§ 13.3.88 - Decisione 19 gennaio 2001, n. 163.
Decisione (CE) n. 163/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:19/01/2001
Numero:163


Sommario
Art. 1.  Istituzione del programma.
Art. 2.  Obiettivi del programma.
Art. 3.  Coordinamento.
Art. 4.  Disposizioni finanziarie e condizioni di finanziamento.
Art. 5.  Attuazione del programma.
Art. 6.  Comitato.
Art. 7.  Coerenza e complementarità.
Art. 8.  Apertura del programma ai paesi terzi.
Art. 9.  Controllo dell'esecuzione e valutazione.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 13.3.88 - Decisione 19 gennaio 2001, n. 163.

Decisione (CE) n. 163/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) [2001- 2005].

(G.U.C.E. 27 gennaio 2001, n. L 26).

 

Art. 1. Istituzione del programma. [1]

     A decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2006, è istituito un programma di formazione professionale "Media-formazione" (in prosieguo: "il programma").

     Il programma intende fornire agli operatori dell'industria audiovisiva europea, principalmente mediante una formazione professionale permanente, le competenze necessarie a consentire loro di avvalersi pienamente della dimensione europea e internazionale del mercato e dell'impiego delle nuove tecnologie.

 

     Art. 2. Obiettivi del programma.

     1. Il programma si prefigge gli obiettivi seguenti:

     a) rispondere alle esigenze dell'industria e favorirne la competitività migliorando la formazione professionale permanente degli operatori del settore audiovisivo per fornire loro le conoscenze e le competenze che li mettano in grado di creare prodotti competitivi sul mercato europeo e sugli altri mercati, in particolare nei settori:

     - dell'impiego delle nuove tecnologie, in particolare digitali, per la produzione e la distribuzione di programmi audiovisivi ad alto valore aggiunto commerciale ed artistico,

     - della gestione economica, finanziaria e commerciale, compresa la disciplina giuridica e le tecniche di finanziamento della produzione e della distribuzione di programmi audiovisivi,

     - delle tecniche di scrittura di sceneggiature e delle tecniche narrative, comprese le tecniche di sviluppo di nuovi tipi di programmi audiovisivi.

     Un'attenzione particolare sarà rivolta alle opportunità di formazione a distanza e d'innovazione pedagogica offerte dallo sviluppo di tecnologie "on-line".

     In tali azioni di formazione sarà incoraggiata la cooperazione tra i diversi soggetti dell'industria audiovisiva, quali gli sceneggiatori, i registri e i produttori.

     In via eccezionale, certe iniziative di formazione professionale iniziale, nelle quali il settore industriale sia direttamente coinvolto, per esempio i "master", possono essere altresì sostenute laddove non sia disponibile nessun altro sostegno comunitario e le iniziative si svolgano in ambiti che non rientrano in misure di sostegno a livello nazionale.

     b) Incoraggiare la cooperazione e gli scambi di "know-how" e delle migliori prassi attraverso la creazione di reti fra i soggetti competenti in materia di formazione come gli istituti di formazione, il settore professionale e le imprese e attraverso lo sviluppo della formazione dei formatori.

     In particolare si dovranno incoraggiare la progressiva costituzione di reti nel settore della formazione audiovisiva e la formazione continua dei formatori.

     2. Per realizzare gli obiettivi definiti al paragrafo 1, lettera a), primo comma, e lettera b), occorre prestare particolare attenzione alle esigenze specifiche dei paesi o regioni con scarsa capacità di produzione e/o con un'area linguistica o geografica limitata, nonché allo sviluppo di un settore di produzione e di distribuzione europeo indipendente, in particolare delle piccole e medie imprese.

     3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono realizzati secondo le modalità di cui all'allegato.

 

     Art. 3. Coordinamento.

     Allo scopo di ottenere il massimo coordinamento, la Commissione provvederà ad istituire una collaborazione tra le attività di formazione del programma e i progetti di sviluppo sostenuti nell'ambito del programma MEDIA Plus istituito con la decisione 2000/821/CE del Consiglio.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie e condizioni di finanziamento.

     1. I beneficiari del sostegno comunitario che partecipano alla realizzazione delle azioni definite nell'allegato assicurano una parte sostanziale del finanziamento. Il finanziamento comunitario non supera il 50 % dei costi delle operazioni. Tuttavia, nei casi espressamente previsti nell'allegato, tale percentuale può raggiungere il 60 % dei costi delle operazioni.

     2. I beneficiari del sostegno comunitario garantiscono che di norma la maggioranza dei partecipanti ad un'azione di formazione, cittadini degli Stati che partecipano al programma, siano cittadini di un paese diverso da quello del beneficiario. A tal fine il finanziamento comunitario dell'azione di formazione potrà comprendere un sostegno volto a facilitare la partecipazione di operatori del settore provenienti da aree linguistiche distinte.

