§ 17.1.139 - Regolamento 13 luglio 2009, n. 810.
Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:13/07/2009
Numero:810


Sommario
Art. 1.  Obiettivo e ambito d’applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale
Art. 4.  Autorità competenti interessate dalle procedure connesse alle domande
Art. 5.  Stato membro competente per l’esame delle domande e per le decisioni sul merito
Art. 6.  Competenza territoriale consolare
Art. 7.  Competenza a rilasciare visti a cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro
Art. 8.  Accordi di rappresentanza
Art. 9.  Modalità pratiche per la presentazione delle domande
Art. 10.  Norme generali per la presentazione delle domande
Art. 11.  Moduli di domanda
Art. 12.  Documento di viaggio
Art. 13.  Identificatori biometrici
Art. 14.  Documenti giustificativi
Art. 15.  Assicurazione sanitaria di viaggio
Art. 16.  Diritti per i visti
Art. 17.  Diritti per servizi prestati
Art. 18.  Accertamento della competenza consolare
Art. 19.  Ricevibilità
Art. 20.  Timbro indicante la ricevibilità di una domanda
Art. 21.  Verifica delle condizioni d’ingresso e valutazione del rischio
Art. 22.  Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri
Art. 23.  Decisione sulla domanda
Art. 24.  Rilascio di un visto uniforme
Art. 25.  Rilascio di un visto con validità territoriale limitata
Art. 26.  Rilascio di un visto di transito aeroportuale
Art. 27.  Modalità di compilazione del visto adesivo
Art. 28.  Annullamento di un visto adesivo già compilato
Art. 29.  Apposizione di un visto adesivo
Art. 30.  Diritti derivati dal rilascio di un visto
Art. 31.  Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri
Art. 32.  Rifiuto di un visto
Art. 33.  Proroga
Art. 34.  Annullamento e revoca
Art. 35.  Visti chiesti alle frontiere esterne
Art. 36.  Visti rilasciati alla frontiera esterna a marittimi in transito
Art. 37.  Organizzazione del servizio visti
Art. 38.  Risorse per l’esame delle domande e il controllo dei consolati
Art. 39.  Condotta del personale
Art. 40.  Forme di cooperazione
Art. 41.  Cooperazione tra Stati membri
Art. 42.  Ricorso ai consoli onorari
Art. 43.  Cooperazione con fornitori esterni di servizi
Art. 44.  Cifratura e trasferimento sicuro di dati
Art. 45.  Cooperazione degli Stati membri con intermediari commerciali
Art. 46.  Compilazione di statistiche
Art. 47.  Informazioni al pubblico
Art. 48.  Cooperazione locale Schengen fra i consolati degli Stati membri
Art. 49.  Regimi relativi ai Giochi olimpici e paraolimpici
Art. 50.  Modifiche degli allegati
Art. 51.  Istruzioni relative all’applicazione pratica del Codice dei visti
Art. 52.  Procedura di comitato
Art. 53.  Comunicazioni
Art. 54.  Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008
Art. 55.  Modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006
Art. 56.  Abrogazioni
Art. 57.  Monitoraggio e valutazione
Art. 58.  Entrata in vigore


§ 17.1.139 - Regolamento 13 luglio 2009, n. 810.

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

(G.U.U.E. 15 settembre 2009, n. L 243)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), punto ii),

 

vista la proposta della Commissione,

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [1],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Conformemente all’articolo 61 del trattato, la creazione di uno spazio in cui le persone possano circolare liberamente dovrebbe essere accompagnata da misure in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione.

 

(2) Ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, del trattato, le misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri definiscono le regole in materia di visti relativi ai soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri.

 

(3) Per quanto riguarda la politica in materia di visti, la costituzione di un "corpus normativo comune", soprattutto tramite il consolidamento e lo sviluppo dell’acquis [le disposizioni pertinenti della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 [2] e l’istruzione consolare comune [3]], è uno degli elementi fondamentali per "sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione clandestina tramite un’ulteriore armonizzazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali", come indicato nel programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea [4].

 

(4) È opportuno che gli Stati membri siano presenti o rappresentati, ai fini del rilascio dei visti, in tutti i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di visto. Gli Stati membri che non hanno un proprio consolato in un dato paese terzo o in una parte specifica di un dato paese terzo dovrebbero adoperarsi per concludere accordi di rappresentanza per evitare uno sforzo sproporzionato da parte dei richiedenti il visto per avere accesso ad un consolato.

 

(5) È necessario stabilire delle norme sul transito dalle zone internazionali degli aeroporti per combattere l’immigrazione illegale. I cittadini dei paesi terzi figuranti su un elenco comune dovrebbero così essere in possesso di un visto di transito aeroportuale. Tuttavia, in casi urgenti di afflusso massiccio di immigrati illegali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre tale obbligo ai cittadini di paesi terzi diversi da quelli che figurano nell’elenco comune. Le decisioni individuali degli Stati membri dovrebbero essere riesaminate su base annuale.

 

(6) È opportuno che le modalità d’accoglienza dei richiedenti siano stabilite nel pieno rispetto della dignità umana. Il trattamento delle domande di visto dovrebbe avvenire in modo professionale e rispettoso ed essere proporzionato agli obiettivi perseguiti.

 

(7) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la qualità del servizio offerto al pubblico sia elevata e conforme a corrette prassi amministrative. Dovrebbero stanziare personale preparato in numero adeguato e risorse sufficienti al fine di agevolare il più possibile la procedura di domanda del visto. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il principio "una tantum" sia applicato a tutti i richiedenti.

 

(8) Purché talune condizioni siano soddisfatte, i visti per ingressi multipli dovrebbero essere rilasciati al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei consolati degli Stati membri e agevolare lo spostamento rapido di chi viaggia frequentemente o regolarmente. I richiedenti noti al consolato per integrità e affidabilità dovrebbero per quanto possibile beneficiare di una procedura semplificata.

 

(9) Considerata la registrazione degli identificatori biometrici nel sistema di informazione visti (VIS) istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) [5], la presentazione di persona del richiedente — almeno per la prima domanda — dovrebbe essere un requisito fondamentale per la domanda del visto.

 

(10) Per agevolare la procedura di domanda di visto relativa alle domande successive, dovrebbe essere possibile copiare le impronte digitali da quelle inserite per la prima volta nel VIS entro un periodo di cinquantanove mesi. Trascorso tale periodo di tempo, le impronte digitali dovrebbero essere nuovamente rilevate.

 

(11) Qualsiasi documento, dato o identificatore biometrico che uno Stato membro riceve nell’ambito della procedura di domanda del visto è considerato un documento consolare ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963, ed è trattato in modo appropriato.

 

(12) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [6], si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento.

 

(13) Per agevolare la procedura dovrebbero essere previste varie forme di cooperazione quali la rappresentanza limitata, la coubicazione, i centri comuni per la presentazione delle domande di visto, il ricorso a consoli onorari e la cooperazione con fornitori esterni di servizi, che tengano conto in particolare delle norme sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE. Conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire il tipo di struttura organizzativa da adottare in ciascun paese terzo.

 

(14) È necessario fissare modalità per le situazioni in cui uno Stato membro decida di cooperare con un fornitore esterno di servizi per la raccolta delle domande. Una decisione del genere è opportuna se, in particolari circostanze o per ragioni legate alle condizioni locali, la cooperazione con altri Stati membri in forma di rappresentanza, di rappresentanza limitata, di coubicazione o di un centro comune per la presentazione delle domande non risulta appropriata per lo Stato membro interessato. Dette modalità dovrebbero essere stabilite secondo i principi generali di rilascio dei visti e nel rispetto delle esigenze in materia di protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE. Si dovrebbe inoltre tener conto dell’esigenza di evitare il "visa shopping" al momento di stabilire e attuare modalità di questo genere.

 

(15) Qualora uno Stato membro abbia deciso di cooperare con un fornitore esterno di servizi, dovrebbe mantenere la possibilità per tutti i richiedenti di presentare domande direttamente alle loro rappresentanze diplomatiche o consolari.

 

(16) Lo Stato membro dovrebbe cooperare con un fornitore esterno di servizi sulla base di uno strumento giuridico che stabilisca con precisione le responsabilità dello stesso, nonché un accesso diretto e totale ai suoi locali, le informazioni da dare ai richiedenti, gli obblighi di riservatezza e le circostanze, le condizioni e le procedure per la sospensione o l’interruzione della cooperazione.

 

(17) Il presente regolamento, consentendo agli Stati membri di cooperare con fornitori esterni di servizi per la raccolta delle domande e stabilendo nel contempo il principio "una tantum" per la presentazione delle domande, crea una deroga alla regola generale secondo cui un richiedente deve presentarsi di persona presso la rappresentanza diplomatica o consolare. Ciò lascia impregiudicata la possibilità di convocare il richiedente per un colloquio.

 

(18) La cooperazione locale Schengen è fondamentale per l’applicazione armonizzata della politica comune in materia di visti e per una corretta valutazione dei rischi migratori e/o di sicurezza. Date le differenze nelle situazioni locali, l’applicazione operativa di particolari disposizioni legislative dovrebbe essere valutata fra le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri nei singoli luoghi al fine di assicurare un’applicazione armonizzata delle disposizioni legislative per impedire il "visa shopping" e un trattamento diverso fra i richiedenti il visto.

 

(19) I dati statistici sono un mezzo importante per monitorare i flussi migratori e possono servire come efficace strumento di gestione. È pertanto opportuno che questi dati siano compilati regolarmente in un formato comune.

 

(20) Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [7].

 

(21) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare modifiche degli allegati del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(22) Per garantire l’applicazione armonizzata del presente regolamento a livello operativo, occorre formulare istruzioni sulle prassi e procedure che devono seguire gli Stati membri nel trattare le domande di visto.

 

(23) Un sito Internet comune per i visti Schengen deve essere creato per migliorare la visibilità e l’immagine uniforme della politica comune in materia di visti. Siffatto sito servirà come mezzo per fornire al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto.

 

(24) Dovrebbero essere adottate misure adeguate per il controllo e la valutazione del presente regolamento.

 

(25) Il regolamento VIS e il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [8], dovrebbero essere modificati per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

 

(26) Gli accordi bilaterali conclusi fra la Comunità e i paesi terzi ai fini della facilitazione del trattamento delle domande di visti possono derogare alle disposizioni del presente regolamento.

 

(27) Quando uno Stato membro ospita i Giochi olimpici e paraolimpici, dovrebbe applicarsi un particolare regime che faciliti il rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica.

 

(28) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione delle procedure e delle condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi nel territorio degli Stati membri, non può essere realizzato in åmisura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(29) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

 

(30) Le condizioni riguardanti l’ingresso nel territorio degli Stati membri o il rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

 

(31) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell’articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel suo diritto interno.

 

(32) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen [9], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio [10], relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

 

(33) È opportuno definire un regime per permettere a rappresentanti dell’Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione ai sensi del presente regolamento. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere fra il Consiglio dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi [11], allegato al summenzionato accordo. La Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di raccomandazione ai fini della negoziazione di tale regime.

 

(34) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen [12], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio [13] relativa alla conclusione di detto accordo.

 

(35) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio [14] sulla firma di detto protocollo.

 

(36) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen [15]. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo.

 

(37) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen [16]. L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo.

 

(38) Il presente regolamento, a eccezione dell’articolo 3, costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 e ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Obiettivo e ambito d’applicazione

1. Il presente regolamento fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi, nel territorio degli Stati membri.

 

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri in conformità del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [17], fermi restando:

 

a) i diritti di libera circolazione di cui godono i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell’Unione;

 

b) i diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, di cui godono cittadini di paesi terzi e loro familiari in virtù di accordi fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro.

 

3. Il presente regolamento elenca anche i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di un visto di transito aeroportuale in deroga al principio di libero transito stabilito dall’allegato 9 della convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale e definisce le procedure e le condizioni per il rilascio del visto ai fini del transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati membri.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

 

1) "cittadino di paesi terzi": chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

 

2) "visto": autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini:

 

a) del transito o di un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi dalla data di primo ingresso nel territorio degli Stati membri;

 

b) del transito nelle zone internazionali degli aeroporti degli Stati membri;

 

3) "visto uniforme": visto valido per l’intero territorio degli Stati membri;

 

4) "visto con validità territoriale limitata": visto valido per il territorio di uno o più Stati membri ma non per tutti gli Stati membri;

 

5) "visto di transito aeroportuale": visto valido per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri;

 

6) "visto adesivo": formato uniforme per i visti quale definito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti [18];

 

7) "documento di viaggio riconosciuto": documento di viaggio riconosciuto da uno o più Stati membri ai fini dell’apposizione di visti;

 

8) "foglio separato per l’apposizione del visto": modello uniforme di foglio utilizzabile per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio [19];

 

9) "consolato": rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, abilitata a rilasciare visti e diretta da un funzionario consolare di carriera, quale definita dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963;

 

10) "domanda": domanda di visto;

 

11) "intermediari commerciali": agenzie amministrative private, società di trasporto o agenzie di viaggio (operatori turistici o venditori).

 

TITOLO II

 

VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE

 

     Art. 3. Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale

1. I cittadini dei paesi terzi figuranti nell’elenco di cui all’allegato IV devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri.

 

2. In casi urgenti di afflusso massiccio di immigrati illegali, singoli Stati membri possono richiedere ai cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul loro territorio. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali decisioni prima della relativa entrata in vigore nonché la revoca dell’obbligo del visto di transito aeroportuale.

 

3. Nell’ambito del comitato di cui all’articolo 52, paragrafo 1, tali comunicazioni sono riesaminate annualmente allo scopo di trasferire il paese terzo interessato nell’elenco di cui all’allegato IV.

 

4. Se il paese terzo non è trasferito nell’elenco di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato, purché le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, può mantenere o revocare l’obbligo del visto di transito aeroportuale.

 

5. Sono esentate dall’obbligo di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale ai sensi dei paragrafi 1 e 2 le seguenti categorie di persone:

 

a) i titolari di un visto uniforme valido, di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro;

 

b) i cittadini di paesi terzi in possesso dei titoli di soggiorno validi, menzionati nell’allegato V, rilasciati da Andorra, Canada, Giappone, San Marino o Stati Uniti d’America, che garantiscono il ritorno incondizionato del titolare;

 

c) i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro o per uno Stato parte dell’accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d’America o che ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto;

 

d) i familiari di cittadini dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a);

 

e) i titolari di passaporti diplomatici;

 

f) i membri dell’equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente della convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale.

 

TITOLO III

 

PROCEDURE E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI VISTI

 

CAPO I

 

Autorità interessate dalle procedure connesse alle domande

 

     Art. 4. Autorità competenti interessate dalle procedure connesse alle domande

1. Le domande sono esaminate dai consolati, i quali decidono sul merito.

 

2. In deroga al paragrafo 1, le domande possono essere esaminate alle frontiere esterne degli Stati membri dalle autorità responsabili dei controlli sulle persone a norma dell’articolo 35 e dell’articolo 36, le quali decidono sul merito.

 

3. Nei territori d’oltremare non europei degli Stati membri, le domande possono essere esaminate dalle autorità designate dallo Stato membro interessato, le quali decidono sul merito.

 

4. Uno Stato membro può chiedere di coinvolgere autorità diverse da quelle designate ai paragrafi 1 e 2 nell’esame delle domande e nelle decisioni sul merito.

 

5. Uno Stato membro può chiedere di essere consultato o informato da un altro Stato membro a norma degli articoli 22 e 31.

 

     Art. 5. Stato membro competente per l’esame delle domande e per le decisioni sul merito

1. Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito è:

 

a) lo Stato membro il cui territorio costituisce l’unica destinazione del viaggio o dei viaggi;

 

b) se il viaggio comprende più di una destinazione, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale dei viaggi in termini di durata o di finalità del soggiorno; oppure

 

c) qualora non possa essere determinata la destinazione principale, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.

