§ 3.2.197 – Regolamento 18 febbraio 2003, n. 1500.
Regolamento (CE) n. 1500/2003 del Consiglio relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.2 interventi settoriali
Data:18/02/2003
Numero:1500


Sommario
Art. 4 bis. 
Art. 6.  Comitato


§ 3.2.197 – Regolamento 18 febbraio 2003, n. 1500.

Regolamento (CE) n. 1500/2003 del Consiglio relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 28 agosto 2003, n. L 216).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 1° dicembre 1997 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra.

     (2) La Comunità europea e la Federazione russa hanno concordato di instaurare un sistema di duplice controllo per taluni prodotti di acciaio per il periodo compreso tra il 13 ottobre 1997 e il 31 dicembre 1999. Il relativo accordo in forma di scambio di lettere è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 97/741/CE. Il sistema è stato prorogato per il periodo 1o gennaio 2000-31 dicembre 2001 con la decisione 2000/294/CE. Il regolamento (CE) n. 2135/97, prorogato dal regolamento (CE) n. 793/2000, ha poi fissato la corrispondente normativa comunitaria di applicazione.

     (3) È stato effettuato un approfondito esame della situazione delle importazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità e, in base alle informazioni disponibili, le parti hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per il periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza.

     (4) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, in conformità del suddetto accordo in forma di scambio di lettere, l'importazione nella Comunità di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea, originari della Federazione russa, elencati nell'appendice I, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II.

     2. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'appendice I, originari della Federazione russa, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Federazione russa. Il documento di esportazione è conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.

     3. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

     4. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si base sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appreso denominata "NC"). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le norme vigenti nella Comunità.

     5. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Federazione russa di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento prima che detta modifica entri in vigore nella Comunità.

     6. Le merci spedite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale domanda sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

     2. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'appendice IV è valido in tutta la Comunità.

     3. La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza contiene le seguenti indicazioni:

     a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;

     b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);

     c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;

     d) descrizione precisa delle merci, compresi:

     - la denominazione commerciale,

     - il(i) codice(i) NC,

     - il paese d'origine,

     - il paese di spedizione;

     e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;

     f) il valore cif delle merci in euro alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;

     g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard;

     h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;

     i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;

     j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:

     "Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità" L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

     4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo finché il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

     - il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi,

     - i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

     5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.

 

     Art. 3.

     1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento d'importazione oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5% quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

     2. Le domande di documenti d'importazione e i documenti stessi sono riservati e possono quindi essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:

     a) dati precisi sulle quantità e sui valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti d'importazione nel corso del mese precedente;

     b) i particolari delle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a).

     I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, per codice NC e per paese.

     2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di importazione.

 

     Art. 4 bis. [1]

     Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti di acciaio contemplati dal presente regolamento e spediti anteriormente al 1° maggio 2004, non è richiesto un documento di importazione purché le merci siano state spedite anteriormente al 1° maggio 2004 e sia stata presentata la polizza di carico o un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dalle autorità comunitarie, comprovante la data di spedizione.

 

     Art. 5.

     Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non sia necessario ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

 

          Art. 6. Comitato

     1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 7.

     Le modifiche delle appendici eventualmente necessarie in seguito alle modifiche dell'allegato o delle appendici dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa, o le modifiche delle norme europea e la Federazione russa, o le modifiche delle norme comunitarie in materia di statistiche, regimi doganali, regole comuni per l'importazione o vigilanza delle importazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

Allegato [2]

 

     Appendice I - Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo senza limiti quantitativi - FEDERAZIONE RUSSA

     Nastri laminati a freddo di larghezza non superiore a 500 mm

     7211 23 99

     7211 29 50

     7211 29 90

     7211 90 90

     Lamiere elettriche a grani non orientati

     7211 23 91

     7225 19 10

     7225 19 90

     7226 19 10

     7226 19 30

     7226 19 90

     Lamiere elettriche a grani orientati

     7226 11 90

 

     Appendice II

     (Omissis)

 

     Appendice III

     (Omissis)

 

     Appendice IV - ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

 