     3. La Commissione si accerta che, per quanto possibile, una quota adeguata dei fondi disponibili annualmente, da determinare in base alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sia riservata ad attività nuove.

     4. Il finanziamento comunitario è determinato in funzione dei costi e della natura di ciascuno dei progetti previsti.

     5. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è di 59,4 milioni di EUR [2].

     6. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 5. Attuazione del programma.

     1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma.

     2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti i punti citati in seguito sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

     a) gli orientamenti generali per tutte le azioni descritte nell'allegato;

     b) il contenuto degli inviti a sottoporre proposte, la definizione dei criteri e delle procedure per la selezione dei progetti;

     c) la percentuale appropriata dei fondi disponibili, riservata annualmente a nuove attività;

     d) le modalità di controllo e valutazione delle azioni;

     e) qualsiasi proposta di assegnazione di fondi comunitari superiore a 200000 EUR all'anno e per beneficiario. Tale limite potrà essere rivisto in base all'esperienza.

     3. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti tutte le altre questioni sono adottate conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Tale procedura si applica anche alla scelta finale degli uffici di assistenza tecnica.

     4. L'assistenza tecnica è disciplinata dalle disposizioni adottate nel quadro del regolamento finanziario.

     5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio, periodicamente e in tempo utile, dell'andamento dell'esecuzione del programma, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzazione delle risorse disponibili.

 

     Art. 6. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 7. Coerenza e complementarità.

     Per l'attuazione del programma, la Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, l'assoluta coerenza e complementarità con altre politiche, programmi e azioni comunitari pertinenti che hanno un'incidenza sui settori della formazione e dell'audiovisivo.

     La Commissione assicura altresì il coordinamento tra il programma, gli altri programmi comunitari in materia di formazione iniziale e formazione continua e gli interventi del Fondo sociale europeo, conformemente al regolamento di tale Fondo.

     La Commissione assicura un collegamento efficace tra il presente programma e i programmi e le azioni nei settori della formazione e dell'audiovisivo svolti nell'ambito della cooperazione della Comunità con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti.

 

     Art. 8. Apertura del programma ai paesi terzi.

     1. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi.

     2. Il programma è aperto alla partecipazione della Turchia e degli Stati EFTA parti dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le procedure da concordare con tali paesi [3].

     3. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le condizioni da convenire negli accordi tra le parti interessate.

     4. L'apertura del programma ai paesi terzi europei di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è soggetta ad un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l'acquis comunitario, in particolare con l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio.

     5. Il programma è altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi sulla base di stanziamenti supplementari e in compartecipazione finanziaria secondo le procedure da convenire negli accordi tra le parti interessate. I paesi terzi europei di cui al paragrafo 3 che non desiderino beneficiare di una piena partecipazione al programma possono beneficiare della cooperazione alle condizioni previste nel presente paragrafo.

 

     Art. 9. Controllo dell'esecuzione e valutazione.

     1. La Commissione assicura la valutazione a priori, il controllo dell'esecuzione e la valutazione a posteriori delle azioni previste dalla presente decisione, garantendo l'accessibilità al programma e la trasparenza della sua attuazione.

     2. I beneficiari selezionati presentano annualmente una relazione alla Commissione.

     3. Successivamente alla realizzazione dei progetti, la Commissione valuta il modo in cui essi sono stati attuati e il loro impatto, per stabilire se gli obiettivi fissati in origine siano stati raggiunti.

     4. In base ai risultati ottenuti dopo due anni di attuazione del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni un rapporto di valutazione sull'impatto e l'efficacia dello stesso. Nel rapporto figurano indicatori di "performance", quali l'incidenza sull'occupazione.

     Il rapporto è eventualmente corredato di proposte di adeguamento.

     5. Al termine dell'esecuzione del programma la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione dettagliata sull'attuazione e sui risultati del programma.

     Nella relazione, la Commissione rende conto in particolare del valore aggiunto ottenuto grazie al sostegno finanziario della Comunità, dell'eventuale impatto sull'occupazione e delle misure di coordinamento ai sensi degli articoli 3 e 7.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2001.

 

ALLEGATO

     1. AZIONI DA REALIZZARE

     Il programma, sostenendo e completando le azioni degli Stati membri, mira a consentire agli operatori del settore di adeguarsi alla dimensione del mercato dell'audiovisivo, soprattutto europeo, promuovendo la formazione professionale nei settori:

     - delle nuove tecnologie, comprese quelle per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo europeo,

     - della gestione economica, finanziaria e commerciale, comprese le norme giuridiche, la distribuzione e il marketing,

     - delle tecniche di scrittura di sceneggiature e lo sviluppo di nuovi tipi di programmi.

     Le azioni di formazione tengono conto del quadro giuridico che disciplina la proprietà intellettuale, segnatamente delle norme comunitarie in materia.

