Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo |
Data: | 18/02/2002 |
Numero: | 333 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai fini del presente regolamento, per "foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto" si intende il documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro a una persona titolare di un [...] |
Art. 2. Le prescrizioni tecniche relative al modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto sono adottate applicando la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, al pari delle [...] |
Art. 3. Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa del modello uniforme e alle persone debitamente [...] |
Art. 4. Fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati, la persona cui è stato rilasciato il modello uniforme di foglio ha il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, [...] |
Art. 5. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di [...] |
Art. 6. 1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95. |
Art. 7. Quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme di foglio per scopi diversi da quelli contemplati dall'articolo 1, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa [...] |
Art. 8. Gli Stati membri utilizzano il modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto al più tardi due anni dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, lettera a). [...] |
Art. 9. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 17.1.61 - Regolamento 18 febbraio 2002, n. 333.
Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio.
(G.U.C.E. 23 febbraio 2002, n. L 53).
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b) , punto iii),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) L'armonizzazione della politica in materia di visti costituisce una misura essenziale ai fini dell'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, soprattutto per quanto attiene all'attraversamento delle frontiere.
(2) Ai sensi del punto 38 del piano d'azione di Vienna, adottato dal Consiglio giustizia e affari interni del 3 dicembre 1998, si deve prestare attenzione ai recenti sviluppi tecnici per garantire - ove appropriato - un grado di sicurezza ancora più elevato per quanto riguarda il modello uniforme di visto.
(3) Ai sensi del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, occorre sviluppare ulteriormente un'attiva politica comune in materia di visti e documenti falsi.
(4) Attualmente gli Stati membri utilizzano dei fogli, per l'apposizione di un visto rilasciato a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio, che non rispondono ai necessari requisiti di sicurezza. Pertanto è necessario armonizzare il modello di foglio utilizzabile per tali fogli al fine di renderli più sicuri.
(5) Tale modello uniforme deve contenere tutte le informazioni necessarie e soddisfare elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Esso deve inoltre essere idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza armonizzate universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.
(6) Il presente regolamento si limita a descrivere il modello uniforme del foglio. Tale descrizione deve essere integrata da altre prescrizioni tecniche che devono rimanere segrete onde evitare il rischio di contraffazioni e falsificazioni, e che non possono includere dati personali o riferimenti agli stessi. La competenza ad adottare tali prescrizioni aggiuntive dovrebbe essere conferita alla Commissione, che è assistita dal comitato istituito in forza dell'articolo 6 del
(7) Per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è indispensabile che ogni Stato membro attribuisca ad un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme di foglio, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo. Ogni Stato membro dovrebbe comunicare il nome dell'organismo competente alla Commissione e agli altri Stati membri.
(8) Gli Stati membri, di concerto con la Commissione, dovrebbero attuare misure adeguate a far sì che il trattamento dei dati personali rispetti gli standard di protezione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
(9) Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o di rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.
(10) In relazione all'attuazione dell'accordo di associazione firmato con la Norvegia e l'Islanda, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.
(11) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 3 luglio 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
(12) In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda.
(13) Le misure necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la
ha adottato il presente regolamento:
1. Ai fini del presente regolamento, per "foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto" si intende il documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro a una persona titolare di un documento di viaggio non riconosciuto da tale Stato membro, nel quale le autorità competenti di tale Stato membro appongono un visto.
2. Il foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto è conforme al modello che figura nell'allegato.
3. Qualora il titolare di un foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto sia accompagnato da una o più persone a suo carico, spetta a ogni Stato membro decidere se rilasciare fogli separati per l'apposizione di un visto al titolare e ad ognuna delle persone a suo carico.
Le prescrizioni tecniche relative al modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto sono adottate applicando la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, al pari delle prescrizioni tecniche relative a:
a) gli elementi e i requisiti di sicurezza, compresi elevati criteri anti-contraffazione e anti-falsificazione;
b) i procedimenti e le modalità tecniche di compilazione del modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto.
Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa del modello uniforme e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.
Ciascuno Stato membro designa un unico organismo responsabile della stampa del modello uniforme. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
Fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati, la persona cui è stato rilasciato il modello uniforme di foglio ha il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.
Il modello uniforme di foglio non contiene alcuna informazione leggibile tramite lettore ottico diversa da quelle previste nell'allegato del presente regolamento e da quelle indicate nel relativo documento di viaggio.
Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme di foglio per scopi diversi da quelli contemplati dall'articolo 1, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il foglio di cui all'articolo 1.
Gli Stati membri utilizzano il modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto al più tardi due anni dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, lettera a). L'introduzione del modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto non pregiudica tuttavia la validità delle autorizzazioni già rilasciate tramite altri modelli di foglio, a meno che lo Stato membro interessato non disponga altrimenti.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato
(Omissis)