§ 13.4.46 - Decisione 14 febbraio 2000, n. 508.
Decisione (CE) n. 508/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Cultura 2000».


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.4 cultura
Data:14/02/2000
Numero:508


Sommario
Art. 1.  Durata e obiettivi.
Art. 2.  Tipi di azioni ed eventi culturali.
Art. 3.  Finanziamento
Art. 4.  Attuazione.
Art. 5.  Comitato.
Art. 6.  Coerenza e complementarità.
Art. 7.  Paesi terzi e organizzazioni internazionali.
Art. 8.  Valutazione e controllo.
Art. 9.  Abrogazione.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 13.4.46 - Decisione 14 febbraio 2000, n. 508.

Decisione (CE) n. 508/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Cultura 2000».

(G.U.C.E. 10 marzo 2000, n. L 063).

 

Art. 1. Durata e obiettivi.

     Viene istituito uno strumento unico di finanziamento e di programmazione a favore della cooperazione culturale denominato programma "Cultura 2000" per il periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2006 [1].

     Il programma "Cultura 2000" contribuisce alla valorizzazione di uno spazio culturale comune agli europei. In tale contesto esso favorisce la cooperazione tra autori e artisti, operatori culturali, promotori privati e pubblici, le attività delle reti culturali e altri partner nonché enti culturali degli Stati membri e degli altri Stati partecipanti in vista degli obiettivi seguenti:

     a) promozione del dialogo culturale e della reciproca conoscenza della cultura e della storia dei popoli europei;

     b) promozione della creatività e della diffusione transnazionale della cultura nonché della circolazione degli artisti, degli autori e di altri professionisti e operatori culturali nonché delle opere, dando grande rilievo a persone giovani e socialmente svantaggiate e alla diversità culturale;

     c) valorizzazione della diversità culturale e sviluppo di nuove forme di espressione culturale;

     d) condivisione e valorizzazione a livello europeo del patrimonio culturale comune di rilevanza europea; diffusione di know-how e promozione di buone prassi relative alla loro conservazione e salvaguardia;

     e) considerazione del ruolo della cultura nello sviluppo socioeconomico;

     f) promozione di un dialogo interculturale e di uno scambio reciproco tra le culture europee e quelle non europee;

     g) riconoscimento esplicito della cultura in quanto fattore economico e fattore di integrazione sociale e di cittadinanza;

     h) miglioramento dell'accesso e della partecipazione alla cultura nell'Unione europea del maggior numero possibile di cittadini.

     Il programma "Cultura 2000" favorisce efficaci forme di sinergia con le iniziative avviate nell'ambito di altre politiche comunitarie aventi incidenza sulla cultura.

 

     Art. 2. Tipi di azioni ed eventi culturali.

     Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono realizzati tramite le azioni seguenti:

     a) azioni specifiche, innovative e/o sperimentali;

     b) azioni integrate all'interno di accordi di cooperazione culturale, strutturati e pluriennali;

     c) eventi culturali speciali con una risonanza europea e/o internazionale.

     Le azioni e la loro attuazione sono precisate nell'allegato I: esse sono verticali (relative a un settore culturale) oppure orizzontali (comprendenti più settori culturali).

 

     Art. 3. Finanziamento [2].

     La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma “Cultura 2000”, per il periodo di cui all'articolo 1, è pari a 170,7 milioni di EUR. [3].

     Gli stanziamenti annuali vengono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle previsioni finanziarie.

 

     Art. 4. Attuazione.

     1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti le questioni citate in appresso sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

     a) le priorità e gli orientamenti generali per tutte le misure descritte nell'allegato I e il programma annuale che ne consegue;

     b) l'equilibrio generale tra tutte le azioni;

     c) le modalità e i criteri di selezione per i vari tipi di progetti descritti nell'allegato I (azioni I.1, I.2 e I.3);

     d) il sostegno finanziario che verrà fornito dalla Comunità (importi, durata, distribuzione e beneficiari);

     e) le modalità particolareggiate di controllo e di valutazione del presente programma, nonché le conclusioni della relazione di valutazione prevista all'articolo 8 e qualsiasi altra misura di aggiustamento del programma "Cultura 2000" da essa derivante.

