§ 13.2.51 - Decisione 20 dicembre 2000, n. 821.
Decisione 2000/821/CE del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:20/12/2000
Numero:821


Sommario
Art. 1.  Istituzione e obiettivi del programma.
Art. 2.  Obiettivi specifici del programma nel settore dello sviluppo.
Art. 3.  Obiettivi specifici del programma nei settori della distribuzione e della diffusione.
Art. 4.  Obiettivi specifici del programma nei settori della promozione e dell'accesso al mercato.
Art. 5.  Disposizioni finanziarie.
Art. 6.  Aiuti finanziari.
Art. 7.  Attuazione della decisione.
Art. 8.  Comitato.
Art. 9.  Coerenza e complementarità.
Art. 10.  Progetti pilota.
Art. 11.  Apertura del programma ai paesi terzi.
Art. 12.  Controllo dell'esecuzione e valutazione.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 13.2.51 - Decisione 20 dicembre 2000, n. 821. [1]

Decisione 2000/821/CE del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus - Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005).

(G.U.C.E. 30 dicembre 2000, n. L 336).

 

Art. 1. Istituzione e obiettivi del programma. [2]

     1. La presente decisione istituisce, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee, all'interno e all'esterno della Comunità, in prosieguo "il programma", volto a rafforzare l'industria audiovisiva europea.

     2. Gli obiettivi del programma sono i seguenti:

     a) miglioramento della competitività del settore audiovisivo europeo, ivi comprese le piccole e medie imprese, sul mercato europeo e internazionale, mediante incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione di opere audiovisive europee, tenendo conto dello sviluppo delle nuove tecnologie;

     b) rafforzamento dei settori che contribuiscono al miglioramento della circolazione transnazionale di opere europee;

     c) rispetto e promozione della diversità linguistica e culturale in Europa;

     d) valorizzazione del patrimonio audiovisivo europeo, in particolare la sua digitalizzazione e messa in rete;

     e) sviluppo del settore audiovisivo nei paesi o nelle regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata e rafforzamento della messa in rete e della cooperazione transnazionale tra piccole e medie imprese;

     f) diffusione di nuovi tipi di contenuti audiovisivi che utilizzino le nuove tecnologie.

Tali obiettivi sono realizzati secondo le modalità previste nell'allegato.

 

     Art. 2. Obiettivi specifici del programma nel settore dello sviluppo.

     Nel settore dello sviluppo gli obiettivi specifici del programma sono:

     a) promuovere, apportando assistenza finanziaria, lo sviluppo di progetti di produzione (fiction per il cinema o la televisione, documentari creativi, opere di animazione per la televisione o il cinema, opere che valorizzino il patrimonio audiovisivo e cinematografico) presentati da imprese indipendenti, segnatamente piccole e medie, destinati al mercato europeo e internazionale;

     b) promuovere, apportando un aiuto finanziario, lo sviluppo di progetti di produzione che ricorrono alle nuove tecnologie di creazione, produzione e diffusione.

 

     Art. 3. Obiettivi specifici del programma nei settori della distribuzione e della diffusione.

     Nei settori della distribuzione e della diffusione, gli obiettivi specifici del programma sono:

     a) rafforzare il settore della distribuzione europea in campo cinematografico incoraggiando i distributori ad investire nella produzione, nell'acquisizione, nella commercializzazione e nella promozione di film cinematografici europei non nazionali;

     b) favorire una maggiore diffusione transnazionale dei film europei non nazionali sul mercato europeo e internazionale, mediante iniziative in favore della loro distribuzione e programmazione nelle sale, anche incoraggiando strategie coordinate di commercializzazione;

     c) rafforzare il settore della distribuzione di opere europee su supporti destinati all'uso privato incoraggiando i distributori ad investire in tecnologia digitale e nella promozione di opere europee non nazionali;

     d) promuovere la circolazione, all'interno e all'esterno della Comunità, di programmi televisivi europei prodotti da imprese indipendenti, incentivando la cooperazione tra emittenti, da un lato, e distributori e produttori indipendenti europei dall'altro;

     e) incentivare la creazione di cataloghi di opere europee in formato digitale destinate all'uso con i nuovi media;

     f) sostenere la diversità linguistica delle opere audiovisive e cinematografiche europee.

 

     Art. 4. Obiettivi specifici del programma nei settori della promozione e dell'accesso al mercato.

