§ 17.1.58 – Regolamento 15 marzo 2001, n. 539.
Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:15/03/2001
Numero:539


Sommario
Art. 1.      1. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento, per "visto" si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria ai fini:
Art. 3.      Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, concluso a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari e gli apolidi:
Art. 4.      1. Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'obbligo del visto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o all'esenzione da tale obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le seguenti [...]
Art. 5.      1. Entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate a norma [...]
Art. 6.      Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di [...]
Art. 7.      1. Il regolamento (CE) n. 574/1999 del Consiglio è sostituito dal presente regolamento.
Art. 8. 


§ 17.1.58 – Regolamento 15 marzo 2001, n. 539.

Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

(G.U.C.E. 21 marzo 2001, n. L 81).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i),

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera b) del trattato, il Consiglio adotta le regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi e, in questo ambito, forma l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. L'articolo 61 annovera la formazione di questi elenchi fra le misure di accompagnamento direttamente collegate alla libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

     (2) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, in seguito denominato: "protocollo Schengen". Esso non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale acquis, quale definito nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis.

     (3) Il presente regolamento intende sviluppare ulteriormente le disposizioni per le quali il protocollo Schengen ha autorizzato una cooperazione rafforzata e rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

     (4) In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano né all'Irlanda né al Regno Unito.

     (5) Nel compilare gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti, occorre procedere ponderando, caso per caso, i vari criteri attinenti in particolare all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, alle relazioni esterne dell'Unione europea con i paesi terzi, pur tenendo conto anche delle implicazioni di coerenza regionale e di reciprocità. Occorre prevedere un meccanismo comunitario che consenta di attuare tale principio di reciprocità nel caso in cui uno dei paesi terzi figuranti nell'allegato II del presente regolamento decidesse di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di uno o più Stati membri.

     (6) Poiché la libera circolazione per i cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia è prevista nell'ambito dell'accordo sullo spazio economico europeo, questi paesi non figurano nell'elenco di cui all'allegato II del presente regolamento.

     (7) Per gli apolidi e i rifugiati statutari, fatti salvi gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri, in particolare l'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, concluso a Strasburgo il 20 aprile 1959, l'obbligo del visto o l'esenzione dall'obbligo del visto devono essere determinati in funzione del paese terzo nel quale queste persone risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio. Tuttavia, data la diversità delle disposizioni nazionali applicabili agli apolidi e ai rifugiati statutari, gli Stati membri possono stabilire se queste categorie di persone sono soggette all'obbligo del visto qualora il paese terzo nel quale esse risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio sia uno dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto.

     (8) In casi particolari che giustificano l'applicazione di un regime specifico in materia di visti, gli Stati membri possono esimere dall'obbligo del visto determinate categorie di persone, ovvero imporre loro questo obbligo in virtù del diritto internazionale pubblico o delle consuetudini vigenti.

     (9) Perché sia garantita la trasparenza del sistema e siano informate le persone interessate, ogni Stato membro deve comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate in forza del presente regolamento. Per gli stessi motivi, dette informazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     (10) Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o di rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

     (11) In base al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, è necessario e opportuno, per garantire il corretto funzionamento del regime comune dei visti, ricorrere a un regolamento che determini gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

     (12) Il presente regolamento prevede l'armonizzazione totale per i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [1],

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

     2. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi [2].

     3. Ai cittadini di nuovi paesi terzi già cittadini di paesi che figuravano negli elenchi degli allegati I e II si applicano rispettivamente i paragrafi 1 e 2 finché il Consiglio non decida altrimenti secondo la procedura prevista dalla pertinente disposizione del trattato.

     4. L’istituzione, da parte di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, dell’obbligo del visto per i cittadini di uno Stato membro comporta l’applicazione delle seguenti disposizioni:

     a) entro novanta giorni dall’annuncio o dall’applicazione di tale istituzione, lo Stato membro interessato notifica per iscritto detta misura al Consiglio e alla Commissione; la notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. La notifica precisa la data di esecuzione della misura e il tipo di documenti di viaggio e di visti in questione.

