§ 20.5.103 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 777.
Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato dei cereali in seguito [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:26/04/2004
Numero:777


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art. 3.     
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.
Art.  12.
Art.  13.
Art.  14.
Art.  15.
Art.  16.
Art.  17.
Art.  18.


§ 20.5.103 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 777.

Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato dei cereali in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

(G.U.U.E. 27 aprile 2004, n. L 123).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Occorre apportare taluni adattamenti tecnici ad alcuni regolamenti della Commissione relativi al mercato dei cereali in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») all'Unione europea.

     (2) Alcuni regolamenti del settore dei cereali contengono diciture in tutte le lingue comunitarie. È opportuno, pertanto, inserire tali diciture nelle lingue dei nuovi stati membri e modificare di conseguenza i seguenti regolamenti della Commissione: (CEE) n. 2622/71, (CEE) n. 2131/93, (CEE) n. 1501/95, (CE) n. 1839/95, (CE) n. 2369/96, (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2449/ 96, (CE) n. 2390/98, (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2377/2002, (CE) n. 573/2003, (CE) n. 958/ 2003, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 2305/2003.

     (3) In seguito all'adesione della Slovenia, Capodistria è divenuta un porto comunitario. Per tale motivo, la deroga di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2131/ 1993 diviene superflua e va pertanto soppressa.

     (4) In seguito all'adesione di Cipro e di Malta, le deroghe previste all'articolo 13 bis, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1501/95 divengono inutili e vanno pertanto soppresse.

     (5) Per tenere conto delle differenze nei costi dei trasporti marittimi in funzione del porto di destinazione, il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione prevede una adeguamento forfetario del dazio all'importazione, in particolare per i paesi scandinavi. Occorre estendere tale misura alle importazioni nei porti baltici dei nuovi Stati membri.

     (6) In Estonia e in Lettonia le condizioni climatiche e agronomiche per la cultura dell'orzo sono paragonabili a quelle esistenti in Finlandia e in Svezia. Pertanto, è opportuno che il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità, disponga che in questi due nuovi Stati membri siano applicate, per la presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento, le medesime condizioni previste per la Finlandia e la Svezia.

     (7) In seguito all'adesione, i contingenti tariffari comunitari con l'Ungheria previsti dal regolamento (CE) n. 2133/ 2001 della Commissione diventano caduchi. È opportuno, pertanto, sopprimere i riferimenti a tali contingenti.

     (8) In seguito ad accordi commerciali con i nuovi Stati membri, il regolamento (CE) n. 1342/2003 ha istituito una procedura specifica per le esportazioni di prodotti cerealicoli verso tali paesi. A motivo dell'adesione, tali disposizioni divengono caduche e vanno pertanto soppresse,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2622/71 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1

     La prova che la tassa speciale all'esportazione di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1234/71 è stata pagata è fornita all'autorità competente dello Stato membro importatore mediante presentazione del certificato di circolazione delle merci A.TR.1. In tal caso, una delle diciture seguenti è apposta nella casella “Osservazioni” a cura dell'autorità competente:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di …»

 

     Art. 2.

     Il regolamento (CEE) n. 2131/93 è così modificato:

     1) Nell'articolo 7, paragrafo 2 bis, è soppressa la seconda frase.

     2) Nell'articolo 17, paragrafo 3, secondo trattino, le diciture sono sostituite dalle seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     «— Esportazione di cereali per via marittima — articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93»

     3) Nell'articolo 17 bis, secondo capoverso, le diciture sono sostituite dalle seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     «— Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CEE) n. 2131/93, articolo 17 bis»

 

     Art. 3.

     Il regolamento (CE) n. 1501/95 è modificato come segue:

     1) Nell'articolo 13, secondo comma, le diciture sono sostituite dalle seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     «— Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13»

     2) Nell'articolo 13 bis, è soppresso il paragrafo 3.

 

     Art. 4.

     L'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1839/95 è sostituito dal seguente:

     «2. La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 24, una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]

     — Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]»

 

     Art. 5.

