Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo |
Data: | 28/05/2001 |
Numero: | 1091 |
Sommario |
Art. 1. Il testo dell'articolo 18 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è sostituito dal testo seguente: |
Art. 2. Nella parte I dell'Istruzione consolare comune, il testo del punto 2.2 è sostituito dal testo seguente: |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 17.1.80 - Regolamento 28 maggio 2001, n. 1091.
Regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata
(G.U.C.E. 6 giugno 2001, n. L 150)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2, lettera b), punto ii), e l'articolo 63, punto 3), lettera a),
vista l'iniziativa della Repubblica francese,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Tra il momento in cui una persona, titolare di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato membro, arriva nel territorio di questo Stato e il momento in cui essa riceve un titolo di soggiorno che le consenta di circolare liberamente nel territorio degli altri Stati membri può intercorrere un certo lasso di tempo.
(2) È opportuno agevolare la libera circolazione dei titolari di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata in attesa del titolo di soggiorno mediante una disposizione ai cui sensi tale visto, che attualmente consente solo il transito nel territorio degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato che ha rilasciato detto visto, avrebbe al tempo stesso valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata, purché il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990.
(3) Tale misura costituisce un primo passo verso l'armonizzazione delle condizioni di rilascio dei visti nazionali per soggiorni di lunga durata.
(4) Occorre pertanto modificare la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e l'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria.
(5) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen, conformemente al protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, quale è stato definito nell'allegato A della
(6) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento è volto a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, conformemente all'articolo 5 di detto protocollo, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
(7) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen nel senso dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea e da questi due Stati il 18 maggio 1999.
(8) In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano né all'Irlanda né al Regno Unito,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il testo dell'articolo 18 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 18
I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati da uno degli Stati membri conformemente alla propria legislazione. Per un periodo non superiore a tre mesi dalla data iniziale di validità, un visto di questo tipo può avere valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata se è stato rilasciato nel rispetto delle condizioni e dei criteri comuni adottati in conformità o in virtù delle pertinenti disposizioni del capitolo terzo, sezione 1 e se il titolare soddisfa le condizioni per l'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) e e). In caso contrario, tale visto permette al titolare solo di transitare per il territorio degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto, salvo se egli non soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e) ovvero figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro nel cui territorio desidera transitare."
Nella parte I dell'Istruzione consolare comune, il testo del punto 2.2 è sostituito dal testo seguente:
"2.2. Visto per soggiorni di lunga durata
I visti per soggiorni superiori a tre mesi sono visti nazionali rilasciati da ciascuno Stato membro conformemente alla propria normativa.
Tuttavia, per un periodo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data iniziale di validità, essi hanno altresì valore di visto uniforme per soggiorni di breve durata se è stato rilasciato nel rispetto delle condizioni e dei criteri comuni adottati in conformità o in virtù delle pertinenti disposizioni del capitolo terzo, sezione 1 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e se il titolare soddisfa le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) e e) di tale convenzione, riportate nella parte IV della presente Istruzione. In caso contrario, consentono al titolare soltanto il transito nel territorio degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto a meno che il titolare non soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e) della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen o figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro nel cui territorio desidera transitare."
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.