 

2. Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto uniforme ai fini del transito e per la decisione sul merito è:

 

a) in caso di transito attraverso un solo Stato membro, lo Stato membro interessato; oppure

 

b) in caso di transito attraverso più Stati membri, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende cominciare il transito.

 

3. Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto di transito aeroportuale e per la decisione sul merito è:

 

a) in caso di un singolo transito aeroportuale, lo Stato membro nel cui territorio è situato l’aeroporto di transito; oppure

 

b) in caso di transito aeroportuale, duplice o multiplo lo Stato membro nel cui territorio è situato l’aeroporto del primo transito.

 

4. Gli Stati membri cooperano per evitare situazioni in cui una domanda non possa formare oggetto di esame e di decisione qualora lo Stato membro competente ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 non sia né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente presenta la domanda a norma dell’articolo 6.

 

     Art. 6. Competenza territoriale consolare

1. Una domanda è esaminata e la decisione sul merito è presa dal consolato dello Stato membro competente nella cui giurisdizione il richiedente risiede legalmente.

 

2. Un consolato dello Stato membro competente esamina e decide in merito a una domanda di un cittadino di un paese terzo presente legalmente ma non residente nella sua giurisdizione se il richiedente ha giustificato la domanda presso detto consolato.

 

     Art. 7. Competenza a rilasciare visti a cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro

I cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro e che devono essere in possesso di un visto per entrare nel territorio di uno o più altri Stati membri presentano la domanda presso il consolato dello Stato membro competente ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 o 2.

 

     Art. 8. Accordi di rappresentanza

1. Uno Stato membro può accettare di rappresentare un altro Stato membro che sia competente ai sensi dell’articolo 5 ai fini dell’esame delle domande e del rilascio dei visti per conto di tale Stato. Uno Stato membro può anche rappresentare un altro Stato membro in modo limitato soltanto per la raccolta delle domande e il rilevamento degli identificatori biometrici.

 

2. Quando il consolato dello Stato membro rappresentante intende rifiutare un visto, inoltra la domanda alle autorità competenti dello Stato membro rappresentato affinché queste possano adottare la decisione finale in merito alla domanda entro i termini stabiliti all’articolo 23, paragrafi 1, 2 o 3.

 

3. La raccolta e la trasmissione delle pratiche e dei dati allo Stato membro rappresentato si effettuano nel rispetto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati e di sicurezza.

 

4. Tra lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato è stabilito un accordo bilaterale contenente i seguenti elementi:

 

a) specifica la durata di tale rappresentanza, se temporanea, e le modalità di cessazione della stessa;

 

b) può, in particolare qualora lo Stato membro rappresentato abbia un consolato nel paese terzo interessato, prevedere disposizioni relative a locali, al personale e al versamento di un corrispettivo da parte dello Stato membro rappresentato;

 

c) può stabilire che le domande di determinate categorie di cittadini di paesi terzi devono essere trasmesse dallo Stato membro rappresentante alle autorità centrali dello Stato membro rappresentato per una consultazione preliminare, come previsto dall’articolo 22;

 

d) in deroga al paragrafo 2, può autorizzare il consolato dello Stato membro rappresentante a rifiutare il rilascio di un visto dopo l’esame della domanda.

 

5. Gli Stati membri che non hanno un proprio consolato in un paese terzo si adoperano per concludere accordi di rappresentanza con Stati membri che hanno consolati in tale paese.

 

6. Per evitare che un’infrastruttura di trasporto carente o lunghe distanze in una regione o area geografica specifica richiedano uno sforzo sproporzionato da parte dei richiedenti per avere accesso a un consolato, gli Stati membri che non hanno una proprio consolato in tale regione o area si adoperano per concludere accordi di rappresentanza con Stati membri che hanno consolati in quella regione o area.

 

7. Lo Stato membro rappresentato comunica alla Commissione gli accordi di rappresentanza o la loro cessazione prima che essi entrino in vigore o siano cessati.

 

8. Contemporaneamente, il consolato dello Stato membro rappresentante informa sia i consolati degli altri Stati membri, sia la delegazione della Commissione nella giurisdizione interessata degli accordi di rappresentanza o della cessazione di tali accordi prima che essi entrino in vigore o siano cessati

 

9. Se il consolato dello Stato membro rappresentante decide di cooperare con un fornitore esterno di servizi, conformemente all’articolo 43, o con intermediari commerciali accreditati, come previsto all’articolo 45, tale cooperazione include le domande contemplate dagli accordi di rappresentanza. Le autorità centrali dello Stato membro rappresentato sono informate in anticipo dei termini di tale cooperazione.

 

CAPO II

 

Domanda di visto

 

     Art. 9. Modalità pratiche per la presentazione delle domande

1. Le domande vanno presentate non prima di tre mesi dall’inizio del viaggio previsto. I titolari di un visto per ingressi multipli possono presentare la domanda prima della scadenza del visto valido per un periodo di almeno sei mesi.

 

2. I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. L’appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento.

 

3. In giustificati casi d’urgenza il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare domande senza chiedere l’appuntamento, o tale appuntamento è dato immediatamente.

 

4. Le domande possono essere presentate presso il consolato dal richiedente o da intermediari commerciali accreditati come previsto all’articolo 45, paragrafo 1, fatto salvo l’articolo 13, o in conformità degli articoli 42 o 43.

 

     Art. 10. Norme generali per la presentazione delle domande

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 42, 43 e 45, i richiedenti si presentano di persona per la presentazione della domanda.

 

2. I consolati possono derogare all’obbligo di cui al paragrafo 1 in caso di richiedenti loro noti per integrità e affidabilità.

 

3. Nel presentare la domanda, il richiedente:

 

a) presenta un modulo di domanda ai sensi dell’articolo 11;

 

b) presenta un documento di viaggio ai sensi dell’articolo 12;

 

c) presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95 o, quando il VIS è operativo a norma dell’articolo 48 del regolamento VIS, conformemente alle norme di cui all’articolo 13 del presente regolamento;

 

d) consente il rilevamento delle proprie impronte digitali conformemente all’articolo 13, ove applicabile;

 

e) paga i diritti di visto ai sensi dell’articolo 16;

 

f) fornisce documenti giustificativi, conformemente all’articolo 14 e all’allegato II;

 

g) ove applicabile, dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio conformemente all’articolo 15.

 

     Art. 11. Moduli di domanda

1. Ogni richiedente presenta un modulo di domanda compilato e firmato di cui all’allegato I. Le persone figuranti sul documento di viaggio del richiedente presentano moduli di domanda separati. I minori presentano un modulo di domanda firmato da una persona che esercita la potestà genitoriale permanente o temporanea o da un tutore legale.

 

2. I consolati fanno sì che i moduli di domanda siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili ai richiedenti a titolo gratuito.

 

3. I moduli saranno disponibili:

 

a) nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto;

 

b) nelle lingue ufficiali del paese ospitante;

 

c) nelle lingue ufficiali del paese ospitante e nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto; oppure

 

d) in caso di rappresentanza, nelle lingue ufficiali dello Stato membro rappresentante.

 

Oltre alle lingue di cui alla lettera a), il modulo può essere reso disponibile anche in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea.

 

4. Se il modulo di domanda non è disponibile nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese ospitante, ne è messa a disposizione del richiedente, separatamente, una traduzione in dette lingue.

 

5. Una traduzione del modulo di domanda nelle lingue ufficiali del paese ospitante è fornita nell’ambito della cooperazione locale Schengen di cui all’articolo 48.

 

6. Il consolato informa i richiedenti in merito alle lingue utilizzabili per compilare il modulo di domanda.

 

     Art. 12. Documento di viaggio

Il richiedente presenta un documento di viaggio valido che soddisfi i seguenti criteri:

 

a) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri o, in caso di più viaggi, dopo l’ultima data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. Tuttavia, in casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;

 

b) contiene almeno due pagine bianche;

 

c) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti.

 

     Art. 13. Identificatori biometrici

1. Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti una fotografia e le impronte delle dieci dita dello stesso, conformemente alle garanzie previste dalla convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

 

2. Il richiedente che introduce la prima domanda deve presentarsi di persona. In tale occasione sono rilevati i seguenti identificatori biometrici del richiedente:

 

- una fotografia, scansionata o fatta al momento della domanda, e

 

- le sue impronte delle dieci dita prese a dita piatte, rilevate digitalmente.

 

3. Se le impronte digitali del richiedente rilevate nell’ambito di una domanda precedente sono inserite nel VIS per la prima volta meno di cinquantanove mesi prima della data della nuova domanda, esse sono copiate nella domanda successiva.

 

Tuttavia, in caso di dubbi ragionevoli sull’identità del richiedente, il consolato rileva le impronte digitali entro il termine di cui al primo comma.

 

Inoltre, se al momento della presentazione della domanda non può essere confermato immediatamente che le impronte digitali sono state rilevate entro il termine di cui al primo comma, il richiedente può chiedere che siano rilevate.

 

4. A norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento VIS, la fotografia allegata a ogni domanda è inserita nel VIS. Non è necessario che il richiedente si presenti di persona a tal fine.

 

I requisiti tecnici della fotografia sono conformi alle norme internazionali di cui al documento n. 9303, parte 1, 6a edizione dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO).

 

5. Le impronte digitali sono rilevate conformemente alle norme ICAO e alla decisione 2006/648/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema informazione visti [20].

 

6. Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato delle autorità competenti a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3. Sotto la supervisione dei consolati, gli identificatori biometrici possono essere rilevati anche da personale qualificato e debitamente autorizzato del console onorario di cui all’articolo 42 o di un fornitore esterno di servizi di cui all’articolo 43. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati, in caso di dubbi, prevedono la possibilità di verificare presso il consolato le impronte digitali che sono state rilevate dal fornitore esterno di servizi.

 

7. Sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali i seguenti richiedenti:

 

a) bambini di età inferiore a dodici anni;

 

b) le persone per le quali è fisicamente impossibile rilevarle. Se tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte digitali inferiore a dieci, si procede al rilevamento del numero massimo di impronte. Tuttavia, qualora l’impossibilità sia temporanea, il richiedente è invitato a fornire le impronte digitali in occasione della domanda successiva. Le autorità competenti a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, sono autorizzate a chiedere ulteriori chiarimenti dei motivi dell’impossibilità temporanea. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte procedure idonee a garanzia della dignità del richiedente in caso di difficoltà nel rilevamento;

 

c) capi di Stato o di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri della loro delegazione ufficiale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale;

 

d) sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale.

 

8. Nei casi di cui al paragrafo 7, va inserita nel VIS la menzione "non applicabile" a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento VIS.

 

     Art. 14. Documenti giustificativi

1. All’atto della presentazione di una domanda di visto uniforme il richiedente presenta:

 

a) documenti che indichino la finalità del viaggio;

 

b) documenti relativi all’alloggio, o prova della disponibilità di mezzi sufficienti per l’alloggio;

 

c) documenti che indichino che il richiedente dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero è in grado di ottenere legalmente detti mezzi, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3 del codice frontiere Schengen;

 

d) informazioni che consentano di valutare l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

 

2. All’atto della presentazione di una domanda di visto di transito aeroportuale il richiedente presenta:

 

a) documenti relativi al proseguimento del viaggio verso la destinazione finale dopo il transito aeroportuale previsto;

 

b) informazioni che consentano di valutare l’intenzione del richiedente di non entrare nel territorio degli Stati membri.

 

3. Un elenco non esaustivo di documenti giustificativi che il consolato può domandare al richiedente per verificare che soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 figura nell’allegato II.

 

4. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare una dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di un privato compilando un modulo elaborato da ciascuno Stato membro. Tale modulo indica in particolare:

 

a) se è inteso come dichiarazione di garanzia e/o di alloggio;

 

b) se il soggetto ospitante è un singolo, una società o un’organizzazione;

 

b) l’identità del soggetto ospitante e i relativi estremi;

 

d) il richiedente invitato o i richiedenti invitati;

 

e) l’indirizzo dell’alloggio;

 

f) la durata e la finalità del soggiorno;

 

g) eventuali legami di parentela con il soggetto ospitante.

 

Il modulo è redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in almeno un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea e fornisce alla persona che lo firma le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento VIS. Un facsimile del modulo è notificato alla Commissione.

 

5. Nell’ambito della cooperazione locale Schengen è valutata la necessità di completare e armonizzare l’elenco dei documenti giustificativi in ogni giurisdizione, per tenere conto delle circostanze locali.

 

6. I consolati possono derogare a uno o più obblighi di cui al paragrafo 1 in caso di richiedente loro noto per integrità e affidabilità, in particolare per la correttezza nell’uso di precedenti visti, qualora non vi sia alcun dubbio riguardo al fatto che il richiedente soddisfi i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

 

     Art. 15. Assicurazione sanitaria di viaggio

1. I richiedenti i visti uniformi per uno o due ingressi devono dimostrare di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra le spese che potrebbero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure mediche urgenti, ricoveri ospedalieri d’urgenza o morte durante il loro soggiorno o i loro soggiorni nel territorio degli Stati membri.

 

2. I richiedenti i visti uniformi per più di due ingressi ("ingressi multipli") devono dimostrare di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra il periodo del loro primo viaggio previsto.

 

Dovranno inoltre firmare la dichiarazione, figurante nel modulo di domanda, con la quale affermano di essere consapevoli della necessità di avere un’assicurazione sanitaria di viaggio per i soggiorni successivi.

 

3. L’assicurazione è valida per l’insieme del territorio degli Stati membri e copre il periodo complessivo di soggiorno o di transito previsto dell’interessato. La copertura minima ammonta a 30000 EUR.

 

Nel caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata che copre il territorio di più di uno Stato membro, la copertura assicurativa è valida almeno negli Stati membri interessati.

 

4. I richiedenti sottoscrivono, in linea di principio, l’assicurazione nel paese di residenza. Qualora ciò non sia possibile essi cercano di contrarre un’assicurazione in qualsiasi altro paese.

 

Se un’altra persona contrae un’assicurazione a nome del richiedente, si applicano le condizioni di cui al paragrafo 3.

 

5. Nel valutare l’adeguatezza della copertura assicurativa, i consolati accertano se le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia di assicurazione siano riscuotibili negli Stati membri.

 

6. L’obbligo di sottoscrivere l’assicurazione può essere considerato come soddisfatto qualora si accerti che una copertura assicurativa adeguata è presumibile alla luce della situazione professionale del richiedente. L’esonero dalla dimostrazione di essere in possesso di un’assicurazione sanitaria di viaggio può interessare determinati gruppi professionali, quali i marittimi, già coperti da un’assicurazione sanitaria di viaggio per le loro attività professionali.

 

7. I titolari di passaporti diplomatici sono esentati dall’obbligo di possedere un’assicurazione sanitaria di viaggio.

 

     Art. 16. Diritti per i visti

1. I richiedenti pagano diritti pari a 60 EUR.

 

2. Per i minori tra i sei e i dodici anni i diritti per i visti ammontano a 35 EUR.

 

3. I diritti per i visti sono riveduti periodicamente per tener conto delle spese amministrative.

 

4. I diritti per i visti non vengono riscossi per i richiedenti appartenenti a una delle categorie seguenti:

 

a) minori di età inferiore ai sei anni;

 

b) alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica;

 

c) ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica [21];

 

d) rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.

 

5. Possono essere esentati dal pagamento di diritti per il visto:

 

a) i minori tra i sei e i dodici anni;

 

b) i titolari di passaporti diplomatici e di servizio;

 

c) i partecipanti a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni.

 

Nell’ambito della cooperazione locale Schengen, gli Stati membri si adoperano per armonizzare l’applicazione di queste esenzioni.

 

6. In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l’importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d’interesse pubblico o per motivi umanitari.

 

7. I diritti per i visti sono riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili, tranne nei casi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, e all’articolo 19, paragrafo 3.

 

Se riscosso in una valuta diversa dall’euro, l’importo dei diritti per i visti riscosso in tale valuta è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell’euro fissato dalla Banca centrale europea. L’importo riscosso può essere arrotondato e i consolati assicurano nell’ambito degli accordi di cooperazione locale Schengen che siano riscossi diritti simili.

