione.

     (29) La Comunità e gli Stati membri hanno assunto degli impegni di norme tecniche e in relazione al quadro normativo per le reti e i servizi di telecomunicazioni dell’Organizzazione mondiale del commercio.

     (30) E’ opportuno che la normalizzazione resti un processo essenzialmente guidato dal mercato. Possono tuttavia permanere situazioni in cui è opportuno esigere l’osservanza di norme comunitarie specifiche per garantire l’interoperabilità nel mercato unico. A livello nazionale gli Stati membri sono soggetti alle disposizioni della direttiva 98/34/CE. La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all’impiego di norme per l’emissione di segnali televisivi non ha reso obbligatorio alcuno specifico sistema o servizio di trasmissione per la televisione digitale. Nell’ambito del Digital Video Broadcasting Group, gli operatori del mercato europeo hanno messo a punto una famiglia di sistemi di trasmissione televisiva che sono stati normalizzati dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e sono diventate raccomandazioni dell’Unione internazionale per le telecomunicazioni (ITU). Qualsiasi decisione finalizzata a rendere obbligatoria l’attuazione delle suddette norme deve essere preceduta da un’esauriente consultazione pubblica. Le procedure di normalizzazione contemplate dalla presente direttiva lasciano impregiudicato il disposto della direttiva 1999/5/CE, della direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione e della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

     (31) Al fine di garantire il libero flusso delle informazioni, il pluralismo dei mezzi d’informazione e la diversità culturale dovrebbe essere promossa l’interoperabilità dei servizi televisivi digitali interattivi e delle apparecchiature terminali avanzate per la televisione digitale, a livello del consumatore. E’ auspicabile che i consumatori possano ricevere, a prescindere dal modo di trasmissione, tutti i servizi della televisione digitale interattiva, tenuto conto della neutralità tecnologica, del futuro progresso tecnologico, dell’esigenza di promuovere il passaggio alla televisione digitale e dello stato della concorrenza nei mercati dei servizi della televisione digitale. I fornitori delle piattaforme di televisione digitale interattiva dovrebbero tendere ad applicare un’”application programming interface” (API) aperta, conforme agli standard o alle specifiche adottate da un organismo di normalizzazione europeo. Il passaggio dalle esistenti API alle nuove API aperte dovrebbe essere incoraggiato e organizzato, per esempio attraverso un memorandum d’intesa fra tutti gli operatori del mercato interessato. Le API aperte facilitano l’interoperabilità, vale a dire la trasportabilità di contenuti interattivi fra meccanismi di fornitura e la piena funzionalità di tali contenuti sulle apparecchiature terminali avanzate. Si dovrebbe tener tuttavia conto dell’esigenza di non impedire il funzionamento dell’apparecchiatura ricevente e di proteggerla da attacchi dolosi, per esempio da virus.

     (32) Nell’eventualità che sorgano controversie fra imprese dello stesso Stato membro nel settore disciplinato dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, ad esempio per quanto riguarda gli obblighi relativi all’accesso o all’interconnessione ovvero le modalità di trasferimento di elenchi di abbonati, la parte lesa che abbia negoziato in buona fede un accordo senza riuscire a raggiungerlo, dovrebbe avere il diritto di rivolgersi a un’autorità di regolamentazione nazionale per risolvere la controversia. Le autorità nazionali di regolamentazione devono avere il potere di imporre una soluzione alle parti. L’intervento di un’autorità nazionale di regolamentazione nella composizione di una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro deve mirare a garantire l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari.

     (33) Oltre ai mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e dal diritto comunitario è opportuno che sia esperibile una procedura semplice promossa ad istanza di una delle parti della controversia, per la risoluzione delle controversie transnazionali che non rientrano nelle competenze di una singola autorità nazionale di regolamentazione.

     (34) E’ opportuno che un unico comitato sostituisca il comitato ONP istituito dall’articolo 9 della direttiva 90/387/CEE ed il comitato “Licenze” istituito dall’articolo 14 della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione.

     (35) E’ opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali garanti della concorrenza al fine di attuare una piena cooperazione si forniscano reciprocamente le informazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l’autorità che le riceve dovrebbe essere tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l’autorità che le trasmette.

