Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati |
Data: | 26/04/2004 |
Numero: | 885 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 19.1.68 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 885.
Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio che adatta il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1334/2000, (CE) n. 2157/2001, (CE) n. 152/2002, (CE) n. 1499/2002, (CE) n. 1500/2003 e (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, le decisioni n. 1719/1999/CE, n. 1720/1999/CE, n. 253/2000/CE, n. 508/2000/CE, n. 1031/2000/CE, n. 163/2001/CE, n. 2235/2002/CE e n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni n. 1999/382/CE, n. 2000/821/CE, n. 2003/17/CE e n. 2003/893/CE del Consiglio in materia di libera circolazione delle merci, diritto delle società, agricoltura, fiscalità, istruzione e formazione, cultura e politica in materia di audiovisivi e relazioni esterne, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.
(G.U.U.E. 1 maggio 2004, n. L 168).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in seguito denominato «trattato di adesione»), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in seguito denominato «atto di decisione»), in particolare l'articolo 57,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Per taluni atti che rimangono validi dopo il 1° maggio 2004 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione non contempla gli adattamenti necessari, oppure, oltre a quelli ivi contemplati, occorrono ulteriori adattamenti. Tali adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa.
(2) Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2 dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dal Consiglio qualora l'atto iniziale sia stato adottato dal Consiglio o congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo.
(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
I regolamenti (CE) n. 1334/2000, (CE) n. 2157/2001, (CE) n. 152/2002, (CE) n. 1499/2002, (CE) n. 1500/2003, (CE) n. 1798/2003 e (CE) n. 2003/2003, e le decisioni n. 1719/ 1999/CE, n. 1720/1999/CE, n. 253/2000/CE, n. 508/2000/ CE, n. 1031/2000/CE, n. 163/2001/CE, n. 2235/2002/CE, n. 291/2003/CE, 1999/382/CE, 2000/821/CE, 2003/17/CE e 2003/893/CE sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Art. 2.
Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di entrata in vigore dello stesso.
ALLEGATO
I. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
A. CONCIMI
a) Nell'allegato I, sezione A.2, N. 1, colonna 6, primo comma, al testo tra parentesi è aggiunto, dopo «Grecia», quanto segue:
«Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia»;
b) nell'allegato I, sezioni B.1, B.2 e B.4, colonna 5, punto 3, secondo comma, primo trattino, al testo tra parentesi è aggiunto, dopo «Grecia», quanto segue:
«Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia».
B. MISURE ORIZZONTALI E PROCEDURALI
1.
a) Nell'articolo 10, punto 1, è soppresso quanto segue:
«, di Cipro, di Malta»;
b) nell'articolo 10, punto 3, è soppresso quanto segue:
«, Cipro, Malta».
2.
a) Nell'articolo 14, punto 1, è soppresso quanto segue:
«, di Cipro, di Malta»;
b) nell'articolo 14, punto 3, è soppresso quanto segue:
«, Cipro, Malta».
II. DIRITTO DELLE SOCIETÀ
a) Nell'allegato I, è inserito quanto segue: tra le voci per Belgio e Danimarca:
«REPUBBLICA CECA
akciová společnost»
tra le voci per Germania e Grecia:
«ESTONIA:
aktsiaselts»
tra le voci per Italia e Lussemburgo:
«CIPRO:
(omissis)
LETTONIA:
akciju sabiedriba
LITUANIA:
akcines bendroves»
tra le voci per Lussemburgo e Paesi Bassi:
«UNGHERIA:
részvénytársaság
MALTA:
kumpaniji pubblici / public limited liability companies»
tra le voci per Austria e Portogallo:
«POLONIA:
spółka akcyjna»
tra le voci per Portogallo e Finlandia:
«SLOVENIA:
delniška družba
SLOVACCHIA:
akciová spoločnos»
b) Nell'allegato II, è inserito quanto segue:
tra le voci per Belgio e Danimarca:
«REPUBBLICA CECA:
akciová společnost,
společnost s ručením omezeným»
tra le voci per Germania e Grecia:
«ESTONIA:
aktsiaselts ja osaühing»
tra le voci per Italia e Lussemburgo:
«CIPRO:
(omissis)
LETTONIA:
akciju sabiedrība,
un sabiedrība ar ierobežotu atbildību
LITUANIA:
akcinės bendrovės,
uždarosios akcinės bendrovės»
tra le voci per Lussemburgo e Paesi Bassi:
«UNGHERIA:
részvénytársaság,
korlátolt felelősségű társaság
MALTA:
kumpaniji pubblici / public limited liability companies
kumpaniji privati / private limited liability companies»
tra le voci per Austria e Portogallo:
«POLONIA:
spółka akcyjna,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»
tra le voci per Portogallo e Finlandia:
«SLOVENIA:
delniška družba,
družba z omejeno odgovornostjo
SLOVACCHIA:
akciová spoločnos',
spoločnosť s ručením obmedzeným».