     Nei settori della promozione e dell'accesso al mercato, il programma si prefigge di:

     a) facilitare e incentivare la promozione e la circolazione di opere audiovisive e cinematografiche europee nel quadro di manifestazioni commerciali, di mercati professionali nonché di festival audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni possono svolgere un ruolo importante per la promozione delle opere europee e per la messa in rete dei professionisti;

     b) incentivare la messa in rete degli operatori europei, sostenendo azioni comuni intraprese sul mercato europeo e internazionale da organismi nazionali di promozione pubblici o privati.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie.

     1. I beneficiari di un sostegno comunitario assicurano una parte sostanziale del finanziamento che può includere qualsiasi altro finanziamento pubblico. Il finanziamento comunitario non supera il 50% dei costi delle operazioni. Nei casi espressamente previsti in allegato, tale percentuale potrà tuttavia raggiungere il 60% dei costi delle operazioni.

     2. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma, per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è di 453 milioni di EUR. La ripartizione indicativa per settore di detto importo figura al punto 1.5 dell'allegato. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. [3]

     3. Fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità è parte contraente, le imprese beneficiarie del programma devono essere detenute e continuare ad esserlo, sia direttamente sia mediante partecipazione maggioritaria, da Stati membri e/o da cittadini di Stati membri.

 

     Art. 6. Aiuti finanziari.

     Gli aiuti finanziari assegnati nel quadro del programma sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili a determinate condizioni, o di sovvenzioni, quali definiti in allegato. I rimborsi delle somme erogate nel quadro del programma, al pari di quelli provenienti dalle azioni condotte nel quadro dei programmi MEDIA (1991-1995) e MEDIA II (1996-2000), saranno destinati al programma MEDIA Plus.

 

     Art. 7. Attuazione della decisione.

     1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione, concernenti i punti citati in seguito sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

     a) gli orientamenti generali per tutte le misure descritte in allegato;

     b) il contenuto degli inviti a sottoporre proposte, la definizione dei criteri e delle procedure per la selezione dei progetti;

     c) le questioni riguardanti la ripartizione interna annua delle risorse del programma, compresa la ripartizione tra le azioni previste nei settori sviluppo, promozione e distribuzione;

     d) le modalità di controllo e valutazione delle azioni;

     e) qualsiasi proposta di assegnazione di fondi comunitari superiore a 200.000 EUR per lo sviluppo o, a 300.000 EUR per la distribuzione e a 200.000 EUR per beneficiario ogni anno per la promozione. Tali limiti potranno essere rivisti dal Comitato in base all'esperienza;

     f) la scelta dei progetti pilota previsti all'articolo 10.

     2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti tutti gli altri punti sono adottate conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Tale procedura si applica anche alla scelta finale degli uffici di assistenza tecnica.

     3. L'assistenza tecnica è disciplinata dalle disposizioni adottate nel quadro del regolamento finanziario.

     4. La Commissione informa il Parlamento europeo ed il Consiglio, periodicamente e in tempo utile, dell'andamento dell'esecuzione della presente decisione, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzazione delle risorse disponibili.

 

     Art. 8. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 9. Coerenza e complementarità.

     1. Per l'attuazione del programma, la Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, l'assoluta coerenza e complementarità con altre politiche, programmi e azioni comunitari che hanno un'incidenza per il settore audiovisivo.

     2. La Commissione assicura un collegamento efficace tra il presente programma e i programmi ed azioni nel settore audiovisivo condotti nell'ambito della cooperazione della Comunità con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti.

 

          Art. 10. Progetti pilota.

     1. Per tutta la durata del programma saranno introdotti progetti pilota volti a migliorare l'accesso ai contenuti audiovisivi europei, che si avvalgono delle opportunità offerte dallo sviluppo e dall'introduzione delle tecnologie nuove e innovatrici, comprese la digitalizzazione e i nuovi metodi di diffusione.

     2. Nella selezione dei progetti pilota, la Commissione sarà assistita da gruppi di consulenza tecnica composti da esperti designati dagli Stati membri. L'elenco dei progetti che possono essere presi in considerazione sarà sottoposto periodicamente al comitato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

 

     Art. 11. Apertura del programma ai paesi terzi.

     1. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o a concludere con tali paesi.

     2. Il programma è aperto alla partecipazione della Turchia e degli Stati EFTA membri dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le procedure da concordare con tali paesi [4].

     3. Esso è inoltre aperto alla partecipazione dei paesi parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, diversi da quelle cui ai paragrafi 1 e 2, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le condizioni da convenire negli accordi tra le parti interessate.