     (36) La Commissione ha manifestato l’intenzione di creare un gruppo di regolatori europei per reti e servizi di comunicazione elettronica, che costituirebbe un meccanismo atto ad incoraggiare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, nell’intento di promuovere lo sviluppo del mercato interno per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e di cercare di raggiungere una coerente applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari, soprattutto in quei settori in cui la legislazione nazionale che dà attuazione a quella comunitaria concede alle autorità nazionali di regolamentazione un considerevole potere discrezionale nell’applicazione delle relative norme.

     (37) Alle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe essere richiesto di cooperare l’una con l’altra e con la Commissione in modo trasparente, onde garantire un’applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Tale cooperazione potrebbe avvenire, fra l’altro, in seno al comitato per le comunicazioni o in un gruppo che comprenda i regolatori europei. Gli Stati membri dovrebbero decidere quali organismi rappresentino le autorità nazionali di regolamentazione ai fini della presente direttiva e delle direttive particolari.

     (38) Le misure che potrebbero influenzare il commercio tra gli Stati membri sono misure atte ad avere un’influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui modelli di commercio fra Stati membri in modo tale da creare una barriera al mercato unico. Vi sono comprese misure che abbiano un’influenza significativa su operatori o utenti in altri Stati membri, fra le quali tra l’altro: misure che influenzano i prezzi agli utenti in altri Stati membri; misure che influenzano la capacità di un’impresa stabilita in un altro Stato membro di fornire un servizio di comunicazione elettronica, e in particolare misure che influenzano la capacità di offrire servizi su base transnazionale; infine, misure che influenzano le strutture o l’accesso al mercato, con ripercussioni per le imprese di altri Stati membri.

     (39) E’ opportuno che le disposizioni della presente direttiva vengano riesaminate a scadenze regolari, in particolare per valutare la necessità di modificarle in funzione dell’evoluzione delle tecnologie o della situazione dei mercati.

     (40) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (41) Poiché lo scopo dell’azione proposta e cioè il raggiungimento di un quadro armonizzato per la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (42) Talune direttive e decisioni in tale settore dovrebbero essere abrogate.

     (43) La Commissione dovrebbe monitorare la transizione dal quadro vigente al nuovo quadro e può in particolare, in qualsiasi momento, presentare una proposta che abroga il regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 sull’accesso disaggregato alla rete locale,

     hanno adottato la presente direttiva:

 

Capo I

Campo d’applicazione, finalità e definizioni

 

Art. 1. Campo d’applicazione e finalità.

     1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.

     2. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatti salvi gli obblighi imposti dal diritto comunitario o dalle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario, in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica.

     3. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva.

     4. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano altresì fatte salve le disposizioni della direttiva 1999/5/CE.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente direttiva si intende per:

     a) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

     b) “mercati transnazionali”, mercati individuati conformemente all’articolo 15, paragrafo 4 che comprendono la Comunità o un’importante parte di essa;

     c) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

     d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

     e) “risorse correlate”, le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi;

     f) “sistema di accesso condizionato”, qualsiasi misura e/o intesa tecnica secondo la quale l’accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

     g) “autorità nazionale di regolamentazione”, l’organismo o gli organismi incaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate dalla presente direttiva e dalle direttive particolari;

     h) “utente”, la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

     i) “consumatore”, la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;

     j) “servizio universale”, un insieme minimo di servizi di una qualità determinata definiti nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, ad un prezzo ragionevole;

     k) “abbonato”, la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi;

     l) “direttive particolari”, la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 97/66/CE;

     m) “fornitura di una rete di comunicazione elettronica”, la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;

     n) “utente finale”, un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

     o) “apparecchiature digitali televisive avanzate”, i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;

     p) “Application Programming Interface (API)”, interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o da fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali.

 

Capo II

Autorità nazionali di regolamentazione

 

     Art. 3. Autorità nazionali di regolamentazione.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché le singole funzioni attribuite alle autorità nazionali di regolamentazione dalla presente direttiva e dalle direttive particolari vengano esercitate da un organismo competente.

