Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.4 accordi con i paesi terzi |
Data: | 21/01/2002 |
Numero: | 152 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo interinale e fino a nuovo avviso, le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, elencati [...] |
Art. 2. 1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle autorità competenti degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro [...] |
Art. 3. 1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5% quello indicato nel documento di vigilanza oppure che il valore totale o la quantità dei [...] |
Art. 4. 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese: |
Art. 4 bis. |
Art. 5. Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate alla Commissione delle Comunità europee (DG Commercio E/2 e DG Imprese E/2). |
Art. 6. Il regolamento (CE) n. 190/98 è abrogato. |
Art. 7. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 20.4.265 - Regolamento 21 gennaio 2002, n. 152.
Regolamento (CE) n. 152/2002 del Consiglio relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo) e che abroga il regolamento (CE) n. 190/98.
(G.U.C.E. 29 gennaio 2002, n. L 25).
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il 1° giugno 2001 è entrato in vigore un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (in appresso denominato "l'accordo interinale").
(2) Nel protocollo n. 2 dell'accordo interinale sui prodotti siderurgici, le parti hanno deciso di istituire, sin dall'entrata in vigore dell'accordo, un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per l'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
(3) Occorre quindi abrogare il
ha adottato il presente regolamento:
1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo interinale e fino a nuovo avviso, le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, elencati nell'allegato I, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono subordinate, a norma del protocollo n. 2 dell'accordo interinale relativo ai prodotti siderurgici, alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità.
2. La classificazione dei prodotti cui si applica il presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le regole vigenti nella Comunità.
3. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo interinale e fino a nuovo avviso, le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia elencati nell'allegato I sono subordinate anche alla presentazione di un documento di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento.
4. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti vengono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione.
5. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato II. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.
1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle autorità competenti degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si considera che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità nazionali competenti elencate nell'allegato III è valido in tutta la Comunità.
3. Per il documento di vigilanza è utilizzato un formulario corrispondente al modello che figura nell'allegato IV. La domanda dell'importatore contiene le seguenti indicazioni:
a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;
b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax);
c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;
d) designazione precisa delle merci, compresi:
- la denominazione commerciale,
- il codice NC,
- il paese di origine,
- il paese di provenienza;
e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;
f) il valore cif delle merci alla frontiera comunitaria, espresso in euro, per voce della nomenclatura combinata;
g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard;
h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;
i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;
j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:
"Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità".
L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, della fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, di un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.
4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:
- il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi,
- i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.
1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5% quello indicato nel documento di vigilanza oppure che il valore totale o la quantità dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5% quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
2. Le domande di documenti di vigilanza e i documenti stessi sono riservati, e possono quindi essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:
a) i particolari delle quantità e dei valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti di vigilanza nel corso del mese precedente;
b) i particolari delle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a).
Le informazioni fornite dagli Stati membri, suddivise per prodotto, codice NC e paese, sono comunicate per via elettronica nella forma concordata.
2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di vigilanza.
Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti siderurgici contemplati dal presente regolamento e spediti anteriormente al 1° maggio 2004, non è richiesto un documento di importazione purché le merci siano state spedite anteriormente al 1° maggio 2004 e sia stata presentata la polizza di carico o un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dalle autorità comunitarie, comprovante la data di spedizione.
Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate alla Commissione delle Comunità europee (DG Commercio E/2 e DG Imprese E/2).
Il regolamento (CE) n. 190/98 è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato I
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo
Tutto il codice NC 7208
Tutto il codice NC 7209
Tutto il codice NC 7210
Tutto il codice NC 7211
Tutto il codice NC 7212
Allegato II
(Omissis)
Allegato III [2]
Elenco delle competenti autorità nazionali
BELGIQUE/BELGIË
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Fax +32-2-230 83 22
Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: +32-2-230 83 22
CESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo prumyslu a obchodu
Licencní správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel.: +420 2 2406 2206
Fax: +420 2 2421 2133
DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Fax +45-35 46 64 01
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Frankfurter Straße, 29-35
D-65760 Eschborn 1
Fax +49-61 96 90 88 00
EESTI
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kaubandusosakond
Väliskaubanduspoliitika talitus
Harju 11
15072 Tallinn
Tel: +372 6 256 342
Fax: +372 6 313 660
E-Mail: kantselei@mkm.ee
Eesti Tolliamet
Lõkke 5
15175 Tallinn
Tel.: +372 6 967 722
Fax: +372 6 967 727
GRECIA
(Omissis)
ESPAÑA
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax: +34-1-563 18 23/349 38 31
FRANCE
Service des industries manufacturières
DIGITIP
12, rue Villiot - Bâtiment LE BERVIL
F-75572 Paris cedex 12
Fax +33-1-53 44 91 93
IRELAND
Licensing Unit
Department of Enterprise, Trade and Employment
Kildare Street
Dublin 2
Ireland
Fax: 353-1-631 28 26
ITALIA
Ministero del Commercio con l'Estero
Direzione generale per la politica commerciale e per la gesione del
regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Fax +39-06-59 93 22 35/59 93 26 36
ΚΥΠΡΟΣ
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
(Ministry of Commerce, Industry and Tourism)
Υπηρεσία Εμπορίου
Οδός Αραούζου Αρ. 6
1421 Λευκωσία
Tel.: +357-22-867100
Fax: +357-22-375120
LATVIJA
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brıvıbas iela 55
Rıga
LV 1519
Tel.: +371 7013101
Fax: +371 7280882
LIETUVA
Lietuvos Respublikos ukio ministerija
Uzsienio prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-2600 Vilnius
Tel: +370 5 262 50 30
Fax: +370 5 262 39 74
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Téléfax +352-46 61 38
MAGYAROSZÁG
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Engedélyezési Foosztály
Margit körút 85.
1024 Budapest
Tel: +36-1 336-7300
Fax: +36-1 336-7302
MALTA
Divizjoni gh- all–Kummerc
Servizzi Kummerc˙jali
Lascaris
Valletta CMR02
Tel: +356 25690214
Fax: +356 25690299
NEDERLAND
Centrale Dienst voor In-en Uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
9700 RDGroningen
Nederland
Fax: 31-50 526 06 98
ÖSTERREICH
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Aussenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax 43-1-715 83 47
POLSKA
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Administrowania Obrotem Towarami i Usługami
Plac Trzech Krzyz˙y 3/5
00–507 Warszawa
Tel: +48 22 628 55 53 / +48 22 693 4021
Fax: +48 22 693 40 22 / +48 22 693 55 53 / +48 22 693 5572
PORTUGAL
Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Av. da República, 79
P-1000 Lisboa
Fax: 351-1-793 22 10
SLOVENIJA
Ministrstvo za gospodarstvo
Podrocje ekonomskih odnosov s tujino
Kotnikova 5
SI–1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 3521
Fax: +386 1 478 3611
SLOVENSKO
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia obchodnych vztahov a ochrany spotrebitela
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel.: +421 2 4854 2161
Fax: +421 2 4854 3116
SUOMI/FINLAND
Tullihallitus/Tullstyrelsen
PL/PB 512
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
Telekopio/fax: +358 9 614 28 52
SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-11386 Stockholm
Fax 46-8-30 67 59
UNITEDKINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House - West Precinct
Billingham, Cleveland
TS23 2NF
United Kingdom
Fax: 44-1642-533 557
Allegato IV
(Omissis)
[1] Articolo aggiunto dall’art. 1 del
[2] Allegato così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.