§ 11.1.30 – Regolamento 6 luglio 2005, n. 1161.
Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.1 questioni generali
Data:06/07/2005
Numero:1161


Sommario
Art.  1.Scopo.
Art. 2.  Trasmissione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale.
Art. 3.  Obblighi in merito alla trasmissione dei dati.
Art. 4.  Definizioni e standard.
Art. 5.  Fonti dei dati e requisiti di coerenza.
Art. 6.  Standard di qualità e relazioni.
Art. 7.  Misure di esecuzione.
Art. 8.  Comitato.
Art. 9.  Relazione sull'applicazione.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 11.1.30 – Regolamento 6 luglio 2005, n. 1161.

Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale.

(G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 191).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere della Banca centrale europea, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Nel piano d'azione sulle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria (UEM) approvato dal Consiglio Ecofin nel settembre 2000 si precisa che è urgentemente necessario disporre di una serie limitata di conti settoriali trimestrali e che questi conti dovrebbero essere disponibili entro 90 giorni dalla fine del trimestre cui si riferiscono.

     (2) La relazione comune del Consiglio Ecofin e della Commissione al Consiglio europeo sulle statistiche e sugli indicatori della zona euro, adottata dal Consiglio Ecofin il 18 febbraio 2003, sottolinea che entro il 2005 dovrebbero essere pienamente attuate azioni ad elevata priorità in diversi campi, tra cui i conti nazionali trimestrali per settore istituzionale.

     (3) Ai fini dell'analisi delle fluttuazioni cicliche dell'economia dell'Unione europea e della gestione della politica monetaria nell'ambito dell'UEM è necessario disporre di statistiche macroeconomiche sul comportamento economico e sulle interrelazioni dei singoli settori istituzionali, che non scaturiscono dai dati elaborati a livello del totale dell'economia. Occorre pertanto procedere alla compilazione di conti trimestrali per settore istituzionale per l'insieme dell'Unione europea e per la zona euro.

     (4) La compilazione di tali conti rientra nell'obiettivo generale di realizzare un sistema di conti annuali e trimestrali per l'Unione europea e per la zona euro. Il sistema comprende i principali aggregati macroeconomici e i conti finanziari e non finanziari per settore istituzionale. Lo scopo consiste nell'ottenere la coerenza tra tutti questi conti e, con riferimento ai conti del resto del mondo, tra i dati della bilancia dei pagamenti e i dati dei conti nazionali.

     (5) Ai fini della compilazione dei conti europei per settore istituzionale conformemente ai principi del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, istituito con regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, si rende necessaria la trasmissione di conti nazionali trimestrali per settore istituzionale degli Stati membri. I conti europei devono tuttavia rispecchiare l'economia dell'area europea nel suo complesso e possono non coincidere con la semplice aggregazione dei conti degli Stati membri. In particolare l'obiettivo è quello di tener conto delle operazioni delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea nei conti dell'area interessata (a seconda dei casi, l'Unione europea o la zona euro).

     (6) L'elaborazione di specifiche statistiche comunitarie è disciplinata dalle norme contemplate dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie.

     (7) Poiché lo scopo del presente regolamento, ossia la compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale per l'Unione europea e per la zona euro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. In particolare allorché forniscono un contributo trascurabile al totale europeo, gli Stati membri dovrebbero essere esentati dal trasmettere l'intera serie di dati dettagliati.

     (8) Le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/ 468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (9) Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/392/CEE, Euratom del Consiglio, e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 91/115/ CEE del Consiglio, sono stati consultati,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.Scopo.

     Il presente regolamento definisce un quadro comune per i contributi degli Stati membri alla compilazione dei conti trimestrali non finanziari europei per settore istituzionale.

 

     Art. 2. Trasmissione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale.

     1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale come specificato in allegato, ad esclusione in un primo tempo delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G.

     2. Un calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G e qualsiasi decisione di richiedere, per le operazioni elencate nell'allegato, un'articolazione per settore di contropartita sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Ogni decisione in tal senso è adottata solo dopo che la Commissione ha riferito al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento a norma dell'articolo 9.

     3. I dati trimestrali di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione al più tardi 90 giorni di calendario dopo la fine del trimestre cui i dati si riferiscono. Durante un periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i dati trimestrali di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione al più tardi 95 giorni di calendario dopo la fine del trimestre cui i dati si riferiscono. Contemporaneamente è trasmessa anche qualsiasi revisione dei dati relativi ai trimestri precedenti.