     Nell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

     «— si trova in Danimarca, Estonia, Lettonia, Polonia, Finlandia o Svezia, e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 2 EUR/t.»

 

     Art. 6.

     Il regolamento (CE) n. 2369/96 è modificato come segue:

     1) Nell'articolo 4, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

     «— nella casella 20 deve figurare una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regolamento (CE) n. 2369/96»

     2) Nell'articolo 4, il quinto trattino è sostituito dal seguente:

     «— nella casella 24 deve figurare una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Dazio zero. Contingente tariffario di cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 98»

 

     Art. 7.

     Nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I titoli recano nella casella 24 una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]»

 

     Art. 8.

     Il regolamento (CE) n. 2449/96 è modificato come segue:

     1) Nell'articolo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) nella casella 24, una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 2449/96]»

     2) Nell'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, le diciture sono sostituite dalle seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     «— Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2449/96, articolo 10, paragrafo 2»

 

     Art. 9.

     Il regolamento (CE) n. 2390/98 è modificato come segue:

     1) Nell'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Nel titolo d'importazione è riportata, nella casella 24, una delle seguenti indicazioni:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — prodotto ACP:

     — esenzione dal dazio doganale

     — regolamento (CE) n. 1706/98, articolo 15, paragrafo 1»

     2) Nell'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. il titolo di importazione reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — prodotto ACP/PTOM:

     — esenzione dal dazio doganale

     — regolamento (CE) n. 1706/98, articolo 27, paragrafo 5

     — valido esclusivamente per l'immissione in libera pratica nei DOM»

 

     Art. 10.

     Nell'allegato II, punto 1.2, lettera a), secondo comma, primo trattino del regolamento (CE) n. 824/2000, i termini «in Finlandia o in Svezia» sono sostituiti dai termini «in Estonia, in Lettonia, in Finlandia o in Svezia».

 

     Art. 11.

     Il regolamento (CE) n. 2133/2001 è modificato come segue:

     1) Nell'articolo 2, paragrafo 1, i termini «con i numeri d'ordine 09.5716 e 09.5732» sono sostituiti dai termini «con il numero d'ordine 09.5732».

     2) Nell'allegato I, sono soppressi i riferimenti al contingente recante il numero d'ordine 09.5716.

 

     Art. 12.

     Nell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2375/2002, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) nella casella 20 è riportata una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regolamento (CE) n. 2375/2002»

 

     Art. 13.

     Nell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2377/2002, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) nella casella 20, l'indicazione del prodotto trasformato ottenuto dai cereali e una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regolamento (CE) n. 2377/2002»

 

     Art. 14.

     Nell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 573/2003, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regolamento (CE) n. 573/2003»

 

     Art. 15.

     Nell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 958/2003, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regolamento (CE) n. 958/2003»

 

     Art. 16.

     Il regolamento (CE) n. 1342/2003 è modificato come segue:

     1) L'articolo 3 è modificato come segue:

     a) Nel paragrafo 1, le diciture sono sostituite dalle seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     «— Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato»

     b) Nel paragrafo 2, le diciture sono sostituite dalle seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     «— Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata»

     2) Nell'articolo 5, le diciture sono sostituite dalle seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     «— Tassa all'esportazione non applicabile»

     3) Nell'articolo 7, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

     «Nella casella 22 dei titoli, è indicata una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003»

     4) Nell'articolo 8, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

     «Nella casella 22 di tali titoli è inserita una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003»

     5) Nell'articolo 9, paragrafo 3, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

     «e) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003

     f) nella casella 22, oltre alla dicitura prevista all'articolo 8, paragrafo 2, una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Senza restituzione all'esportazione»

     6) Nell'allegato IV, sono soppressi i codici dei prodotti per l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia.

 

     Art. 17.

     Nell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2305/2003, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) nella casella 20, una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regolamento (CE) n. 2305/2003»

 

     Art. 18.

     Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.