Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo |
Data: | 22/09/2006 |
Numero: | 648 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 17.1.113 - Decisione 22 settembre 2006, n. 648.
Decisione n. 2006/648/CE della Commissione che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema informazione visti
(G.U.U.E. 27 settembre 2006, n. L 267)
(Fanno fede i testi in lingua lingua spagnola, ceca, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana,
lettone, lituana, ungherese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, finlandese e svedese)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Occorre che lo sviluppo del VIS comporti le necessarie misure preparatorie per potervi integrare, in una fase successiva, le caratteristiche biometriche.
(3) Le conclusioni del Consiglio del 19-20 febbraio 2004 sullo sviluppo del Sistema Informazione Visti (VIS) espongono la necessità di coerenza fra gli identificatori biometrici e il sistema centrale d'informazione visti.
(4) Le conclusioni del Consiglio del 17 febbraio 2005 relative all’inserimento di dati biometrici nei visti e nei permessi di soggiorno invitano la Commissione ad adoperarsi per anticipare al 2006 l’introduzione della biometria nello sviluppo della parte centrale del VIS.
(5) È necessario stabilire le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del VIS in modo che gli Stati membri possano realizzare le azioni preparatorie per collegare i loro sistemi nazionali al sistema centrale d'informazione visti.
(6) La qualità e l’affidabilità degli identificatori biometrici sono aspetti importantissimi. Occorre pertanto definire le norme tecniche che consentiranno di soddisfare questi requisiti di qualità e affidabilità. Ciò avrà serie implicazioni finanziarie e tecniche per gli Stati membri.
(7) La presente decisione non crea nuove norme; essa è coerente con le norme ICAO.
(8) Conformemente alla
(9) Conformemente alla
(10) Ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il 13 agosto 2004 la Danimarca ha deciso di recepire la
(11) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la
(12) Per quanto riguarda la Svizzera, la
(13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 5, paragrafo 1 del
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema Informazione Visti sono esposte nell’allegato della presente decisione.
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
1. Scopo
Il presente allegato espone i requisiti minimi relativi alle norme e ai formati di imput da rispettare nel rilevare e trasmettere i dati al CS-VIS. Ulteriori specifiche saranno elaborate in una fase successiva, quando saranno definite le specifiche tecniche dettagliate del futuro sistema di corrispondenze biometriche («Biometric Matching System» — BMS).
2. File e formato di compressione
Il formato di imput dei dati alfanumerici e delle immagini delle impronte digitali è conforme a quello specificato da ANSI/NIST-ITL 1 — 2000. L’ultima interpretazione di questo formato è stata sviluppata dal gruppo di esperti Interpol AFIS nell’ottobre 2005 (versione 4.22b). Il formato di compressione da utilizzare è WSQ.
3. Materiale
Il CS-VIS sarà compatibile e interoperativo con i dispositivi «live scan», usati a livello nazionale, che sono in grado di rilevare e segmentare fino a dieci impronte digitali individuali piatte.
3.1. Risoluzione
La risoluzione minima accettabile è 500 dpi con 256 livelli di grigio.
4. Requisiti
Per l’utilizzo con i dispositivi «live scan» devono essere soddisfatti i requisiti esposti in appresso.
4.1. Qualità
Il CS-VIS dovrà comportare soglie di qualità per l’accettazione delle impronte digitali dai NS-VIS. Prima di inviare le immagini al CS-VIS, dovrà essere effettuato localmente un controllo di qualità nel rispetto delle specifiche che saranno definite. Le immagini delle impronte digitali che non soddisfano la soglia di qualità stabilita dal CS-VIS saranno rifiutate. Tale soglia di qualità potrà essere modificata nel tempo.
4.2. Segmentazione
È il processo di divisione di ogni immagine contenente più dita in più immagini di un solo dito. Deve essere effettuata a livello nazionale prima del controllo di qualità, poiché questo può essere realizzato solo su immagini contenenti un singolo dito.
Il CS-VIS sarà sviluppato in modo da accettare solo le immagini di impronte digitali segmentate.
4.3. Sequenziamento
È il processo per identificare le delle specifiche dita di ogni immagine di impronta piatta, per una corretta identificazione e sequenza. Il CS-VIS sarà sviluppato in modo da conservare l’ordine delle immagini di impronte digitali segmentate e sequenziate che sono trasmesse.