 

8. Per tale pagamento il richiedente ottiene una ricevuta.

 

     Art. 17. Diritti per servizi prestati

1. Diritti per servizi addizionali possono essere riscossi dal fornitore esterno di servizi di cui all’articolo 43. I diritti per servizi prestati sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi nello svolgere uno o più dei compiti di cui all’articolo 43, paragrafo 6.

 

2. L’importo dei diritti per servizi prestati è precisato nello strumento giuridico di cui all’articolo 43, paragrafo 2.

 

3. Nell’ambito della cooperazione locale Schengen, gli Stati membri garantiscono che l’importo richiesto al richiedente rifletta debitamente i servizi offerti dal fornitore esterno di servizi e sia adattato in funzione delle circostanze locali. Inoltre, essi si propongono di armonizzare l’importo applicato per i servizi prestati.

 

4. Tale importo non supera la metà dell’importo del diritto per il visto di cui all’articolo 16, paragrafo 1, indipendentemente dalle eventuali riduzioni o deroghe ai diritti per i visti di cui all’articolo 16, paragrafi 2, 4, 5 e 6.

 

5. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la loro domanda direttamente ai rispettivi consolati.

 

CAPO III

 

Esame della domanda e decisione sul merito

 

     Art. 18. Accertamento della competenza consolare

1. Quando è presentata una domanda, il consolato verifica la propria competenza a esaminarla e a decidere sul merito alla stessa a norma degli articoli 5 e 6.

 

2. Se il consolato non è competente, restituisce senza indugio il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente, rimborsa i diritti per i visti e indica il consolato competente.

 

     Art. 19. Ricevibilità

1. Il consolato competente verifica:

 

- se la domanda è stata presentata entro il termine di cui all’articolo 9, paragrafo 1,

 

- se la domanda contiene gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettere da a) a c),

 

- se sono stati rilevati i dati biometrici del richiedente, e

 

- se sono stati riscossi i diritti per i visti.

 

2. Se il consolato competente constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la domanda è ricevibile e il consolato:

 

- segue le procedure di cui all’articolo 8 del regolamento VIS, e

 

- esamina ulteriormente la domanda.

 

I dati sono inseriti nel VIS soltanto da personale consolare debitamente autorizzato a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 7 e dell’articolo 9, paragrafi 5 e 6, del regolamento VIS.

 

3. Se il consolato competente constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la domanda è irricevibile e il consolato, senza indugio:

 

- restituisce il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente,

 

- distrugge i dati biometrici raccolti,

 

- rimborsa i diritti per i visti, e

 

- non esamina la domanda.

 

4. A titolo di deroga, una domanda che non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 può essere considerata ricevibile per motivi umanitari o di interesse nazionale.

 

     Art. 20. Timbro indicante la ricevibilità di una domanda

1. Se una domanda è ricevibile, il consolato competente appone un timbro sul documento di viaggio del richiedente. Il timbro è conforme al modello figurante nell’allegato III ed è apposto conformemente alle disposizioni di tale allegato.

 

2. I passaporti diplomatici, di servizio/ufficiali e speciali non vengono timbrati.

 

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai consolati degli Stati membri fino alla data della piena entrata in funzione del VIS in tutte le regioni a norma dell’articolo 48 del regolamento VIS.

 

     Art. 21. Verifica delle condizioni d’ingresso e valutazione del rischio

1. Nell’esaminare una domanda di visto uniforme viene accertato se il richiedente soddisfi le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen ed è accordata particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

 

2. Per ciascuna domanda viene consultato il VIS conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 15 del regolamento VIS. Gli Stati membri provvedono affinché siano pienamente utilizzati tutti i criteri di ricerca di cui all’articolo 15 del regolamento VIS onde evitare respingimenti e identificazioni falsi.

 

3. Nel determinare se il richiedente soddisfi le condizioni d’ingresso, il consolato verifica:

 

a) che il documento di viaggio presentato non sia falso, contraffatto o alterato;

 

b) la giustificazione presentata dal richiedente riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto e che questi disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno previsto sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

 

c) se il richiedente è segnalato ai fini della non ammissione nel sistema d’informazione Schengen (SIS);

 

d) che il richiedente non sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita all’articolo 2, punto 19, del codice frontiere Schengen, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, che non sia oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi;

 

e) che il richiedente disponga di un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile.

 

4. Se del caso, il consolato verifica la durata dei soggiorni precedenti e previsti per accertare che il richiedente non abbia superato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o da un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro.

 

5. La valutazione dei mezzi di sussistenza per il soggiorno previsto si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati per vitto e alloggio in sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno, in base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del codice frontiere Schengen. La dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di un privato può altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

 

6. In sede di esame di una domanda di visto di transito aeroportuale, il consolato verifica, in particolare:

 

a) che il documento di viaggio presentato non sia falso, contraffatto o alterato;

 

b) i luoghi di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato e la coerenza dell’itinerario e del transito aeroportuale previsti;

 

c) il giustificativo del proseguimento del viaggio verso la destinazione finale.

 

7. L’esame di una domanda si fonda, in particolare, sull’autenticità e l’affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l’affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente.

 

8. Nel corso dell’esame di una domanda, i consolati possono, in casi giustificati, convocare il richiedente per un colloquio e richiedere documenti supplementari.

 

9. Un precedente rifiuto del visto non comporta il rifiuto automatico di una nuova domanda. Una nuova domanda è valutata sulla base di tutte le informazioni disponibili.

 

     Art. 22. Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri

1. Uno Stato membro può chiedere che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le sue autorità centrali nel corso dell’esame di domande presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini. Tale consultazione non si applica alle domande di visto di transito aeroportuale.

 

2. Le autorità centrali consultate danno una risposta definitiva entro sette giorni di calendario dalla consultazione. La mancanza di risposta entro tale termine implica che esse non hanno motivo di opporsi al rilascio del visto.

 

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’introduzione o il ritiro della richiesta di consultazione preliminare prima che detta misura diventi applicabile. Tale informazione è comunicata anche nell’ambito della cooperazione locale Schengen all’interno della giurisdizione interessata.

 

4. La Commissione informa gli Stati membri di tali notifiche.

 

5. A decorrere dalla data di sostituzione della rete di consultazione Schengen di cui all’articolo 46 del regolamento VIS, la consultazione preliminare è effettuata conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento.

 

     Art. 23. Decisione sulla domanda

1. La decisione sulla domanda è presa entro quindici giorni di calendario dalla data della presentazione di una domanda ricevibile ai sensi dell’articolo 19.

 

2. Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di trenta giorni di calendario in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda o in caso di rappresentanza con consultazione delle autorità dello Stato membro rappresentato.

 

3. Se, in casi specifici, risultano necessari documenti supplementari, il termine può essere eccezionalmente prorogato fino a un massimo di sessanta giorni di calendario.

 

4. Salvo in caso di ritiro della domanda, è presa la decisione di:

 

a) rilasciare un visto uniforme a norma dell’articolo 24;

 

b) rilasciare un visto con validità territoriale limitata a norma dell’articolo 25;

 

c) rifiutare il visto a norma dell’articolo 32; o

 

d) interrompere l’esame della domanda e trasmetterla alle autorità competenti dello Stato membro rappresentato a norma dell’articolo 8, paragrafo 2.

 

L’impossibilità fisica di rilevare le impronte digitali a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), non influisce sul rilascio o sul rifiuto del visto.

 

CAPO IV

 

Rilascio del visto

 

     Art. 24. Rilascio di un visto uniforme

1. Il periodo di validità del visto e la durata del soggiorno autorizzato sono basati sull’esame effettuato a norma dell’articolo 21.

 

Un visto può essere rilasciato per uno, due o molteplici ingressi. Il periodo di validità non è superiore a cinque anni.

 

In caso di transito, la durata del soggiorno autorizzato corrisponde al tempo necessario per il transito.

 

Fermo restando l’articolo 12, lettera a), il periodo di validità del visto comprende una "franchigia" supplementare di quindici giorni.

 

Gli Stati membri possono decidere di non concedere tale franchigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

 

2. Fermo restando l’articolo 12, lettera a), i visti per ingressi multipli sono rilasciati con un periodo di validità compreso tra sei mesi e cinque anni se ricorrono le seguenti condizioni:

 

a) il richiedente dimostra la necessità o giustifica l’intenzione di viaggiare frequentemente e/o regolarmente, in particolare a motivo della sua situazione professionale o familiare, come nel caso di gente d’affari, funzionari che hanno contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea, rappresentanti di organizzazioni della società civile che viaggiano per partecipare a corsi di formazione pedagogica, seminari e conferenze, familiari di cittadini dell’Unione, familiari di cittadini di paesi terzi legalmente residenti negli Stati membri e marittimi; e

 

b) il richiedente dimostra la propria integrità e affidabilità, in particolare per la correttezza nell’uso di precedenti visti uniformi o visti con validità territoriale limitata, la sua situazione economica nel paese d’origine e l’effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

 

3. I dati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento VIS sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio del visto.

 

     Art. 25. Rilascio di un visto con validità territoriale limitata

1. I visti con validità territoriale limitata sono rilasciati eccezionalmente nei seguenti casi:

 

a) quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, lo Stato membro interessato ritiene necessario:

 

i) derogare al principio dell’adempimento delle condizioni di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen;

 

ii) rilasciare un visto nonostante l’opposizione al rilascio di un visto uniforme manifestata dallo Stato membro consultato a norma dell’articolo 22; oppure

 

iii) rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non abbia avuto luogo la consultazione preliminare a norma dell’articolo 22;

 

ovvero

 

b) quando, per motivi ritenuti giustificati dal consolato, viene rilasciato un nuovo visto per un soggiorno durante un semestre nel corso del quale il richiedente ha già utilizzato un visto uniforme o un visto con validità territoriale limitata per un soggiorno di tre mesi.

 

2. Un visto con validità territoriale limitata è valido per il territorio dello Stato membro di rilascio. In via eccezionale può essere valido per il territorio di più Stati membri, fatto salvo il consenso di ciascuno degli Stati membri interessati.

 

3. Se il richiedente possiede un documento di viaggio non riconosciuto da uno o più Stati membri, ma non tutti, è rilasciato un visto valido per il territorio degli Stati membri che riconoscono il documento di viaggio. Nel caso in cui lo Stato membro di rilascio non riconosca il documento di viaggio del richiedente, il visto rilasciato è valido solo per quello Stato membro.

 

4. Se il visto con validità territoriale limitata è stato rilasciato nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità centrali dello Stato membro di rilascio procedono, senza indugio e secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento VIS, alla trasmissione delle informazioni rilevanti alle autorità centrali degli altri Stati membri.

 

5. I dati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento VIS sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio del visto.

 

     Art. 26. Rilascio di un visto di transito aeroportuale

1. Il visto di transito aeroportuale è valido per il transito nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri.

 

2. Fermo restando l’articolo 12, lettera a), il periodo di validità del visto comprende una "franchigia" supplementare di quindici giorni.

 

Gli Stati membri possono decidere di non concedere tale franchigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

 

3. Fatto salvo l’articolo 12, lettera a), i visti di transito aeroportuale multipli possono essere rilasciati con un periodo di validità massima di sei mesi.

 

4. Nell’adozione della decisione sul rilascio di visti di transito aeroportuale multipli sono rilevanti, in particolare, i seguenti criteri:

 

a) la necessità del richiedente di transitare frequentemente e/o regolarmente; e

 

b) l’integrità e l’affidabilità del richiedente, in particolare la correttezza nell’uso di precedenti visti uniformi, visti con validità territoriale limitata o visti di transito aeroportuale, la sua situazione economica nel suo paese d’origine e l’effettiva intenzione di proseguire il viaggio.

 

5. Se il richiedente deve essere in possesso di un visto di transito aeroportuale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, il visto di transito aeroportuale è valido solo per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

 

6. I dati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento VIS sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio del visto.

 

     Art. 27. Modalità di compilazione del visto adesivo

1. Una volta compilato il visto adesivo, vengono inserite le diciture obbligatorie di cui all’allegato VII ed è completata la zona a lettura ottica, come previsto nel documento ICAO 9303, parte 2.

 

2. Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona "annotazioni" del visto adesivo, che non devono costituire doppioni delle diciture obbligatorie di cui all’allegato VII.

 

3. Tutte le diciture sul visto adesivo sono stampate e i visti adesivi stampati non possono recare correzioni o cancellature manuali.

 

4. I visti adesivi possono essere compilati a mano solo in caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica. I visti adesivi compilati manualmente non possono recare correzioni o cancellature.

 

5. In caso di compilazione manuale di un visto adesivo a norma del paragrafo 4 del presente articolo, questa informazione è inserita nel VIS conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera k), del regolamento VIS.

 

     Art. 28. Annullamento di un visto adesivo già compilato

1. Se si individua un errore nel visto adesivo prima di apporlo sul documento di viaggio, il visto adesivo è annullato.

 

2. Se si individua un errore dopo aver apposto il visto adesivo sul documento di viaggio, il visto adesivo è annullato barrandolo con una croce decussata in inchiostro indelebile e si procede all’apposizione di un nuovo visto su un’altra pagina.

 

3. Se si individua un errore dopo che i dati rilevanti sono stati inseriti nel VIS conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento VIS, l’errore è rettificato a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

 

     Art. 29. Apposizione di un visto adesivo

1. Il visto adesivo stampato, recante i dati di cui all’articolo 27 e all’allegato VII, è apposto sul documento di viaggio conformemente alle disposizioni di cui all’allegato VIII.

 

2. Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio del richiedente, è utilizzato il foglio separato per l’apposizione del visto.

 

3. In caso di apposizione del visto adesivo sul foglio separato per l’apposizione del visto, questa informazione è inserita nel VIS conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera j), del regolamento VIS.

 

4. I visti individuali rilasciati alle persone figuranti sul documento di viaggio del richiedente sono apposti su tale documento di viaggio.

 

5. Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio su cui figurano tali persone, il visto adesivo individuale è apposto sui fogli separati per l’apposizione di un visto.

 

     Art. 30. Diritti derivati dal rilascio di un visto

Il possesso di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata non conferisce un diritto automatico di ingresso.

 

     Art. 31. Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri

1. Uno Stato membro può chiedere che le proprie autorità centrali siano informate sui visti rilasciati dai consolati di altri Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini, salvo in caso di visti di transito aeroportuale.

 

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’introduzione o il ritiro della richiesta di tali informazioni prima che detta misura diventi applicabile. Tali informazioni sono comunicate anche nell’ambito della cooperazione locale Schengen all’interno della giurisdizione interessata.

 

3. La Commissione informa gli Stati membri di tali notifiche.

 

4. A decorrere dalla data di cui all’articolo 46 del regolamento VIS, le informazioni sono trasmesse conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, di tale regolamento.

 

     Art. 32. Rifiuto di un visto

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, il visto è rifiutato:

 

a) quando il richiedente:

 

i) presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato;

 

ii) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;

 

iii) non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

 

iv) ha già soggiornato per tre mesi, nell’arco del periodo di sei mesi in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;

 

v) è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;

 

vi) sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita all’articolo 2, paragrafo 19, del codice frontiere Schengen, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, sia segnalato nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione per gli stessi motivi; oppure

 

vii) non dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;

 

oppure

 

b) qualora vi siano ragionevoli dubbi sull’autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull’affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

 

2. La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all’allegato VI.

 

3. I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell’allegato VI.

 

4. Nei casi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, il consolato dello Stato membro rappresentante informa il richiedente della decisione presa dallo Stato membro rappresentato.

 

5. Le informazioni sui visti rifiutati sono inserite nel VIS conformemente all’articolo 12 del regolamento VIS.

 

CAPO V

 

Modifica di un visto già rilasciato

 

     Art. 33. Proroga

1. Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno, in relazione a un visto rilasciato sono prorogati qualora l’autorità competente di uno Stato membro ritenga che un titolare del visto abbia dimostrato l’esistenza di motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato. Tale proroga è concessa a titolo gratuito.