     2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relative a tutte le altre questioni sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

 

     Art. 5. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 6. Coerenza e complementarità.

     Nell'attuazione del programma "Cultura 2000", la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la piena coerenza e complementarità con le pertinenti politiche e azioni comunitarie aventi rilevanza nel settore della cultura. A questo riguardo esiste la possibilità di includere progetti complementari finanziati attraverso altri programmi comunitari.

 

     Art. 7. Paesi terzi e organizzazioni internazionali.

     Il programma “Cultura 2000” è aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, nonché alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni fissate dagli accordi di associazione o dai protocolli addizionali agli accordi d'associazione relativi alla partecipazione ai programmi comunitari conclusi o da concludersi con tali paesi [4].

     Il programma "Cultura 2000" è aperto anche alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso accordi di associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, tramite stanziamenti supplementari da assegnare secondo procedure convenute con quei paesi.

     Il programma "Cultura 2000" permette l'azione congiunta con organizzazioni internazionali competenti nel campo della cultura, quali l'UNESCO o il Consiglio d'Europa, in base a contributi congiunti e nel rispetto delle regole di ciascuna istituzione o organizzazione per la realizzazione delle azioni e degli eventi culturali di cui all'articolo 2.

 

     Art. 8. Valutazione e controllo.

     Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione circostanziata di valutazione dei risultati ottenuti con il programma "Cultura 2000", rispetto agli obiettivi fissati, accompagnata, se necessario, da una proposta di modifica della presente decisione.

     Alla scadenza del programma "Cultura 2000", la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sulla sua attuazione. Inoltre la Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una breve relazione sull'andamento dell'attuazione del programma "Cultura 2000".

     Tali relazioni di valutazione mettono in particolare evidenza la creazione di valore aggiunto, segnatamente di carattere culturale, e le conseguenze socioeconomiche indotte dal sostegno finanziario concesso dalla Comunità.

 

     Art. 9. Abrogazione.

     La decisione 2228/97/CE è abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2000.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Essa si applica a decorrere dal 1 gennaio 2000.

 

ALLEGATO I

AZIONI E MISURE DI APPLICAZIONE

DEL PROGRAMMA "CULTURA 2000"

     I. Descrizione delle azioni

     I.1. Azioni specifiche, innovative e/o sperimentali

     Ogni anno la Comunità sostiene eventi e progetti realizzati in partenariato o sotto forma di reti; Tali progetti coinvolgono operatori di almeno tre Stati partecipanti al programma "Cultura 2000" in base a priorità definite previo parere del comitato di cui all'articolo 5 della decisione, fatta salva l'apertura del programma ai paesi associati secondo le modalità previste all'articolo 7. Queste azioni hanno in linea di massima una durata annuale che può essere prorogata di due anni. Le azioni verticali, riguardanti un solo settore culturale e le azioni orizzontali, che coprono invece più settori, devono essere di carattere innovativo e/o sperimentale, e mirare in particolare a:

     i) dare grande rilievo ad un migliore accesso e al tempo stesso una maggiore partecipazione alla cultura per tutta la popolazione europea, in tutta la sua diversità sociale, regionale e culturale, in particolare per i settori più sfavoriti e per i giovani;

     ii) favorire l'emergere e lo sviluppo di nuove forme di espressione, accanto a settori culturali tradizionali (quali la musica, le arti dello spettacolo, le arti plastiche e visive, la fotografia, l'architettura, la letteratura, il libro e la lettura e il patrimonio culturale, compreso il paesaggio culturale e la cultura per l'infanzia);

     iii) sostenere i progetti intesi a migliorare l'accesso ai libri e alla lettura e a formare i professionisti che operano in questo settore;

     iv) sostenere i progetti di cooperazione intesi a conservare, diffondere, valorizzare e salvaguardare, a livello europeo, il patrimonio culturale comune d'importanza europea;

     v) favorire la creazione di prodotti multimediali adeguati ai vari tipi di pubblico, per rendere la creazione artistica e i beni culturali europei più percettibili e più accessibili a tutti;