     4. L'apertura del programma ai paesi terzi europei di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è soggetta ad un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l'acquis comunitario, ivi compreso l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 89/552/CEE.

     5. Il programma è altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi sulla base di stanziamenti supplementari e modalità specifiche, anche in compartecipazione finanziaria secondo le procedure concordate, da convenire negli accordi tra le parti interessate. I paesi terzi europei di cui al paragrafo 3 che non desiderano beneficiare di una piena partecipazione al programma possono beneficiare di una cooperazione con il programma alle condizioni di cui al presente paragrafo.

 

     Art. 12. Controllo dell'esecuzione e valutazione.

     1. La Commissione assicura la valutazione a priori, il controllo dell'esecuzione e la valutazione a posteriori delle azioni previste dalla presente decisione. Essa provvede ad assicurare l'accessibilità del programma e la trasparenza della relativa attuazione.

     2. Successivamente alla realizzazione dei progetti, la Commissione valuta il modo in cui essi sono stati attuati e il loro impatto, per stabilire se gli obiettivi fissati in origine siano stati raggiunti.

     3. Dopo aver interpellato il comitato di cui all'articolo 8, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale un rapporto di valutazione sull'impatto e l'efficacia del programma, in base ai risultati ottenuti dopo due anni di attuazione del programma. Il rapporto è eventualmente corredato di proposte di aggiustamento.

     4. Al termine dell'esecuzione del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione dettagliata sull'attuazione e sui risultati del programma.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

     La presente decisione ha effetto dal 1° gennaio 2001.

 

 

Allegato

 

     1. AZIONI DA REALIZZARE

     1.1. Nel settore dello sviluppo delle opere audiovisive

     Al fine di rispondere alle strategie imprenditoriali che riflettono la diversità delle strutture produttive e della natura dei progetti, le azioni del programma sono intese ad accordare sostegni finanziari alle imprese del settore audiovisivo che presentano:

     a) sia proposte di sviluppo di pacchetti di progetti per società con capacità d'investimento più elevata;

     b) sia proposte di sviluppo di pacchetti di progetti per società con capacità d'investimento più ridotta;

     c) sia proposte di sviluppo di opere audiovisive presentate progetto per progetto.

I criteri di selezione terranno soprattutto conto della vocazione europea e internazionale dei progetti, in particolare:

     - del potenziale di produzione,

     - della vocazione a un utilizzo transnazionale, delle strategie di commercializzazione e distribuzione previste,

     - della qualità e originalità di tali progetti.

I sostegni allo sviluppo saranno concessi secondo modalità che prevedano, allorché un progetto entra in produzione, il reinvestimento del sostegno nello sviluppo di nuovi progetti di produzione.

Il contributo si limiterà, in via generale, al 50% dei costi del progetto, ma potrà raggiungere il 60% per progetti che presentino un interesse per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea.

Nel quadro del rapporto di cui all'articolo 12 la Commissione valuta i risultati comparati dei sistemi considerati nel presente allegato alla luce degli obiettivi del programma. Essa sottopone al Comitato secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, proposte appropriate circa le modalità di applicazione per il proseguimento del programma.

     1.2. Nel settore della distribuzione e diffusione

     1.2.1. Distribuzione cinematografica:

     Per rispondere agli obiettivi di cui all'articolo 3, sono attuate le seguenti linee d'azione:

     a) un sistema di sostegno sotto forma di anticipo con condizioni di rimborso per distributori cinematografici di opere cinematografiche europee fuori del loro territorio di produzione. Questo sistema è destinato a:

     - incentivare la messa in rete dei distributori europei, in cooperazione con i produttori e i distributori internazionali, onde favorire strategie comuni sul mercato europeo,

     - incoraggiare in particolare i distributori ad investire nella promozione e nella distribuzione adeguata per i film europei,

     - sostenere il multilinguismo delle opere cinematografiche europee (doppiaggio, sottotitolaggio, produzione multilingue, colonna sonora internazionale). La parte del sostegno destinata a finanziare la diversità linguistica delle opere avrà la forma di sovvenzione.