 

2. Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno in relazione a un visto rilasciato possono essere prorogati qualora il titolare del visto dimostri l’esistenza di ragioni personali serie che giustifichino la proroga del periodo di validità o della durata del soggiorno. Tale proroga dà luogo alla riscossione di un diritto pari a 30 EUR.

 

3. Salvo diversa decisione dell’autorità che dispone la proroga del visto, la validità territoriale del visto prorogato rimane uguale a quella del visto originario.

 

4. L’autorità competente a prorogare il visto è quella dello Stato membro sul cui territorio si trova il cittadino del paese terzo al momento della richiesta della proroga.

 

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità competenti per la proroga dei visti.

 

6. La proroga del visto assume la forma di un visto adesivo.

 

7. Le informazioni sul visto prorogato sono inserite nel VIS conformemente all’articolo 14 del regolamento VIS.

 

     Art. 34. Annullamento e revoca

1. Un visto è annullato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non erano soddisfatte al momento del rilascio, in particolare se vi sono fondati motivi per ritenere che il visto sia stato ottenuto in modo fraudolento. Un visto è annullato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere annullato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate dell’annullamento.

 

2. Un visto è revocato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non sono più soddisfatte. Un visto è revocato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere revocato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate della revoca.

 

3. Un visto può essere revocato su richiesta del suo titolare. Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio del visto sono informate di tale revoca.

 

4. La mancata presentazione da parte del titolare, alla frontiera, di uno o più dei documenti giustificativi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, non dà automaticamente origine a una decisione di annullamento o di revoca del visto.

 

5. In caso di annullamento o revoca, è apposto sul visto il timbro "ANNULLATO" o "REVOCATO" e l’elemento otticamente variabile della vignetta visto, l’elemento di sicurezza "effetto immagine latente" e la scritta "visto" sono annullati cancellandoli.

 

6. La decisione di annullamento o di revoca di un visto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all’allegato VI.

 

7. Un titolare il cui visto sia stato annullato o revocato ha il diritto di presentare ricorso, a meno che il visto sia stato revocato su sua richiesta conformemente al paragrafo 3. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione in merito all’annullamento o alla revoca e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell’allegato VI.

 

8. Le informazioni su un visto annullato o revocato sono inserite nel VIS conformemente all’articolo 13 del regolamento VIS.

 

CAPO VI

 

Visti rilasciati alle frontiere esterne

 

     Art. 35. Visti chiesti alle frontiere esterne

1. In casi eccezionali, i visti possono essere rilasciati ai valichi di frontiera se:

 

a) il richiedente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c), d) ed e), del codice frontiere Schengen;

 

b) il richiedente non ha avuto modo di chiedere un visto anticipatamente e presenta, su richiesta, documenti giustificativi comprovanti l’esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d’ingresso, e

 

c) il ritorno del richiedente nel paese di origine o di residenza ovvero il suo transito attraverso Stati diversi dagli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen è considerato sicuro.

 

2. Quando un visto è chiesto alle frontiere esterne si può derogare all’obbligo per il richiedente di disporre di un’assicurazione sanitaria di viaggio se tale assicurazione non è disponibile al valico di frontiera o per motivi umanitari.

 

3. Un visto rilasciato alle frontiere esterne è un visto uniforme che autorizza il titolare a un soggiorno di una durata massima di quindici giorni, a seconda dello scopo e delle condizioni del soggiorno previsto. In caso di transito, la durata del soggiorno autorizzato corrisponde al tempo necessario per il transito.

 

4. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen, le autorità responsabili del rilascio del visto alla frontiera possono emettere, a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, un visto con validità territoriale limitata al solo Stato membro di rilascio.

 

5. Ai cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria di persone per le quali è richiesta la consultazione preliminare ai sensi dell’articolo 22 non viene, in linea di principio, rilasciato un visto alla frontiera esterna.

 

Tuttavia, in casi eccezionali, per queste persone può essere emesso alla frontiera un visto con validità territoriale limitata allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a).

 

6. Oltre ai motivi di rifiuto del visto previsti all’articolo 32, paragrafo 1, il visto è rifiutato al valico di frontiera se non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

 

7. Si applicano le disposizioni sui motivi e sulla notifica dei rifiuti e sul diritto di ricorso di cui all’articolo 32, paragrafo 3, e all’allegato VI.

 

     Art. 36. Visti rilasciati alla frontiera esterna a marittimi in transito

1. A un marittimo che deve essere in possesso di un visto per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri può essere rilasciato un visto ai fini del transito alla frontiera se:

 

a) soddisfa le condizioni di cui all’articolo 35, paragrafo 1; e

 

b) attraversa la frontiera in questione per l’imbarco, il reimbarco o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha lavorato in qualità di marittimo.

 

2. Prima di rilasciare un visto alla frontiera a un marittimo in transito, le autorità nazionali competenti si conformano alle norme di cui all’allegato IX, parte 1, e accertano l’avvenuto scambio delle necessarie informazioni concernenti il marittimo in questione mediante il modulo per i marittimi in transito, quale riportato nell’allegato IX, parte 2, debitamente compilato.

 

3. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5.

 

TITOLO IV

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 37. Organizzazione del servizio visti

1. Gli Stati membri sono competenti per l’organizzazione del servizio visti dei loro consolati.

 

Per evitare qualsiasi riduzione del livello di vigilanza e per proteggere il personale da pressioni a livello locale, sono istituiti, ove opportuno, sistemi di rotazione per il personale che tratta direttamente con i richiedenti. È prestata particolare attenzione a introdurre chiare strutture di lavoro e precise assegnazioni/divisioni delle responsabilità in relazione all’adozione delle decisioni finali relative alle domande. L’accesso alla consultazione del VIS o del SIS e ad altre informazioni riservate è ristretto a un numero limitato di membri del personale debitamente autorizzati. Sono adottate misure appropriate per impedire l’accesso non autorizzato a tali banche dati.

 

2. La conservazione e l’uso dei visti adesivi sono soggetti ad adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. Ogni consolato tiene una contabilità della sua scorta di visti adesivi e registra come è stato utilizzato ciascun visto adesivo.

 

3. I consolati degli Stati membri tengono archivi delle domande. Ogni fascicolo individuale contiene il modulo di domanda, copie dei documenti giustificativi rilevanti, verbali relativi ai controlli effettuati e il numero di riferimento dei visti rilasciati, per consentire al personale di ricostruire, all’occorrenza, l’iter della decisione presa in merito alla domanda.

 

Il termine di archiviazione delle pratiche di domanda individuali è di un minimo di due anni dalla data della decisione sulla domanda di cui all’articolo 23, paragrafo 1.

 

     Art. 38. Risorse per l’esame delle domande e il controllo dei consolati

1. Gli Stati membri predispongono personale adeguato e in numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle domande, in modo tale da garantire una qualità ragionevole e armonizzata del servizio al pubblico.

 

2. I locali rispondono a determinati requisiti di adeguatezza funzionale e prevedono appropriate misure di sicurezza.

 

3. Le autorità centrali degli Stati membri provvedono a una formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello locale, e a esse spetta fornire a tale personale informazioni complete, precise e aggiornate sulla legislazione comunitaria e nazionale pertinente.

 

4. Le autorità centrali degli Stati membri assicurano un controllo frequente e adeguato delle modalità di esame delle domande e adottano provvedimenti correttivi qualora siano rilevate violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 39. Condotta del personale

1. I consolati degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente.

 

2. Il personale consolare, nell’esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.

 

3. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali.

 

     Art. 40. Forme di cooperazione

1. Ciascuno Stato membro è responsabile dell’organizzazione delle procedure connesse alle domande. In linea di principio, le domande sono presentate al consolato di uno Stato membro.

 

2. Gli Stati membri:

 

a) dotano del materiale necessario per il rilevamento degli identificatori biometrici i loro consolati e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera nonché gli uffici dei loro consoli onorari, qualora ricorrano a essi, per il rilevamento degli identificatori biometrici conformemente all’articolo 42; e/o

 

b) cooperano con uno o più altri Stati membri, nell’ambito della cooperazione locale Schengen o tramite altri contatti appropriati, in forma di rappresentanza limitata, coubicazione o tramite un centro comune per la presentazione delle domande conformemente all’articolo 41.

 

3. In particolari circostanze o per motivi attinenti alla situazione locale, come nel caso in cui:

 

a) il numero dei richiedenti è tale da non consentire la raccolta delle domande e dei dati che deve essere organizzata in maniera tempestiva e in condizioni adeguate; o

 

b) non è possibile garantire diversamente una buona copertura territoriale del paese terzo interessato;

 

e nei casi in cui le forme di cooperazione di cui al paragrafo 2, lettera b), non risultino appropriate per lo Stato membro in questione, uno Stato membro, in ultima istanza, può cooperare con un fornitore esterno di servizi, conformemente all’articolo 43.

 

4. Fatto salvo il diritto di convocare il richiedente per un colloquio, previsto all’articolo 21, paragrafo 8, la scelta di un tipo di organizzazione non comporta l’obbligo, per il richiedente, di presentarsi di persona in più di una sede per presentare una domanda.

 

5. Gli Stati membri notificano alla Commissione le modalità con cui intendono organizzare le procedure connesse alle domande in ciascuna rappresentanza consolare.

 

     Art. 41. Cooperazione tra Stati membri

1. Se prevale l’opzione della coubicazione, il personale dei consolati di uno o più Stati membri espleta le procedure connesse alle domande (compreso il rilevamento degli identificatori biometrici) presso il consolato di un altro Stato membro e condivide le attrezzature di quest’ultimo. Gli Stati membri interessati decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione della coubicazione, nonché la quota di diritti per la concessione dei visti dovuta allo Stato membro di cui viene utilizzato il consolato.

 

2. Se prevale l’opzione dei centri comuni per la presentazione delle domande, il personale dei consolati di due o più Stati membri è riunito in un unico edificio per consentire ai richiedenti di presentare le loro domande (identificatori biometrici compresi). I richiedenti sono indirizzati verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda e per la decisione sul merito. Gli Stati membri decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale cooperazione, nonché la ripartizione dei costi tra gli Stati membri partecipanti. Un solo Stato membro è responsabile dei contratti per quanto riguarda la logistica e le relazioni diplomatiche con il paese ospitante.

 

3. Nell’eventualità che cessi la cooperazione con altri Stati membri, gli Stati membri assicurano la continuità del servizio completo.

 

     Art. 42. Ricorso ai consoli onorari

1. I consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere uno o tutti i compiti di cui all’articolo 43, paragrafo 6. Sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

 

2. Qualora il console onorario non sia funzionario di uno Stato membro, lo svolgimento di tali compiti è conforme ai requisiti riportati nell’allegato X, fatta eccezione per le disposizioni di cui alla parte D, lettera c), di detto allegato.

 

3. Qualora il console onorario sia funzionario di uno Stato membro, lo Stato membro interessato provvede affinché siano applicati requisiti comparabili a quelli che verrebbero applicati se i compiti fossero svolti dal suo consolato.

 

     Art. 43. Cooperazione con fornitori esterni di servizi

1. Gli Stati membri si adoperano per cooperare con un fornitore esterno di servizi assieme a uno o più Stati membri, fatte salve le norme in materia di appalti pubblici e concorrenza.

 

2. La cooperazione con un fornitore esterno di servizi si basa su uno strumento giuridico conforme ai requisiti riportati nell’allegato X.

 

3. Gli Stati membri si scambiano informazioni, nel quadro della cooperazione locale Schengen, sulla selezione dei fornitori esterni di servizi e sulla definizione delle modalità e delle condizioni dei rispettivi strumenti giuridici.

 

4. L’esame delle domande, i colloqui (se del caso), la decisione sulle domande e la stampa e l’apposizione dei visti adesivi competono esclusivamente al consolato.

 

5. I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al VIS. L’accesso al VIS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato.

 

6. Un fornitore esterno di servizi può essere autorizzato a svolgere uno o più dei seguenti compiti:

 

a) fornire informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto e sui moduli di domanda;

 

b) informare il richiedente dei documenti giustificativi richiesti, sulla scorta di una lista di controllo;

 

c) raccogliere dati e domande (fra cui gli identificatori biometrici) e trasmettere la domanda al consolato;

 

d) riscuotere i diritti per i visti;

 

e) gestire gli appuntamenti dei richiedenti che devono presentarsi di persona al consolato o presso il fornitore esterno di servizi;

 

f) ritirare i documenti di viaggio, compresa, se del caso, la notificazione del rifiuto, presso il consolato e restituirli al richiedente.

 

7. Nel selezionare un fornitore esterno di servizi, lo Stato membro o gli Stati membri interessati verificano la solvibilità e l’affidabilità dell’impresa, comprese le licenze necessarie, l’iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari, e si assicurano che non intervengano conflitti di interesse.

 

8. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono affinché il fornitore esterno di servizi selezionato rispetti le modalità e le condizioni che lo riguardano nello strumento giuridico di cui al paragrafo 2.

 

9. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati mantengono la responsabilità per l’ottemperanza alle norme sulla protezione dei dati nel trattamento dei dati e sono controllati conformemente all’articolo 28 della direttiva 95/46/CE.

 

La cooperazione con un fornitore esterno di servizi non limita o esclude responsabilità derivanti dalla legislazione nazionale dello Stato membro o degli Stati membri interessati per le violazioni degli obblighi concernenti i dati personali dei richiedenti e lo svolgimento di uno o più dei compiti di cui al paragrafo 6. La presente disposizione non pregiudica eventuali azioni che possono essere intraprese contro il fornitore esterno di servizi in base alla legislazione nazionale del paese terzo interessato.

 

10. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati assicurano la formazione del fornitore esterno di servizi corrispondente alla conoscenza necessaria per fornire un servizio adeguato e informazioni sufficienti ai richiedenti.

 

11. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati sorvegliano strettamente l’esecuzione dello strumento giuridico di cui al paragrafo 2 e verificano in particolare:

 

a) le informazioni generali sui requisiti per ottenere un visto e sui moduli di domanda date dal fornitore esterno di servizi ai richiedenti;

 

b) tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall’alterazione, dall’accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati al consolato dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;

 

c) la raccolta e trasmissione degli identificatori biometrici;

 

d) le misure adottate per assicurare l’osservanza delle norme sulla protezione dei dati.

 

A tal fine il consolato o i consolati dello Stato membro o degli Stati membri interessati effettuano periodicamente controlli a campione nei locali del fornitore esterno di servizi.

 

12. Nell’eventualità che cessi la cooperazione con qualsiasi fornitore esterno di servizi, gli Stati membri assicurano la continuità del servizio completo.

 

13. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia dello strumento giuridico di cui al paragrafo 2.

 

     Art. 44. Cifratura e trasferimento sicuro di dati

1. Nel caso di accordi di rappresentanza tra Stati membri e di cooperazione di Stati membri con un fornitore esterno di servizi e ricorso a consoli onorari, lo Stato membro o gli Stati membri rappresentati o lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono alla cifratura totale dei dati trasferiti per via elettronica o fisicamente su un supporto di memorizzazione elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri in questione.

 

2. Nei paesi terzi che vietano la cifratura di dati da trasmettere per via elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati, lo Stato membro o gli Stati membri rappresentati o lo Stato membro o gli Stati membri interessati non permettono allo Stato membro rappresentante o al fornitore esterno di servizi o al console onorario di trasferire dati per via elettronica.

 

In tal caso, lo Stato membro o gli Stati membri rappresentati o lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono al trasferimento fisico dei dati elettronici in forma totalmente cifrata su un supporto di memorizzazione elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati da parte di un agente consolare di uno Stato membro o, qualora questo tipo di trasferimento richieda il ricorso a misure sproporzionate o irragionevoli, in un altro modo sicuro e protetto, ad esempio ricorrendo a operatori con esperienza nel trasporto di documenti e dati sensibili stabiliti nel paese terzo in questione.

