§ 14.5.429 - Regolamento 22 giugno 2001, n. 1234.
Regolamento (CE) n. 1234/2001 della Commissione relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 822/2001 del Consiglio e al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:22/06/2001
Numero:1234


Sommario
Art. 1.      1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 822/2001, un importo pari al 50% del dazio all'importazione applicabile a ciascuna partita di cui trattasi il giorno di immissione in [...]
Art. 2.      1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 822/2001, il dazio all'importazione applicabile a ciascuna partita di cui trattasi il giorno di immissione in libera pratica può essere [...]
Art. 3.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo telex, fax o telegramma, il primo lunedì lavorativo di ogni mese fino al 4 dicembre 2002 compreso, secondo il modello riprodotto [...]
Art. 4.      La cauzione di 10 EUR/t di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, è svincolata:
Art. 5.      Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.429 - Regolamento 22 giugno 2001, n. 1234.

Regolamento (CE) n. 1234/2001 della Commissione relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 822/2001 del Consiglio e al rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi nell'ambito di un contingente di orzo di malteria

(G.U.C.E. 23 giugno 2001, n. L 168)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 822/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00, in particolare l'articolo 2,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Le disposizioni che disciplinano le importazioni di cereali nella Comunità figurano nel regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000. A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento, a determinate condizioni è concessa una riduzione forfettaria del dazio all'importazione pari a 8 EUR/t, in particolare per l'orzo di malteria.

     (2) In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 822/2001, è aperto per il 2001 e il 2002 un contingente tariffario di 50000 tonnellate di orzo di elevata qualità di cui al codice NC 1003 00, destinato alla produzione di malto da utilizzarsi per la fabbricazione di alcune birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio. Il dazio applicabile a tali importazioni è pari al 50% del dazio intero in vigore il giorno dell'importazione senza la riduzione forfettaria del dazio all'importazione di 8 EUR/t prevista dal regolamento (CE) n. 1249/96. Di conseguenza, è opportuno ritoccare i dazi applicati in forza del regolamento (CE) n. 1249/96 per una quantità massima di 50000 tonnellate di orzo di malteria, per la quale siano stati chiesti titoli di importazione tra il 1° gennaio 2001 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, riducendo del 50% l'aliquota del dazio in vigore il giorno dell'immissione in libera pratica del prodotto importato e maggiorando di 8 EUR/t l'importo ottenuto, per tener conto della riduzione forfettaria del dazio all'importazione eventualmente applicata all'atto dell'immissione in libera pratica. Per le quantità per le quali i titoli d'importazione sono stati chiesti tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2001, limitatamente al saldo non ancora utilizzato del contingente annuo di 50000 tonnellate, il dazio all'importazione deve essere diminuito del 50%.

     (3) Il contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 822/2001 copre i periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre, rispettivamente, del 2001 e del 2002. Nonostante le disposizioni dell'articolo 2 di detto regolamento, non possono essere adottate disposizioni aventi effetto retroattivo per garantire la qualità dell'orzo già importato, né ai fini del riconoscimento dei documenti che permettano di accertare tale qualità.

     (4) È opportuno garantire l'esecuzione dell'impegno assunto a livello internazionale concedendo agli operatori che nel periodo in causa abbiano importato orzo di qualità particolare destinato alla fabbricazione di birra di beneficiare, a loro richiesta, della diminuzione del dazio all'importazione, previa deduzione delle eventuali riduzioni forfettarie. È pertanto necessario autorizzare gli Stati membri a rimborsare i dazi riscossi in eccesso agli operatori che possano dimostrare di aver beneficiato della riduzione del dazio all'importazione di 8 EUR/t, prevista per l'orzo di malteria destinato alla produzione di malto tra il 1° gennaio 2001 e la data di entrata in vigore del presente regolamento. Tenuto conto del fatto che il termine previsto per la trasformazione dell'orzo in malto dal regolamento (CE) n. 1249/96 è di sei mesi dalla data di immissione in libera pratica, nonché del fatto che per la fabbricazione del tipo di birre previsto da tale contingente un termine di 150 giorni è ampiamente sufficiente, è opportuno, per motivi di semplificazione, mantenere tali termini riguardo alle disposizioni che disciplinano il contingente in causa.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 822/2001, un importo pari al 50% del dazio all'importazione applicabile a ciascuna partita di cui trattasi il giorno di immissione in libera pratica, diminuito di 8 EUR/t, è rimborsato per le quantità di orzo di malteria destinate alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio, che al momento dell'immissione in libera pratica abbiano beneficiato di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t del dazio all'importazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96, e per le quali i titoli d'importazione siano stati richiesti tra il 1° gennaio 2001 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, nei limiti di 50000 tonnellate e a richiesta dell'importatore o del suo mandatario.