     Se il paese terzo decide di revocare l’obbligo del visto prima della scadenza di questo termine, la notifica diventa superflua;

     b) immediatamente dopo la pubblicazione della notifica la Commissione interviene, d’intesa con lo Stato membro interessato, presso le autorità del paese terzo in causa con l’obiettivo della reintroduzione dell’esenzione dal visto;

     c) entro novanta giorni dalla pubblicazione della notifica, la Commissione, d’intesa con lo Stato membro interessato, riferisce al Consiglio. La relazione può essere accompagnata da una proposta di reintroduzione temporanea dell’obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in causa. La Commissione può anche presentare questa proposta dopo le deliberazioni del Consiglio sulla proposta. Entro tre mesi, il Consiglio decide sulla proposta a maggioranza qualificata;

     d) se lo ritiene necessario, la Commissione può presentare una proposta per la reintroduzione temporanea dell’obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo di cui alla lettera c) senza presentare prima una relazione. Alla proposta si applica la procedura di cui alla lettera c). Lo Stato membro interessato può indicare se desidera che la Commissione si astenga dalla reintroduzione temporanea dell’obbligo del visto senza presentare prima una relazione;

     e) la procedura di cui alle lettere c) e d) non pregiudica la facoltà della Commissione di presentare una proposta di modifica del presente regolamento ai fini del trasferimento del paese terzo interessato nell’elenco di cui all’allegato I. Nel caso in cui sia stata adottata una misura provvisoria di cui alle lettere c) e d), la proposta di modifica del presente regolamento viene presentata dalla Commissione al più tardi nove mesi dopo l’entrata in vigore della misura provvisoria. Tale proposta prevede altresì disposizioni relative alla soppressione di eventuali misure provvisorie introdotte secondo la procedura di cui alle lettere c) e d). Nel frattempo la Commissione prosegue i suoi sforzi al fine di indurre le autorità del paese terzo in causa a reintrodurre l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dello Stato membro interessato;

     f) allorché il paese terzo in causa sopprime l’obbligo del visto, lo Stato membro notifica immediatamente la soppressione al Consiglio e alla Commissione. La notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. L’eventuale misura provvisoria decisa a norma della lettera d) decade sette giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Qualora il paese terzo in causa abbia introdotto l’obbligo del visto per i cittadini di due o più Stati membri, la misura provvisoria decade solo dopo l’ultima pubblicazione. [3]

     5. Finché perdura la situazione di non reciprocità nell’esenzione dal visto con un paese terzo di cui all’allegato II nei confronti di un qualsiasi Stato membro, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio anteriormente al 1° luglio di ogni anno pari in merito a tale situazione e, se del caso, presenta proposte adeguate [4].

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento, per "visto" si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria ai fini:

     - dell'ingresso per un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri per un periodo la cui durata globale non sia superiore a tre mesi,

     - dell'ingresso per il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, escluso il transito aeroportuale.

 

     Art. 3.

     Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, concluso a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari e gli apolidi:

     - sono soggetti all'obbligo del visto, se il paese terzo in cui essi risiedono e che ha rilasciato loro il documento di viaggio è uno dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato I,

     - possono tuttavia essere esentati dall'obbligo del visto se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato loro il documento di viaggio è uno dei paesi che figurano nell'elenco dell'allegato II.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'obbligo del visto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o all'esenzione da tale obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le seguenti categorie di persone:

     a) titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali;

     b) equipaggi civili di aerei e navi;

     c) equipaggi e accompagnatori nei voli di soccorso e salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi o incidenti;

     d) equipaggi civili di navi che operano su vie fluviali internazionali;

     e) titolari di lasciapassare rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai loro funzionari.

     2. Gli Stati membri possono esimere dall'obbligo del visto gli allievi di istituti scolastici cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I e residenti in un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II, i quali partecipino in gruppo a una gita scolastica accompagnati da un insegnante dell'istituto.

     3. Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'esenzione dall'obbligo del visto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 per le persone che esercitano un'attività remunerata durante il loro soggiorno.

 

     Art. 5.

     1. Entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate a norma dell'articolo 3, secondo trattino e dell'articolo 4. Le modifiche successive di tali misure vengono comunicate entro cinque giorni lavorativi.

     2. La Commissione pubblica, a titolo informativo, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

 

     Art. 7.

     1. Il regolamento (CE) n. 574/1999 del Consiglio è sostituito dal presente regolamento.

     2. Le versioni definitive dell'Istruzione consolare comune (ICC) e del manuale comune (MC), di cui alla decisione del Comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999 (SCH/Com-ex(99) 13), sono modificate come segue:

     1) la denominazione dell'allegato 1, parte I, dell'ICC, nonché dell'allegato 5, parte I, del MC è sostituita da testo seguente:

     "Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto da parte degli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001;"

     2) l'elenco di cui all'allegato 1, parte I dell'ICC, nonché all'allegato 5, parte I del MC è sostituito dall'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento;

     3) la denominazione dell'allegato 1, parte II dell'ICC, nonché dell'allegato 5, parte II del MC è sostituito dal testo seguente:

     "Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo di visto da parte degli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001;"

     4) l'elenco di cui all'allegato 1, parte II dell'ICC, nonché all'allegato 5, parte II del MC è sostituito dall'elenco di cui all'allegato II del presente regolamento;

     5) la parte III dell'allegato 1 dell'ICC e la parte III dell'allegato 5 del MC sono abrogate.

