§ 17.1.72 - Regolamento 27 febbraio 2003, n. 415.
Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito.


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:27/02/2003
Numero:415


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     


§ 17.1.72 - Regolamento 27 febbraio 2003, n. 415.

Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito.

(G.U.U.E. 7 marzo 2003, n. L 64).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2, lettera b), punto ii),

     vista l'iniziativa del Regno di Spagna,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Le norme per il rilascio dei visti alla frontiera a marittimi in transito richiedono una chiarificazione ed un aggiornamento, in particolare per consentire il rilascio in frontiera di visti di transito collettivi a marittimi di una stessa nazionalità che viaggiano in gruppi, fintantoché il periodo di transito è limitato.

     (2) È pertanto necessario sostituire le norme contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen del 19 dicembre 1996 riguardante il rilascio di visti in frontiera a marittimi in transito [SCH/Com-ex(96) 27] con le norme definite dal presente regolamento. Per chiarezza, dette norme dovrebbero essere integrate alle norme generali contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen, del 26 aprile 1994, riguardante il rilascio del visto uniforme in frontiera [SCH/Com-ex(94) 2], che corrisponde altresì all'allegato 14 del manuale comune. Le summenzionate decisioni e l'allegato dovrebbero essere abrogati. Anche il manuale comune e l'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria dovrebbero essere modificati per tener conto del presente regolamento.

     (3) Al momento di decidere il formato del foglio distinto, menzionato nell'allegato I, su cui il visto collettivo di transito dovrebbe essere apposto, gli Stati membri dovrebbero tener conto del modello uniforme come stabilito dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio.

     (4) Le misure necessarie per l'applicazione di questo strumento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata ad esso, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento è volto a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

     (6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

     (7) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale non partecipa il Regno Unito ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

     (8) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale non partecipa l'Irlanda ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né è soggetto alla sua applicazione.

     (9) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. In deroga alla norma generale secondo cui i visti sono rilasciati dalle autorità diplomatiche e consolari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 in seguito denominata la «convenzione Schengen», un cittadino di un paese terzo che deve essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri può usufruire in via eccezionale di un visto rilasciato alla frontiera se soddisfa le seguenti condizioni:

     a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), della convenzione Schengen;

     b) non ha avuto modo di chiedere un visto in precedenza;

     c) fa valere, se richiesto, un motivo imprevedibile ed imperativo d'ingresso comprovato da un documento giustificativo; e

     d) il suo viaggio di ritorno nel paese d'origine o il transito verso uno Stato terzo sono garantiti.

     2. Un visto rilasciato alla frontiera, quando sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, può, a seconda dei casi, essere o un visto di transito (tipo B) o un visto di viaggio (tipo C) ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, della convenzione Schengen:

     a) valido per tutti gli Stati membri che applicano le disposizioni del titolo II, capitolo 3, della convenzione Schengen; oppure

     b) con validità territoriale limitata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione Schengen. In entrambi i casi, il visto rilasciato non deve consentire più d'un ingresso. In caso di visto di viaggio, la sua validità non è superiore a quindici giorni. In caso di visto di transito, la sua validità non è superiore a cinque giorni.

     3. Un cittadino di un paese terzo che richiede un visto di transito alla frontiera deve essere in possesso del visto richiesto per continuare il suo viaggio verso Stati di transito diversi dagli Stati membri che applicano le disposizioni del titolo II, capitolo 3, della convenzione Schengen e verso lo Stato di destinazione. Il visto di transito rilasciato permetterà il transito diretto attraverso il territorio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

     4. Ai cittadini di un paese terzo che rientrino nella categoria di persone per le quali è obbligatorio consultare una o più autorità centrali degli altri Stati membri non viene, in linea di principio, rilasciato un visto alla frontiera.

     Tuttavia, in casi eccezionali, a dette persone può essere rilasciato un visto alla frontiera ai sensi delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione Schengen.

 

          Art. 2.

     1. Ad un marittimo che deve essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri può essere rilasciato un visto di transito alla frontiera se:

     a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 3; e

     b) attraversa la frontiera in questione per l'imbarco, il reimbarco o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha lavorato in qualità di marittimo.

     Il visto di transito è rilasciato in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e, inoltre, contiene l'indicazione che il titolare è un marittimo.

     2. Ai marittimi di una stessa nazionalità che viaggiano in gruppi non inferiori a cinque persone e non superiori a cinquanta può essere rilasciato un visto collettivo di transito alla frontiera, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 per ognuno dei marittimi facenti parte del gruppo.

     3. Prima di rilasciare un visto alla frontiera a uno o più marittimi in transito, le autorità nazionali competenti si conformano alle istruzioni di cui all'allegato I.

     4. Nell'eseguire le suddette istruzioni, le autorità nazionali competenti degli Stati membri scambiano le necessarie informazioni concernenti il marittimo o i marittimi in questione mediante un formulario per i marittimi in transito quale è riportato nell'allegato II, debitamente completato.