     Il rimborso viene concesso a condizione:

     - che l'orzo importato sia stato trasformato in malto entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica e

     - che il malto ottenuto sia stato trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla data della trasformazione dell'orzo in malto.

     2. Per le quantità di cui al paragrafo 1, gli interessati presentano all'autorità competente dello Stato membro che ha emesso il titolo d'importazione, entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una domanda di attribuzione del dazio ridotto conforme al modello riprodotto nell'allegato II, in cui si precisa la quantità che può beneficiare del rimborso parziale del dazio di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni dell'articolo 880 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione.

     La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

     - l'estratto del titolo di importazione che comprova l'avvenuta immissione in libera pratica della quantità di cui trattasi,

     - la prova che il richiedente ha costituito presso l'organismo che ha emesso il titolo d'importazione una cauzione di "buona fede" dell'importo di 5 EUR/t e

     - una domanda di attestato per il rimborso del dazio conforme al modello riprodotto nell'allegato I.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo telex, fax o telegramma, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, primo comma, le informazioni relative alle quantità per le quali sono state presentate domande di attribuzione del dazio ridotto dal 1° gennaio 2001 alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     4. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri, qualora la quantità complessiva per la quale sono state presentate domande di attribuzione del dazio ridotto superi, per il periodo suddetto, la quantità di 50000 tonnellate, la Commissione comunica agli Stati membri, entro tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3, la percentuale di riduzione da applicare alle quantità per le quali sono state presentate domande di attestato.

     5. L'autorità competente dello Stato membro che ha emesso il titolo di importazione rilascia un attestato conforme al modello riprodotto nell'allegato I, se del caso tenendo conto della percentuale di riduzione di cui al paragrafo 3, in cui si precisa la quantità che può beneficiare del rimborso parziale del dazio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     L'attestato viene rilasciato e la cauzione di buona fede di cui al paragrafo 2 viene svincolata soltanto per le quantità per le quali l'interessato presenti i seguenti documenti:

     - la prova di trasformazione in malto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1249/96 e

     - un attestato supplementare comprovante che il malto è stato trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro i termini stabiliti al paragrafo 1.

     L'attestato è rilasciato:

     - da un'autorità amministrativa, la quale attesta che lo stabilimento in cui il malto è stato utilizzato per la fabbricazione delle birre disponeva di recipienti di maturazione contenenti legname di faggio, allorché la trasformazione in birra è avvenuta prima della pubblicazione del presente regolamento,

     - dal servizio doganale preposto al controllo della trasformazione dell'orzo in malto per i quantitativi d'orzo per i quali il titolo d'importazione è stato chiesto prima della pubblicazione del presente regolamento, mentre la trasformazione in birra non è stata ancora effettuata a tale data.

     La cauzione di buona fede di cui al paragrafo 2 corrispondente alle quantità effettivamente trasformate ma non attribuite viene svincolata.

     6. Gli interessati presentano le domande di rimborso presso l'ufficio in cui ha avuto luogo lo sdoganamento. Le domande di rimborso sono corredate dei seguenti documenti:

     a) il titolo d'importazione o una sua copia autentica;

     b) l'attestato di cui al paragrafo 5 e

     c) la dichiarazione di immissione in libera pratica per la relativa importazione.

     L'importo per tonnellata da rimborsare è pari al 50% del dazio intero applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica, diminuito di 8 EUR/t.

 

          Art. 2.