     Le azioni di formazione sostenute sono accessibili agli operatori dei settori interessati dell'industria audiovisiva e della radio.

     Il programma incoraggia la cooperazione, relativamente alle azioni proposte, fra i diversi attori dell'industria dell'audiovisivo, quali gli sceneggiatori, i registi e i produttori, allo scopo di migliorare la qualità e il potenziale commerciale dei progetti mediante una più stretta cooperazione tra le categorie professionali.

 

     1.1 Formazione nelle nuove tecnologie

     Questa formazione intende sviluppare negli operatori del settore la capacità di utilizzare tecniche avanzate di creazione e di diffusione, in particolare nell'area dell'animazione, dell'infografica, delle applicazioni multimediali e dell'interattività, comprese le tecniche di postproduzione atte a facilitare la circolazione transnazionale delle opere europee.

     Le azioni proposte si prefiggono gli obiettivi seguenti:

     - promuovere l'elaborazione e l'aggiornamento di moduli di formazione nelle nuove tecnologie audiovisive, a complemento delle azioni degli Stati membri,

     - mettere in rete le azioni di formazione, facilitare gli scambi di formatori e di operatori del settore concedendo borse di studio, organizzando tirocini in imprese operanti in altri Stati membri, contribuendo alla formazione dei formatori a formazione a distanza e favorendo gli scambi e le compartecipazioni con i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata.

 

     1.2 Formazione nella gestione economica, finanziaria e commerciale

     Questa formazione intende sviluppare la capacità degli operatori di cogliere e valorizzare la dimensione europea nei settori dello sviluppo, della produzione, del marketing e della distribuzione/diffusione dei programmi audiovisivi.

     Le azioni proposte si prefiggono gli obiettivi seguenti:

     - promuovere l'elaborazione e l'aggiornamento di moduli di formazione in materia di gestione, a complemento delle azioni degli Stati membri e sottolineando la dimensione europea,

     - mettere in rete le azioni di formazione, facilitare gli scambi di formatori e di operatori del settore concedendo borse di studio, organizzando tirocini in imprese operanti in altri Stati membri, contribuendo alla formazione dei formatori, alla formazione a distanza e favorendo gli scambi e le compartecipazioni con i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata.

 

     1.3 Tecniche di scrittura di sceneggiature

     Questa formazione è destinata a sceneggiatori e registi esperti al fine di migliorare le loro capacità di sviluppare tecniche di scrittura e tecniche narrative per tutti i tipi di programmi audiovisivi basate su metodi sia tradizionali che interattivi.

     Le azioni proposte si prefiggono gli obiettivi seguenti:

     - promuovere l'elaborazione e l'aggiornamento di moduli di formazione che vertano sull'identificazione delle fasce di pubblico che si intende raggiungere; la redazione e lo sviluppo di sceneggiature per un pubblico internazionale nell'ambito di una produzione di alta qualità; i rapporti tra lo sceneggiatore, il regista, il produttore e il distributore,

     - mettere in rete le azioni di formazione, facilitare gli scambi di formatori e di operatori del settore concedendo borse di studio, organizzando tirocini in imprese operanti in altri Stati membri, contribuendo alla formazione dei formatori, alla formazione a distanza e favorendo gli scambi e le compartecipazioni con i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata.

 

     1.4 Reti di attività di formazione

     L'obiettivo è incoraggiare i beneficiari di un sostegno a titolo del programma ad intensificare il coordinamento delle loro attività di formazione continua in modo da realizzare reti europee.

 

     1.5 Attività di formazione professionale iniziale

     In via eccezionale, possono usufruire del sostegno certe attività di formazione professionale iniziale che non possono essere sostenute con nessun altro contributo finanziario comunitario o nazionale, in particolare "master" che abbiano un legame con l'industria sotto forma di partecipazione e/o tirocini.

 

     2. PROCEDURA DI ATTUAZIONE

     2.1 Metodologia

     Per la realizzazione del programma, la Commissione assistita dal comitato di cui all'articolo 6, opera in stretta collaborazione con gli Stati membri. Essa consulta altresì i partner interessati. Garantisce che la partecipazione degli operatori del settore rispecchi in modo equilibrato la diversità culturale europea.

     Incoraggia la collaborazione degli istituti di formazione, del settore professionale e delle imprese con gli ideatori di moduli nella fase di elaborazione e di controllo delle azioni.

     La Commissione provvede affinché gli ideatori di moduli di formazione si adoperino a favore del rispetto del principio di cui all'articolo 4.2 e, nel caso in cui i motivi specifici giustifichino un'inosservanza del medesimo, affinché sia garantito il valore aggiunto comunitario della formazione.

     Vigila affinché le istituzioni offrano agevolazioni linguistiche, in particolare nel settore delle tecniche di scrittura di sceneggiature.