     2. Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

     3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

     4. Gli Stati membri rendono pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Gli Stati membri assicurano inoltre, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché le autorità nazionali incaricate di attuare la normativa sui consumatori, nelle materie di interesse comune. Quando tali questioni sono di competenza di più di un’autorità, gli Stati membri assicurano che le rispettive funzioni siano rese pubbliche in forma facilmente accessibile.

     5. Le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali garanti della concorrenza si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l’autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l’autorità che le trasmette.

     6. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità nazionali di regolamentazione cui sono state attribuite funzioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e le loro competenze rispettive.

 

     Art. 4. Diritto di ricorso.

     1. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso. In attesa dell’esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, a meno che l’organo di ricorso non decida altrimenti.

     2. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, di cui al paragrafo 1, che non siano organi giurisdizionali sono comunque sempre motivate per iscritto. In tal caso, inoltre, le decisioni sono impugnabili dinanzi a una giurisdizione ai sensi dell’articolo 234 del trattato.

 

     Art. 5. Comunicazione di informazioni.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. Su richiesta, le suddette imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall’autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall’autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto all’assolvimento di tale compito. L’autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione forniscano alla Commissione, su richiesta motivata, le informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti che il trattato le conferisce. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all’assolvimento di tali compiti. Se tali informazioni sono state precedentemente fornite dalle imprese su richiesta dell’autorità nazionale di regolamentazione, tali imprese ne sono informate. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell’autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di un’altra autorità analoga di un altro Stato membro.

     Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, su richiesta motivata, le informazioni fornite ad un’autorità nazionale di regolamentazione possano essere messe a disposizione di un’altra analoga autorità dello stesso Stato membro o di uno Stato membro diverso, ove ciò sia necessario per consentire a tali autorità di assolvere alle responsabilità che loro incombono in base al diritto comunitario.

     3. Qualora le informazioni siano considerate riservate da un’autorità nazionale di regolamentazione, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza degli affari, la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione interessate ne garantiscono la riservatezza.

     4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione pubblichino le suddette informazioni nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell’osservanza delle norme nazionali che disciplinano l’accesso del pubblico all’informazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza degli affari.

     5. Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano le disposizioni relative all’accesso del pubblico alle informazioni di cui al paragrafo 4, comprese le procedure dettagliate per ottenere tale accesso.

 

     Art. 6. Meccanismo di consultazione e di trasparenza.

     Salvo nei casi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 6, o 20 o 21, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misure entro un termine ragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d’informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso. Il risultato della procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile attraverso l’autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un’informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza nel campo commerciale.

 

     Art. 7. Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche.

     1. Le autorità nazionali di regolamentazione, nell’esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 8, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.

     2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno cooperando in modo trasparente tra di loro e con la Commissione al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo cercano in particolare di pervenire ad un accordo sui tipi di strumenti e sulle soluzioni più adeguate da utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

     3. Oltre alla consultazione di cui all’articolo 6, qualora un’autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:

     a) rientri nell’ambito di applicazioni degli articoli 15 o 16 della presente direttiva, degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (Direttiva Accesso) o dell’articolo 16 della direttiva 2002/22/CE; [Direttiva servizio universale] e

     b) influenzi gli scambi tra Stati membri,

     essa rende nel contempo accessibile il progetto di misura alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell’articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all’autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese o entro il termine di cui all’articolo 6, se tale termine è più lungo. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

     4. Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:

     a) identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1; o

     b) decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5,

     e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha indicato all’autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. Entro tale periodo la Commissione può, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2, adottare una decisione con cui si richieda all’autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura. La decisione è accompagnata da un’analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente con proposte specifiche volte a emendare il progetto di misura.

     5. L’autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4, adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, comunicarlo alla Commissione.

     6. In circostanze straordinarie l’autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione. La decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.

 

Capo III

Funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione

 

     Art. 8. Obiettivi generali e principi dell’attività di regolamentazione.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.

     Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell’esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, tengano nel massimo conto l’opportunità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale.

     Le autorità nazionali di regolamentazione possono contribuire nell’ambito delle loro competenze a garantire l’attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

     2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro:

     a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;

     b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;

     c) incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovendo l’innovazione;

     d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

     3. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno, tra l’altro:

     a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo;

     b) incoraggiando l’istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l’interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da utente a utente (end-to-end);

     c) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

     d) collaborando tra loro e con la Commissione in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti e l’applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.