     1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 822/2001, il dazio all'importazione applicabile a ciascuna partita di cui trattasi il giorno di immissione in libera pratica può essere diminuito, qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2 e su richiesta dell'importatore o del suo mandatario, di un importo pari al 50% per le quantità d'orzo di cui al codice NC ex 1003 00 destinate alla produzione di malto (numero d'ordine del contingente: 09.4061) da utilizzare per la fabbricazione di birre invecchiate in recipienti contenenti legno di faggio, per le quali il titolo d'importazione sia stato richiesto nel corso del 2002 e tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2001. In tal caso non si applica la riduzione del dazio di 8 EUR/t prevista all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

     Tuttavia, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2001 compreso, tale riduzione del 50% del dazio all'importazione è applicata per il 2001 soltanto ad una quantità pari al contingente di 50000 tonnellate diminuita del volume delle domande di rimborso del dazio presentate per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1. Se necessario, tale riduzione del dazio è applicata soltanto alle domande che coprono la quantità così calcolata, in ordine cronologico di presentazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. La riduzione del dazio del 50% è concessa se sono rispettate le seguenti condizioni:

     - l'orzo importato è stato trasformato in malto entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica e

     - il malto ottenuto è stato trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla data della trasformazione dell'orzo in malto.

     3. Ai fini dell'applicazione del dazio ridotto di cui al paragrafo 1, il titolo d'importazione compilato secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96 reca nella casella n. 24 una delle diciture seguenti:

     - Derecho 50% solicitado. Reglamento (CE) n5 1234/2001. Contingente arancelario n5 09.4061

     - Toldsats 50%. Forordning (EF) nr. 1234/2001. Toldkontingent nr. 09.4061

     - 50%-Satz erforderlich. Verordnung (EG) Nr. 1234/2001. Zollkontingent Nr. 09.4061

     - (Omissis)

     - 50% duty requested. Regulation (EC) No 1234/2001. Tariff quota No 09.4061

     - Droit 50% demandé. Règlement (CE) n5 1234/2001. Contingent tarifaire n5 09.4061

     - Dazio 50% richiesto. Regolamento (CE) n. 1234/2001. Contingente tariffario n. 09.4061

     - Gevraagd recht 50%. Verordening (EG) nr. 1234/2001. Tariefcontingent nr. 09.4061

     - Direito 50% pedido. Regulamento (CE) n.o 1234/2001. Contingente pautal n.o 09.4061

     - Pyydetty tullinalennus 50%. Asetus (EY) N:o 1234/2001. Tariffikiintiö N:o 09.4061

     - Begärd tullsats 50%. Förordning (EG) nr. 1234/2001. Tullkvot nr 09.4061.

     All'atto dell'immissione in libera pratica della partita di cui trattasi, l'ufficio doganale imputa il titolo soltanto se i seguenti criteri di qualità dell'orzo importato, segnatamente:

     - peso specifico: 60,5 kg/hl o più,

     - semi danneggiati: 1% o meno,

     - tenore di umidità: 13,5% o meno,

     - semi d'orzo sano, leale e mercantile: 98% o più,

     sono attestati mediante:

     - un certificato di analisi rilasciato, a richiesta dell'importatore, dalla dogana di immissione in libera pratica,

     - o un certificato di qualità dell'orzo importato rilasciato da un organismo governativo del paese d'origine e riconosciuto dalla Commissione. In tal caso, l'ufficio doganale di immissione in libera pratica preleva campioni sul 5% almeno delle merci importate, al fine di eseguire analisi che consentano di verificare la conformità di tali parametri analitici.

     4. Entro la fine del periodo annuo di cui trattasi, l'interessato presenta alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica una domanda di attribuzione del dazio ridotto, conforme al modello riprodotto nell'allegato II. La domanda può essere ricevuta soltanto se è corredata dei seguenti documenti:

     - la prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività commerciale nel settore cerealicolo ed è registrata nello Stato membro in cui è presentata la domanda,

     - la prova che il richiedente ha costituito presso l'organismo competente dello Stato membro di immissione in libera pratica una cauzione di importo pari a 10 EUR/t,

     - l'impegno scritto del richiedente secondo cui la totalità delle merci da importare sarà trasformata, entro sei mesi dalla data di accettazione dell'immissione in libera pratica, in malto destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla scadenza del termine per la trasformazione in malto.