I criteri di scelta dei beneficiari possono comprendere delle disposizioni volte a distinguere i progetti secondo la loro categoria di bilancio. Un'attenzione particolare è rivolta ai film che presentano un interesse per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea;

     b) un sistema di sostegno "automatico" ai distributori europei, proporzionale agli ingressi in sala totalizzati dai film europei non nazionali negli Stati partecipanti al programma, nei limiti di un importo massimo per film, modulato a seconda degli Stati. Tale sostegno può essere utilizzato dai distributori solo per essere investito:

     - nella coproduzione di film europei non nazionali,

     - nell'acquisto di diritti di sfruttamento, ad esempio attraverso "minimi garantiti", di film europei non nazionali,

     - nelle spese di edizione (copie, doppiaggio, sottotitolaggio), di promozione e di pubblicità per i film europei non nazionali.

Le modalità di reinvestimento saranno generalmente limitate al 50% dei costi dei progetti ma potranno raggiungere il 60%, in particolare per gli investimenti nella fase della produzione e per i film che presentano un interesse per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea;

     c) un sistema di sostegno alle società europee specializzate nella distribuzione internazionale di film cinematografici ("agenti di vendita"), determinato in funzione della loro prestazione sul mercato in un periodo di riferimento di almeno un anno. Tale sostegno può essere utilizzato dagli agenti di vendita per essere investito nell'acquisizione (minimi garantiti) e nelle spese di promozione di nuove opere europee sul mercato europeo e internazionale.

     d) un sostegno adeguato destinato a incoraggiare gli esercenti a proporre una programmazione significativa di film europei non nazionali nelle sale commerciali di prima visione, per una durata minima di programmazione. La condizione per l'attribuzione del sostegno è totalizzare un numero minimo di proiezioni di film europei. L'ammontare del sostegno può tener conto del numero di ingressi totalizzati da film europei non nazionali per un periodo di riferimento, entro i limiti di un importo massimo.

Inoltre potrà essere concesso un sostegno per favorire la creazione e il consolidamento delle reti di gestori europei che sviluppano azioni comuni a favore di questa programmazione.

Il sostegno concesso potrà essere utilizzato per lo sviluppo di azioni educative e di sensibilizzazione del pubblico giovane nelle sale.

Ove possibile, il sostegno alle sale e alle reti incentiverà un'equilibrata ripartizione geografica.

     1.2.2. Distribuzione di opere europee off-line:

     Con questo termine si designa la distribuzione di opere europee su supporti destinati all'uso privato.

Sostegno automatico: un sistema di sostegno automatico agli editori e distributori di opere cinematografiche e audiovisive europee, esclusi i giochi, registrate su supporti destinati all'uso privato (ad esempio videocassette, DVD), determinato in funzione della loro prestazione sul mercato per un periodo di riferimento di almeno un anno. La valutazione della prestazione potrà tener conto delle specificità dei vari mercati nazionali attraverso opportune ponderazioni. Tale sostegno può essere utilizzato dai distributori solo per essere investito:

     a) nelle spese di edizione e distribuzione di nuove opere europee non nazionali su supporto digitale; o

     b) nelle spese di promozione di nuove opere europee non nazionali su supporto non digitale.

Tale sistema è destinato:

     a) a favorire l'uso di nuove tecnologie nella produzione di opere europee destinate all'uso privato (realizzazione di un "master" digitale riproducibile da tutti i distributori europei);

     b) ad incoraggiare in particolare i distributori a investire nella promozione e distribuzione adeguata di opere audiovisive e i film europei non nazionali;

     c) a sostenere la diversità linguistica delle opere europee (doppiaggio, sottotitolaggio e produzione multilingue).

     1.2.3. Diffusione televisiva:

     Incoraggiare i produttori indipendenti a realizzare opere (fiction, documentari, animazione) che implichino la partecipazione di non meno di due diffusori, e preferibilmente più di due, di diversi Stati che partecipano o cooperano al programma appartenenti a zone linguistiche diverse.

I criteri di scelta dei beneficiari possono comprendere disposizioni volte a distinguere i progetti a seconda della loro categoria di bilancio e del loro genere. Un'attenzione particolare è rivolta alle opere audiovisive che presentano un interesse per la valorizzazione del patrimonio e della diversità linguistica e culturale europea.

La parte del sostegno destinata a finanziare la diversità linguistica (compresa la produzione di colonne sonore, musica e effetti) delle opere avrà la forma di sovvenzione.

     1.2.4. Distribuzione di opere europee "on-line":

     Con questo termine si designa la distribuzione di opere europee in linea tramite i servizi avanzati di distribuzione e i nuovi media (ad esempio Internet, video-on-demand). Lo scopo è favorire l'adeguamento dell'industria europea dei programmi audiovisivi agli sviluppi della tecnologia digitale, soprattutto per quanto riguarda i servizi avanzati di distribuzione in linea.