     4. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell’Unione europea, tra l’altro:

     a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale quale specificato nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

     b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di composizione delle controversie espletate da un organismo indipendente dalle parti in causa;

     c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;

     d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare imponendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

     e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili;

     f) garantendo il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche.

 

     Art. 9. Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica.

     1. Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi dell’articolo 8. Essi garantiscono che la allocazione e l’assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

     2. Gli Stati membri promuovono l’armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).

     3. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che le imprese trasferiscano i diritti di uso delle radiofrequenze ad altre imprese.

     4. Gli Stati membri provvedono affinché l’intenzione di un’impresa di trasferire diritti di uso delle radiofrequenze venga notificata all’autorità nazionale di regolamentazione competente per l’assegnazione delle frequenze e che ogni trasferimento di tali diritti abbia luogo in conformità delle procedure stabilite dall’autorità nazionale di regolamentazione e sia reso pubblico. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che la concorrenza non venga falsata in conseguenza di tali operazioni. Qualora l’utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l’applicazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio) o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non devono dar luogo ad un cambiamento dell’utilizzazione di tali radiofrequenze.

 

     Art. 10. Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.

     1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione controllino l’assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione. Gli Stati membri garantiscono che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e serie di numeri adeguati. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per l’assegnazione delle risorse nazionali di numerazione.

     2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione vengano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l’impresa cui sia stata assegnata una serie di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.

     3. Gli Stati membri provvedono affinché i piani nazionali di numerazione, e le loro successive modificazioni ed integrazioni, vengano pubblicati, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.

     4. Gli Stati membri promuovono l’armonizzazione delle risorse di numerazione all’interno della Comunità ove ciò sia necessario per sostenere lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione, deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3, può adottare le misure di attuazione tecnica appropriate in materia.

     5. Laddove appropriato per assicurare interoperabilità completa e globale dei servizi, gli Stati membri coordinano le loro posizioni nelle organizzazioni e nelle sedi internazionali nelle quali vengono assunte decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

 

     Art. 11. Diritti di passaggio.

     1. Gli Stati membri assicurano che, nell’esaminare:

     - una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un’impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione,

     - una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche ovvero al disopra o al di sotto di esse a un’impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico;

     l’autorità competente:

     - agisca in base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi; e

     - rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l’esercizio di tali diritti. Le procedure summenzionate possono differire in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti di comunicazione pubbliche o meno.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che gestiscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un’effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.

     3. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di efficaci meccanismi che consentano alle imprese di presentare ricorso ad un organo che sia indipendente dalle parti coinvolte contro decisioni sulla concessione di diritti di installare risorse.

 

     Art. 12. Coubicazione e condivisione di strutture.

     1. Quando un’impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure può avvalersi di una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano la condivisione di tali strutture o proprietà.

     2. In particolare quando le imprese non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell’ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, gli Stati membri possono imporre la condivisione di strutture o proprietà (compresa la coubicazione fisica) ad un’impresa che gestisce una rete di comunicazione elettronica o adottano misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori pubblici soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

 

     Art. 13. Separazione contabile e rendiconti finanziari.

     1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e che godono di diritti speciali od esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:

     a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da società aventi personalità giuridica distinta, in modo da individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi alle loro attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali, oppure

     b) di provvedere ad una separazione strutturale per le attività attinenti la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

     Ciascuno Stato membro ha facoltà di non applicare le prescrizioni di cui al primo comma alle imprese il cui fatturato annuo nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro sia inferiore a 50 milioni di euro.

     2. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti nelle norme contabili del diritto comunitario, i loro rendimenti finanziari sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme comunitarie e nazionali.

     Questo obbligo si applica anche alla separazione contabile di cui al paragrafo 1, lettera a).

 

Capo IV

Disposizioni comuni

 

     Art. 14. Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato.