III. AGRICOLTURA
NORMATIVA FITOSANITARIA
Nell'allegato I sono soppresse le voci relative a Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Slovacchia.
IV. FISCALITÀ
1.
L'articolo 4, lettera b) è sostituito dal seguente:
«b) della Turchia, sulla base degli accordi bilaterali in materia conclusi con detto paese.».
2.
Nell'articolo 2, punto 1), è inserito quanto segue:
tra le voci per Belgio e Danimarca:
«— nella Repubblica ceca:
Ministerstvo financí,»
tra le voci per Germania e Grecia:
«— in Estonia:
Maksuamet,»
tra le voci per Italia e Lussemburgo:
«— a Cipro:
(omissis)
— in Lettonia:
Valsts ieņēmumu dienests,
— in Lituania:
Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,»
tra le voci per Lussemburgo e Paesi Bassi:
«— in Ungheria:
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája,
— a Malta:
Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,»
tra le voci per Austria e Portogallo:
«— in Polonia:
Minister Finansów,»
tra le voci per Portogallo e Finlandia:
«— in Slovenia:
Ministrstvo za finance,
— in Slovacchia:
Ministerstvo financií».
V. ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1.
a) Il titolo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) e della Turchia»;
b) il terzo trattino dell'articolo 10 è soppresso;
c) l'ultimo trattino dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«della Turchia, finanziata mediante stanziamenti supplementari, ai sensi delle disposizioni del trattato.».
2.
a) Il titolo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO) associati e della Turchia»;
b) il terzo trattino dell'articolo 12 è soppresso;
c) l'ultimo trattino dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«della Turchia, finanziata mediante stanziamenti supplementari, ai sensi delle disposizioni del trattato.».
3.
a) Il titolo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECO) e della Turchia»;
b) il terzo trattino dell'articolo 11 è soppresso;
c) l'ultimo trattino dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«della Turchia, finanziata mediante stanziamenti supplementari ai sensi delle disposizioni del trattato.».
4.
a) All'articolo 9, la lettera c) è soppressa;
b) l'articolo 9, lettera d) è sostituito dal seguente:
«c) della Turchia, la cui partecipazione è finanziata mediante stanziamenti addizionali, conformemente alle disposizioni del trattato.».
VI. CULTURA E POLITICA IN MATERIA DI AUDIOVISIVI
1.
All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il programma “Cultura 2000” è aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, nonché alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni fissate dagli accordi di associazione o dai protocolli addizionali agli accordi d'associazione relativi alla partecipazione ai programmi comunitari conclusi o da concludersi con tali paesi.».
2.
L'articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il programma è aperto alla partecipazione della Turchia e degli Stati EFTA membri dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le procedure da concordare con tali paesi.».
3.
L'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il programma è aperto alla partecipazione della Turchia e degli Stati EFTA parti dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le procedure da concordare con tali paesi.».
VII. RELAZIONI ESTERNE
1.
Nell'allegato II, parte 3, l'elenco dei paesi è sostituito dal seguente:
«Australia
Canada
Giappone
Nuova Zelanda
Norvegia
Svizzera
Stati Uniti d'America».
2.
Dopo l'articolo 4 è aggiunto l'articolo seguente:
«Articolo 4 bis
Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti siderurgici contemplati dal presente regolamento e spediti anteriormente al 1° maggio 2004, non è richiesto un documento di importazione purché le merci siano state spedite anteriormente al 1° maggio 2004 e sia stata presentata la polizza di carico o un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dalle autorità comunitarie, comprovante la data di spedizione.».