Mediante incentivi alla digitalizzazione delle opere e alla creazione di materiale promozionale e pubblicitario su supporto digitale si mira ad incoraggiare le società europee (fornitori di accesso in linea, canali tematici, ecc.) a creare cataloghi di opere europee in formato digitale destinati alla diffusione tramite i nuovi media.

     1.3. Promozione

     1.3.1. Nel settore della promozione e dell'accesso ai mercati dell'utenza professionale:

Le azioni del programma si prefiggono:

     a) di migliorare le condizioni di accesso dei professionisti alle manifestazioni commerciali e ai mercati audiovisivi dell'utenza professionale in Europa e al i fuori di essa attraverso azioni specifiche di assistenza tecnica e finanziaria nel quadro di manifestazioni quali:

     - principali mercati europei e internazionali del cinema,

     - principali mercati europei e internazionali della televisione,

     - mercati tematici, in particolare i mercati del film di animazione, dei documentari, dei sistemi multimediali e delle nuove tecnologie;

     b) di favorire la realizzazione di una banca dati e/o di una rete di banche dati relative ai cataloghi di programmi europei, destinati agli operatori del settore;

     c) di favorire, ove possibile, il sostegno alla promozione delle opere cinematografiche, a partire dalla fase di produzione dell'opera in questione.

A tal fine la Commissione incoraggia la messa in rete a livello europeo degli operatori, in particolare sostenendo azioni comuni tra organismi nazionali pubblici o privati di promozione.

In generale il contributo sarà limitato al 50% dei costi dei progetti, ma potrà raggiungere il 60% per i progetti che presentano un interesse per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea.

     1.3.2. Nel settore dei festival:

     Le azioni del programma mirano a:

     a) sostenere i festival dell'audiovisivo realizzati in partenariato che abbiano in programmazione un numero significativo di opere europee;

     b) incentivare i progetti di cooperazione di dimensione europea tra manifestazioni audiovisive di almeno otto Stati che partecipano o cooperano al programma, che presentino un piano d'azione comune per la promozione delle opere audiovisive europee e la loro circolazione.

Un'attenzione particolare verrà rivolta ai festival che contribuiscono alla promozione di opere di Stati membri o di regioni con una scarsa capacità produttiva nel settore audiovisivo e di opere di giovani artisti europei, e che attuano una politica attiva di promozione e di incentivazione alla distribuzione delle opere europee programmate.

Sarà data priorità ai progetti delle reti che instaurano una cooperazione duratura tra manifestazioni.

In generale il contributo sarà limitato al 50% dei costi dei progetti, ma potrà raggiungere il 60% per i progetti che presentano un interesse per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea.

     1.3.3. Attività volte a promuovere la creazione europea

     Favorire la realizzazione, da parte degli operatori del settore in stretta collaborazione con gli Stati membri, di attività promozionali destinate al grande pubblico, a sostegno della creazione cinematografica e audiovisiva europea.

     1.4. Progetti pilota

     I progetti pilota, i cui obiettivi sono definiti all'articolo 10, possono riguardare tra l'altro i seguenti settori, in una prospettiva di valorizzazione, collegamento in rete e promozione:

     a) patrimonio cinematografico;

     b) archivi di programmi audiovisivi europei;

     c) cataloghi di opere audiovisive europee;

     d) contenuti europei diffusi su supporto digitale, per mezzo ad esempio dei servizi avanzati di distribuzione.

I progetti pilota daranno luogo a scambi di esperienze, i cui risultati saranno ampiamente pubblicizzati per incoraggiare la diffusione di buone prassi.

Dopo due anni di applicazione del programma, la Commissione verifica i risultati dei progetti pilota e propone adeguamenti del programma.

     1.5. Ripartizione delle risorse

I fondi disponibili saranno ripartiti in base ai seguenti orientamenti:

Tutte le percentuali hanno valore indicativo e possono essere adattate dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 8, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della decisione.

 

     2. PROCEDURA DI ATTUAZIONE

     2.1. Metodologia

     Nell'attuazione del programma la Commissione curerà che siano rispettati gli obiettivi indicati all'articolo 1, paragrafo 2.

Per la realizzazione del programma, la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 8, opererà in stretta collaborazione con gli Stati membri. Essa consulterà altresì i partner interessati. La Commissione provvederà affinché la partecipazione dei professionisti al programma rispecchi la diversità culturale europea.