 

3. In tutti i casi il livello di sicurezza del trasferimento è adeguato alla natura sensibile dei dati.

 

4. Gli Stati membri o la Comunità si adoperano per raggiungere un accordo con i paesi terzi interessati al fine di revocare il divieto della cifratura dei dati da trasferire per via elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

 

     Art. 45. Cooperazione degli Stati membri con intermediari commerciali

1. Gli Stati membri possono cooperare con intermediari commerciali per la presentazione delle domande, fatta eccezione per la raccolta di identificatori biometrici.

 

2. Tale cooperazione è basata sulla concessione di un accreditamento da parte delle pertinenti autorità degli Stati membri. L’accreditamento, in particolare, è basato sulla verifica dei seguenti aspetti:

 

a) situazione attuale dell’intermediario commerciale: validità della licenza, iscrizione nel registro delle imprese, contratti con le banche;

 

b) contratti esistenti con partner commerciali stabiliti negli Stati membri che offrono alloggio e altri servizi nell’ambito di un viaggio combinato;

 

c) contratti con le compagnie di trasporto, che devono comprendere un viaggio di andata nonché un viaggio di ritorno garantito e chiuso.

 

3. Gli intermediari commerciali accreditati sono monitorati regolarmente mediante controlli a campione che comprendono colloqui personali o telefonici con i richiedenti, l’accertamento dei viaggi e dei pernottamenti, la verifica che l’assicurazione sanitaria di viaggio stipulata sia adeguata e copra i singoli viaggiatori e, per quanto ritenuto necessario, la prova documentale del ritorno in gruppo.

 

4. Nell’ambito della cooperazione locale Schengen ha luogo uno scambio di informazioni sulla prestazione degli intermediari commerciali accreditati sulle irregolarità riscontrate e sul rifiuto di domande presentate da parte degli intermediari commerciali e sulle frodi riscontrate nella documentazione di viaggio e il mancato svolgimento del viaggio programmato.

 

5. Nell’ambito della cooperazione locale Schengen ha luogo lo scambio degli elenchi degli intermediari commerciali accreditati dai consolati o ai quali essi abbiano ritirato l’accreditamento, con l’informazione, in quest’ultimo caso, sulle circostanze che hanno determinato tale ritiro.

 

Ogni consolato assicura l’informazione dei cittadini in merito all’elenco degli intermediari commerciali accreditati con cui è stabilita la cooperazione.

 

     Art. 46. Compilazione di statistiche

Gli Stati membri compilano statistiche annuali sui visti, conformemente alla tabella che figura nell’allegato XII. Queste statistiche sono presentate entro il 1 marzo di ogni anno per l’anno civile precedente.

 

     Art. 47. Informazioni al pubblico

1. Le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, in particolare:

 

a) i criteri, le condizioni e le procedure per presentare domanda;

 

b) le modalità per ottenere un appuntamento, ove applicabile;

 

c) dove poter presentare domanda (al consolato competente, a un centro comune per la presentazione delle domande di visto o a un fornitore esterno di servizi);

 

d) gli intermediari commerciali accreditati;

 

e) il fatto che il timbro di cui all’articolo 20 non ha effetti giuridici;

 

f) i termini per l’esame delle domande di cui all’articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3;

 

g) paesi terzi i cui cittadini o specifiche categorie di cittadini sono oggetto di consultazione preliminare o informazione;

 

h) che eventuali decisioni negative relative alle domande devono essere notificate al richiedente, che tali decisioni devono indicare i motivi su cui si basano e che il richiedente la cui domanda è rifiutata ha diritto di proporre ricorso, con le informazioni riguardo alle procedure cui attenersi in caso di ricorso, compresa l’autorità giudiziaria competente, nonché i termini per presentarlo;

 

i) che il semplice possesso di un visto non conferisce automaticamente il diritto di ingresso e che i titolari di un visto sono invitati a dimostrare di soddisfare le condizioni di ingresso alla frontiera esterna, di cui all’articolo 5 del codice frontiere Schengen.

 

2. Lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato informano i cittadini in merito agli accordi di rappresentanza di cui all’articolo 8 prima della loro entrata in vigore.

 

TITOLO V

 

COOPERAZIONE LOCALE SCHENGEN

 

     Art. 48. Cooperazione locale Schengen fra i consolati degli Stati membri

1. Onde garantire un’applicazione armonizzata della politica comune in materia di visti tenendo conto, all’occorrenza, delle circostanze locali, i consolati degli Stati membri e la Commissione cooperano all’interno di ogni giurisdizione e valutano la necessità di stabilire, in particolare:

 

a) un elenco armonizzato di documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare, tenendo conto dell’articolo 14 e dell’allegato II;

 

b) criteri comuni per l’esame delle domande in relazione alle deroghe al pagamento dei diritti per i visti a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, e agli aspetti legati alla traduzione del modulo di domanda a norma dell’articolo 11, paragrafo 5;

 

c) un elenco esaustivo e regolarmente aggiornato dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante.

 

Qualora la valutazione svolta nell’ambito della cooperazione locale Schengen confermi, per quanto riguarda le lettere da a) a c), la necessità di un approccio locale armonizzato, le misure a tale riguardo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

 

2. Nell’ambito della cooperazione locale Schengen è stabilita una scheda informativa comune sui visti uniformi, sui visti con validità territoriale limitata e sui visti di transito aeroportuale, vale a dire i diritti che il visto comporta e le condizioni per richiederlo, incluso, se del caso, l’elenco di documenti giustificativi di cui al paragrafo 1, lettera a).

 

3. Nel quadro della cooperazione locale Schengen sono scambiate le seguenti informazioni:

 

a) statistiche mensili sui visti uniformi, sui visti con validità territoriale limitata e sui visti di transito aeroportuale, così come sul numero di visti rifiutati;

 

b) in relazione alla valutazione dei rischi migratori e/o per la sicurezza, informazioni concernenti:

 

i) la struttura socioeconomica del paese ospitante;

 

ii) le fonti di informazione a livello locale, comprese quelle sulla sicurezza sociale, l’assicurazione sanitaria, i registri fiscali e la registrazione degli ingressi e delle uscite;

 

iii) l’impiego di documenti falsi, contraffatti o alterati;

 

iv) le reti di immigrazione illegale;

 

v) i rifiuti di visto;

 

c) informazioni sulla cooperazione con le compagnie di trasporto;

 

d) informazioni sulle compagnie di assicurazione che forniscono un’adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, inclusa la verifica del tipo di copertura e del possibile importo in eccesso.

 

4. Sono organizzate su base regolare fra gli Stati membri e la Commissione riunioni di cooperazione locale Schengen per trattare specificamente questioni operative relative all’applicazione della politica comune in materia di visti. Queste riunioni sono convocate nella giurisdizione dalla Commissione, se non diversamente convenuto su richiesta della Commissione stessa.

 

Per studiare questioni specifiche nel quadro della cooperazione locale Schengen possono essere organizzate riunioni monotematiche e possono essere costituiti sottogruppi.

 

5. Relazioni sintetiche delle riunioni di cooperazione locale Schengen sono stilate regolarmente e diffuse a livello locale. La Commissione può delegare la stesura delle relazioni a uno Stato membro. I consolati di ciascuno Stato membro inoltrano le relazioni alle proprie autorità centrali.

 

In base a queste relazioni la Commissione stila una relazione annuale per ogni giurisdizione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

6. Rappresentanti dei consolati degli Stati membri che non applicano l’acquis comunitario in relazione ai visti, o di paesi terzi, possono essere invitati ad hoc a partecipare alle riunioni ai fini dello scambio di informazioni su questioni attinenti ai visti.

 

TITOLO VI

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 49. Regimi relativi ai Giochi olimpici e paraolimpici

Gli Stati membri che ospitano i Giochi olimpici e paraolimpici applicano le specifiche procedure e condizioni per la facilitazione del rilascio dei visti come indicato all’allegato XI.

 

     Art. 50. Modifiche degli allegati

Misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e recanti modifica degli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e XII, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 3.

     Art. 51. Istruzioni relative all’applicazione pratica del Codice dei visti

Le istruzioni operative relative all’applicazione pratica delle disposizioni del presente regolamento sono stilate secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

 

     Art. 52. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato ("il comitato visti").

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa e a condizione che le misure d’esecuzione adottate secondo la procedura non modifichino le disposizioni essenziali del presente regolamento.

 

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

     Art. 53. Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

 

a) gli accordi di rappresentanza di cui all’articolo 8;

 

b) i paesi terzi ai cui cittadini i singoli Stati membri richiedono di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati sul loro territorio, di cui all’articolo 3;

 

c) il modulo nazionale per la dichiarazione di garanzia e/o di alloggio privato, di cui all’articolo 14, paragrafo 4, se del caso;

 

d) l’elenco dei paesi terzi per i quali è richiesta la consultazione preliminare di cui all’articolo 22, paragrafo 1;

 

e) l’elenco dei paesi terzi per i quali sono richieste le informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 1;

 

f) le menzioni nazionali aggiuntive nella zona "annotazioni" del visto adesivo come previsto all’articolo 27, paragrafo 2;

 

g) le autorità competenti per la proroga dei visti, di cui all’articolo 33, paragrafo 5;

 

h) le forme di cooperazione di cui all’articolo 40;

 

i) le statistiche compilate ai sensi dell’articolo 46 e l’allegato XII.

 

2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico, tramite pubblicazione elettronica costantemente aggiornata, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.

 

     Art. 54. Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

 

1) all’articolo 4, il punto 1 è così modificato:

 

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

"a) "visto uniforme" come definito all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) [];

 

b) la lettera b) è soppressa;

 

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

"c) "visto di transito aeroportuale" come definito all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009;"

 

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

 

"d) "visto con validità territoriale limitata", come definito all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009;"

 

e) la lettera e) è soppressa;

 

2) all’articolo 8, paragrafo 1, i termini "Non appena ricevuta la domanda" sono sostituiti dai seguenti:

 

"Quando la domanda è ricevibile a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 810/2009";

 

3) l’articolo 9 è così modificato:

 

a) il titolo è sostituito dal seguente:

 

"Dati da inserire alla presentazione della domanda";

 

b) il punto 4 è così modificato:

 

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

"a) cognome, cognome alla nascita (precedente/i cognome/i), nome/i; data di nascita, luogo di nascita, paese di nascita, sesso;"

 

ii) la lettera e) è soppressa;

 

iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

 

"g) Stato/i membro/i di destinazione e durata del soggiorno o del transito previsti;"

 

iv) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

 

"h) scopo/i principale/i del viaggio;"

 

v) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

 

"i) data di arrivo nell’area Schengen e data di partenza dall’area Schengen previste;"

 

vi) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

 

"j) Stato membro del primo ingresso;"

 

vii) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

 

"k) indirizzo del domicilio del richiedente;"

 

viii) alla lettera l), i termini "della scuola" sono sostituiti dai termini: "dell’istituto di insegnamento";

 

ix) alla lettera m), i termini "del padre e della madre" sono sostituiti dai termini "del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale";

 

4) all’articolo 10, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

 

"k) se del caso, informazioni indicanti che il visto adesivo è stato compilato a mano.";

 

5) all’articolo 11, l’elemento di frase introduttivo è sostituito dal seguente:

 

"Qualora l’autorità competente per i visti per conto di un altro Stato membro interrompa l’esame della domanda, aggiunge al fascicolo i seguenti dati:";

 

6) l’articolo 12 è così modificato:

 

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

"a) informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che il visto è stato rifiutato e se tale autorità lo abbia rifiutato a nome di un altro Stato membro;"

 

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano il rifiuto del visto:

 

a) il richiedente:

 

i) presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato;

 

ii) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;

 

iii) non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

 

iv) ha già soggiornato per tre mesi, nell’arco del periodo di sei mesi in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;

 

v) è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;

 

vi) è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica, quali definiti all’articolo 2, punto 19 del codice frontiere Schengen, o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, è segnalato per gli stessi motivi nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione;

 

vii) non dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;

 

b) le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili;

 

c) l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto non può essere stabilita con certezza;

 

d) non è fornita prova sufficiente che al richiedente non è stato possibile chiedere il visto anticipatamente, per giustificare la presentazione della domanda di visto alla frontiera;"

 

7) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 13

 

Dati da aggiungere in caso di annullamento o di revoca di un visto

 

1. Qualora sia adottata una decisione di annullamento o di revoca di un visto, l’autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

 

a) informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che il visto è stato annullato o revocato;

 

b) autorità che ha annullato o revocato il visto e relativa sede;

 

c) luogo e data della decisione;

 

2. Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano l’annullamento o la revoca:

 

a) uno o più dei motivi elencati all’articolo 12, paragrafo 2;

 

b) la richiesta di revoca del visto presentata dal titolare.";

 

8) l’articolo 14 è così modificato:

 

a) il paragrafo 1 è così modificato:

 

i) l’elemento di frase introduttivo è sostituito dal seguente:

 

"1. Qualora sia adottata una decisione di proroga del periodo di validità e/o della durata del soggiorno per un visto rilasciato, l’autorità competente per i visti che ha prorogato il visto aggiunge al fascicolo i seguenti dati:";

 

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

 

"d) numero di vignetta visto del visto prorogato;"

 

iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

 

"g) zona geografica all’interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi, se la validità territoriale del visto prorogato è diversa da quella del visto originario;"

 

b) al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;

 

9) all’articolo 15, paragrafo 1, i termini "proroga o riduzione della validità dei visti" sono sostituiti dai termini: "o proroga dei visti";

 

10) l’articolo 17 è così modificato:

 

a) il punto 4 è sostituito dal seguente:

 

"4) Stato membro del primo ingresso;"

 

b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

 

"6) tipo di visto rilasciato;"

 

c) il punto 11 è sostituito dal seguente:

 

"11) scopo/i principale/i del viaggio;"

 

11) all’articolo 18, paragrafo 4, lettera c), all’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), all’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), i termini "o ridotta" sono soppressi;

 

12) all’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), il termine "ridotto" è soppresso.

 

     Art. 55. Modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006

L’allegato V, parte A, del regolamento (CE) n. 562/2006 è modificato come segue:

 

a) al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

"c) procederà all’annullamento o alla revoca dei visti, se del caso, in conformità delle condizioni di cui all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (il codice dei visti) [];

 

b) il punto 2 è soppresso.

 

     Art. 56. Abrogazioni

1. Gli articoli da 9 a 17 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono abrogati.

 

2. Sono abrogati:

 

a) la decisione del comitato esecutivo Schengen del 28 aprile 1999 riguardante le versioni definitive del manuale comune e dell’istruzione consolare comune [SCH/Com-ex (99)13 — Istruzione consolare comune, compresi gli allegati];

 

b) le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 14 dicembre 1993 riguardanti la proroga del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 21] e le procedure comuni relative all’annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], la decisione del comitato esecutivo Schengen del 22 dicembre 1994 riguardante lo scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi [SCH/Com-ex (94) 25], la decisione del comitato esecutivo Schengen del 21 aprile 1998 riguardante lo scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti [SCH/Com-ex (98) 12], e la decisione del comitato esecutivo Schengen del 16 dicembre 1998 relativa all’introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l’impegno a fornire ospitalità [SCH/Com-ex (98) 57];

 

c) l’azione comune 96/197/GAI, del 4 marzo 1996, sul regime di transito aeroportuale [24];

 

d) il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto [25];

 

e) il regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata [26];

 

f) il regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito [27];

 

g) l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 390/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all’introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull’organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto [28].

 

3. I riferimenti a strumenti abrogati sono intesi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII.

 

     Art. 57. Monitoraggio e valutazione

1. Due anni dopo che tutte le disposizioni del presente regolamento sono diventate applicabili, la Commissione presenta una valutazione della sua applicazione. Tale valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell’attuazione delle disposizioni del presente regolamento fatte salve le relazioni di cui al paragrafo 3.

