§ 14.5.206 - Regolamento 27 dicembre 2002, n. 2377.
Regolamento (CE) n. 2377/2002 della Commissione relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:27/12/2002
Numero:2377


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8. 
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14. 


§ 14.5.206 - Regolamento 27 dicembre 2002, n. 2377. [1]

Regolamento (CE) n. 2377/2002 della Commissione relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio.

(G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

     vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in particolare l'articolo 2,

     vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT, in particolare l'articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) In esito a negoziati commerciali, la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione di frumento tenero di qualità media e bassa e di orzo, istituendo contingenti d'importazione a datare dal 1° gennaio 2003. Per quanto riguarda l'orzo, la Comunità ha deciso di sostituire il sistema del margine di preferenza con due contingenti tariffari: un contingente di 50 000 tonnellate di orzo da birra e un altro contingente di 300 000 tonnellate di orzo. Il contingente tariffario di 50 000 tonnellate di orzo da birra forma oggetto del presente regolamento.

     (2) In ossequio agli impegni internazionali della Comunità, l'orzo da birra da importare deve essere destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio. A tale proposito, è opportuno adottare disposizioni simili a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1234/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 822/2001 del Consiglio e al rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi nell'ambito di un contingente di orzo di malteria, per quanto concerne i criteri di qualità dell'orzo e gli obblighi relativi alla trasformazione.

     (3) L'apertura di detto contingente rende necessario adattare il regolamento (CEE) n. 1766/92. Per consentire l'apertura del contingente in questione il 1° gennaio 2003, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 1766/92 durante un periodo transitorio che scade al momento dell'entrata in vigore del regolamento modificato o al più tardi il 30 giugno 2003.

     (4) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi dell'orzo oggetto del suddetto contingente tariffario, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.

     (5) Per garantire una corretta gestione del contingente è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.

     (6) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.

     (7) Tenendo conto dell'obbligo di applicare un elevato livello di garanzia ai fini dell'adeguata gestione del contingente e del fatto che occorre mantenere tale garanzia durante tutto il periodo di trasformazione, è opportuno esonerare gli importatori le cui spedizioni di orzo da birra sono accompagnate da un certificato di conformità concordato con il governo degli Stati Uniti d'America conformemente alla procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli da 63 a 65 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002.

     (8) Ai fini di un'efficace gestione del contingente, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001, per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.

     (9) Per una corretta gestione del contingente è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002.

     (10) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.

     (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, il dazio all'importazione per l'orzo da birra del codice NC 1003 00 è fissato nel quadro del contingente aperto dal presente regolamento.

     Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti all'articolo 2 del presente regolamento, si applica l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92.

 

          Art. 2.

     1. È aperto il contingente tariffario all'importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice SH (ex) 1003 00 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio [2].

     2. Il contingente tariffario è aperto il 1° gennaio di ogni anno. Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 8 EUR per tonnellata.

 

          Art. 3.

     Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ogni importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1291/2000.

 

          Art. 4.

     Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

     a) «semi danneggiati»: i semi di orzo, di altri cereali o di avena selvatica, che presentano danni, compresi i deterioramenti dovuti a malattia, gelo, calore, insetti, funghi, intemperie o qualsiasi altro danno materiale;

     b) «semi di orzo sano, leale e mercantile»: i semi di orzo o i pezzi di semi di orzo che non sono semi danneggiati quali definiti alla lettera a), ad esclusione di quelli danneggiati dal gelo o dai funghi.

 

          Art. 5.

     1. Il beneficio del contingente tariffario è concesso a condizione che l'orzo importato risponda ai seguenti criteri:

     a) peso specifico: 60,5 kg/hl o più;

     b) semi danneggiati: 1 % o meno;

     c) tenore di umidità: 13,5 % o meno;

     d) semi d'orzo sano, leale e mercantile: 96 % o più.

     2. I criteri di qualità indicati al paragrafo 1 sono attestati mediante uno dei seguenti documenti:

     a) un certificato di analisi rilasciato, a richiesta dell'importatore, dalla dogana di immissione in libera pratica; oppure

     b) un certificato di conformità dell'orzo importato rilasciato da un organismo governativo del paese d'origine e riconosciuto dalla Commissione.

 

          Art. 6.

     1. L'accesso al contingente è consentito se sono rispettate le seguenti condizioni:

     a) l'orzo importato viene trasformato in malto entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica;

     b) il malto ottenuto è trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla data della trasformazione dell'orzo in malto.

