§ 19.1.68 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 885.
Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio che adatta il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:26/04/2004
Numero:885


Sommario
Art.  1.
Art.  2.


§ 19.1.68 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 885.

Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio che adatta il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1334/2000, (CE) n. 2157/2001, (CE) n. 152/2002, (CE) n. 1499/2002, (CE) n. 1500/2003 e (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, le decisioni n. 1719/1999/CE, n. 1720/1999/CE, n. 253/2000/CE, n. 508/2000/CE, n. 1031/2000/CE, n. 163/2001/CE, n. 2235/2002/CE e n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni n. 1999/382/CE, n. 2000/821/CE, n. 2003/17/CE e n. 2003/893/CE del Consiglio in materia di libera circolazione delle merci, diritto delle società, agricoltura, fiscalità, istruzione e formazione, cultura e politica in materia di audiovisivi e relazioni esterne, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

(G.U.U.E. 1 maggio 2004, n. L 168).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in seguito denominato «trattato di adesione»), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in seguito denominato «atto di decisione»), in particolare l'articolo 57,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Per taluni atti che rimangono validi dopo il 1° maggio 2004 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione non contempla gli adattamenti necessari, oppure, oltre a quelli ivi contemplati, occorrono ulteriori adattamenti. Tali adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa.

     (2) Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2 dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dal Consiglio qualora l'atto iniziale sia stato adottato dal Consiglio o congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

     (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1334/2000, (CE) n. 2157/2001, (CE) n. 152/2002, (CE) n. 1499/2002, (CE) n. 1500/2003 e (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, le decisioni n. 1719/1999/CE, n. 1720/1999/CE, n. 253/2000/CE, n. 508/ 2000/CE, n. 1031/2000/CE, n. 163/2001/CE, n. 2235/2002/CE e n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  e le decisioni 1999/382/ CE, 2000/821/CE, 2003/17/CE e 2003/893/CE del Consiglio,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     I regolamenti (CE) n. 1334/2000, (CE) n. 2157/2001, (CE) n. 152/2002, (CE) n. 1499/2002, (CE) n. 1500/2003, (CE) n. 1798/2003 e (CE) n. 2003/2003, e le decisioni n. 1719/ 1999/CE, n. 1720/1999/CE, n. 253/2000/CE, n. 508/2000/ CE, n. 1031/2000/CE, n. 163/2001/CE, n. 2235/2002/CE, n. 291/2003/CE, 1999/382/CE, 2000/821/CE, 2003/17/CE e 2003/893/CE sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di entrata in vigore dello stesso.

 

 

ALLEGATO

 

I. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

 

     A. CONCIMI

     Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi.

     a) Nell'allegato I, sezione A.2, N. 1, colonna 6, primo comma, al testo tra parentesi è aggiunto, dopo «Grecia», quanto segue:

     «Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia»;

     b) nell'allegato I, sezioni B.1, B.2 e B.4, colonna 5, punto 3, secondo comma, primo trattino, al testo tra parentesi è aggiunto, dopo «Grecia», quanto segue:

     «Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia».

 

     B. MISURE ORIZZONTALI E PROCEDURALI

     1. Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999 relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA).

     a) Nell'articolo 10, punto 1, è soppresso quanto segue:

     «, di Cipro, di Malta»;

     b) nell'articolo 10, punto 3, è soppresso quanto segue:

     «, Cipro, Malta».

     2. Decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999 che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA).

     a) Nell'articolo 14, punto 1, è soppresso quanto segue:

     «, di Cipro, di Malta»;

     b) nell'articolo 14, punto 3, è soppresso quanto segue:

     «, Cipro, Malta».

