§ 20.6.331 – Decisione 15 dicembre 2003, n. 893.
Decisione n. 2003/893/CE del Consiglio relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:15/12/2003
Numero:893


Sommario
Art. 2 bis. 


§ 20.6.331 – Decisione 15 dicembre 2003, n. 893.

Decisione n. 2003/893/CE del Consiglio relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina.

(G.U.U.E. 20 dicembre 2003, n. L 333).

 

      IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

      vista la proposta della Commissione,

      considerando quanto segue:

      (1) L'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, prevede che gli scambi di alcuni prodotti siderurgici vadano disciplinati da un accordo specifico.

      (2) Il precedente accordo bilaterale tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e il governo ucraino sul commercio di alcuni prodotti siderurgici è scaduto il 31 dicembre 2001.

      (3) Dalla scadenza del trattato CECA la Comunità europea ha assunto gli impegni internazionali della CECA. Di conseguenza, le misure relative agli scambi di prodotti siderurgici con i paesi terzi rientrano ora nel campo della politica commerciale comunitaria.

      (4) Le parti hanno convenuto di stipulare un nuovo accordo e non hanno ancora concluso le trattative al riguardo.

      (5) In attesa della firma e dell'entrata in vigore del nuovo accordo, occorre stabilire i limiti quantitativi per l'anno 2004; tali limiti dovrebbero essere riveduti alla luce dell'adesione alla Comunità dei nuovi Stati membri il 1° maggio 2004.

      (6) Dato che l'imposta di 30 EUR/tonnellata sulle esportazioni di rottami di ferro, applicata dal 1° gennaio 2003, non è stata né abolita, né ridotta, è opportuno fissare i limiti quantitativi per il 2004 allo stesso livello del 2003,

 

      DECIDE:

 

     Art. 1.

     Durante il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2004 le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici di cui all'allegato I, originari dell'Ucraina, sono soggette a licenza.

 

      Art. 2.

     Le importazioni per ogni gruppo di prodotti e per l'intera Comunità sono autorizzate entro i limiti quantitativi di cui all'allegato II.

      Le licenze sono rilasciate esclusivamente entro detti limiti.

 

     Art. 2 bis. [1]

     Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti siderurgici contemplati dalla presente decisione, è richiesta una autorizzazione di importazione anche se i prodotti siderurgici sono stati spediti anteriormente a tale data. Se i prodotti siderurgici sono stati spediti verso uno di tali Stati membri anteriormente al 1° maggio 2004, l'autorizzazione di importazione è concessa automaticamente, senza alcun limite quantitativo, su presentazione della polizza di carico o di un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dagli uffici comunitari competenti per le licenze comprovante la data di spedizione, e previa approvazione dell'ufficio della Commissione competente per la gestione delle licenze (SIGL). Se i prodotti siderurgici sono spediti verso uno di tali Stati membri il 1° maggio 2004 o dopo tale data, sono soggetti alle specifiche norme in materia di limiti quantitativi definite nella presente decisione.»

 

      Art. 3.

     Le norme per il rilascio delle licenze e altre disposizioni pertinenti sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

      Gli Stati membri rilasciano le licenze secondo le suddette norme e ne informano immediatamente la Commissione. Essa informa regolarmente gli Stati membri del grado di utilizzazione dei quantitativi.

      Gli Stati membri e la Commissione si consultano per garantire che tali quantitativi non vengano superati.

 

      Art. 4.

     All'entrata in vigore del suddetto accordo sugli scambi di alcuni prodotti siderurgici, le sue disposizioni e qualsiasi provvedimento volto a dare applicazione alle stesse sostituiscono la presente decisione.

 

     Art. 5.

      La presente decisione ha effetto il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATI [2]

 

(Omissis)


[1] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.

[2] L’allegato II è stato sostituito dall’art.1 della decisione n. 2004/521/CE