 

2. La Commissione trasmette la valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale valutazione la Commissione presenta, se del caso, opportune proposte di modifica del presente regolamento.

 

3. Tre anni dopo l’entrata in funzione del VIS e in seguito ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione degli articoli 13, 17, da 40 a 44 del presente regolamento, che riferisce circa l’attuazione della raccolta e dell’uso degli identificatori biometrici, l’idoneità della norma ICAO scelta, la conformità con le norme sulla protezione dei dati, l’esperienza con i fornitori esterni di servizi con un particolare riferimento alla raccolta dei dati biometrici, l’attuazione della regola dei cinquantanove mesi per copiare le impronte digitali e l’organizzazione delle procedure relative alle domande. La relazione include inoltre, in base all’articolo 17, paragrafi 12, 13 e 14, e all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento VIS, i casi in cui non è stato possibile fornire le impronte digitali per ragioni di fatto o non era obbligatorio fornirle per motivi giuridici, rispetto al numero di casi in cui le impronte digitali erano state rilevate. La relazione include informazioni sui casi di rifiuto del visto a persone che non hanno potuto fornire le impronte digitali per ragioni di fatto. La relazione è corredata, se del caso, di adeguate proposte di modifica del presente regolamento.

 

4. La prima delle relazioni di cui al paragrafo 3 riguarda altresì il problema della sufficiente affidabilità ai fini dell’identificazione e verifica delle impronte digitali di bambini di età inferiore a dodici anni e, in particolare, il modo in cui le impronte digitali evolvono con l’età, in base ai risultati di una ricerca effettuata sotto la responsabilità della Commissione.

 

     Art. 58. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

2. Esso si applica a decorrere dal 5 aprile 2010.

 

3. L’articolo 52 e l’articolo 53, paragrafo 1, lettere da a) ad h), e paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 5 ottobre 2009.

 

4. Per quanto riguarda la rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche), l’articolo 56, paragrafo 2, lettera d), si applica dalla data di cui all’articolo 46 del regolamento VIS.

 

5. L’articolo 32, paragrafi 2 e 3, l’articolo 34, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 35, paragrafo 7, si applicano a decorrere dal 5 aprile 2011.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

[1] Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 giugno 2009.

 

[2] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

 

[3] GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1.

 

[4] GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

 

[5] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

 

[6] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

 

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[8] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

 

[9] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

 

[10] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

 

[11] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

 

[12] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

 

[13] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

 

[14] GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

 

[15] GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

 

[16] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

 

[17] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

 

[18] GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

 

[19] GU L 53 del 23.2.2002, pag.4.

 

[20] GU L 267 del 27.9.2006, pag. 41.

 

[21] GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23.

 

[] GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1";

 

[] GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1";

 

[24] GU L 63 del 13.3.1996, pag. 8.

 

[25] GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

 

[26] GU L 150 del 6.6.2001, pag. 4.

 

[27] GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1.

 

[28] GU L 131 del 28.5.2009, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

Elenco non esaustivo di documenti giustificativi

 

I giustificativi di cui all’articolo 14, che i richiedenti il visto devono presentare, possono includere i documenti seguenti:

 

A. DOCUMENTI RELATIVI ALLA FINALITÀ DEL VIAGGIO

 

1) Per viaggi d’affari:

 

a) l’invito da parte di un’impresa o di un’autorità a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o di servizio;

 

b) altre pezze d’appoggio dalle quali risulti che si tratta di rapporti d’affari o di servizio;

 

c) biglietti d’ingresso per fiere e congressi, se del caso;

 

d) documenti che attestino le attività dell’impresa;

 

e) documenti che attestino lo status del richiedente nell’impresa.

 

2) In caso di viaggi per motivi di studio o di formazione:

 

a) il certificato d’iscrizione a un istituto di insegnamento al fine della partecipazione a seminari teorici o pratici di formazione e di perfezionamento;

 

b) il tesserino dello studente o il certificato attestante i corsi da frequentare.

 

3) In caso di viaggi turistici o privati:

 

a) documenti relativi all’alloggio:

 

- un invito del soggetto ospitante, se del caso,

 

- un documento fornito dalla struttura che fornisce alloggio o qualsiasi altro documento appropriato che indichi l’alloggio previsto;

 

b) documenti relativi all’itinerario:

 

- conferma della prenotazione per un viaggio organizzato o qualsiasi altro documento appropriato che indichi il programma di viaggio previsto,

 

- in caso di transito: visto o altra autorizzazione di ingresso nel paese terzo di destinazione; biglietti per il proseguimento del viaggio.

 

4) Per viaggi intrapresi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altre ragioni:

 

- inviti, carte di ingresso, iscrizioni o programmi indicanti ove possibile il nome dell’organizzazione ospitante e la durata del soggiorno, o qualsiasi altro documento appropriato che indichi lo scopo del viaggio.

 

5) Per viaggi di membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato al governo del paese terzo interessato, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:

 

- una lettera emessa da un’autorità del paese terzo interessato attestante che questi è membro della delegazione ufficiale in viaggio verso uno Stato membro per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale.

 

6) In caso di viaggi per motivi di salute:

 

- un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche.

 

B. DOCUMENTI CHE PERMETTONO DI VALUTARE L’INTENZIONE DEL RICHIEDENTE DI LASCIARE IL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI

 

1) Biglietto di ritorno o biglietto di andata e ritorno o relativa prenotazione;

 

2) prova relativa ai mezzi economici nel paese di residenza;

 

3) attestazione di impiego: estratti bancari;

 

4) prova della proprietà di beni immobiliari;

 

5) prova dell’integrazione nel paese di residenza: vincoli familiari, situazione professionale.

 

C. DOCUMENTI RELATIVI ALLA SITUAZIONE FAMILIARE DEL RICHIEDENTE

 

1) Consenso dell’autorità parentale o del tutore legale (quando il minore non viaggia con essi);

 

2) prova del vincolo familiare con la persona ospitante/che invita.

 

 

ALLEGATO III

 

FORMATO UNIFORME E USO DEL TIMBRO INDICANTE LA RICEVIBILITÀ DI UNA DOMANDA DI VISTO

(Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

 

Elenco comune dei paesi terzi di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri

 

AFGHANISTAN

 

BANGLADESH

 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

 

ERITREA

 

ETIOPIA

 

GHANA

 

IRAN

 

IRAQ

 

NIGERIA

 

PAKISTAN

 

SOMALIA

 

SRI LANKA

 

 

ALLEGATO V

 

ELENCO DEI TITOLI DI SOGGIORNO CHE ESENTANO I DETENTORI DALL’OBBLIGO DEL VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE PER IL TRANSITO DAGLI AEROPORTI DEGLI STATI MEMBRI

 

ANDORRA:

 

- Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (permesso temporaneo di soggiorno e di lavoro) (bianco): rilasciato per lavori stagionali, per la durata del lavoro ma di validità sempre inferiore a sei mesi. Non è rinnovabile,

 

- Tarjeta de estancia y de trabajo (permesso di soggiorno e di lavoro) (bianco): rilasciato per sei mesi rinnovabile per un anno,

 

- Tarjeta de estancia (permesso di soggiorno) (bianco): rilasciato per sei mesi rinnovabile per un anno,

 

- Tarjeta temporal de residencia (permesso temporaneo di residenza) (rosa): rilasciato per un anno, rinnovabile due volte per lo stesso periodo,

 

- Tarjeta ordinaria de residencia (permesso ordinario di residenza) (giallo); è rilasciato per tre anni rinnovabile ogni volta per tre anni,

 

- Tarjeta privilegiada de residencia (permesso privilegiato di residenza) (verde): rilasciato per cinque anni rinnovabile ogni volta per cinque anni,

 

- Autorización de residencia (autorizzazione di residenza) (verde): rilasciata per un anno rinnovabile ogni volta per tre anni,

 

- Autorización temporal de residencia y de trabajo (autorizzazione temporanea di residenza e di lavoro) (rosa): rilasciata per due anni rinnovabile per due anni,

 

- Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (autorizzazione ordinaria di residenza e di lavoro) (giallo): rilasciata per cinque anni,

 

- Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (autorizzazione privilegiata di residenza e di lavoro) (verde): rilasciata per dieci anni rinnovabile per periodi della stessa durata.

 

CANADA:

 

- Permanent resident card ("carta di residente permanente", tessera di plastica).

 

GIAPPONE:

 

- Re-entry permit to Japan (autorizzazione al reingresso in Giappone).

 

SAN MARINO:

 

- Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata),

 

- Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata),

 

- Carta d’identità di San Marino (validità illimitata).

 

STATI UNITI D’AMERICA:

 

- Form I-551 permanent resident card (valido due o dieci anni),

 

- Form I-551 Alien registration receipt card (valido due o dieci anni),

 

- Form I-551 Alien registration receipt card (validità illimitata),

 

- Form I-327 Re-entry document (valido due anni — rilasciato a titolari di un I-551),

 

- Resident alien card (permesso di residenza per stranieri valido due o dieci anni o avente una validità illimitata. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a un anno),

 

- Permit to re-enter (permesso di reingresso valido due anni. Questo documento è sufficiente soltanto se il soggiorno al di fuori degli Stati Uniti non è superiore a due anni),

 

- Valid temporary residence stamp (timbro apposto su un passaporto in corso di validità, valido un anno a decorrere dalla data del rilascio).

 

 

ALLEGATO VI

 

MODULO UNIFORME PER LA NOTIFICAZIONE E LA MOTIVAZIONE DEL RIFIUTO, DELL’ANNULLAMENTO O DELLA REVOCA DI UN VISTO

(Omissis)

 

 

ALLEGATO VII

 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL VISTO ADESIVO

 

1. Zona delle diciture obbligatorie

 

1.1. Dicitura "VALIDO PER"

 

Scopo della dicitura è delimitare la zona geografica all’interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi.

 

Nello spazio corrispondente alla dicitura sono ammesse soltanto le opzioni seguenti:

 

a) Stati Schengen;

 

b) Stato o Stati Schengen al cui territorio è limitata la validità del visto. In tal caso vengono utilizzate le seguenti indicazioni:

 

BE BELGIO

 

CZ REPUBBLICA CECA

 

DK DANIMARCA

 

DE GERMANIA

 

EE ESTONIA

 

GR GRECIA

 

ES SPAGNA

 

FR FRANCIA

 

IT ITALIA

 

LV LETTONIA

 

LT LITUANIA

 

LU LUSSEMBURGO

 

HU UNGHERIA

 

MT MALTA

 

NL PAESI BASSI

 

AT AUSTRIA

 

PL POLONIA

 

PT PORTOGALLO

 

SI SLOVENIA

 

SK SLOVACCHIA

 

FI FINLANDIA

 

SE SVEZIA

 

IS ISLANDA

 

NO NORVEGIA

 

CH SVIZZERA

 

1.2. Se l’adesivo è utilizzato per il rilascio di un visto uniforme, tale dicitura sarà completata, nella lingua dello Stato membro di rilascio, con la menzione "Stati Schengen".

 

1.3. Se l’adesivo è utilizzato per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento, in corrispondenza della dicitura figura il nome dello o degli Stati membri al cui territorio è limitato il soggiorno del titolare del visto, nella lingua dello Stato membro di rilascio.

 

1.4. Se l’adesivo è utilizzato per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del presente regolamento, sono possibili le seguenti opzioni per i codici da inserire:

 

a) iscrizione dei codici degli Stati membri interessati;

 

b) iscrizione della menzione "Stati Schengen", seguita tra parentesi dal segno meno e dai codici degli Stati membri per il territorio dei quali il visto non è valido.

 

c) qualora in corrispondenza della dicitura "valido per" non vi sia spazio sufficiente per iscrivere tutti i codici degli Stati membri che (non) riconoscono il documento di viaggio in questione, si riducono le dimensioni dei caratteri usati.

 

2. Dicitura "DA … A …"

 

Scopo della dicitura è indicare il periodo durante il quale il titolare del visto può effettuare il soggiorno cui dà diritto il visto.

 

Dopo la preposizione "DA" va indicata la data del primo giorno in cui è autorizzato l’ingresso del titolare del visto nel territorio per cui il visto è valido. Questa data comporterà:

 

- due cifre per il numero del giorno: la prima cifra è uno zero quando il numero si compone di unità;

 

- trattino di separazione orizzontale;

 

- due cifre per il mese: la prima cifra è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità;

 

- trattino di separazione orizzontale;

 

- due cifre per l’anno, corrispondenti alle ultime due cifre dell’anno.

 

Esempio: 05-12-07 = 5 dicembre 2007.

 

Dopo la preposizione "A" si indicherà la data dell’ultimo giorno del periodo di soggiorno autorizzato, che sarà indicata con lo stesso sistema della data del primo giorno. L’uscita del titolare del visto dal territorio per cui il visto è valido dovrà avvenire entro la mezzanotte di tale giorno.

 

3. Dicitura "NUMERO DI INGRESSI"

 

Scopo della dicitura è indicare il numero di ingressi che il titolare del visto può effettuare nel territorio per cui il visto è valido, in altre parole il numero dei periodi di soggiorno che è possibile suddividere sull’intero periodo di validità (cfr. punto 4).

 

Gli ingressi possono essere uno, due o molteplici senza doverne precisare il numero. Il numero di ingressi è indicato sull’adesivo a destra della dicitura, scrivendo "01" o "02" nel caso di uno o due ingressi, e l’abbreviazione "MULT" nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi

 

In caso di rilascio di un visto di transito aeroportuale ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, del presente regolamento, la validità del visto è calcolata come segue: primo giorno di partenza più sei mesi.

 

L’aver effettuato un numero uguale di uscite e di ingressi autorizzati implica che il visto non è più valido, anche qualora il titolare non abbia usufruito di tutti i giorni di soggiorno autorizzati.

 

4. Dicitura "DURATA DEL SOGGIORNO … GIORNI"

 

Questa dicitura è volta a determinare il numero dei giorni in cui il titolare del visto è autorizzato a soggiornare nel territorio per cui il visto è valido, sia per un periodo di soggiorno continuativo, sia suddividendo tale numero in vari periodi di soggiorno, entro le date menzionate al punto 2 e rispettando il numero di ingressi autorizzati di cui al punto 3.

 

Nello spazio vuoto tra la dicitura "DURATA DEL SOGGIORNO" e la parola "GIORNI" si indicherà il numero di giorni autorizzati utilizzando due cifre, la prima delle quali è uno zero quando il numero dei giorni autorizzati si compone di unità.

 

Il numero massimo di giorni che si potrà indicare è novanta.

 

Quando un visto è valido per più di sei mesi, la durata dei soggiorni è di novanta giorni per semestre.

 

5. Dicitura "RILASCIATO A … IL …"

 

Indica il nome del luogo in cui è ubicata l’autorità che rilascia il visto. La data di rilascio è indicata dopo "IL".

 

La data di rilascio è scritta con lo stesso sistema di cui al punto 2.

 

6. Dicitura "NUMERO DI PASSAPORTO"

 

Scopo della dicitura è determinare il numero del documento di viaggio sul quale è apposto il visto adesivo.

 

Se la persona a cui viene rilasciato il visto è iscritta sul passaporto del coniuge, dell’autorità parentale o del tutore legale, viene indicato il numero del documento di viaggio del familiare.

 

Se il documento di viaggio del richiedente non è riconosciuto dallo Stato membro di rilascio, viene utilizzato il modello uniforme di foglio separato per l’apposizione del visto.

 

Il numero da indicare nella dicitura in caso di apposizione del visto adesivo sul foglio separato non è il numero di passaporto, bensì lo stesso numero tipografico che figura sul foglio, composto di sei cifre.