     vi) incentivare le iniziative, gli scambi di esperienze o le cooperazioni tra operatori culturali e socio-culturali che lavorano nel settore dell'integrazione sociale, in particolare a contatto con i giovani;

     vii) promuovere un dialogo interculturale e uno scambio reciproco tra le culture europee e le altre culture, incentivando in particolare la cooperazione su temi di interesse comune tra gli istituti e/o operatori culturali degli Stati membri e quelli dei paesi terzi;

     viii) favorire la diffusione di manifestazioni culturali dal vivo grazie alle nuove tecnologie della società dell'informazione;

     Il sostegno comunitario non può superare il 60 % del bilancio dell'azione specifica. Nella maggior parte dei casi non può essere inferiore a 50000 e non può superare 150000 EUR all'anno.

     I.2. Azioni integrate nel quadro di accordi di cooperazione culturale transnazionale strutturata e pluriennale

     Il programma "Cultura 2000" favorisce il ravvicinamento e il lavoro in comune attraverso il sostegno a reti culturali e, segnatamente, reti di operatori, organismi culturali, istituzioni culturali, coinvolgendo in particolare professionisti dei vari paesi partecipanti in vista della realizzazione di progetti culturali strutturati sia all'interno che all'esterno della Comunità. Tale misura riguarda dei progetti significativi di qualità e di dimensione europea che coinvolgono almeno cinque Stati partecipanti al programma "Cultura 2000".

     Gli accordi di cooperazione culturale perseguiranno la realizzazione di azioni culturali strutturate e pluriennali tra gli operatori di vari Stati membri e degli altri Stati partecipanti al programma "Cultura 2000". Questi accordi riguardano azioni transnazionali in un solo settore culturale (azioni verticali), quali la musica, le arti dello spettacolo, le arti plastiche e visive, la letteratura, il libro e la lettura, compresa la traduzione, nonché il patrimonio culturale. Essi favoriscono inoltre la realizzazione di azioni integrate transettoriali (azioni orizzontali sinergiche), che associano cioè varie discipline culturali, servendosi anche dei nuovi mezzi di comunicazione.

     Gli accordi di cooperazione proposti, per un periodo massimo di tre anni, sfoceranno in una relazione annuale sulle attività in questione e comprenderanno tutte le azioni seguenti o parte di esse:

     i) coproduzioni e diffusione di opere e altre manifestazioni culturali (ad esempio mostre, festival, ecc.), nell'Unione europea, rendendole accessibili al maggior numero possibile di cittadini;

     ii) mobilità degli artisti, degli autori e degli altri operatori culturali;

     iii) perfezionamento dei professionisti della cultura e scambi di esperienze, sia a livello accademico che pratico;

     iv) valorizzazione dei siti culturali e di monumenti sul territorio della Comunità per far conoscere meglio la cultura europea;

     v) progetti di ricerche, di sensibilizzazione del pubblico, d'insegnamento e di diffusione delle conoscenze, seminari, congressi, incontri su temi culturali d'importanza europea;

     vi) impiego delle nuove tecnologie;

     vii) progetti miranti alla valorizzazione della diversità culturale, del multilinguismo, della promozione della conoscenza reciproca della storia, delle radici e dei valori culturali comuni dei popoli europei nonché del loro patrimonio culturale comune.

     Il sostegno della Comunità, previo parere del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della presente decisione, viene concesso al fine di realizzare accordi di cooperazione culturale. Esso è destinato a coprire, oltre a una parte del finanziamento del progetto, spese connesse all'instaurazione di una cooperazione duratura, che può essere pluriennale, avente una forma giuridica riconosciuta in uno degli Stati membri dell'Unione.

     Affinché l'accordo sia ammissibile, nella realizzazione delle azioni da esso previste devono essere coinvolti operatori di almeno cinque Stati partecipanti al programma "Cultura 2000".

