Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.2 interventi settoriali |
Data: | 18/02/2003 |
Numero: | 1500 |
Sommario |
Art. 4 bis. |
Art. 6. Comitato |
§ 3.2.197 – Regolamento 18 febbraio 2003, n. 1500.
Regolamento (CE) n. 1500/2003 del Consiglio relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 28 agosto 2003, n. L 216).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il 1° dicembre 1997 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra.
(2) La Comunità europea e la Federazione russa hanno concordato di instaurare un sistema di duplice controllo per taluni prodotti di acciaio per il periodo compreso tra il 13 ottobre 1997 e il 31 dicembre 1999. Il relativo accordo in forma di scambio di lettere è stato approvato a nome della Comunità europea con la
(3) È stato effettuato un approfondito esame della situazione delle importazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità e, in base alle informazioni disponibili, le parti hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per il periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza.
(4) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
1. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, in conformità del suddetto accordo in forma di scambio di lettere, l'importazione nella Comunità di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea, originari della Federazione russa, elencati nell'appendice I, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II.
2. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'appendice I, originari della Federazione russa, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Federazione russa. Il documento di esportazione è conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.
3. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione.
4. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si base sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appreso denominata "NC"). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le norme vigenti nella Comunità.
5. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Federazione russa di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento prima che detta modifica entri in vigore nella Comunità.
6. Le merci spedite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
Art. 2.
1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale domanda sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
2. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'appendice IV è valido in tutta la Comunità.
3. La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza contiene le seguenti indicazioni:
a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;
b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);
c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;
d) descrizione precisa delle merci, compresi:
- la denominazione commerciale,
- il(i) codice(i) NC,
- il paese d'origine,
- il paese di spedizione;
e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;
f) il valore cif delle merci in euro alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;
g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard;
h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;
i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;
j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:
"Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità" L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.
4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo finché il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:
- il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi,
- i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.
5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.
Art. 3.
1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento d'importazione oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5% quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
2. Le domande di documenti d'importazione e i documenti stessi sono riservati e possono quindi essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.
Art. 4.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:
a) dati precisi sulle quantità e sui valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti d'importazione nel corso del mese precedente;
b) i particolari delle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a).
I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, per codice NC e per paese.
2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di importazione.
Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti di acciaio contemplati dal presente regolamento e spediti anteriormente al 1° maggio 2004, non è richiesto un documento di importazione purché le merci siano state spedite anteriormente al 1° maggio 2004 e sia stata presentata la polizza di carico o un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dalle autorità comunitarie, comprovante la data di spedizione.
Art. 5.
Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non sia necessario ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.
Art. 6. Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 7.
Le modifiche delle appendici eventualmente necessarie in seguito alle modifiche dell'allegato o delle appendici dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa, o le modifiche delle norme europea e la Federazione russa, o le modifiche delle norme comunitarie in materia di statistiche, regimi doganali, regole comuni per l'importazione o vigilanza delle importazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato [2]
Appendice I - Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo senza limiti quantitativi - FEDERAZIONE RUSSA
Nastri laminati a freddo di larghezza non superiore a 500 mm
7211 23 99
7211 29 50
7211 29 90
7211 90 90
Lamiere elettriche a grani non orientati
7211 23 91
7225 19 10
7225 19 90
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90
Lamiere elettriche a grani orientati
7226 11 90
Appendice II
(Omissis)
Appendice III
(Omissis)
Appendice IV - ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
BELGIQUE/BELGIË
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Services Licences
Rue Général Leman 60
B - 1040 Bruxelles
Télécopieur (32-2) 230 83 22
Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B - 1040 Brussel
Fax (32-2) 230 83 22
ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Česká republika
Fax + 420 22422 1561
DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
Erhvervsministeriet
Vejlsovej 29
DK - 8600 Silkeborg
Fax (45) 35 46 64 01
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D - 65760 Eschborn 1
Fax (49-61) 969 42 26
EESTI
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
15072 Tallinn
Eesti
Fax +372 6 313 660
GRECIA
(testo in lingua greca)
ESPAÑA
Ministerio de Economía
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E - 28046 Madrid
Fax: (34) 91 563 18 23/(34) 91 349 38 31
FRANCE
Service des industries manufacturières
DIGITIP
12, rue Villiot - Bâtiment Le Bervil
F - 75572 Paris Cedex 12
Télécopieur (33-1) 53 44 91 81
IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Fax: (353-1) 631 28 26
ITALIA
Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I - 00144 Roma
Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93
26 36
KΥΠΡΟΣ
(omissis)
LATVIJA
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55
Rīga
LV – 1519
Fax +371 7280882
LIETUVA
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Fax +3705 262 3974
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L- 2011 Luxembourg
Télécopieur (352) 46 61 38
MAGYARORSZÁG
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)
Margit krt. 85.
HU-1024 Budapest II
Fax +36-1-336-7302
MALTA
Diviżjoni għall-Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
Valletta CMR 02
Malta
Fax +356 25690299
NEDERLAND
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor inen uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen
Nederland
Fax (31-50) 523 23 41
ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A - 1030 Wien
Fax (43-1) 711 00/83 86
POLSKA
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Polska
Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcçao-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo
Rua Terreiro do Trigo
Edifício da Alfândega da Lisboa
P - 1140-060 Lisboa
Fax: (351-21) 881 42 61
SLOVENIJA
Ministrstvo za gospodarstvo
Področje ekonomskih odnosov s tujino
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Fax +386 (0)1 478 3611
SLOVENSKO
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovensko
Fax +421-2 4342 3919
SUOMI/FINLAND
Tullihallitus/Tullstyrelsen
PL/PB 512
FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors
Faksi/Fax (358-9) 614 28 52
SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S - 113 86 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House - West Precinct
Billingham, Cleveland
TS23 2NF
United Kingdom
Fax: (44-1642) 53 35 57
[1] Articolo aggiunto dall’art. 1 del
[2] Allegato così modificato dall’art. 1 del