     1. Quando le direttive particolari prescrivono alle autorità nazionali di regolamentazione di accertare se gli operatori dispongano di un significativo potere di mercato, secondo la procedura di cui all’articolo 16, si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

     2. Si presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

     In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, ottemperano alla normativa comunitaria e tengono nella massima considerazione gli orientamenti per l’analisi del mercato e la valutazione del rilevante potere di mercato pubblicati dalla Commissione a norma dell’articolo 15. I criteri cui attenersi nel procedere a tale valutazione sono elencati nell’allegato II.

     3. Se un’impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, può parimenti presumersi che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto in un mercato di esser fatto valere nell’altro, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell’impresa interessata.

 

     Art. 15. Procedura per la definizione dei mercati.

     1. Previa consultazione pubblica e consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione adotta una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti (in prosieguo “la raccomandazione”). La raccomandazione individua, conformemente all’allegato I, i mercati dei prodotti e dei servizi all’interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari senza che ciò pregiudichi la individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza.

     La Commissione riesamina periodicamente la raccomandazione.

     2. La Commissione provvede a pubblicare orientamenti per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato (in prosieguo “gli orientamenti”) conformi ai principi del diritto della concorrenza entro la data di entrata in vigore della presente direttiva.

     3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire mercati che differiscono da quelli contemplati nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7.

     4. Previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3, adottare una decisione relativa all’individuazione dei mercati transnazionali.

 

     Art. 16. Procedura per l’analisi del mercato.

     1. Non appena possibile dopo l’adozione della raccomandazione o dopo ogni suo successivo aggiornamento, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un’analisi dei mercati rilevanti tenendo nel massimo conto gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

     2. Quando l’autorità nazionale di regolamentazione è tenuta, ai sensi degli articoli 16, 17, 18 o 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), a decidere in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.

     3. Se conclude che tale mercato è effettivamente concorrenziale, l’autorità nazionale di regolamentazione non impone né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al paragrafo 2. Qualora siano già in applicazione obblighi di regolamentazione settoriali, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.

     4. Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale l’autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all’articolo 13 e impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.

     5. Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati nella decisione di cui all’articolo 15, paragrafo 3 le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l’analisi di mercato, tenendo nel massimo conto gli orientamenti, e si pronunciano di concerto in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

     6. Le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7.

 

     Art. 17. Normalizzazione.

     1. La Commissione elabora, secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2 e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco di norme e/o specifiche come base per la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati. Se necessario, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2, previa consultazione del Comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, può chiedere alle organizzazioni europee di normalizzazione di elaborare determinate norme [Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)].

     2. Gli Stati membri incoraggiano l’uso delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l’interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.

     Fintantoché tali norme o specifiche non siano adottate in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri incoraggiano l’applicazione delle norme e/o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione.

     In mancanza di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l’applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).

     Qualora già esistano norme internazionali, gli Stati membri esortano le organizzazioni europee di normalizzazione ad usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, a meno che tali norme internazionali o le loro parti risultino inefficaci.

     3. Se le norme e/o le specifiche di cui al paragrafo 1 non sono applicate correttamente, e di conseguenza non può essere garantita l’interoperabilità dei servizi in uno o più Stati membri, l’applicazione di tali norme e/o specifiche può essere resa obbligatoria, in base alla procedura di cui al paragrafo 4, nella misura strettamente necessaria per assicurare tale interoperabilità e per migliorare la libera scelta degli utenti.

     4. Se intende rendere obbligatoria l’applicazione di determinate norme e/o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione, in conformità della procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3, rende obbligatoria l’applicazione delle norme pertinenti, menzionandole come norme obbligatorie nell’elenco delle norme e/o specifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     5. Ove ritenga che le norme e/o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall’elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, conformemente alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

     6. Ove ritenga che le norme e/o le specifiche di cui al paragrafo 4 non contribuiscano più alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica armonizzati o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3, le stralcia dall’elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1.

     7. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d’interfaccia né alle norme armonizzate soggette alle disposizioni della direttiva 1999/5/CE.

 

     Art. 18. Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale.

     1. Al fine di assicurare il libero flusso di informazioni, il pluralismo dei mezzi d’informazione e la diversità culturale, gli Stati membri incoraggiano, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 2:

     a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva da rendere disponibile al pubblico nella Comunità su piattaforme di televisione digitale interattiva, a prescindere dalle modalità di trasmissione, a usare un’API aperta;

     b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale interattiva su piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l’API aperta in conformità con: requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.