     5. Si applicano le disposizioni relative alla spedizione delle merci per la trasformazione in malto contemplate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96. Inoltre, la trasformazione del malto in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro il termine di 150 giorni deve essere controllata dall'autorità competente.

 

          Art. 3.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo telex, fax o telegramma, il primo lunedì lavorativo di ogni mese fino al 4 dicembre 2002 compreso, secondo il modello riprodotto nell'allegato III, le informazioni relative alle quantità per le quali sono state presentate domande di attribuzione del dazio ridotto nel corso del mese precedente, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3. Gli Stati membri comunicano infine alla Commissione a mezzo telex, fax o telegramma, entro l'11 gennaio 2003, le informazioni relative alle quantità per le quali sono state presentate domande di attribuzione del dazio ridotto fino al 31 dicembre 2002.

     2. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri, qualora la quantità complessiva per la quale sono state presentate domande di attribuzione del dazio ridotto superi la quantità indicata all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri, entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1, il periodo di presentazione delle domande di attribuzione del dazio ridotto nel quale tali domande possono essere accolte e, se necessario, la quantità cui può essere applicato il dazio ridotto del 50% per la domanda o le domande presentate l'ultimo giorno di tale periodo.

     3. L'organismo competente dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di attribuzione del dazio ridotto rilascia un attestato in cui si precisa la quantità che può beneficiare del rimborso parziale del dazio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tale attestato, compilato per iscritto secondo il modello riprodotto nell'allegato I, è rilasciato soltanto per le domande che possono essere accolte entro il limite fissato al paragrafo 2 e per le quali l'interessato presenta i seguenti documenti:

     - la prova di trasformazione in malto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1249/96,

     - il titolo d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, debitamente imputato dall'ufficio doganale di immissione in libera pratica e

     - un attestato supplementare comprovante che il malto è stato trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro i termini stabiliti all'articolo 2, paragrafo 1. Tale attestato è rilasciato dal servizio doganale preposto al controllo della trasformazione dell'orzo in malto.

     4. Gli interessati presentano le domande di rimborso parziale del dazio all'importazione presso l'ufficio in cui ha avuto luogo lo sdoganamento. Le domande di rimborso sono corredate dei seguenti documenti:

     a) il titolo d'importazione o una sua copia autentica;

     b) l'attestato di cui al paragrafo 3 e

     c) la dichiarazione di immissione in libera pratica per la relativa importazione.

     L'importo per tonnellata da rimborsare è pari al 50% del dazio intero applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica, diminuito di 8 EUR/t qualora sia stata applicata la riduzione del dazio prevista all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

 

          Art. 4.

     La cauzione di 10 EUR/t di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, è svincolata:

     a) per le quantità richieste, effettivamente trasformate, ma non attribuite e

     b) per le quantità attribuite su ciascuna domanda di attribuzione del dazio ridotto purché:

     - la qualità dell'orzo, stabilita in base al certificato di qualità o all'analisi, sia conforme ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,

     - il richiedente del titolo fornisca la prova dell'utilizzazione finale specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 4, da cui risulti l'effettiva utilizzazione entro il termine stabilito nell'impegno scritto di cui all'articolo 2, paragrafo 4, terzo trattino.

 

          Art. 5.

     Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

     a) per "semi danneggiati" si intendono i semi di orzo, di altri cereali o di avena selvatica, che presentano danni, compresi i deterioramenti dovuti a malattia, gelo, calore, insetti, funghi, intemperie o qualsiasi altro danno materiale;

     b) per "semi di orzo sano, leale e mercantile" si intendono i semi di orzo o i pezzi di semi di orzo che non sono semi danneggiati quali definiti alla lettera a), ad esclusione di quelli danneggiati dal gelo o dai funghi.

 

          Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     ALLEGATO I

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II

     (Omissis)

 

     ALLEGATO III

     (Omissis)