     2. La domanda di titolo d'importazione nel quadro del contingente tariffario in oggetto è ricevibile solo se corredata dei seguenti documenti:

     a) la prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività commerciale nel settore cerealicolo ed è registrata nello Stato membro in cui è presentata la domanda;

     b) la prova che il richiedente ha costituito presso l'organismo competente dello Stato membro di immissione in libera pratica una cauzione di importo pari a 85 EUR/t. Qualora le spedizioni di orzo da birra siano accompagnate da un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service - FGIS (Servizio federale di ispezione dei cereali) di cui all'articolo 8, la cauzione è ridotta a 10 EUR/t;

     c) l'impegno scritto del richiedente secondo cui la totalità delle merci da importare sarà trasformata, entro sei mesi dalla data di accettazione dell'immissione in libera pratica, in malto destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla scadenza del termine per la trasformazione in malto. Egli specifica il luogo di trasformazione indicando il nome di un'azienda trasformatrice e di uno Stato membro oppure indicando al massimo cinque stabilimenti di trasformazione. La spedizione delle merci ai fini della trasformazione richiede la compilazione, prima della partenza delle stesse e nell'ufficio di sdoganamento, di un esemplare di controllo T5 conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. L'indicazione di cui alla lettera c) nonché quella dello stabilimento e del luogo di trasformazione vanno riportate nella casella 104 del documento T5.

     3. La trasformazione dell'orzo importato in malto si considera eseguita quando l'orzo è stato sottoposto a macerazione. Inoltre, la trasformazione del malto in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro il termine di 150 giorni deve essere controllata dall'autorità competente.

 

          Art. 7.

     1. La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), è svincolata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) la qualità dell'orzo, stabilita in base al certificato di conformità o di analisi, è conforme ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

     b) il richiedente del titolo fornisce la prova dell'utilizzazione finale specifica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, da cui risulti l'effettiva utilizzazione entro il termine stabilito nell'impegno scritto di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c). Tale prova, eventualmente sotto forma di esemplare di controllo T5, deve dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione che la totalità dei quantitativi importati è stata trasformata nel prodotto di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c).

     2. Se non sono soddisfatti i criteri di qualità e/o le condizioni di trasformazione di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, la cauzione relativa al titolo d'importazione di cui all'articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1162/95 e la cauzione aggiuntiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento sono incamerate [3].

 

          Art. 8. [4]

     Un modello del certificato rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) è riportato nell'allegato I. I certificati rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione a titolo della procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Quando i parametri analitici indicati sul certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) risultano conformi ai criteri di qualità per l'orzo da birra di cui all'articolo 5, sono prelevati campioni sul 3 % almeno delle merci importate per ogni porto d'entrata e per ogni campagna di commercializzazione. La riproduzione del timbro autorizzate dal governo degli Stati Uniti d'America è pubblicata nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 9.

     1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

     Ogni domanda di titolo indica un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per l'importazione del prodotto di cui trattasi in riferimento all'anno considerato.

     2. Il giorno della presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione mediante fax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato II, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione.

     Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali. [5]

     3. Se il cumulo dei quantitativi concessi dall'inizio dell'anno e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per l'anno considerato, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande.

     4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. Il giorno del rilascio dei titoli, le autorità competenti notificano mediante fax alla Commissione al numero indicato nell'allegato II, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli lo stesso giorno.

 

          Art. 10.

     I titoli d'importazione sono validi per un periodo di 60 giorni a decorrere dal giorno del rilascio dei titoli. La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

 

          Art. 11.

     In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

 

          Art. 12.

     In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

 

          Art. 13.

     La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

     a) nella casella 20, l'indicazione del prodotto trasformato ottenuto dai cereali e una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regolamento (CE) n. 2377/2002; [6]

     b) nella casella 24, l'indicazione «8 EUR/tonnellata».

 

          Art. 14. [7]

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

 

     ALLEGATO I

     Modello di certificato di conformità autorizzato dal governo degli Stati Uniti d'America per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio

     (Omissis)

 

 

     ALLEGATO II

     Modello di comunicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 11 del Regolamento (CE) n. 1215/2008.

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 159/2003.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 626/2003.

[4] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 626/2003.

[5] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 626/2003.

[6] Lettera così sostituita dall’art. 13 del regolamento (CE) n. 777/2004.

[7] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1112/2003.