     2. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2002/19/CE [direttiva Accesso] gli Stati membri incoraggiano i proprietari delle API a rendere disponibili in termini equi, ragionevoli e non discriminatori e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.

     3. Entro un anno a decorrere dalla data di applicazione di cui all’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione riesamina gli effetti del presente articolo. Se l’interoperabilità e la libertà di scelta degli utenti non sono state adeguatamente raggiunte in uno o più Stati membri, la Commissione può adottare un’azione ai sensi della procedura di cui all’articolo 17, paragrafi 3 e 4.

 

     Art. 19. Procedure di armonizzazione.

     1. Se la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2, rivolge agli Stati membri raccomandazioni concernenti l’armonizzazione dell’attuazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 8, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell’assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione tali raccomandazioni. L’autorità nazionale che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.

     2. Qualora accerti che le divergenze tra le normative nazionali intese ad attuare l’articolo 10, paragrafo 4 creano ostacoli al mercato unico europeo, la Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3, prendere adeguate misure tecniche di attuazione.

 

     Art. 20. Risoluzione delle controversie tra imprese.

     1. Qualora fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro sorga una controversia in merito agli obblighi derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, l’autorità nazionale di regolamentazione, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all’autorità nazionale di regolamentazione.

     2. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione rinuncino a risolvere una controversia con decisione vincolante laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7. Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, e se la parte che chiede il risarcimento non ha adito un organo giurisdizionale, l’autorità nazionale di regolamentazione emette, a richiesta di una delle parti, una decisione vincolante volta a dirimere il più presto possibile la vertenza e in ogni caso entro quattro mesi.

     3. Nella risoluzione delle controversie l’autorità nazionale di regolamentazione adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 8. Gli obblighi che possono essere imposti ad un’impresa dall’autorità nazionale di regolamentazione nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari.

     4. La decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari. Alle parti interessate viene fornita una motivazione esauriente.

     5. La procedura di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

 

     Art. 21. Risoluzione delle controversie transnazionali.

     1. Qualora tra parti stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia transnazionale nell’ambito di applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari per la quale risultino competenti le autorità nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri, si applica la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

     2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati dall’articolo 8. Qualsiasi obbligo imposto ad un’impresa da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione nella soluzione di una controversia è conforme alle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari.

     3. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione rinuncino congiuntamente a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia conformemente alle disposizioni dell’articolo 8. Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti, le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 8.

     4. La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

 

     Art. 22. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo “il comitato per le comunicazioni”).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell’articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 23. Scambio di informazioni.

     1. La Commissione fornisce tutte le pertinenti informazioni, al comitato per le comunicazioni sull’esito delle consultazioni periodiche con i rappresentanti degli operatori di rete, dei fornitori di servizi, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei sindacati, oltre che con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

     2. Il comitato per le comunicazioni, tenendo nel debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi e la Commissione sulla situazione e sull’attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

 

     Art. 24. Pubblicazione di informazioni.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano rese pubbliche informazioni aggiornate relative all’applicazione della presente direttiva e delle direttive particolari, secondo modalità che garantiscano a tutte le parti interessate di accedere agevolmente a tali informazioni. Essi provvedono alla pubblicazione, nelle rispettive Gazzette ufficiali, di un avviso che precisa come e dove tali informazioni sono pubblicate. Il primo di questi avvisi è pubblicato anteriormente alla data di applicazione di cui all’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, successivamente un nuovo avviso è pubblicato ogniqualvolta le informazioni in questione siano modificate.

     2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia di ciascun avviso al momento della sua pubblicazione. La Commissione trasmette a sua volta queste informazioni al comitato per le comunicazioni se del caso.

 

     Art. 25. Procedure di revisione.

     La Commissione esamina periodicamente l’applicazione della presente direttiva e riferisce in proposito al Parlamento europeo ed al Consiglio, la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione, di cui all’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che devono esserle trasmesse senza ritardi ingiustificati.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

     Art. 26. Abrogazione.

