Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo |
Data: | 03/10/2011 |
Numero: | 977 |
Sommario |
Art. 1. Nell’allegato VII, punto 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009, sono aggiunti i seguenti trattini |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 17.1.154 - Regolamento 3 ottobre 2011, n. 977.
Regolamento (UE) n. 977/2011 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)
(G.U.U.E. 4 ottobre 2011, n. L 258)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’articolo 48 del
(2) Secondo quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 dell’articolo 48 del
(3) Nelle regioni in cui la raccolta e la trasmissione al VIS dei dati in materia di visti sono obbligatorie per una decisione della Commissione, tutti i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS, ivi comprese le impronte digitali di ciascun richiedente, saranno registrati nel VIS, tranne nei casi in cui il richiedente sia esentato dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, del codice dei visti. Analogamente, nelle località in cui l’uso del VIS non è ancora obbligatorio, gli Stati membri possono decidere di raccogliere e registrare nel VIS tutti i dati elencati all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS, tra cui le impronte digitali, per ciascun richiedente il visto.
(4) Tuttavia, nelle località in cui l’uso del VIS non è ancora obbligatorio, uno o più Stati membri possono decidere di non registrare nel VIS i richiedenti il visto, mentre altri Stati membri possono registrare solo i dati alfanumerici e le fotografie.
(5) Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a bis), del
(6) Al fine di agevolare i controlli alle frontiere esterne, è opportuno aggiungere un codice specifico alla vignetta visto per indicare che il titolare del visto è registrato nel VIS. L’assenza di tale codice lascia impregiudicato l’obbligo degli Stati membri di eseguire ricerche nel VIS per tutti i titolari di visto, all’ingresso delle frontiere esterne dell’area Schengen, conformemente al disposto dell’articolo 7, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen. Se le autorità di frontiera non trovano riscontro nel VIS dal momento che nessun dato è stato registrato in precedenza, il fatto che la vignetta visto non presenti alcun codice confermerà alle autorità di frontiera che il riscontro negativo non è dovuto a un problema tecnico (falsa identificazione negativa) o a una frode.
(7) È opportuno aggiungere un ulteriore codice specifico sulla vignetta visto per indicare i casi in cui il titolare di visto è registrato nel VIS ma le sue impronte digitali non sono state raccolte poiché tale procedura non era ancora obbligatoria nella regione interessata. La presenza di tale codice lascia impregiudicato l’obbligo di eseguire interrogazioni nel VIS utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali, a partire da tre anni dopo l’entrata in funzionamento del VIS nella prima regione.
(8) È necessario modificare l’allegato VII del
(9) Dato che il
(10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della
(11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della
(12) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen [6] che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della
(13) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen [8] che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della
(14) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della
(15) Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce disposizioni basate sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesse ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.
(16) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.
(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato visti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell’allegato VII, punto 9, lettera a), del
- "— se tutti i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS sono registrati nel sistema di informazione visti, è aggiunta la seguente dicitura: "VIS";
- — se nel sistema di informazione visti sono registrati soltanto i dati di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS, mentre i dati di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo non sono stati raccolti poiché il rilevamento delle impronte digitali non era obbligatorio nella regione interessata, è aggiunta la seguente dicitura: "VIS 0";".
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del
Il presente regolamento scade il giorno in cui la raccolta e la trasmissione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
[1] GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.
[2] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
[3] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
[4] GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
[5] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
[6] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
[7] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
[8] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
[9] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
[10] GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.