     I responsabili degli accordi di cooperazione culturale pluriennali che beneficiano di un sostegno comunitario per più di un anno devono presentare al comitato, alla fine di ciascun anno, un bilancio delle azioni intraprese nonché delle spese destinate a tali azioni, per ottenere il rinnovo del sostegno comunitario per il periodo previsto dal progetto.

     Il sostegno comunitario non può superare il 60 % del bilancio dell'accordo di cooperazione culturale. Esso non può superare 300000 EUR.

     Tale sostegno può essere aumentato al massimo del 20 % per coprire le spese relative alla gestione dell'accordo di cooperazione.

     I.3. Eventi culturali speciali con una risonanza europea o internazionale

     Per la loro straordinaria portata e per la risonanza significativa che hanno presso la popolazione europea, queste azioni dovrebbero contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza di appartenere a una stessa comunità, nonché a sensibilizzare alla diversità culturale degli Stati membri nonché al dialogo interculturale e internazionale.

     Rientrano in particolare in questo tipo di eventi:

     i) la Capitale europea della cultura e il mese culturale europeo;

     ii) la promozione del dialogo culturale sia all'interno che all'esterno della Comunità, mediante l'organizzazione di simposi di riflessione su questioni di interesse comune;

     iii) l'organizzazione di manifestazioni culturali innovative, di forte attrattiva e accessibili ai cittadini in generale, soprattutto nel settore del patrimonio culturale, delle attività artistiche e della storia d'Europa, in particolare associando l'istruzione, le arti e la cultura;

     iv) il riconoscimento e la valorizzazione del talento artistico europeo, in particolare tra i giovani mediante, tra l'altro, i premi europei nei diversi settori culturali: letteratura, traduzione, architettura ecc.;

     v) il sostegno a progetti ammessi dalle autorità competenti degli Stati partecipanti diretti alla conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale, definibili "laboratori europei del patrimonio", di primaria importanza e che contribuiscano allo sviluppo e alla diffusione di concetti, tecniche e metodi innovativi a livello europeo.

     Le priorità relative a tali eventi saranno definite previo parere del comitato di cui all'articolo 5 della decisione.

     Il sostegno comunitario non può superare il 60 % del bilancio dell'azione culturale speciale. Non può essere inferiore a 200000 euro e non può superare 1 milione di EUR all'anno per le azioni di cui al punto i). Per le azioni di cui ai punti da ii) a v), le rispettive soglie di finanziamento non saranno, nella maggior parte dei casi, inferiori a 150000 EUR all'anno e, in ogni caso, superiori a 300000 EUR all'anno. Tali azioni riceveranno a titolo indicativo il 10 % della dotazione finanziaria del programma.

     I tre tipi di azione descritti ai punti I.1, I.2 e I.3 seguono un'impostazione verticale, relativa cioè ad un solo settore, oppure orizzontale quando comprende più settori.

     Nell'allegato II è riportata una descrizione sommaria delle due impostazioni.

 

     II. Coordinamento con gli altri strumenti comunitari che intervengono nel settore culturale

     La Commissione provvede a coordinare le azioni specifiche, gli accordi di cooperazione culturale, e gli eventi culturali speciali con gli interventi in campo culturale degli altri strumenti comunitari. Ciò mira in particolare a promuovere e organizzare forme di collaborazione tra settori con interessi comuni e convergenti, quali ad esempio:

     - cultura e turismo (tramite il turismo culturale);

     - cultura, istruzione e giovani (in particolare per presentare nelle scuole primarie e secondarie prodotti audiovisivi e multimediali sulla cultura europea, commentati da creatori e artisti);

     - cultura e occupazione (per favorire la creazione di posti di lavoro, in particolare nei nuovi luoghi culturali);

     - cultura e relazioni esterne;

     - statistiche culturali risultanti da scambi di informazioni statistiche comparative sul piano comunitario;

     - cultura e mercato interno;

     - cultura e ricerca;

     - cultura ed esportazione di beni culturali.

 

     III. Comunicazione

     I beneficiari di un sostegno comunitario devono menzionare esplicitamente questo sostegno, nel modo più visibile, in qualsiasi informazione o comunicazione relativa al progetto.