     Le direttive e decisioni in appresso sono abrogate con effetto dalla data di applicazione di cui all’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma:

     - direttiva 90/387/CEE,

     - decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull’introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza,

     - direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull’applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate,

     - decisione 92/264/CEE del Consiglio, dell’11 maggio 1992, che introduce un codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale nella Comunità,

     - direttiva 95/47/CE,

     - direttiva 97/13/CE,

     - direttiva 97/33/CE,

     - direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.

 

     Art. 27. Disposizioni transitorie.

     Gli Stati membri mantengono tutti gli obblighi ai sensi della legislazione nazionale di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e all’articolo 16 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) fino a che le autorità nazionali di regolamentazione non decidano riguardo a tali obblighi, conformemente all’articolo 16 della presente direttiva.

     Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse designati dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione come operatori che detengono una quota di mercato significativa nell’ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell’allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati “operatori notificati” ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all’analisi di mercato di cui all’articolo 15. Successivamente cessano di essere considerati “operatori notificati” ai fini del suddetto regolamento.

 

     Art. 28. Recepimento.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 25 luglio 2003.

     2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e di ogni loro successiva modifica.

 

     Art. 29. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 30. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

Elenco dei mercati che dovranno figurare nella raccomandazione iniziale della Commissione relativa ai mercati dei prodotti e dei servizi (articolo 15)

 

     1. Mercati di cui alla direttiva 2001/22/CE (direttiva servizio universale)

     Art. 16 - Mercati definiti dal previgente quadro normativo, nei quali devono essere riesaminati gli obblighi.

     La fornitura del collegamento alla rete telefonica pubblica in postazioni fisse e il suo utilizzo.

     La fornitura di linee affittate ad utenti finali.

     2. Mercati di cui alla direttiva 2001/19/CE (direttiva accesso)

     Art. 7 - Mercati definiti dal previgente quadro normativo, nei quali devono essere riesaminati gli obblighi.

     Interconnessione (direttiva 97/33/CE)

     raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa

     terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa

     servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa

     raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili

     terminazione delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili

     interconnessione delle linee affittate (interconnessione dei circuiti parziali)

     Accesso alla rete e accesso speciale alla rete (direttiva 97/33/CE, direttiva 98/10/CE)

     accesso alla rete telefonica pubblica fissa, ivi compreso l’accesso disaggregato alla rete locale (local loop)

     accesso alle reti telefoniche pubbliche mobili, ivi compresa la selezione del vettore

     Fornitura all’ingrosso di linee affittate (direttiva 92/44/CEE)

     fornitura all’ingrosso di linee affittate a altri fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica

     3. Mercati di cui al regolamento (CE) n. 2887/2000

     Servizi forniti su reti disaggregate (in doppino di rame).

     4. Mercati aggiuntivi

     Il mercato nazionale per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche mobili.

 

 

ALLEGATO II

Criteri cui le autorità nazionali di regolamentazione devono ottemperare nell’accertare l’esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

 

     Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 14 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato la cui struttura è considerata tale da comportare effetti coordinati. Fatta salva la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di posizione dominante condivisa, è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato presenta una serie di caratteristiche specifiche, in particolare in termini di concentrazione di mercato, di trasparenza e per una serie di altri aspetti, elencati in appresso:

     - maturità del mercato

     - crescita moderata o stagnazione della domanda

     - scarsa elasticità della domanda

     - omogeneità dei prodotti

     - analoghe strutture dei costi

     - analoghe quote di mercato

     - mancanza di innovazione tecnologica, maturità della tecnologia

     - assenza di eccesso di capacità

     - forti ostacoli alla penetrazione

     - mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell’acquirente

     - mancanza di potenziale concorrenza

     - vari tipi di legami informali o altre interconnessioni tra le imprese interessate

     - meccanismi di ritorsione

     - assenza di margine o margine ridotto per la concorrenza dei prezzi.

     Questo elenco non è esauriente e i criteri non sono cumulativi. L’elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbe essere adottata per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa.

 


[1] Abrogata dall'art. 125 della Direttiva 11 dicembre 2018, n. 1972, con la decorrenza ivi prevista.