 

7. Dicitura "TIPO DI VISTO"

 

Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, la dicitura indica, mediante le lettere A, C e D, il tipo di visto:

 

A : visto di transito aeroportuale (di cui all’articolo 2, punto 5, del presente regolamento)

 

C : visto (di cui all’articolo 2, punto 2, del presente regolamento)

 

D : visto per soggiorno di lunga durata

 

8. Dicitura "COGNOME E NOME"

 

Sono inserite, nell’ordine, la prima parola di cui alla rubrica "cognome" e, di seguito, la prima parola di cui alla rubrica "nome" del documento di viaggio del titolare del visto. L’autorità di rilascio verifica se il cognome e il nome che figurano nel documento di viaggio e da iscrivere sia in questa dicitura sia nel campo di lettura automatica sono identici a quelli che figurano nella domanda di visto. Se il numero dei caratteri che compongono il cognome e il nome è superiore al numero di spazi disponibili, i caratteri in eccesso sono sostituiti con un punto (.).

 

9. a) Diciture obbligatorie da aggiungere nella zona "ANNOTAZIONI" [1]

 

- Se il visto è rilasciato a nome di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 8, è aggiunta la seguente dicitura: "R/[Codice dello Stato membro rappresentato]".

 

- Se il visto è rilasciato ai fini del transito, è aggiunta la seguente dicitura: "TRANSITO".

 

— se tutti i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS sono registrati nel sistema di informazione visti, è aggiunta la seguente dicitura: "VIS";

 

- — se nel sistema di informazione visti sono registrati soltanto i dati di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS, mentre i dati di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo non sono stati raccolti poiché il rilevamento delle impronte digitali non era obbligatorio nella regione interessata, è aggiunta la seguente dicitura: "VIS 0";

 

 

b) Diciture nazionali nella zona "ANNOTAZIONI"

 

Questa zona contiene anche le annotazioni, nella lingua dello Stato membro di rilascio, relative alle disposizioni nazionali. Esse non costituiscono doppioni delle annotazioni obbligatorie di cui al punto 1.

 

c) Zona riservata alla fotografia

 

La fotografia a colori del titolare del visto è inserita nello spazio riservato a tale scopo.

 

Per la fotografia da inserire sul visto adesivo si applicano i requisiti seguenti.

 

Le dimensioni della testa dal mento alla sommità del capo sono pari al 70-80 % della dimensione verticale della superficie della fotografia.

 

Requisiti minimi per la risoluzione:

 

- canner, 300 "pixels per inch" (ppi) senza compressione,

 

- stampante a colori, 720 "dot per inch" (dpi) per la fotografia impressa.

 

10. Zona destinata alla lettura automatica

 

Questa zona consta di due righe di 36 caratteri (OCR B-10 caratteri/pollice).

 

Prima riga: 36 caratteri (obbligatori)

 

Posizione | Numero di caratteri | Rubrica | Specificazione |

 

1-2 | 2 | Tipo di documento | 1 carattere: V 2o carattere: codice tipo di visto (A, C, o D) |

 

3-5 | 3 | Stato di rilascio | Codice alfabetico ICAO a 3 caratteri: BEL, CHE, CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA, ITA, LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, POL, PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR. |

 

6-36 | 31 | Cognome e nome | Il cognome dovrebbe essere separato dai nomi mediante due riempitivi (<<); singoli elementi del nome dovrebbero essere separati da un riempitivo (<); gli spazi inutilizzati dovrebbero essere completati con un riempitivo (<). |

 

Seconda riga: 36 caratteri (obbligatori)

 

Posizione | Numero di caratteri | Rubrica | Specificazione |

 

1 | 9 | Numero del visto | È il numero stampato nell’angolo superiore destro della vignetta. |

 

10 | 1 | Carattere di controllo | Questo carattere è il risultato di un calcolo complesso effettuato sulla zona precedente secondo un algoritmo definito dall’ICAO. |

 

11 | 3 | Cittadinanza del richiedente | Codifica alfabetica su 3 caratteri dell’ICAO. |

 

14 | 6 | Data di nascita | La struttura è AAMMGG, ossia: AAanno (obbligatorio)MMmese o << se sconosciutoDDgiorno o << se sconosciuto |

 

20 | 1 | Carattere di controllo | Questo carattere è il risultato di un calcolo complesso effettuato sulla zona precedente secondo un algoritmo definito dall’ICAO. |

 

21 | 1 | Sesso | Ffemminile,Mmaschile,<non specificato. |

 

22 | 6 | Data scadenza validità del visto | La struttura è AAMMGG senza riempitivo. |

 

28 | 1 | Carattere di controllo | Questo carattere è il risultato di un calcolo complesso effettuato sulla zona precedente secondo un algoritmo definito dall’ICAO. |

 

29 | 1 | Validità territoriale | a)Se VTL iscrivere la lettera T.b)Se visto uniforme iscrivere il carattere riempitivo <. |

 

30 | 1 | Numero di ingressi | 1, 2 o M. |

 

31 | 2 | Durata del soggiorno | a)Soggiorno breve: numero di giorni iscritto nella zona di lettura visiva.b)Soggiorno lungo: << |

 

33 | 4 | Inizio di validità | La struttura è MMGG senza riempitivo. |

 

 

ALLEGATO VIII

 

APPOSIZIONE DEL VISTO ADESIVO

 

1. Il visto adesivo è applicato sulla prima pagina del documento di viaggio che non contenga timbri o altri tipi di contrassegni, a esclusione del timbro indicante la ricevibilità della domanda.

 

2. Il visto adesivo viene applicato e allineato al bordo della pagina del documento di viaggio. La zona del visto adesivo per la lettura automatica è allineata col bordo della pagina.

 

3. Il timbro delle autorità di rilascio è apposto nella zona riservata alle "ANNOTAZIONI"; esso deve oltrepassare il visto adesivo sporgendo sopra la pagina del documento di viaggio.

 

4. Quando non occorre compilare la zona riservata alla lettura ottica il timbro può essere apposto in questo spazio per renderlo inutilizzabile. Le dimensioni e le iscrizioni del timbro da utilizzare sono conformi a quanto stabilito al riguardo da ciascuno Stato membro.

 

5. Per evitare il reimpiego del visto adesivo applicato sul foglio separato per l’apposizione del visto, il timbro delle autorità di rilascio è apposto a destra, tra l’adesivo e il foglio separato, in modo da non impedire la lettura delle diciture e delle annotazioni e da non invadere la zona riservata alla lettura automatica.

 

6. Conformemente all’articolo 33 del presente regolamento, la proroga di un visto assume la forma di apposizione di un visto adesivo. Le autorità di rilascio appongono il proprio timbro sul visto adesivo.

 

 

ALLEGATO IX

 

PARTE 1

 

Norme per il rilascio di visti alla frontiera a marittimi in transito soggetti all’obbligo del visto

 

Le presenti norme riguardano lo scambio d’informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di marittimi in transito soggetti all’obbligo del visto. Per i visti rilasciati alla frontiera sulla base delle informazioni scambiate, la responsabilità è dello Stato membro di rilascio.

 

Ai fini delle presenti norme si intende per:

 

"porto di uno Stato membro": un porto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro;

 

"aeroporto di uno Stato membro": un aeroporto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro.

 

I. Arruolamento su una nave attraccata o attesa nel porto di uno Stato membro (ingresso nel territorio degli Stati membri):

 

- la compagnia o l’agente marittimo informa le autorità competenti nel porto dello Stato membro in cui è attraccata o attesa la nave dell’ingresso di marittimi soggetti all’obbligo del visto attraverso un aeroporto o una frontiera marittima o terrestre di uno Stato membro. La compagnia o l’agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi, secondo cui tutte le spese per il soggiorno e, se necessario, quelle per il rimpatrio del marittimo saranno coperte dalla compagnia stessa;

 

- dette autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell’esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall’agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l’ingresso nel territorio degli Stati membri. Si procede anche a una verifica dell’itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri sulla base, per esempio, dei biglietti (aerei);

 

- quando si prevede l’ingresso di marittimi attraverso un aeroporto di uno Stato membro, le autorità competenti del porto dello Stato membro informano le autorità competenti dell’aeroporto dello Stato membro d’ingresso, per mezzo di un modulo debitamente compilato relativo ai marittimi in transito soggetti all’obbligo del visto (quale figura alla parte 2) e trasmesso via fax, posta elettronica o altri mezzi, dei risultati della verifica e indicano se sulla base di ciò si può, in linea di principio, procedere al rilascio di un visto alla frontiera. Se l’ingresso è previsto attraverso una frontiera marittima o terrestre, le autorità competenti del valico di frontiera utilizzato dai marittimi per entrare nel territorio degli Stati membri sono informate secondo la stessa procedura;

 

- se l’esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo e corrisponde chiaramente a quanto il marittimo afferma o è in grado di dimostrare per mezzo di documenti, le autorità competenti dell’aeroporto dello Stato membro d’ingresso o di uscita possono rilasciare alla frontiera un visto che autorizza un soggiorno di durata corrispondente al tempo necessario ai fini del transito. In tal caso, inoltre, il documento di viaggio del marittimo viene munito di un timbro d’ingresso o di uscita dello Stato membro e consegnato al marittimo interessato.

 

II. Sbarco per fine ingaggio da una nave entrata in un porto di uno Stato membro (uscita dal territorio degli Stati membri):

 

- la compagnia o l’agente marittimo informa le autorità competenti in tale porto dello Stato membro dell’ingresso di marittimi soggetti all’obbligo del visto che sbarcano per fine ingaggio e che lasceranno il territorio degli Stati membri attraverso un aeroporto o una frontiera marittima o terrestre di uno Stato membro. La compagnia o l’agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi, secondo cui tutte le spese per il soggiorno e, se necessario, quelle per il rimpatrio del marittimo saranno coperte dalla compagnia stessa;

 

- le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell’esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall’agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l’ingresso nel territorio degli Stati membri. Si procede anche a una verifica dell’itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri sulla base, per esempio, dei biglietti (aerei);

 

- se l’esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un visto che autorizza un soggiorno di durata corrispondente al tempo necessario ai fini del transito.

 

III. Trasbordo da una nave entrata nel porto di uno Stato membro a un’altra nave:

 

- la compagnia o l’agente marittimo informa le autorità competenti in tale porto dello Stato membro dell’ingresso di marittimi soggetti all’obbligo di visto che sbarcano per fine ingaggio e usciranno nuovamente dal territorio degli Stati membri attraverso un porto situato in un altro Stato membro. La compagnia o l’agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi, secondo cui tutte le spese per il soggiorno e, se necessario, quelle per il rimpatrio del marittimo saranno coperte dalla compagnia stessa;

 

- le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell’esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall’agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l’ingresso nel territorio degli Stati membri. Nel quadro della verifica da effettuare esse si metteranno in contatto con le autorità competenti del porto dello Stato membro dal quale i marittimi usciranno nuovamente, via mare, dal territorio degli Stati membri. In tale contesto verrà controllato se la nave di arruolamento si trova già o è attesa in tale porto. Si procede inoltre a una verifica dell’itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri;

 

- se l’esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un visto che autorizza un soggiorno di durata corrispondente al tempo necessario ai fini del transito.

 

PARTE 2

 

MODULO

 

MARITTIMI IN TRANSITO SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI VISTO

(Omissis)

 

 

ALLEGATO X

 

ELENCO DEI REQUISITI MINIMI DA INCLUDERE NELLO STRUMENTO GIURIDICO IN CASO DI COOPERAZIONE CON FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

 

A. Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività il fornitore esterno di servizi, in merito alla protezione dei dati:

 

a) impedisce in qualsiasi momento che i dati siano letti, copiati, modificati o soppressi senza autorizzazione, soprattutto durante la trasmissione alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro o degli Stati membri competenti per il trattamento della domanda;

 

b) conformemente alle istruzioni impartite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, trasmette i dati:

 

- per via elettronica in forma cifrata, o

 

- fisicamente, in modo protetto;

 

c) trasmette i dati il più presto possibile:

 

- se si tratta di dati trasmessi fisicamente, almeno una volta alla settimana,

 

- se si tratta di dati cifrati trasferiti per via elettronica, almeno alla fine del giorno della loro raccolta;

 

d) sopprime immediatamente i dati dopo la loro trasmissione e provvede affinché gli unici dati che possono essere conservati siano il nome e il recapito del richiedente al fine di fissare appuntamenti, nonché il numero di passaporto fino alla restituzione del passaporto al richiedente, se del caso;

 

e) mette in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall’alterazione, dall’accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;

 

f) tratta i dati solo ai fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande per conto dello Stato membro o degli Stati membri interessati;

 

g) applica norme di protezione dei dati almeno equivalenti a quelle contenute nella direttiva 95/46/CE;

 

h) fornisce ai richiedenti le informazioni previste all’articolo 37 del regolamento VIS.

 

B. Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività il fornitore esterno di servizi, in merito alla condotta del personale:

 

a) provvede affinché il suo personale riceva un’adeguata formazione;

 

b) garantisce che il suo personale, nell’espletamento delle proprie mansioni:

 

- riceva i richiedenti con cortesia,

 

- rispetti la dignità umana e l’integrità dei richiedenti,

 

- non ponga in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, e

 

- si attenga agli obblighi di riservatezza che vigono anche quando membri di detto personale cessano dalle loro funzioni o in seguito a sospensione o risoluzione dello strumento giuridico;

 

c) fornisce in qualsiasi momento l’identità del proprio personale;

 

d) dimostra che il personale non ha precedenti penali e ha la competenza necessaria.

 

C. Per quanto riguarda la verifica dello svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi:

 

a) consente al personale autorizzato dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati di accedere in qualsiasi momento agli uffici senza preavviso, in particolare a fini ispettivi;

 

b) garantisce la possibilità di un accesso a distanza al suo sistema di organizzazione degli appuntamenti a fini ispettivi;

 

c) garantisce l’uso di mezzi di sorveglianza pertinenti (per esempio domande di prova, webcam);

 

d) garantisce la possibilità di accertare l’osservanza delle norme in materia di protezione dei dati, anche attraverso relazioni obbligatorie, revisioni esterne e controlli regolari a campione;

 

e) comunica senza indugio allo Stato membro o agli Stati membri interessati ogni violazione della sicurezza o qualsiasi altro reclamo da parte dei richiedenti in merito a un uso illecito dei dati o a un accesso non autorizzato e si coordina con lo Stato membro o gli Stati membri interessati per trovare una soluzione e fornire prontamente risposte esplicative ai richiedenti che hanno presentato reclami.

 

D. Per quanto riguarda i requisiti generali, il fornitore esterno di servizi:

 

a) si attiene alle istruzioni dello Stato membro o degli Stati membri competenti per il trattamento della domanda;

 

b) adotta le opportune misure anticorruzione (per esempio disposizioni riguardanti le retribuzioni del personale, cooperazione nella selezione del personale assegnato a tale compito; controllo incrociato, principio di rotazione);

 

c) rispetta in pieno le disposizioni dello strumento giuridico, in cui figurano una clausola di sospensione o di risoluzione, in particolare in caso di violazione delle norme stabilite, nonché una clausola di revisione volta a garantire che lo strumento giuridico rifletta la migliore prassi.

 

 

ALLEGATO XI

 

PROCEDURE E CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI AI MEMBRI DELLA FAMIGLIA OLIMPICA PARTECIPANTI AI GIOCHI OLIMPICI E PARAOLIMPICI

 

CAPO I

 

Scopo e definizioni

 

Art. 1

 

Scopo

 

Scopo delle condizioni e procedure specifiche esposte di seguito è facilitare le domande e il rilascio di visti ai membri della famiglia olimpica per il periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici organizzati da uno Stato membro.

 

Sono inoltre d’applicazione le disposizioni pertinenti dell’acquis comunitario relativo alle procedure di domanda e di rilascio dei visti.