     3. Le decisioni del Comitato esecutivo di Schengen del 15 dicembre 1997 (SCH/Com-ex(97) 32) e del 16 dicembre 1998 (SCH/Com-ex(98) 53, REV 2) sono abrogate.

 

     Art. 8. [5]

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I [6]

Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1

 

     1. STATI

     Afghanistan

     Albania

     Algeria

     Angola

     Antigua e Barbuda

     Arabia Saudita

     Armenia

     Azerbaigian

     Bahama

     Bahrein

     Bangladesh

     Barbados

     Bielorussia

     Belize

     Benin

     Bhutan

     Birmania/Myanmar

     Bosnia-Erzegovina

     Botswana

     Burkina Faso

     Burundi

     Cambogia

     Camerun

     Capo Verde

     Ciad

     Cina

     Colombia

     Comore

     Congo

     Corea del Nord

     Costa d'Avorio

     Cuba

     Dominica

     Ecuador

     Egitto

     Emirati arabi uniti

     Eritrea

     Etiopia

     ex Repubblica iugoslava di Macedonia

     Figi

     Filippine

     Gabon

     Gambia

     Georgia

     Ghana

     Giamaica

     Gibuti

     Giordania

     Grenada

     Guinea

     Guinea Bissau

     Guinea equatoriale

     Guyana

     Haiti

     India

     Indonesia

     Iran

     Iraq

     Kazakstan

     Kenya

     Kirghizistan

     Kiribati

     Kuwait

     Laos

     Lesotho

     Libano

     Liberia

     Libia

     Madagascar

     Malawi

     Maldive

     Mali

     Marianne settentrionali

     Marocco

     Marshall (isole)

     Mauritania

     Mauritius

     Micronesia

     Moldova

     Mongolia

     Mozambico

     Namibia

     Nauru

     Nepal

     Niger

     Nigeria

     Oman

     Pakistan

     Palau

     Papua Nuova Guinea

     Perù

     Qatar

     Repubblica centrafricana

     Repubblica democratica del Congo

     Repubblica dominicana

     Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)

     Ruanda

     Russia

     Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

     Saint Lucia

     Saint Vincent e Grenadine

     Salomone, Isole

     Samoa

     São Tomé e Príncipe

     Seicelle

     Senegal

     Sierra Leone

     Siria

     Somalia

     Sri Lanka

     Sudafrica

     Sudan

     Suriname

     Swaziland

     Tagikistan

     Tanzania

     Thailandia

     Timor orientale

     Togo

     Tonga

     Trinidad e Tobago

     Tunisia

     Turchia

     Turkmenistan

     Tuvalu

     Ucraina

     Uganda

     Uzbekistan

     Vanuatu

     Vietnam

     Yemen

     Zambia

     Zimbabwe

 

     2. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

     Autorità palestinese

     Taiwan

 

 

ALLEGATO II [7]

Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2

 

     1. STATI

     Andorra

     Argentina

     Australia

     Bolivia

     Brasile

     Brunei

     Bulgaria

     Canada

     Cile

     Cipro

     Corea del Sud

     Costa Rica

     Croazia

     El Salvador

     Estonia

     Giappone

     Guatemala

     Honduras

     Israele

     Lettonia

     Lituania

     Malesia

     Malta

     Messico

     Monaco

     Nicaragua

     Nuova Zelanda

     Panama

     Paraguay

     Polonia

     Repubblica ceca

     Romania

     San Marino

     Santa Sede

     Singapore

     Slovacchia

     Slovenia

     Stati Uniti

     Ungheria

     Uruguay

     Venezuela

 

     2. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

     RAS di Hong Kong [1]

     RAS di Macao [2]

 

[1] L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto "Hong Kong Special Administrative Region".

[2] L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto "Região Administrativa Especial de Macau".

 


[1] Considerando così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2414/2001.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2414/2001.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 851/2005.

[4] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 851/2005.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2414/2001.

[6] Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 453/2003.

[7] Allegato già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2414/2001 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 453/2003.