     Facilita la partecipazione dei tirocinanti, in particolare di quelli provenienti da paesi o regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata.

 

     2.2 Contributo comunitario

     Il finanziamento comunitario dei costi totali di formazione si iscrive nel quadro di un finanziamento comune con partner pubblici e/o privati, in generale nel limite del 50 %. Tale percentuale potrà essere aumentata al 60 % per le azioni di formazione svolte in paesi o regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata.

     Di norma, i contributi finanziari comunitari per progetti che rientrano nel programma possono essere concessi per un periodo non superiore a tre anni, fatto salvo un riesame periodico dei progressi compiuti.

     La procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2 si applica per determinare la destinazione dei finanziamenti a ciascun tipo di azione di cui al punto 1.

     Secondo le norme di finanziamento comunitario e in applicazione della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione stabilisce un insieme di regole per fissare il tetto d'intervento per ogni attività di formazione permanente e per ogni operatore formato.

     Gli ideatori di moduli e gli istituti di formazione verranno scelti mediante inviti a presentare proposte.

     La Commissione garantisce, nei limiti del possibile, che una percentuale adeguata dei fondi disponibili annualmente sia destinata a nuove attività.

 

     2.3 Applicazione

     2.3.1 La Commissione attua il programma secondo la procedura di cui all'articolo 6. Essa ricorre alla collaborazione di consulenti e di uffici di assistenza tecnica che saranno scelti mediante gare d'appalto, sulla base della loro esperienza nel settore, dell'esperienza acquisita nell'ambito del programma MEDIA II o di altre esperienze acquisite in materia. L'assistenza tecnica è finanziata dal bilancio del programma. La Commissione può altresì concludere delle partecipazioni, seguendo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, in merito ad operazioni con organismi specializzati, compresi quelli istituiti in forza di altre iniziative europee, come Eureka Audiovisivi, Eurimages e Osservatorio europeo dell'audiovisivo per attuare azioni congiunte conformi agli obiettivi del programma nel campo della formazione. La Commissione provvede alla selezione definitiva dei beneficiari del programma e decide i contributi da concedere, in base a quanto dispone l'articolo 5.

     Essa comunica i motivi delle sue decisioni ai candidati al sostegno comunitario e provvede affinché il programma sia attuato in maniera trasparente.

     I beneficiari assicurano la pubblicità del sostegno comunitario.

     Nella selezione delle azioni cui fornire sostegno la Commissione tiene conto, oltre che della priorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dei seguenti criteri:

     - partenariato tra istituti di formazione, settore professionale e imprese,

     - carattere innovatore dell'azione,

     - effetto moltiplicatore dell'azione (compresa la realizzazione di risultati utilizzabili, ad esempio manuali),

     - rapporto costi/benefici dell'azione,

     - disponibilità di altri sostegni nazionali o comunitari.

     Per la realizzazione del programma, soprattutto per la valutazione dei progetti che beneficiano di finanziamenti del programma e per le azioni di messa in rete, la Commissione fa in modo di disporre delle competenze di esperti riconosciuti del settore audiovisivo nel campo della formazione, dello sviluppo, della produzione, della distribuzione, della promozione nonché della gestione dei diritti, in particolare nel nuovo contesto digitale.

     Al fine di garantire l'indipendenza dei consulenti e degli esperti di cui si avvale, la Commissione stabilisce disposizioni d'incompatibilità per quanto riguarda la partecipazione di queste categorie di persone agli inviti a presentare proposte previsti dal programma.

 

     2.3.2 La Commissione organizza con azioni appropriate la comunicazione delle informazioni sulle possibilità offerte dal programma e provvede alla sua promozione. La Commissione mette inoltre a disposizione, attraverso Internet, informazioni integrate su tutte le modalità di sostegno esistenti nel quadro della politica dell'Unione europea per il settore dell'audiovisivo.

     In particolare, la Commissione e gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie, proseguendo le attività della rete dei MEDIA-desk e delle Antenne MEDIA e provvedendo al rafforzamento delle loro capacità professionali, per:

     - informare gli operatori del settore audiovisivo su tutte le modalità di sostegno esistenti nel quadro della politica dell'Unione europea,

     - assicurare l'informazione sul programma e la sua promozione,

     - incoraggiare la massima partecipazione di operatori del settore alle azioni del programma,

     - assistere gli operatori nella presentazione dei progetti agli inviti a sottoporre proposte,

     - favorire la cooperazione transfrontaliera tra operatori,

     - assicurare un contatto permanente con i vari organismi di sostegno degli Stati membri, affinché le azioni del presente programma siano complementari alle misure nazionali di sostegno.


[1] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione N. 845/2004/CE.

[2] Paragrafo sostituito dall’art. 6 della decisione n. 786/2004/CE e così modificato dall’art. 1 della decisione n. 845/2004/CE.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.