     4. Il termine di trasmissione specificato al paragrafo 3 può essere modificato di un massimo di cinque giorni secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

     5. La prima trasmissione di dati trimestrali è quella dei dati per il terzo trimestre del 2005. Gli Stati membri trasmettono tali dati entro il 3 gennaio 2006. Questa prima trasmissione include i dati retrospettivi per i periodi dal primo trimestre del 1999.

 

     Art. 3. Obblighi in merito alla trasmissione dei dati.

     1. Tutti gli Stati membri trasmettono i dati specificati nell'allegato con riguardo al settore del resto del mondo (S.2) e al settore delle amministrazioni pubbliche (S.13). Uno Stato membro il cui prodotto interno lordo a prezzi correnti è normalmente superiore all'1 % del corrispondente totale comunitario trasmette i dati precisati nell'allegato per tutti i settori istituzionali.

     2. La Commissione determina la percentuale del prodotto interno lordo complessivo della Comunità a prezzi correnti rappresentata normalmente dal prodotto interno lordo di uno Stato membro, come specificato al paragrafo 1, sulla base della media aritmetica dei dati annuali relativi agli ultimi tre anni trasmessi dagli Stati membri.

     3. La percentuale (1 %) del totale comunitario di cui al paragrafo 1 può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

     4. Deroghe al presente regolamento possono essere accettate dalla Commissione nel caso in cui i sistemi statistici nazionali necessitino di considerevoli adeguamenti. Tali deroghe hanno una durata non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o delle misure di esecuzione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

 

     Art. 4. Definizioni e standard.

     Gli standard, le definizioni, le classificazioni e le norme contabili per i dati trasmessi ai fini del presente regolamento sono quelli fissati nel regolamento (CE) n. 2223/96 (di seguito «regolamento SEC»).

 

     Art. 5. Fonti dei dati e requisiti di coerenza.

     1. Gli Stati membri elaborano i dati di cui al presente regolamento attingendo a tutte le fonti ritenute pertinenti, dando priorità alle informazioni dirette quali quelle ricavate da fonti amministrative o da indagini sulle imprese e sulle famiglie.

     Se tali informazioni dirette, in particolare per i dati retrospettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, non possono essere rilevate, è ammessa la trasmissione di accurati dati stimati.

     2. I dati trasmessi dagli Stati membri ai fini del presente regolamento sono coerenti con i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche e con i principali aggregati trimestrali del totale dell'economia trasmessi alla Commissione nel quadro del programma di trasmissione di dati del regolamento SEC.

     3. I dati trimestrali trasmessi dagli Stati membri ai fini del presente regolamento sono conformi ai corrispondenti dati annuali trasmessi nel contesto del programma di trasmissione di dati del regolamento SEC.

 

     Art. 6. Standard di qualità e relazioni.

     1. Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee a garantire il miglioramento nel tempo della qualità dei dati trasmessi onde soddisfare standard di qualità comuni da definire in conformità della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

     2. Entro un anno dalla loro prima trasmissione di dati gli Stati membri forniscono alla Commissione una descrizione aggiornata delle fonti, dei metodi e dei trattamenti statistici utilizzati.

     3. Gli Stati membri informano la Commissione delle principali modifiche metodologiche o di altra natura suscettibili di influenzare i dati trasmessi entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica in questione.

 

     Art. 7. Misure di esecuzione.

     Le misure di esecuzione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Tali misure includono:

     a) la determinazione del calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;

     b) la richiesta dell'articolazione per settore di contropartita delle operazioni specificate nell'allegato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;

     c) la revisione del calendario delle trasmissioni trimestrali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4;

     d) la modifica della percentuale (1 %) del totale comunitario ai fini della determinazione dell'obbligo di trasmissione di dati per tutti i settori istituzionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3;

     e) la definizione di standard di qualità dei dati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

 

     Art. 8. Comitato.

     1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 9. Relazione sull'applicazione.

     Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

     In particolare la relazione:

     a) fornisce informazioni sulla qualità delle statistiche elaborate;

     b) valuta i benefici derivanti alla Comunità, agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori di dati statistici dall'elaborazione delle statistiche in questione in rapporto ai relativi costi;

     c) individua le possibilità di potenziale miglioramento e gli emendamenti ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

    (Omissis)