3.
a) Dopo l'articolo 4 è aggiunto l'articolo seguente:
«Articolo 4 bis
Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti siderurgici contemplati dal presente regolamento e spediti anteriormente al 1° maggio 2004, non è richiesto un documento di importazione purché le merci siano state spedite anteriormente al 1° maggio 2004 e sia stata presentata la polizza di carico o un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dalle autorità comunitarie, comprovante la data di spedizione.».
b) Nell'allegato IV, il titolo è sostituito dal seguente:
[si omettono le diciture in lingua straaniera]
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
c) Nell'allegato IV, è inserito quanto segue:
tra le indicazioni per Belgio e Danimarca:
«ČESKÁ REPUBLIKA
(omissis)»
tra le indicazioni per Germania e Grecia:
«EESTI
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
15072 Tallinn
Eesti
Fax +372 6 313 660»
tra le indicazioni per Italia e Lussemburgo:
«KΥΠΡΟΣ
(omissis)
LATVIJA
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55
LV – 1519 Riga
Fax +371 7280882
LIETUVA
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Fax +370 5 262 3974»
tra le indicazioni per Lussemburgo e Paesi Bassi:
«MAGYARORSZÁG
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)
Margit krt. 85.
HU-1024 Budapest II
Fax +36-1-336-7302
MALTA
Diviżjoni għall-Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
Valletta CMR 02
Malta
Fax +356 25690299»
tra le indicazioni per Austria e Portogallo:
«POLSKA
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Polska
Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22»
tra le indicazioni per Portogallo e Finlandia:
«SLOVENIJA
Ministrstvo za gospodarstvo
Področje ekonomskih odnosov s tujino
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Fax +386 (0)1 478 3611
SLOVENSKO
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovensko
Fax +421-2 4342 3919».
4.
Dopo l'articolo 2 è aggiunto l'articolo seguente:
«Articolo 2 bis
Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti siderurgici contemplati dalla presente decisione, è richiesta una autorizzazione di importazione anche se i prodotti siderurgici sono stati spediti anteriormente a tale data. Se i prodotti siderurgici sono stati spediti verso uno di tali Stati membri anteriormente al 1° maggio 2004, l'autorizzazione di importazione è concessa automaticamente, senza alcun limite quantitativo, su presentazione della polizza di carico o di un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dagli uffici comunitari competenti per le licenze comprovante la data di spedizione, e previa approvazione dell'ufficio della Commissione competente per la gestione delle licenze (SIGL). Se i prodotti siderurgici sono spediti verso uno di tali Stati membri il 1° maggio 2004 o dopo tale data, sono soggetti alle specifiche norme in materia di limiti quantitativi definite nella presente decisione.».
5.
a) Dopo l'articolo 4 è aggiunto l'articolo seguente:
«Articolo 4 bis
Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti di acciaio contemplati dal presente regolamento e spediti anteriormente al 1° maggio 2004, non è richiesto un documento di importazione purché le merci siano state spedite anteriormente al 1° maggio 2004 e sia stata presentata la polizza di carico o un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dalle autorità comunitarie, comprovante la data di spedizione.».
b) Nell'appendice IV, il titolo è sostituito dal seguente:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
« Appendice IV».
c) Nell'appendice IV, il sottotitolo è sostituito dal seguente:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
«ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI».
d) Nell'appendice IV, è inserito quanto segue:
tra le indicazioni per Belgio e Danimarca:
«ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Česká republika
Fax + 420 22422 1561»
tra le indicazioni per Germania e Grecia:
«EESTI
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
15072 Tallinn
Eesti
Fax +372 6 313 660»
tra le indicazioni per Italia e Lussemburgo:
«KΥΠΡΟΣ
(omissis)
LATVIJA
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55
Rīga
LV – 1519
Fax +371 7280882
LIETUVA
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Fax +3705 262 3974»
tra le indicazioni per Lussemburgo e Paesi Bassi:
«MAGYARORSZÁG
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)
Margit krt. 85.
HU-1024 Budapest II
Fax +36-1-336-7302
MALTA
Diviżjoni għall-Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
Valletta CMR 02
Malta
Fax +356 25690299»
tra le indicazioni per Austria e Portogallo:
«POLSKA
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Polska
Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22»
tra le indicazioni per Portogallo e Finlandia:
«SLOVENIJA
Ministrstvo za gospodarstvo
Področje ekonomskih odnosov s tujino
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Fax +386 (0)1 478 3611
SLOVENSKO
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovensko
Fax +421-2 4342 3919».