     5. Gli allegati I e II sono modificati conformemente alla procedura di regolamentazione menzionata all'articolo 3, paragrafo 2.

     6. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

 

          Art. 3.

     1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento di Stati, unità territoriali e passaporti, documenti di viaggio e di identità rilasciati dalle loro autorità.

 

          Art. 5.

     1. Sono abrogati i seguenti testi:

     a) decisione del comitato esecutivo Schengen [SCH/Comex(94) 2] del 26 aprile 1994; e

     b) decisione del comitato esecutivo Schengen [SCH/Comex(96) 27] del 19 dicembre 1996.

     2. Il punto 5 e il punto 5.1 della parte II, del manuale comune sono sostituiti dal testo seguente:

     «Le norme in materia di rilascio di visti alla frontiera figurano nel regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (cfr. allegato 14).»

     3. La prima frase dell'allegato 14 è sostituita dal seguente testo:

     «Le norme in materia di rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito, figurano nel regolamento (CE) n. 415/2003

     Il resto dell'allegato 14 è abrogato.

     4. La seguente frase va aggiunta alla fine del punto 2.1.4 della parte I, delle istruzioni consolari comuni:

     «In deroga a quanto precede, i visti collettivi di transito possono essere rilasciati a marittimi ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito.»

 

          Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DI VISTI ALLA FRONTIERA A

MARITTIMI IN TRANSITO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DEL VISTO

 

     Le presenti istruzioni hanno lo scopo di prevedere una regolamentazione per lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen in materia di marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto. Nella misura in cui si proceda al rilascio di un visto in frontiera sulla base delle informazioni scambiate, la responsabilità di tale rilascio è a carico dello Stato membro che rilascia il visto.

     Ai fini delle presenti istruzioni si intende per:

     «porto Schengen»: un porto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen;

     «aeroporto Schengen»: un aeroporto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen;

     «territorio Schengen»: il territorio degli Stati membri in cui l'acquis di Schengen è applicato pienamente.

 

     I. Arruolamento su una nave attraccata o attesa in un porto Schengen

     a) Ingresso nel territorio Schengen attraverso un aeroporto situato in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:

     - la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel porto Schengen in cui è attraccata o attesa la nave, dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto attraverso un aeroporto Schengen. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi,

     - le summenzionate autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio Schengen. In tale contesto si procede anche ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio Schengen sulla base, per esempio, dei biglietti aerei,

     - per mezzo di un formulario debitamente compilato relativo ai marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto (quale figura all'allegato II), le autorità competenti del porto Schengen informano le autorità competenti dell'aeroporto Schengen d'ingresso, via fax, posta elettronica o altri mezzi, dei risultati della verifica ed indicano se sulla base di ciò si può, in linea di principio, procedere al rilascio di un visto in frontiera,

     - se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo e corrisponde a quanto il marittimo afferma o è in grado di dimostrare per mezzo di documenti, le autorità competenti dell'aeroporto Schengen d'ingresso o di uscita possono rilasciare in frontiera un visto di transito valido al massimo per cinque giorni. In tal caso, inoltre, il documento di viaggio del marittimo viene munito di un timbro d'ingresso o di uscita Schengen e consegnato al marittimo interessato.

     b) Ingresso nel territorio Schengen attraverso una frontiera marittima o terrestre situata in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:

     - si applica la stessa procedura di cui sopra, prevista per l'ingresso attraverso un aeroporto Schengen, con la differenza che in questo caso vengono informate le autorità competenti del valico di frontiera attraverso il quale i marittimi entrano nel territorio Schengen.

 

     II. Sbarco per fine ingaggio da una nave entrata in un porto Schengen

     a) Uscita dal territorio Schengen attraverso un aeroporto situato in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:

     - la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel summenzionato porto Schengen dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto che sbarcano per fine ingaggio e che lasceranno il territorio Schengen attraverso un aeroporto Schengen. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi,

     - le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio Schengen. In tale contesto si procede anche ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio Schengen sulla base, per esempio, dei biglietti aerei,

     - se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un visto di transito valido al massimo per cinque giorni.

     b) Uscita dal territorio Schengen attraverso una frontiera marittima o terrestre situata in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:

     - si applica la stessa procedura di cui sopra prevista per l'uscita attraverso un aeroporto Schengen.

 

     III. Trasbordo da una nave entrata in un porto Schengen ad una nave che parte da un porto situato in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:

     - la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel summenzionato porto Schengen dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto che sbarcano per fine ingaggio ed usciranno nuovamente dal territorio Schengen attraverso un porto situato in un altro Stato Schengen. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi,

     - le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio Schengen. Nel quadro della verifica da effettuare esse si metteranno in contatto con le autorità competenti del porto Schengen dal quale i marittimi usciranno nuovamente, via mare, dal territorio Schengen. In tale contesto verrà controllato se la nave di arruolamento si trova già o è attesa in tale porto. Si procede inoltre ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio Schengen,

     - se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un visto di transito valido al massimo per cinque giorni.