 

Art. 2

 

Definizioni

 

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

1. "organizzazioni responsabili", con riferimento alle misure volte a facilitare le procedure per la domanda e il rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici: le organizzazioni ufficiali, ai sensi della Carta olimpica, aventi il diritto di presentare al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici gli elenchi dei membri della famiglia olimpica per il rilascio delle tessere di accreditamento per i Giochi;

 

2. "membro della famiglia olimpica": qualunque persona che sia membro del Comitato olimpico internazionale, del Comitato paraolimpico internazionale, delle federazioni internazionali, dei Comitati olimpici e paraolimpici nazionali, dei comitati organizzatori dei Giochi olimpici e delle associazioni nazionali, come gli atleti, i giudici/arbitri, gli allenatori e altri tecnici sportivi, il personale medico assegnato alle squadre o ai singoli atleti, i giornalisti accreditati dei media, gli alti dirigenti, i donatori, gli sponsor o altri invitati ufficiali, che accetti il dettato della Carta olimpica, agisca sotto il controllo e l’autorità suprema del Comitato olimpico internazionale, figuri negli elenchi delle organizzazioni responsabili e sia accreditata dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici del [anno] come partecipante ai Giochi olimpici e/o paraolimpici del [anno];

 

3. "tessere olimpiche di accreditamento", rilasciate dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici a norma della legislazione nazionale: uno o due documenti di sicurezza, uno per i Giochi olimpici e uno per i Giochi paraolimpici, ciascuno recante la fotografia del titolare, che definiscono l’identità del membro della famiglia olimpica e consentono l’accesso ai luoghi in cui si svolgono le gare e le altre manifestazioni previste per il periodo dei Giochi;

 

4. "periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici": il periodo durante il quale si svolgono i Giochi olimpici e il periodo durante il quale si svolgono i Giochi paraolimpici;

 

5. "Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici": il comitato costituito dallo Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni nazionali per organizzare i Giochi olimpici e paraolimpici, che decide l’accreditamento dei membri della famiglia olimpica partecipanti a tali Giochi;

 

6. "servizi competenti per il rilascio dei visti": i servizi preposti dallo Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici all’esame delle domande e al rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica.

 

CAPO II

 

Rilascio del visto

 

Art. 3

 

Condizioni

 

Può essere concesso un visto, ai sensi del presente regolamento, solo se la persona interessata soddisfa le seguenti condizioni:

 

a) è designata da una delle organizzazioni responsabili e accreditata dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici come partecipante ai Giochi olimpici e paraolimpici;

 

b) è in possesso di un documento di viaggio valido che consenta di attraversare le frontiere esterne ai sensi dell’articolo 5 del codice frontiere Schengen;

 

c) non è segnalata ai fini della non ammissione;

 

d) non è considerata pericolosa per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di nessuno degli Stati membri.

 

Art. 4

 

Presentazione della domanda

 

1. Nello stabilire l’elenco delle persone selezionate per partecipare ai Giochi olimpici e/o paraolimpici, l’organizzazione responsabile può presentare, contestualmente alla domanda di rilascio della tessera olimpica di accreditamento per le persone selezionate, una domanda collettiva di visto per i membri della famiglia olimpica soggetti a obbligo di visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, fatti salvi i casi in cui tali persone siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro o di un permesso di soggiorno rilasciato dal Regno Unito o dall’Irlanda conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [1].

 

2. La domanda collettiva di visto per le persone interessate è trasmessa, insieme alle domande per la tessera olimpica di accreditamento, al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici secondo la procedura da questo stabilita.

 

3. È presentata una domanda individuale di visto per ogni singolo partecipante ai Giochi olimpici e/o paraolimpici.

 

4. Il Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici trasmette il più rapidamente possibile ai servizi competenti per il rilascio dei visti la domanda collettiva di visto insieme alle copie delle domande per il rilascio della tessera olimpica di accreditamento sulle quali figurano i dati essenziali delle persone interessate (nome, cognome, sesso, cittadinanza, data, luogo e paese di nascita, tipo di documento di viaggio e relativa data di scadenza).

 

Art. 5

 

Esame della domanda collettiva e tipologia del visto

 

1. I servizi competenti rilasciano il visto in seguito a un esame diretto ad accertare se sussistono le condizioni di cui all’articolo 3.

 

2. È rilasciato un visto di tipo uniforme, per ingressi multipli, che autorizza un soggiorno di non più di tre mesi per il periodo dei Giochi olimpici e/o paraolimpici.

 

3. Ove il membro della famiglia olimpica interessato non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 3, lettera c) o d), i servizi competenti per il rilascio dei visti possono concedere un visto con validità territoriale limitata, a norma dell’articolo 25 del presente regolamento.

 

Art. 6

 

Forma del visto

 

1. Il visto consta di due numeri apposti sulla tessera olimpica di accreditamento. Il primo è il numero del visto che, in caso di visto uniforme, si compone di sette (7) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalla lettera "C". In caso di visto con validità territoriale limitata, il numero si compone di otto (8) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalle lettere "XX [2]". Il secondo numero è il numero del documento di viaggio dell’interessato.

 

2. I servizi competenti per il rilascio dei visti comunicano al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici i numeri dei visti per il rilascio delle tessere olimpiche di accreditamento.

 

Art. 7

 

Concessione gratuita del visto

 

I servizi competenti per l’esame delle domande di visto e il rilascio dei visti non riscuotono alcun diritto per l’esame della domanda e il rilascio del visto.

 

CAPO III

 

Disposizioni generali e finali

 

Art. 8

 

Annullamento del visto

 

Se l’elenco delle persone designate come partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici è modificato prima dell’inizio dei Giochi, le organizzazioni responsabili informano, senza indugio, il Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici affinché sia ritirata la tessera olimpica di accreditamento delle persone eliminate dall’elenco. Il Comitato organizzatore notifica ciò ai servizi competenti per il rilascio dei visti comunicando i numeri dei visti interessati.

 

I servizi competenti per il rilascio dei visti annullano il visto delle persone eliminate dall’elenco, ne informano immediatamente le autorità di controllo alle frontiere e queste trasmettono senza indugio l’informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.

 

Art. 9

 

Controlli alle frontiere esterne

 

1. I controlli di ingresso sui membri della famiglia olimpica cui sia stato rilasciato un visto a norma del presente regolamento si limitano, all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, alla verifica della conformità con le condizioni di cui all’articolo 3.

 

2. Nel periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici:

 

a) i timbri d’ingresso e di uscita sono apposti sulla prima pagina libera del documento di viaggio dei membri della famiglia olimpica per i quali sono richiesti tali timbri ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen. Al primo ingresso il numero del visto è indicato sulla stessa pagina;

 

b) quando un membro della famiglia olimpica è stato debitamente accreditato, si considerano soddisfatte le condizioni per l’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del codice frontiere Schengen.

 

3. Il paragrafo 2 si applica ai membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal fatto che siano soggetti all’obbligo di visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.

 

[1] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

 

[2] Riferimento al codice ISO dello Stato membro organizzatore.

 

 

ALLEGATO XII

 

STATISTICHE ANNUALI SU VISTI UNIFORMI, VISTI CON VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA E VISTI DI TRANSITO AEROPORTUALE

 

Dati da presentare alla Commissione entro il termine di cui all’articolo 46 per ogni località in cui singoli Stati membri rilasciano visti:

 

- Totale di visti A richiesti (compresi visti A per ingressi multipli),

 

- Totale di visti A rilasciati (compresi visti A per ingressi multipli),

 

- Totale di visti A per ingressi multipli rilasciati,

 

- Totale di visti A non rilasciati (compresi visti A per ingressi multipli),

 

- Totale di visti C richiesti (compresi visti C per ingressi multipli),

 

- Totale di visti C rilasciati (compresi visti C per ingressi multipli),

 

- Totale di visti C per ingressi multipli rilasciati,

 

- Totale di visti C non rilasciati (compresi visti C per ingressi multipli),

 

- Totale di visti VTL rilasciati.

 

Norme generali per la presentazione dei dati:

 

- I dati relativi all’intero anno precedente sono raccolti in un unico fascicolo,

 

- I dati sono forniti utilizzando il modello comune, fornito dalla Commissione,

 

- I dati, raggruppati per paese terzo, sono disponibili per le singole località in cui gli Stati membri interessati rilasciano visti,

 

- Per "non rilasciati" si intendono i dati relativi a visti respinti e a domande il cui esame è stato interrotto, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2.

 

Qualora un dato non sia disponibile né pertinente per una particolare categoria e un paese terzo, gli Stati membri lasciano lo spazio vuoto [senza indicare "0" (zero), "N.A." (non applicabile), né qualsiasi altro valore].

 

 

ALLEGATO XIII

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Disposizioni del presente regolamento | Disposizioni sostituite della convenzione Schengen (CAS), dell’istruzione consolare comune (ICC) o del comitato esecutivo Schengen (SCH/Com-ex) |

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 Obiettivo e ambito d’applicazione | ICC, parte I.1. Ambito di applicazione (CAS articoli 9 e 10) |

 

Art. 2 Definizioni 1-4) | ICC: parte I. 2. Definizioni e tipi di visti ICC: parte IV, Base normativa CAS: articolo 11, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 1, articolo 15, articolo 16 |

 

TITOLO II

 

VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE

 

Art. 3 Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale | Azione comune 96/197/GAI, ICC, parte I. 2.1.1 |

 

TITOLO III

 

PROCEDURE E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI VISTI

 

CAPO I

 

Autorità interessate dalle procedure connesse alle domande

 

Art. 4 Autorità competenti interessate dalle procedure connesse alle domande | ICC parte II 4. CAS, articolo 12, paragrafo 1, regolamento 415/2003 |

 

Art. 5 Stato membro competente per l’esame delle domande e per le decisioni in merito | ICC, parte II 1.1, lettere a) e b), CAS articolo12, paragrafo 2 |

 

Art. 6 Competenza territoriale consolare | ICC, parte II, 1.1 e 3 |

 

Art. 7 Competenza a rilasciare visti a cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro | — |

 

Art. 8 Accordi di rappresentanza | ICC, parte II, 1.2 |

 

CAPO II

 

Domanda di visto

 

Art. 9 Modalità pratiche per la presentazione delle domande | ICC, allegato 13, nota (articolo 10, paragrafo 1) |

 

Art. 10 Norme generali per la presentazione delle domande | — |

 

Art. 11 Moduli di domanda | ICC, parte III 1.1. |

 

Art. 12 Documento di viaggio | ICC, parte III 2, lettera a), CAS, articolo 13, paragrafi 1 e 2 |

 

Art. 13 Identificatori biometrici | ICC, parte III 1.2, lettere a) e b) |

 

Art. 14 Documenti giustificativi | ICC, parte III.2, lettera b), e V.1.4, Com-ex (98) 57 |

 

Art. 15 Assicurazione sanitaria di viaggio | ICC, parte V, 1.4 |

 

Art. 16 Diritti per i visti | ICC, parte VII, 4 e allegato 12 |

 

Art. 17 Diritti per servizi prestati | ICC, parte VII, 1.7 |

 

CAPO III

 

Esame della domanda e decisione in merito

 

Art. 18 Accertamento della competenza consolare | — |

 

Art. 19 Ricevibilità | — |

 

Art. 20 Timbro indicante la ricevibilità di una domanda | ICC, parte VIII, 2 |

 

Art. 21 Verifica delle condizioni d’ingresso e valutazione del rischio | ICC, parte III.4 e parte V.1. |

 

Art. 22 Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri | ICC, parte II, 2.3 e parte V, 2.3, lettere da a) a d) |

 

Art. 23 Decisione sulla domanda | ICC, parte V 2.1 (secondo trattino), 2.2, ICC |

 

CAPO IV

 

Rilascio del visto

 

Art. 24 Rilascio di un visto uniforme | ICC, parte V, 2,1 |

 

Art. 25 Rilascio di un visto con validità territoriale limitata | ICC, parte V, 3, allegato 14, CAS, articolo 11, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 1, e articolo 16 |

 

Art. 26 Rilascio di un visto di transito aeroportuale | ICC, parte I, 2.1.1 — Azione comune 96/197/GAI |

 

Art. 27 Modalità di compilazione del visto adesivo | ICC, parte VI, 1-2-3-4 |

 

Art. 28 Annullamento di un visto adesivo già compilato | ICC, parte VI, 5.2 |

 

Art. 29 Apposizione di un visto adesivo | ICC, parte VI, 5.3 |

 

Art. 30 Diritti derivati dal rilascio di un visto | ICC, parte I, 2.1, ultima frase |

 

Art. 31 Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri | — |

 

Art. 32 Rifiuto di un visto | — |

 

CAPO V

 

Modifica di un visto già rilasciato

 

Art. 33 Proroga | Com-ex (93) 21 |

 

Art. 34 Annullamento e revoca | Com-ex (93) 24 e allegato 14 dell’ICC |

 

CAPO VI

 

Visti rilasciati alle frontiere esterne

 

Art. 35 Visti chiesti alle frontiere esterne | Regolamento (CE) n. 415/2003 |

 

Art. 36 Visti rilasciati alle frontiere esterne a marittimi in transito |

 

TITOLO IV

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE

 

Art. 37 Organizzazione del servizio visti | ICC, parte VII, 1-2-3 |

 

Art. 38 Risorse per l’esame delle domande e il controllo dei consolati | — |

 

| ICC, parte VII, 1A |

 

Art. 39 Condotta del personale | ICC, parte III.5 |

 

Art. 40 Forme di cooperazione | ICC, parte VII, 1AA |

 

Art. 41 Cooperazione tra Stati membri |

 

Art. 42 Ricorso ai consoli onorari | ICC, parte VII, AB |

 

Art. 43 Cooperazione con fornitori esterni di servizi | ICC, parte VII, 1B |

 

Art. 44 Cifratura e trasferimento sicuro di dati | ICC, parte II, 1.2., parte VII, 1.6, commi 6, 7, 8 e 9 |

 

Art. 45 Cooperazione degli Stati membri con intermediari commerciali | ICC, parte VIII, 5.2 |

 

Art. 46 Compilazione di statistiche | SCH Com-ex (94) 25 e (98) 12 |

 

Art. 47 Informazioni al pubblico | — |

 

TITOLO V

 

COOPERAZIONE LOCALE SCHENGEN

 

Art. 48 Cooperazione locale Schengen fra i consolati degli Stati membri | ICC, parte VIII, 1-3-4 |

 

TITOLO VI

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 49 Regimi relativi ai Giochi olimpici e paraolimpici | — |

 

Art. 50 Modifiche degli allegati | — |

 

Art. 51 Istruzioni relative all’applicazione pratica del codice dei visti | — |

 

Art. 52 Procedura di comitato | — |

 

Art. 53 Comunicazioni | — |

 

Art. 54 Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 | — |

 

Art. 55 Modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006 | — |

 

Art. 56 Abrogazioni | — |

 

Art. 57 Monitoraggio e valutazione | — |

 

Art. 58 Entrata in vigore | — |

 

 

ALLEGATI

 

Allegato I Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto | ICC, allegato 16 |

 

Allegato II Elenco non esaustivo di documenti giustificativi | Parzialmente ICC, parte V, 1.4 |

 

Allegato III Formato uniforme e uso del timbro indicante la ricevibilità di una domanda di visto | ICC, parte VIII, 2 |

 

Allegato IV Elenco comune dei paesi terzi di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri | ICC, allegato 3, parte I |

 

Allegato V Elenco dei titoli di soggiorno che esentano i detentori dall’obbligo del visto di transito aeroportuale per il transito dagli aeroporti degli Stati membri | ICC, allegato 3, parte III |

 

Allegato VI Modulo uniforme per la notificazione e la motivazione del rifiuto, dell’annullamento o della revoca di un visto | — |

 

Allegato VII Modalità di compilazione del visto adesivo | ICC, parte VI, 1-4, allegato 10 |

 

Allegato VIII Apposizione del visto adesivo | ICC, parte VI, 5.3 |

 

Allegato IX Norme per il rilascio di visti alla frontiera ai marittimi in transito soggetti all’obbligo del visto | Regolamento (CE) n. 415/2003, allegati I e II |

 

Allegato X Elenco dei requisiti minimi da includere nello strumento giuridico in caso di cooperazione con fornitori esterni di servizi | ICC, allegato 19 |

 

Allegato XI Procedure e condizioni specifiche per la facilitazione del rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e paraolimpici | — |

 

Allegato XII Statistiche annuali su visti uniformi, visti con validità territoriale limitata e visti di transito aeroportuale | — |


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 977/2011.