 

II. DIRITTO DELLE SOCIETÀ

 

     Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE).

     a) Nell'allegato I, è inserito quanto segue: tra le voci per Belgio e Danimarca:

     «REPUBBLICA CECA

     akciová společnost»

     tra le voci per Germania e Grecia:

     «ESTONIA:

     aktsiaselts»

     tra le voci per Italia e Lussemburgo:

     «CIPRO:

     (omissis)

     LETTONIA:

     akciju sabiedriba

     LITUANIA:

     akcines bendroves»

     tra le voci per Lussemburgo e Paesi Bassi:

     «UNGHERIA:

     részvénytársaság

     MALTA:

     kumpaniji pubblici / public limited liability companies»

     tra le voci per Austria e Portogallo:

     «POLONIA:

     spółka akcyjna»

     tra le voci per Portogallo e Finlandia:

     «SLOVENIA:

     delniška družba

     SLOVACCHIA:

     akciová spoločnos»

     b) Nell'allegato II, è inserito quanto segue:

     tra le voci per Belgio e Danimarca:

     «REPUBBLICA CECA:

     akciová společnost,

     společnost s ručením omezeným»

     tra le voci per Germania e Grecia:

     «ESTONIA:

     aktsiaselts ja osaühing»

     tra le voci per Italia e Lussemburgo:

     «CIPRO:

     (omissis)

     LETTONIA:

     akciju sabiedrība,

     un sabiedrība ar ierobežotu atbildību

     LITUANIA:

     akcinės bendrovės,

     uždarosios akcinės bendrovės»

     tra le voci per Lussemburgo e Paesi Bassi:

     «UNGHERIA:

     részvénytársaság,

     korlátolt felelősségű társaság

     MALTA:

     kumpaniji pubblici / public limited liability companies

     kumpaniji privati / private limited liability companies»

     tra le voci per Austria e Portogallo:

     «POLONIA:

     spółka akcyjna,

     spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»

     tra le voci per Portogallo e Finlandia:

     «SLOVENIA:

     delniška družba,

     družba z omejeno odgovornostjo

     SLOVACCHIA:

     akciová spoločnos',

     spoločnosť s ručením obmedzeným».

 

III. AGRICOLTURA

 

     NORMATIVA FITOSANITARIA

     Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi.

     Nell'allegato I sono soppresse le voci relative a Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Slovacchia.

 

IV. FISCALITÀ

 

     1. Decisione n. 2235/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2002, recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Programma Fiscalis 2003-2007).

     L'articolo 4, lettera b) è sostituito dal seguente:

     «b) della Turchia, sulla base degli accordi bilaterali in materia conclusi con detto paese.».

     2. Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92.

     Nell'articolo 2, punto 1), è inserito quanto segue:

     tra le voci per Belgio e Danimarca:

     «— nella Repubblica ceca:

     Ministerstvo financí,»

     tra le voci per Germania e Grecia:

     «— in Estonia:

     Maksuamet,»

     tra le voci per Italia e Lussemburgo:

     «— a Cipro:

     (omissis)

     — in Lettonia:

     Valsts ieņēmumu dienests,

     — in Lituania:

     Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,»

     tra le voci per Lussemburgo e Paesi Bassi:

     «— in Ungheria:

     Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája,

     — a Malta:

     Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,»

     tra le voci per Austria e Portogallo:

     «— in Polonia:

     Minister Finansów,»

     tra le voci per Portogallo e Finlandia:

     «— in Slovenia:

     Ministrstvo za finance,

     — in Slovacchia:

     Ministerstvo financií».

 

V. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

     1. Decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci».

     a) Il titolo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     «Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) e della Turchia»;

     b) il terzo trattino dell'articolo 10 è soppresso;

     c) l'ultimo trattino dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     «della Turchia, finanziata mediante stanziamenti supplementari, ai sensi delle disposizioni del trattato.».

     2. Decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «SOCRATE».

     a) Il titolo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

     «Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO) associati e della Turchia»;

     b) il terzo trattino dell'articolo 12 è soppresso;

     c) l'ultimo trattino dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

     «della Turchia, finanziata mediante stanziamenti supplementari, ai sensi delle disposizioni del trattato.».

     3. Decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù».

     a) Il titolo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     «Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECO) e della Turchia»;

     b) il terzo trattino dell'articolo 11 è soppresso;

     c) l'ultimo trattino dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     «della Turchia, finanziata mediante stanziamenti supplementari ai sensi delle disposizioni del trattato.».