 

     IV. Assistenza tecnica e azioni di accompagnamento

     Nell'esecuzione del programma "Cultura 2000", la Commissione può ricorrere ad organizzazioni per l'assistenza tecnica, per la cui retribuzione sono previsti fondi nell'ambito degli stanziamenti complessivi per il programma che non possono eccedere il 3 % di quest'ultimo. Essa può anche, alle stesse condizioni, avvalersi di esperti o di reti di esperti.

     La Commissione può anche procedere a studi di valutazione e all'organizzazione di seminari, colloqui o incontri di esperti che potrebbero contribuire all'attuazione del programma "Cultura 2000". Essa può inoltre organizzare azioni relative all'informazione, alla pubblicazione e alla diffusione.

 

     V. Punti di contatto

     La Commissione e gli Stati membri organizzeranno, su base volontaria, e intensificheranno lo scambio reciproco delle informazioni utili all'attuazione del programma "Cultura 2000", istituendo punti di contatto culturali incaricati:

     - di garantire la promozione del programma;

     - di facilitare l'accesso al programma e di incoraggiare la partecipazione alle sue azioni del maggior numero possibile di professionisti e di attori culturali mediante un'efficace diffusione delle informazioni;

     - di garantire un contatto efficace con le varie istituzioni che sostengono il settore culturale negli Stati membri, contribuendo in tal modo alla complementarità tra le misure adottate nel quadro del programma "Cultura 2000" e le misure nazionali di sostegno;

     - di garantire le informazioni ed il contatto, al livello opportuno, tra gli operatori partecipanti al programma "Cultura 2000", nonché ad altri programmi comunitari aperti a progetti culturali.

 

     VI. Ripartizione di bilancio globale

     VI.1. All'inizio dell'esercizio, comunque entro e non oltre il 1 marzo di ogni anno, la Commissione presenta al comitato una ripartizione ex ante delle risorse di bilancio per tipo di misure, tenendo conto a tal fine degli obbiettivi fissati all'articolo 1 della decisione.

     VI.2. La ripartizione interna dei mezzi disponibili è effettuata rispettando i seguenti orientamenti indicativi:

     a) I mezzi destinati alle azioni specifiche, innovative e/o sperimentali non dovrebbero superare il 45 % del bilancio annuale del programma "Cultura 2000".

     b) I mezzi destinati alle azioni integrate nel quadro di accordi di cooperazione culturale strutturata e pluriennale non dovrebbero essere inferiori al 35 % del bilancio annuale del programma.

     c) I mezzi destinati agli eventi culturali speciali con una risonanza europea e/o internazionale dovrebbero ammontare circa al 10 % del bilancio annuale del programma.

     d) Le spese restanti, incluse quelle relative ai punti di contatto, dovrebbero ammontare circa al 10 % del bilancio annuale del programma.

     VI.3. Tutte le percentuali sopraindicate sono indicative e possono essere adattate dal comitato secondo la procedura di cui all'articolo 4 della decisione.

 

ALLEGATO II

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE IMPOSTAZIONI

VERTICALE E ORIZZONTALE

     Le azioni del programma "Cultura 2000" seguono un'impostazione verticale (relativa ad un solo settore culturale) oppure orizzontale (che ossocia più settori).

A titolo indicativo i due tipi di impostazione possono essere descritti come segue.

 

     I. Impostazione verticale

     Si tratta di un'impostazione settoriale che si prefigge di tenere conto dei bisogni specifici di ciascun settore culturale, in particolare:

     a) riguardo ai seguenti settori: musica, arti dello spettacolo, arti plastiche e visive, architettura nonché altre forme di espressione artistica, quali prodotti multimediali, fotografia, cultura per l'infanzia e arte di strada. Quest'impostazione, secondo i singoli aspetti di ciascun settore culturale, dovrebbe:

     i) promuovere scambi e cooperazione tra gli operatori culturali;

     ii) sostenere la circolazione degli artisti e delle loro opere in Europa;

     iii) migliorare le opportunità di formazione e perfezionamento, soprattutto se combinate con una maggiore mobilità di quanti operano nel mondo della cultura (compresi insegnanti e studenti);