     2.2. Finanziamento

     2.2.1. Contributo comunitario

     Il finanziamento comunitario non supererà il 50% del costo finale delle azioni (salvo nei casi espressamente definiti nel presente allegato in cui si prevede un tetto massimo del 60%) e sarà concesso sotto forma di anticipi rimborsabili a determinate condizioni, o di sovvenzioni. I costi sovvenzionabili saranno solo quelli direttamente connessi alla realizzazione dell'azione sostenuta, anche se vengono finanziati in parte dal beneficiario prima della procedura di selezione. Per quanto riguarda il sostegno al multilinguismo delle opere, il contributo comunitario avverrà sotto forma di sovvenzioni.

     2.2.2. Valutazione a priori, controllo e valutazione a posteriori

     Prima di approvare una richiesta di sostegno comunitario, la Commissione la valuta attentamente per giudicarne la conformità con la presente decisione e con le condizioni di cui ai punti 2 e 3 della presente sezione dell'allegato.

Le richieste di sostegno comunitario devono comportare:

     a) un piano finanziario che enumeri tutte le componenti del finanziamento dei progetti, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Commissione;

     b) un calendario provvisorio dei lavori;

     c) qualsiasi altra informazione utile richiesta dalla Commissione.

     2.2.3. Disposizioni finanziarie e controllo finanziario

     La Commissione determina le norme per gli impegni e i pagamenti relativi alle azioni avviate in conformità con la presente decisione, in base alle disposizioni appropriate della normativa finanziaria.

Essa garantisce in particolare che le procedure amministrative e finanziarie messe in atto siano adeguate agli obiettivi perseguiti nonché alle prassi e agli interessi dell'industria audiovisiva.

     2.3. Applicazione

     2.3.1. La Commissione attua il programma. A tal fine essa può ricorrere alla collaborazione di consulenti indipendenti e uffici di assistenza tecnica scelti in seguito a gara d'appalto in base alla loro professionalità nel settore, dell'esperienza acquisita nel programma MEDIA II o a altre esperienze acquisite in materia. L'assistenza tecnica sarà finanziata dal bilancio del programma. Inoltre, la Commissione potrà concludere dei partenariati, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, per operazioni con organismi specializzati, compresi quelli istituiti in virtù di altre iniziative europee, come Eureka Audiovisivi, EURIMAGES e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo per attuare azioni congiunte che rispondano agli obiettivi del programma nel settore della promozione.

La Commissione provvede alla selezione definitiva dei beneficiari del programma e decide i contributi da concedere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, in base ai lavori preliminari degli uffici di assistenza tecnica. Essa garantisce la motivazione delle sue decisioni nei confronti dei candidati al sostegno comunitario e provvede alla trasparenza nell'attuazione del programma.

Per la realizzazione del programma e, in particolare per la valutazione dei progetti che beneficiano di finanziamenti del programma e per le azioni di messa in rete, la Commissione farà in modo di avvalersi di esperti riconosciuti e indipendenti del settore audiovisivo nel campo dello sviluppo, della produzione, della distribuzione e della promozione, competenti, se necessario, in materia di gestione dei diritti, in particolare nel nuovo contesto digitale.

     2.3.2. La Commissione, mediante azioni adeguate, informa delle possibilità offerte dal programma e ne cura la promozione. La Commissione fornisce inoltre, per mezzo di Internet, delle informazioni integrate su tutte le modalità di sostegno esistenti nell'ambito della politica dell'Unione europea concernenti il settore audiovisivo.

In particolare, la Commissione e gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie proseguendo le attività dei MEDIA-Desk e delle Antenne MEDIA e provvedendo al rafforzamento delle loro competenze professionali, per:

     a) informare gli operatori del settore audiovisivo delle varie forme di sostegno disponibili nell'ambito della politica dell'Unione europea;

     b) assicurare la pubblicità e la promozione del programma;

     c) incoraggiare la massima partecipazione di professionisti alle azioni del programma;

     d) assistere i professionisti nella presentazione dei progetti elaborati sulla base dell'invito a presentare proposte;

     e) favorire la cooperazione transfrontaliera tra professionisti;

     f) garantire il collegamento con le varie istituzioni di sostegno degli Stati membri ai fini della complementarità delle azioni del programma con le misure nazionali di sostegno.


[1] Nel testo sono state inserite le rettifiche pubblicate nella G.U.C.E. 17 gennaio 2001, n. L 13.

[2] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 846/2004/CE.

[3] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 846/2004/CE.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.