 

     IV. Rilascio in frontiera di un visto collettivo a marittimi in transito:

     - ai marittimi di una stessa nazionalità che viaggiano in gruppi non inferiori a cinque persone e non superiori a cinquanta può essere rilasciato un visto di transito collettivo che sarà apposto su un foglio distinto,

     - tale foglio distinto indicherà, ordinati numericamente, i dati personali (cognome e nome, data di nascita, nazionalità e numero del documento di viaggio) di tutti i marittimi interessati. I dati relativi al primo e all'ultimo marittimo sono riprodotti due volte onde evitare falsificazioni e aggiunte,

     - per il rilascio di questo tipo di visto si applicano le stesse modalità previste in queste istruzioni per il rilascio ai marittimi di visti individuali.

 

 

ALLEGATO II

FORMULARIO

 

     (Omissis)

 

ESAME PUNTO PER PUNTO DEL FORMULARIO

 

     I primi quattro punti riguardano l'identità del marittimo.

     1) A. Cognome (1)

(1) Indicare il cognome che figura sul passaporto.

     B. Nomi

     C. Nazionalità

     D. Rango/grado

     2) A. Luogo di nascita

     B. Data di nascita

     3) A. Numero del passaporto

     B. Data di rilascio

     C. Durata di validità

     4) A. Numero del libretto per marittimi

     B. Data di rilascio

     C. Durata di validità

     I punti 3 e 4 sono stati divisi per maggiore chiarezza in quanto, a seconda della nazionalità del marittimo e dello Stato membro cui accede, il passaporto o il libretto per marittimi possono essere utilizzati a scopo di identificazione.

     I successivi quattro punti riguardano l'agenzia marittima e la nave interessata.

     5) Denominazione dell'agenzia marittima (persona o società che rappresenta in loco il proprietario della nave per tutte le questioni attinenti ai doveri del proprietario in materia di armamento della nave)

     6) A. Denominazione della nave

     B. Bandiera (battuta dalla nave mercantile)

     7) A. Data di arrivo della nave

     B. Provenienza (porto) della nave

     Il punto 7.A riguarda la data di arrivo della nave nel porto in cui il marittimo deve imbarcarsi.

     8) A. Data di partenza della nave

     B. Destinazione della nave (prossimo porto)

     I punti 7.A e 8.A danno un'indicazione del lasso di tempo entro il quale il marittimo può viaggiare per imbarcarsi.

     Occorre ricordare che i piani di navigazione sono fortemente esposti a fattori perturbanti esterni ed inattesi come, per esempio, tempeste, avarie, ecc.

     I seguenti quattro punti forniscono informazioni sulle modalità ed il motivo del viaggio del marittimo.

     9) La «destinazione finale» è la meta finale del viaggio del marittimo. Può trattarsi sia del porto in cui il marittimo s'imbarcherà o del paese in cui si recherà in caso di sbarco per fine ingaggio

10) Motivo della domanda

     a) In caso di arruolamento, la destinazione finale è costituita dal porto in cui il marittimo s'imbarcherà.

     b) In caso di trasbordo in un porto situato all'interno del territorio Schengen, la destinazione finale è ugualmente costituita dal porto in cui il marittimo s'imbarcherà. Un trasbordo in un porto fuori del territorio Schengen è da considerare come sbarco per fine ingaggio.

     c) Lo sbarco per fine ingaggio è consentito per vari motivi, quali la scadenza del contratto, un incidente di lavoro, motivi familiari urgenti, ecc.

     11) Mezzo di trasporto

     Indicazione del modo in cui il marittimo in transito soggetto all'obbligo del visto si sposterà nel territorio Schengen per viaggiare verso la sua destinazione finale. Il formulario prevede tre possibilità:

     a) automobile (autobus)

     b) treno

     c) aereo

     12) Data di arrivo (nel territorio Schengen)

     Tale indicazione trova particolare applicazione per i marittimi che desiderano entrare nel territorio Schengen attraverso il primo aeroporto/valico di frontiera Schengen (non deve trattarsi necessariamente sempre di un aeroporto) situato alla frontiera esterna.

     Data di transito

     È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio Schengen e si reca in un altro porto situato anch'esso nel territorio Schengen.

     Data di partenza

     È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio Schengen per imbarcarsi su un'altra nave non situata nel territorio Schengen, ovvero la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio Schengen per recarsi nel proprio paese (all'esterno del territorio Schengen).

     Una volta determinate le tre possibilità di spostamento, debbono essere fornite anche le relative informazioni disponibili:

     a) automobile, autobus: targa

     b) treno: denominazione, numero

     c) dati relativi al volo aereo: data, ora e numero di volo

     13) Dichiarazione di presa a carico firmata dall'agente marittimo o dall'armatore a conferma della propria responsabilità per il soggiorno e, se necessario, le spese di rimpatrio del marittimo.

     Se i marittimi viaggiano in gruppo, ognuno di essi è tenuto a compilare la lista allegata con i dati indicati ai punti da 1.A a 4.C.