     BELGIQUE/BELGIË

     Ministère des affaires économiques

     Administration des relations économiques

     Services Licences

     Rue Général Leman 60

     B - 1040 Bruxelles

     Télécopieur (32-2) 230 83 22

     Ministerie van Economische Zaken

     Bestuur van de Economische Betrekkingen

     Dienst Vergunningen

     Generaal Lemanstraat 60

     B - 1040 Brussel

     Fax (32-2) 230 83 22

     ČESKÁ REPUBLIKA

     Ministerstvo průmyslu a obchodu

     Licenční správa

     Na Františku 32

     110 15 Praha 1

     Česká republika

     Fax + 420 22422 1561

     DANMARK

     Erhvervsfremme Styrelsen

     Erhvervsministeriet

     Vejlsovej 29

     DK - 8600 Silkeborg

     Fax (45) 35 46 64 01

     DEUTSCHLAND

     Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

     Frankfurter Straße 29-35

     D - 65760 Eschborn 1

     Fax (49-61) 969 42 26

     EESTI

     Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

     Harju 11

     15072 Tallinn

     Eesti

     Fax +372 6 313 660

     GRECIA

     (testo in lingua greca)

     ESPAÑA

     Ministerio de Economía

     Secretaría General de Comercio Exterior

     Paseo de la Castellana, 162

     E - 28046 Madrid

     Fax: (34) 91 563 18 23/(34) 91 349 38 31

     FRANCE

     Service des industries manufacturières

     DIGITIP

     12, rue Villiot - Bâtiment Le Bervil

     F - 75572 Paris Cedex 12

     Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

     IRELAND

     Department of Enterprise, Trade and Employment

     Import/Export Licensing, Block C

     Earlsfort Centre

     Hatch Street

     Dublin 2

     Ireland

     Fax: (353-1) 631 28 26

     ITALIA

     Ministero delle Attività produttive

     Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

     Viale America 341

     I - 00144 Roma

     Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93

     26 36

     KΥΠΡΟΣ

     (omissis)

     LATVIJA

     Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

     Brīvības iela 55

     Rīga

    LV – 1519

     Fax +371 7280882

     LIETUVA

     Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

     Prekybos departamentas

     Gedimino pr. 38/2

     LT-01104 Vilnius

     Fax +3705 262 3974

     LUXEMBOURG

     Ministère des affaires étrangères

     Office des licences

     BP 113

     L- 2011 Luxembourg

     Télécopieur (352) 46 61 38

     MAGYARORSZÁG

     Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

     Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

     Margit krt. 85.

     HU-1024 Budapest II

     Fax +36-1-336-7302

     MALTA

     Diviżjoni għall-Kummerċ

     Servizzi Kummerċjali

     Lascaris

     Valletta CMR 02

     Malta

     Fax +356 25690299

     NEDERLAND

     Belastingdienst/Douane centrale dienst voor inen uitvoer

     Postbus 30003, Engelse Kamp 2

     9700 RD Groningen

     Nederland

     Fax (31-50) 523 23 41

     ÖSTERREICH

     Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

     Außenwirtschaftsadministration

     Landstrasser Hauptstraße 55-57

     A - 1030 Wien

     Fax (43-1) 711 00/83 86

     POLSKA

     Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

     Pl. Trzech Krzyży 3/5

     00-507 Warszawa

     Polska

     Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22

     PORTUGAL

     Ministério das Finanças

     Direcçao-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

     Rua Terreiro do Trigo

     Edifício da Alfândega da Lisboa

     P - 1140-060 Lisboa

     Fax: (351-21) 881 42 61

     SLOVENIJA

     Ministrstvo za gospodarstvo

     Področje ekonomskih odnosov s tujino

     Kotnikova 5

     1000 Ljubljana

     Slovenija

     Fax +386 (0)1 478 3611

     SLOVENSKO

     Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

     Mierová 19

     827 15 Bratislava 212

     Slovensko

     Fax +421-2 4342 3919

     SUOMI/FINLAND

     Tullihallitus/Tullstyrelsen

     PL/PB 512

     FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors

     Faksi/Fax (358-9) 614 28 52

     SVERIGE

     Kommerskollegium

     Box 6803

     S - 113 86 Stockholm

     Fax (46-8) 30 67 59

     UNITED KINGDOM

     Department of Trade and Industry

     Import Licensing Branch

     Queensway House - West Precinct

     Billingham, Cleveland

     TS23 2NF

     United Kingdom

     Fax: (44-1642) 53 35 57


[1] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.

[2] Allegato così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.