     iv) incoraggiare la creatività, sostenendo nel contempo la realizzazione di attività che promuovano gli artisti europei e le loro opere nei suddetti settori in Europa e favorendo una politica di dialogo e scambi con le altre culture del mondo;

     v) appoggiare iniziative che si avvalgono della creatività quale mezzo di integrazione sociale;

     b) quanto a libri, lettura e traduzione quest'impostazione si prefigge di:

     i) incoraggiare scambi e cooperazione tra istituzioni e/o singoli individui dei vari Stati membri e altri Stati partecipanti al programma, nonché paesi terzi;

     ii) accrescere la consapevolezza e la diffusione delle opere letterarie e della storia del popolo europeo, sostenendo la traduzione di opere letterarie, teatrali e di riferimento (in particolare di opere nelle lingue europee meno usate e nelle lingue dei paesi dell'Europa centrale e orientale);

     iii) promuovere la mobilità e il perfezionamento di coloro che lavorano nel settore del libro e della lettura;

     iv) promuovere la diffusione del libro e la lettura, in particolare tra i giovani e i settori più svantaggiati della società.

     La condizione di cui all'allegato I, paragrafo 1, relativa al numero minimo di operatori richiesti dagli Stati che partecipano alla presentazione di progetti nel quadro del programma "Cultura 2000" può essere adattata per tenere conto dei bisogni specifici della traduzione letteraria;

     c) quanto al patrimonio culturale d'importanza europea, in particolare il patrimonio intellettuale e non, i beni mobili e immobili (musei e collezioni, biblioteche e archivi anche fotografici e archivi audiovisivi di opere culturali), il patrimonio archeologico e il patrimonio acquatico, le opere architettoniche, tutti i siti e paesaggi di rilevanza culturale (beni culturali e naturali), questa impostazione si prefigge di:

     i) incorraggiare progetti di cooperazione per la conservazione e il restauro del patrimonio culturale europeo;

     ii) promuovere lo sviluppo della cooperazione internazionale tra istituzioni e/o operatori, al fine di contribuire agli scambi di know-how e all'elaborazione delle prassi migliori per conservare e tutelare il patrimonio culturale;

     iii) migliorare l'accesso al patrimonio culturale, di dimensione europea, incoraggiando la partecipazione attiva del pubblico e rivolgendosi in particolare a bambini, giovani, settori culturalmente meno favoriti della popolazione e ai cittadini delle regioni periferiche e rurali della Comunità;

     iv) incoraggiare la mobilità e la formazione, in materia di patrimonio culturale, di quanti operano nel mondo della cultura;

     v) incentivare la cooperazione internazionale per l'elaborazione di nuove tecnologie e l'innovazione nei vari settori del patrimonio, nonché per la conservazione delle attività e dei metodi artiginali tradizionali;

     vi) prendere in considerazione il patrimonio in altri programmi e politiche comunitari;

     vii) incoraggiare la cooperazione con paesi terzi e le competenti organizzazioni internazionali.

     Nell'assegnazione dei fondi si terrà conto in modo equilibrato delle esigenze specifiche dei vari settori della vita culturale (arti dello spettacolo, arti visive, libro e lettura, patrimonio culturale).

 

     II. Impostazione orizzontale

     Quest'impostazione si prefigge di promuovere le sinergie e sviluppare la creazione culturale, sia incentivando attività transettoriali che comprendano vari settori, sia appoggiando attività comuni che coinvolgano politiche e programmi comunitari diversi (in particolare quelli concernenti istruzione, giovani, formazione professionale, coesione socioeconomica, occupazione ecc.).

     Tali azioni riceveranno a titolo indicativo il 10 % della dotazione finanziaria del programma.


[1] Comma così modificato dall’art. 1 della decisione n. 626/2004/CE.

[2] Rubrica così sostituita dall’art. 3 della decisione n. 786/2004/CE.

[3] Comma modificato dall’art. 1 della decisione n. 626/2004/CE e così sostituito dall’art. 3 della decisione n. 786/2004/CE.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2004.