     4. Decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004.

     a) All'articolo 9, la lettera c) è soppressa;

     b) l'articolo 9, lettera d) è sostituito dal seguente:

     «c) della Turchia, la cui partecipazione è finanziata mediante stanziamenti addizionali, conformemente alle disposizioni del trattato.».

 

VI. CULTURA E POLITICA IN MATERIA DI AUDIOVISIVI

 

     1. Decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma “Cultura 2000”.

     All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Il programma “Cultura 2000” è aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, nonché alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni fissate dagli accordi di associazione o dai protocolli addizionali agli accordi d'associazione relativi alla partecipazione ai programmi comunitari conclusi o da concludersi con tali paesi.».

     2. Decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000 relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus - Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005).

     L'articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il programma è aperto alla partecipazione della Turchia e degli Stati EFTA membri dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le procedure da concordare con tali paesi.».

     3. Decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005).

     L'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il programma è aperto alla partecipazione della Turchia e degli Stati EFTA parti dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le procedure da concordare con tali paesi.».

 

VII. RELAZIONI ESTERNE

 

     1. Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.

     Nell'allegato II, parte 3, l'elenco dei paesi è sostituito dal seguente:

     «Australia

     Canada

     Giappone

     Nuova Zelanda

     Norvegia

     Svizzera

     Stati Uniti d'America».

     2. Regolamento (CE) n. 152/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo) e che abroga il regolamento (CE) n. 190/98.

     Dopo l'articolo 4 è aggiunto l'articolo seguente:

     «Articolo 4 bis

     Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti siderurgici contemplati dal presente regolamento e spediti anteriormente al 1° maggio 2004, non è richiesto un documento di importazione purché le merci siano state spedite anteriormente al 1° maggio 2004 e sia stata presentata la polizza di carico o un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dalle autorità comunitarie, comprovante la data di spedizione.».

     3. Regolamento (CE) n. 1499/2002 del Consiglio, del 20 giugno 2002, relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 (sistema di duplice controllo).

     a) Dopo l'articolo 4 è aggiunto l'articolo seguente:

     «Articolo 4 bis

     Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti siderurgici contemplati dal presente regolamento e spediti anteriormente al 1° maggio 2004, non è richiesto un documento di importazione purché le merci siano state spedite anteriormente al 1° maggio 2004 e sia stata presentata la polizza di carico o un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dalle autorità comunitarie, comprovante la data di spedizione.».

     b) Nell'allegato IV, il titolo è sostituito dal seguente:

     [si omettono le diciture in lingua straaniera]

     ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

     c) Nell'allegato IV, è inserito quanto segue:

     tra le indicazioni per Belgio e Danimarca:

     «ČESKÁ REPUBLIKA

     (omissis)»

     tra le indicazioni per Germania e Grecia:

     «EESTI

     Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

     Harju 11

     15072 Tallinn

     Eesti

     Fax +372 6 313 660»

     tra le indicazioni per Italia e Lussemburgo:

     «KΥΠΡΟΣ

     (omissis)

     LATVIJA

     Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

     Brīvības iela 55

     LV – 1519 Riga

     Fax +371 7280882

     LIETUVA

     Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

     Prekybos departamentas

     Gedimino pr. 38/2

     LT-01104 Vilnius

     Fax +370 5 262 3974»

     tra le indicazioni per Lussemburgo e Paesi Bassi:

     «MAGYARORSZÁG

     Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

     Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

     Margit krt. 85.

     HU-1024 Budapest II

     Fax +36-1-336-7302

     MALTA

     Diviżjoni għall-Kummerċ

     Servizzi Kummerċjali

     Lascaris

     Valletta CMR 02

     Malta

     Fax +356 25690299»

     tra le indicazioni per Austria e Portogallo:

     «POLSKA

     Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

     Pl. Trzech Krzyży 3/5

     00-507 Warszawa

     Polska

     Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22»

     tra le indicazioni per Portogallo e Finlandia:

     «SLOVENIJA

     Ministrstvo za gospodarstvo

     Področje ekonomskih odnosov s tujino

     Kotnikova 5

     1000 Ljubljana

     Slovenija

     Fax +386 (0)1 478 3611

     SLOVENSKO

     Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

     Mierová 19

     827 15 Bratislava 212

     Slovensko

     Fax +421-2 4342 3919».

     4. Decisione 2003/893/CE del Consiglio, del 15 dicembre 2003, relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina.

     Dopo l'articolo 2 è aggiunto l'articolo seguente:

     «Articolo 2 bis

     Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti siderurgici contemplati dalla presente decisione, è richiesta una autorizzazione di importazione anche se i prodotti siderurgici sono stati spediti anteriormente a tale data. Se i prodotti siderurgici sono stati spediti verso uno di tali Stati membri anteriormente al 1° maggio 2004, l'autorizzazione di importazione è concessa automaticamente, senza alcun limite quantitativo, su presentazione della polizza di carico o di un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dagli uffici comunitari competenti per le licenze comprovante la data di spedizione, e previa approvazione dell'ufficio della Commissione competente per la gestione delle licenze (SIGL). Se i prodotti siderurgici sono spediti verso uno di tali Stati membri il 1° maggio 2004 o dopo tale data, sono soggetti alle specifiche norme in materia di limiti quantitativi definite nella presente decisione.».

     5. Regolamento (CE) n. 1500/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea.

     a) Dopo l'articolo 4 è aggiunto l'articolo seguente:

     «Articolo 4 bis

     Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti di acciaio contemplati dal presente regolamento e spediti anteriormente al 1° maggio 2004, non è richiesto un documento di importazione purché le merci siano state spedite anteriormente al 1° maggio 2004 e sia stata presentata la polizza di carico o un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dalle autorità comunitarie, comprovante la data di spedizione.».

     b) Nell'appendice IV, il titolo è sostituito dal seguente:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     « Appendice IV».

     c) Nell'appendice IV, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     «ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI».

     d) Nell'appendice IV, è inserito quanto segue:

     tra le indicazioni per Belgio e Danimarca:

     «ČESKÁ REPUBLIKA

     Ministerstvo průmyslu a obchodu

     Licenční správa

     Na Františku 32

     110 15 Praha 1

     Česká republika

     Fax + 420 22422 1561»

     tra le indicazioni per Germania e Grecia:

     «EESTI

     Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

     Harju 11

     15072 Tallinn

     Eesti

     Fax +372 6 313 660»

     tra le indicazioni per Italia e Lussemburgo:

     «KΥΠΡΟΣ

     (omissis)

     LATVIJA

     Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

     Brīvības iela 55

     Rīga

    LV – 1519

     Fax +371 7280882

     LIETUVA

     Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

     Prekybos departamentas

     Gedimino pr. 38/2

     LT-01104 Vilnius

     Fax +3705 262 3974»

     tra le indicazioni per Lussemburgo e Paesi Bassi:

     «MAGYARORSZÁG

     Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

     Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

     Margit krt. 85.

     HU-1024 Budapest II

     Fax +36-1-336-7302

     MALTA

     Diviżjoni għall-Kummerċ

     Servizzi Kummerċjali

     Lascaris

     Valletta CMR 02

     Malta

     Fax +356 25690299»

     tra le indicazioni per Austria e Portogallo:

     «POLSKA

     Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

     Pl. Trzech Krzyży 3/5

     00-507 Warszawa

     Polska

     Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22»

     tra le indicazioni per Portogallo e Finlandia:

     «SLOVENIJA

     Ministrstvo za gospodarstvo

     Področje ekonomskih odnosov s tujino

     Kotnikova 5

     1000 Ljubljana

     Slovenija

     Fax +386 (0)1 478 3611

     SLOVENSKO

     Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

     Mierová 19

     827 15 Bratislava 212

     Slovensko

     Fax +421-2 4342 3919».